Art. 27. 1. La presente legge entra in vigore quattro mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 12.
Articolo 27 della Legge 14 febbraio 1990, n. 30
Articolo 26
Articolo 27 della Legge 14 febbraio 1990, n. 30
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24 giugno 1990
24 giugno 1990