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Articolo 27 della Legge 14 febbraio 1990, n. 30
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Legge 14 febbraio 1990, n. 30
Articolo 27 della Legge 14 febbraio 1990, n. 30
Versione
24 giugno 1990
Art. 27. 1. La presente legge entra in vigore quattro mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 12.
Entrata in vigore il 24 giugno 1990
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