Sentenza breve 19 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza breve 19/06/2023, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2023
N. 00918/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00420/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la PU
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 Cod. Proc. Amm.;
sul ricorso numero di registro generale 420 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Basso, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
A.R.P.A.L. PU - Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Regione PU, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Simone, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Bari presso l’Avvocatura della Regione PU, al Lungomare Nazario Sauro, nn. 31 - 33;
per l'annullamento,
previa adozione di misure cautelari collegiali ex art. 55 Cod. Proc. Amm.,
della convocazione datata 16.03.2023 alla prova preselettiva del 21.03.2023 del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 10 posti di “Addetto all'accoglienza/orientamento” cat. C, CCNL Funzioni Locali, presso (ARPAL) – PU con conseguente implicito rigetto della richiesta di esonero dalla prova preselettiva ex L. 104/1992 art 20, comma 2 bis contenuta nella domanda di partecipazione della ricorrente del 07.04.2022, nonché di ogni atto, se esistente, contenente il rigetto della richiesta di esonero alle prove preselettive della ricorrente, allo stato non conosciuto,
delle due pec del 16.03.2023 dell’ARPAL PU nelle quali, in riscontro alle richieste di chiarimenti della ricorrente, si deduce una presunta inidoneità della documentazione presentata dalla ricorrente e finalizzata all’esonero dalla prova preselettiva,
ove occorra degli esiti della prova preselettiva del 21/22.03.2023 pubblicata sul sito dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L. - PU) in data 24.03.2023 e del relativo esito negativo per la ricorrente,
nonchè di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati ostativo alla richiesta di esonero dalle prove preselettive, anche se non conosciuto e
per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma II^, c.p.a. dell'Amministrazione intimata alla adozione di provvedimento di ammissione della ricorrente alle prove scritte.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione PU;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO E DIRITTO
1. - La ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento, gli atti di cui in epigrafe.
Ha chiesto, altresì, la condanna in forma specifica ex art. 30, comma secondo Cod. Proc. Amm. dell’Amministrazione intimata all’adozione del provvedimento di ammissione della ricorrente alle prove scritte.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:
Violazione e falsa applicazione della l. 104/1992 art. 20, comma 2 bis, dell’art. 25, comma 6-bis, del d.l. 24.06.2014, n. 90 e della lex specialis; violazione art. 3 l. 241/1990; eccesso di potere per erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell’art 6 l. 241/1990.
1.1 - Si è costituita in giudizio la regione PU (intimata da parte ricorrente solo ove occorra ), eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo la reiezione del ricorso.
1.2 -In data 5 maggio 2023, la ricorrente ha depositato in giudizio la nota del 4 maggio 2023, con cui l’A.R.P.A.L., “ in merito alla richiesta di esonero dalla prova preselettiva avanzata dalla candidata -OMISSIS- ”, ha specificato che, << In considerazione della integrazione documentale prodotta all’Ufficio Area Affari Legali dall’Avv. …. in data 28/04/2023, acquisita al prot. n. 0043929 del 02/05/2023 dallo scrivente Ufficio Concorsi, e trasmessa alla Commissione esaminatrice con nota n. 0044001 del 02/02/2023, si dà atto delle risultanze del verbale n. 7 del 03/05/2023 con cui la Commissione esaminatrice ha determinato quanto segue: “[...] delibera in favore dell’ammissione della candidata -OMISSIS- all’espletamento della prova scritta ritenendo valida la richiesta di esonero dalla prova preselettiva ai sensi dell’art. 7 del Bando. [...]”>>.
1.3 - In data 9 maggio 2023, la ricorrente ha depositato in giudizio:
- il succitato verbale n. 7 del 3 maggio 2023, con cui la Commissione esaminatrice si è così espressa:
<< Dando inoltre seguito al verbale n. 5 del 4 aprile 2023 ed in riferimento alla PEC ricevuta da Arpal - PU in data 2 maggio u.s. con cui è stata trasmessa la nota arlpa/AOO_1/PROT/02/05/2023/0044001 avente ad oggetto: “Richiesta esonero prova preselettiva candidata -OMISSIS- - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 10 posti di “Addetto all’accoglienza/orientamento”, cat. C, CCNL Funzioni Locali, D.D.G. n. 003 del 04 gennaio 2022” e relativo allegato, delibera in favore dell’ammissione della candidata -OMISSIS- all’espletamento della prova scritta ritenendo valida la richiesta di esonero dalla prova preselettiva ai sensi dell’art. 7 del Bando >>;
- la nota p.e.c. del 9 maggio 2023, con cui l’A.R.P.A.L. ha trasmesso “copia del Verbale della Commissione esaminatrice che ha deliberato l’ammissione della sig.ra -OMISSIS- all’espletamento delle prove scritte ritenendo valida la richiesta di esonero dalla prova preselettiva ai sensi dell’art. 7 del Bando di concors o”, specificando espressamente che “ Tale ammissione è da intendersi, pertanto, definitiva e non con riserva ”.
1.4 - All’udienza in camera di consiglio del 10 maggio 2023, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato la cessata materia del contendere; il Presidente ha comunicato formalmente alle parti la possibile definizione del giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata; indi la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Sul ricorso in epigrafe è intervenuta cessazione della materia del contendere, come da dichiarazione della difesa della ricorrente e in ragione delle circostanze illustrate.
3. - Sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la PU (Sezione Prima) dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i soggetti indicati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere
Maria Luisa Rotondano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.