Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00568/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01555/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1555 del 2025, proposto da
Polimedica Porcino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Vizzari, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Frà Gesualdo Melacrinò n. 24;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ferdinando Mazzacuva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa tutela cautelare del: Decreto Dirigenziale n° 12752 del 10.09.2025; Delibera del Direttore Generale dell'ASP di Reggio Calabria n° 716 del 14.05.2025 ;
ogni altro provvedimento collegato, connesso, precedente e consequenziale conducente e diretto o finalizzato al parziale diniego della domanda avanzata dall'odierna srl ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. ER FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente Polimedica Porcino s.r.l., quale titolare di una struttura sanitaria privata, ha proposto alla Regione una istanza di autorizzazione sanitaria all’esercizio ex art. 8-ter, comma 1, d.lgs. n. 502/1992.
Nell’istruttoria del procedimento è stata coinvolta la Commissione Autorizzazione Sanitaria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, che ha eseguito un sopralluogo presso la struttura. Nel relativo verbale, e successiva deliberazione della Commissione, a loro volta confluiti nel parere espresso con deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.P., si è ritenuto di fornire parere favorevole, in relazione alle branche chirurgiche, esclusivamente per l’effettuazione di prestazioni di visita e consulenza di specialistica medica, ritenendo la Struttura non in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici di cui all’allegato 5.2 “Ambulatori di Specialistica Chirurgica”, del DCA n. 81/2016.
Sulla base dei suesposti provvedimenti, la Regione ha parzialmente accolto l’istanza della ricorrente con il Decreto Dirigenziale impugnato, limitando il parere favorevole, per le branche di chirurgia, alle solite visite e consulenze specialistiche.
I provvedimenti sono stati impugnati dalla ricorrente con ricorso affidato a due motivi, oltre istanza di sospensione.
Con il primo motivo la ricorrente censura in particolare la motivazione del provvedimento (e dei presupposti atti da esso richiamati per relationem) atteso che non risulta chiaro di quali specifici requisiti la struttura sarebbe carente. Censura inoltre l’omesso esame delle osservazioni presentate dalla ricorrente a seguito del preavviso di rigetto.
Con il secondo motivo invece si censura in estrema sintesi l’erroneità della motivazione nel riferimento all’allegato 5.2 del Decreto del Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del sistema sanitario della Regione Calabria (da qui in avanti solo DCA) n. 81/2016, relativo ai requisiti per l’esecuzione di interventi di chirurgia complessa, mentre invece l’istanza della ricorrente faceva riferimento ad interventi di chirurgia semplice, rispetto ai quali dovrebbero invece valere i requisiti di cui all’allegato 5.1 del DCA n. 81/2016.
Si è costituita in giudizio la Regione Calabria, difendendo la legittimità dell’operato dell’amministrazione.
La ricorrente successivamente svolto memoria ex art. 73 c.p.a.
All’udienza pubblica del 18 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In assenza di una espressa graduazione dei motivi, il Collegio ritiene opportuno esaminare per primo il secondo motivo di ricorso.
Con questo motivo la ricorrente afferma l’illegittimità del provvedimento nella misura in cui ha preteso di applicare alla società i più severi parametri previsti dall’allegato 5.2. al DCA n. 81/2016, asseritamente relativo alle sole prestazioni di chirurgia complessa, anziché i requisiti di cui all’allegato 5.1, che riguarderebbe le prestazioni di chirurgia semplice.
Il motivo è infondato.
Con DCA n. 81/2016 è stato approvato il nuovo regolamento attuativo della L.R. n. 24/2008 recante: “ recante Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private ”; sono stati così altresì approvati degli allegati “ che acclusi al presente atti, ne formano parte integrante e sostanziale” fra cui l’allegato 5 riguardante i “Requisiti di autorizzazione degli ambulatori specialistici e degli stabilimenti termali ”.
L’allegato 5 stabilisce anzitutto in premessa che “ A chiarimento e integrazione di quanto stabilito dall’art. 2, comma 1, lett. d), della L.R. n. 24/2008 si precisa che si intende per: 1. Ambulatorio: la struttura sanitaria che eroga prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio ” caratterizzata dal fatto di essere “ aperta al pubblico, con vincoli di giorni ed orari di apertura ” e da “ autonoma individualità rispetto a quella dei professionisti che ne fanno parte, e dalla natura giuridica di impresa con separazione tra attività professionale e gestione amministrativa ”.
Al paragrafo 5.1 vengono disciplinati i requisiti minimi strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi degli “ambulatori di specialistica medica”, mentre al paragrafo 5.2. vengono disciplinati i requisiti minimi strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi degli “ambulatori di specialistica chirurgica”.
Già dall’interpretazione letterale del provvedimento emerge dunque che l’esercizio di attività chirurgica richiede il rispetto dei requisiti minimi previsti dal paragrafo 5.2.
In primo luogo, infatti, l’allegato 5 non distingue tra prestazioni chirurgiche semplici e complesse ma solamente tra ambulatori di specialistica medica e ambulatori di specialistica chirurgica.
Piuttosto si rileva che il paragrafo 5.1 omette di considerare tra i requisiti minimi una serie di elementi che sarebbero indispensabili per l’esercizio di attività chirurgica, semplice o complessa che sia, e che sono invece richiesti dal paragrafo 5.2. A titolo di esempio: “ 20. Presenza di un locale/spazio per la preparazione del chirurgo e del personale di supporto all'attività chirurgica, dotato di lavabo in acciao o in ceramica con comando non manuale; 21. Presenza di una zona preparazione paziente direttamente comunicante con l'ambulatorio; 22. Presenza di un deposito/spazio materiali sterili e strumentario chirurgico; (…) 25. All'interno del locale chirurgico, o in comune con lo spazio per la preparazione del personale sanitario all’atto chirurgico (qualora non esista un servizio centralizzato di sterilizzazione o l’affidamento a centrali esterne), Presenza di uno spazio/locale per la sterilizzazione e disinfezione dello strumentario; (…) 34. L'ambulatorio chirurgico è dotato di aspiratore elettrico; 35. L'ambulatorio chirurgico è dotato di erogatori di ossigeno a parete; (…) 41. L'ambulatorio dispone di: a) lettino/poltrona tecnica idonea al tipo di procedura b) lampada scialitica adeguata all'attività chirurgica svolta c) aspiratore chirurgico d) apparecchiature per il monitoraggio dei parametri vitali in relazione alla tipologia di interventi/pazienti e) saturimetro; (…) 44. È disponibile nella struttura materiale monouso adeguato allo svolgimento dell'attività chirurgica ”.
Requisiti dunque che appaiono indispensabili per lo svolgimento di qualsiasi attività chirurgica, in mancanza di una espressa e inequivocabile previsione di segno contrario.
In senso contrario non è possibile invocare il DCA n. 82/2019 attuativo del DM n. 70/2015 poiché, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il DCA parte dal presupposto che: “ La chirurgia ambulatoriale include due tipologie di attività a crescente complessità strutturale, tecnologica e organizzativa: la "chirurgia ambulatoriale semplice" e la "chirurgia ambulatoriale complessa” ”, e che dunque tanto la chirurgia semplice che quella complessa rientrano pur sempre nella chirurgia ambulatoriale, alla quale non può che farsi riferimento, per le ragioni sopra esposte, al paragrafo 5.2 del DCA n. 81/2016.
Sempre sotto il profilo letterale, il DCA n. 82/2019 si limita a modificare il paragrafo 5.2 dell’allegato 5 rispetto ai nuovi e più stringenti requisiti per l’esercizio di attività chirurgica complessa. Non può però trarsi da ciò, in mancanza di espressa previsione e cioè in via implicita, che il DCA n. 82/2019 autorizzi in via automatica lo svolgimento di attività chirurgica semplice con i requisiti di cui al paragrafo 5.1 dell’allegato 5.
Non può ritenersi decisivo in contrario il passaggio del DCA n. 82/2019 nella parte in cui si legge che: “ DATO ATTO che l'Allegato 6B del DPCM12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" indica le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza se erogate in regime di daysurgery, che possono invece essere trasferite in regime ambulatoriale; specificando che le prestazioni indicate con la lettera H possono essere erogate solo in ambulatori protetti ossia in strutture di ricovero per prestazioni di assistenza ospedaliera ”.
Tale rinvio, infatti, assolve alla sola funzione di individuare il regime di erogazione delle prestazioni (ospedaliero o ambulatoriale) al fine di evitarne l'inappropriatezza, ma non implica affatto – né in via logica né in via testuale – che tutte le restanti prestazioni di chirurgia ambulatoriale “semplice” (non contrassegnate dalla lettera H) siano automaticamente autorizzabili sulla scorta dei requisiti minimi di cui al paragrafo 5.1 dell’allegato 5 al DCA n. 82/2019.
Il Collegio non ignora che: “ Con D.M. 70 del 2 aprile 2015, è stato approvato il regolamento recante la ridefinizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera e all’appendice 2, “chirurgia ambulatoriale”, si definiscono gli interventi di chirurgia ambulatoriale semplice e complessa, a seconda che si tratti di interventi che necessitano o meno della presenza dell’anestesia e richiedano o meno esami di laboratorio o strumentali.
Entrambi tali tipi di prestazioni non richiedono il ricovero; alcune possono però essere erogate solo in ambulatori protetti, situati all’interno di strutture autorizzate al ricovero.
Trattandosi di prestazioni chirurgiche che, grazie all’evoluzione tecnico-scientifico, possono ormai essere eseguite senza ricovero con sicurezza e qualità adeguate, ne viene prevista la migrazione nell’ambito dell’area delle prestazioni ambulatoriali ” (Consiglio di Stato, n. 2045/2021).
Tuttavia ciò non consente in via automatica di ritenere, con specifico riferimento al caso concreto, che gli interventi non rientranti nella chirurgia complessa possano ora essere eseguiti con i soli requisiti minimi di cui al paragrafo 5.1 dell’allegato 5 al DCA n. 81/2016, poiché ciò richiederebbe una previsione espressa che nel DCA n. 82/2019 non è dato rinvenire.
Peraltro il DCA n. 82/2019 non è stato oggetto di impugnazione, quale atto presupposto, nel presente giudizio, e dunque non può essere censurato sotto questo profilo, fermo restando che anche nel D.M. n. 70/2015 non è dato ricavare in via espressa una compiuta perimetrazione degli interventi che costituiscono chirurgia semplice e di quelli che costituiscono chirurgia complessa.
Una tale classificazione, come si evince dall’Appendice 2 dell’Allegato 1 del D.M. citato, è espressamente rimessa alle Regioni e deve avvenire attraverso la definizione di “ classi diverse di standard strutturali, tecnologici-impiantistici, qualitativi e di sicurezza e quantitativi ”; tuttavia non risulta in modo espresso che il DCA n. 82/2019 abbia dato attuazione al D.M. nei termini invocati dalla ricorrente, cioè nel senso di ritenere che i requisiti minimi della chirurgia ambulatoriale siano da identificare in quelli già definiti al paragrafo 5.1 dell’allegato 5 del DCA n. 81/2016.
Il motivo è in conclusione infondato.
Passando all’esame del primo motivo di ricorso, anzitutto il motivo in esame è logicamente inconciliabile con quello precedentemente esaminato.
Infatti l’impostazione delle difese della ricorrente è che non siano richiesti dalla normativa i requisiti minimi di cui al paragrafo 5.2, non anche di possedere comunque quei requisiti.
In altre parole non è possibile contestare che la Regione non abbia indicato di quali requisiti la ricorrente era carente laddove non è stato affermato, neanche quale mera allegazione, di possedere tutti i requisiti di cui al paragrafo 5.2.
Inoltre, alla luce della infondatezza del secondo motivo di ricorso e della legittimità della motivazione del provvedimento impugnato, l’omesso approfondito esame delle osservazioni rese dalla ricorrente ex art. 10 bis l.n. 241/1990 non vizia il provvedimento, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, l.n. 241/1990.
Anche questo motivo è dunque infondato e il ricorso va conclusivamente respinto.
Sussistono ragioni equitative per disporre la compensazione delle spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV EA, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
ER FA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER FA | IV EA |
IL SEGRETARIO