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Sentenza 11 maggio 2026
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 16707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16707 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da NA AC NN, nato a San NN in [...] il [...] Avverso l'ordinanza del 17/07/2025 della Corte di appello di Catanzaro;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimiliano Micali;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Antonio Balsamo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17 luglio 2025 pronunciata nel proc. n. 110/25 R. S.I.G.E., la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse del condannato NN PI IS volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra: 1) il reato di cui all'art. 629, secondo comma, cod. pen., commesso il 30 gennaio 2007 in San NN in Fiore, per il quale, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del G.U.P. del Tribunale di Cosenza del 16 gennaio 2008, irrevocabile il 12 febbraio 2008, ha concordato l'applicazione della pena nella misura di anni tre di reclusione ed euro 700,00 di multa;
2) il reato di cui all'art. 416-bis, primo comma, 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 16707 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MICALI MASSIMILIANO Data Udienza: 04/03/2026 cod. pen., «commesso in Belvedere Spinello Rocca di Neto, Caccuri, Castelsilano, San NN in Fiore, Cerenzia, provincia di Crotone (Val Di Noto), Lombardia, territorio nazionale ed estero, nell'anno 2016 ed in epoca antecedente e susseguente, con attualità delle illecite condotte», e due distinte fattispecie di cui agli artt. 629, secondo comma, cod. pen., entrambe aggravate ai sensi dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152 - la prima, nella forma tentata, commessa nel luglio 2013 in Cerenzia e San NN in Fiore, la seconda consumata dal 22 dicembre 2014 a fino al 9 gennaio 2015 in San NN in Fiore - rispettivamente contestati ai capi 1), 12) e 14), per i quali, con sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 21 luglio 2021, irrevocabile il 26 ottobre 2022, è stato condannato alla pena di anni diciassette di reclusione. 2. La Corte territoriale, dopo aver operato un rapido excursus degli ormai consolidati approdi interpretativi in punto di riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva, ha sostenuto che dall'esame delle motivazioni delle sentenze non emergano elementi che consentono di avvincere i delitti per i quali lo PI IS ha riportato condanna nell'alveo di un medesimo disegno criminoso elaborato sin dal momento di consumazione del primo di essi. Ha, in specie, sostenuto che, al di là di una identità di genere tra i reati di cui ai capi 12) e 14) oggetto della sentenza di cui al punto 2) con quello giudicato con la sentenza di cui al punto 1), dette fattispecie non presentano ulteriori elementi di comunanza («trattasi, infatti, di reati con diverse persone offese, in concorso con soggetti diversi»), sono stati commessi a distanza di un significativo lasso temporale («non è nemmeno ipotizzabile che al momento della commissione del primo reato, commesso nel 2007, fosse programmabile, neppure a grandi linee, la commissione degli altri reati per cui lo PI IS ha riportato condanna, commessi nel 2013 e 2014») e non risultano, in altro modo, collegati ,anche avuto riguardo al movente delle azioni delittuose ed ai fini illeciti perseguiti. 3. NN PI IS propone, con l'assistenza dell'avv. Luca Cianferoni, ricorso per cassazione articolato in due motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1 Violazione di legge penale (art. 81 cod. pen.) e processuale (art. 671 cod. proc. pen.). Il difensore lamenta che la Corte, obliterando le allegazioni con le quali l'istanza era stata originariamente corredata, abbia erroneamente attribuito alla condotta estorsiva per la quale il ricorrente ha riportato condanna con la sentenza sub 1) connotati di estemporaneità. Appare piuttosto evidente, dall'apprezzamento della contestazione e della modalità mafiosa di sua consumazione, che essa costituisca estrinsecazione della sua partecipazione alla struttura associativa oggetto di accertamento processuale nel corpo della sentenza sub 2). Detta estorsione) 2 ancora, è stata consumata in concorso con NN AF, altro membro della consorteria, in un contesto temporale nel quale, secondo le dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, il condannato era già alla stessa intraneo. 3.2. Illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.). Il difensore lamenta che l'ordinanza risulta inficiata da un vizio di manifesta illogicità della motivazione per non essersi confrontata con le motivazioni delle due sentenze, allegate all'istanza, dalle quali, in particolare, l'appartenenza dello AF al medesimo contesto criminale cui lo PI IS è stato ritenuto organico emergeva con evidenza. Lamenta così che il Giudice dell'esecuzione abbia fatto ricorso a mere clausole di stile, senza confrontarsi con il merito dell'istanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Va in premessa ricordato che in tema di continuazione l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da motivazione logicamente adeguata e/o ove si sviluppi lungo binari eccentrici rispetto ai consolidati principi di diritto elaborati da questa Corte (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, D'andrea, Rv. 275222 - 01). Nel caso di specie, ritiene questo collegio che l'apparato motivazionale dell'ordinanza sia privo delle dedotte aporie di ordine motivazionale sì da atteggiarsi insuscettibile di essere in questa sede censurato. Come già rimarcato, infatti, la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento sull'apprezzamento, dapprima atomistico e, quindi, sinergico, di due dati (il fattore «tempo» e l'eterogeneità delle modalità di consumazione e del contesto in cui sono maturate le diverse condotte delittuose per le quali il ricorrente ha riportato condanna definitiva). Ha cioè compiutamente valorizzato due degli elementi che costituiscono, secondo l'ormai consolidato orientamento di questa Corte, tra i più significativi indici reputati rilevatori o meno dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digiglio, Rv. 284652 - 01) e tutto ciò ha fatto attraverso un incedere cui sono all'evidenza estranei inciampi di natura logica o motivazionale. A ciò la difesa ha opposto un'asserita lacunosità dell'apparato argomentativo nella parte in cui la Corte avrebbe omesso di considerare taluni profili fattuali indicati come decisivi per comprovare la fondatezza dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. (l'intraneità dello PI IS alla consorteria di tipo mafioso già all'epoca in cui 3 CORTE SUPREMA D! CASSAZIONE P1,..rria Sezione Peraie Depo:sdnair)?alieWiesia oqci !ì KAG, 2d 6 IL FUNZIONARIO GIUL::.UJA IL FUNZI ' ZIARIO questi aveva consumato la prima delle estorsioni per le quali è stato condannato e l'affiliazione allo stesso consorzio criminale del correo NN AF). L'assunto è privo di ogni capacità persuasiva. Invero, il ricorso è, sul punto, affetto da patente genericità, in quanto carente delle necessarie allegazioni atte a dimostrare la fondatezza della rappresentazione difensiva (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053 - 01 «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione»). Le contestazioni in fatto come sopra sinteticamente riassunte (afferenti, come detto, all'appartenenza del ricorrente al sodalizio del quale è stato ritenuto partecipe sin dall'epoca di commissione del reato estorsivo di cui alla sentenza n. 1) o, ancora, al ruolo rivestito in seno alla medesima consorteria da tale NN AF), che non risultano, peraltro, apprezzabili nemmeno attraverso la disamina degli estratti delle sentenze presenti nel fascicolo, degradano, per l'effetto, a mere asserzioni labiali, insuscettibili di verifica in questa sede ed inidonee, in quanto tali, a disvelare profili di incoerenza nell'apparato motivazionale o una costruzione giuridica eccentrica rispetto ai canoni interpretativi espressi da questa Corte. 3. Alla luce delle considerazioni espresse, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. In mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo PI IS deve essere altresì condannato al versamento della somma, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/03/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimiliano Micali;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Antonio Balsamo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17 luglio 2025 pronunciata nel proc. n. 110/25 R. S.I.G.E., la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse del condannato NN PI IS volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra: 1) il reato di cui all'art. 629, secondo comma, cod. pen., commesso il 30 gennaio 2007 in San NN in Fiore, per il quale, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del G.U.P. del Tribunale di Cosenza del 16 gennaio 2008, irrevocabile il 12 febbraio 2008, ha concordato l'applicazione della pena nella misura di anni tre di reclusione ed euro 700,00 di multa;
2) il reato di cui all'art. 416-bis, primo comma, 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 16707 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MICALI MASSIMILIANO Data Udienza: 04/03/2026 cod. pen., «commesso in Belvedere Spinello Rocca di Neto, Caccuri, Castelsilano, San NN in Fiore, Cerenzia, provincia di Crotone (Val Di Noto), Lombardia, territorio nazionale ed estero, nell'anno 2016 ed in epoca antecedente e susseguente, con attualità delle illecite condotte», e due distinte fattispecie di cui agli artt. 629, secondo comma, cod. pen., entrambe aggravate ai sensi dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152 - la prima, nella forma tentata, commessa nel luglio 2013 in Cerenzia e San NN in Fiore, la seconda consumata dal 22 dicembre 2014 a fino al 9 gennaio 2015 in San NN in Fiore - rispettivamente contestati ai capi 1), 12) e 14), per i quali, con sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 21 luglio 2021, irrevocabile il 26 ottobre 2022, è stato condannato alla pena di anni diciassette di reclusione. 2. La Corte territoriale, dopo aver operato un rapido excursus degli ormai consolidati approdi interpretativi in punto di riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva, ha sostenuto che dall'esame delle motivazioni delle sentenze non emergano elementi che consentono di avvincere i delitti per i quali lo PI IS ha riportato condanna nell'alveo di un medesimo disegno criminoso elaborato sin dal momento di consumazione del primo di essi. Ha, in specie, sostenuto che, al di là di una identità di genere tra i reati di cui ai capi 12) e 14) oggetto della sentenza di cui al punto 2) con quello giudicato con la sentenza di cui al punto 1), dette fattispecie non presentano ulteriori elementi di comunanza («trattasi, infatti, di reati con diverse persone offese, in concorso con soggetti diversi»), sono stati commessi a distanza di un significativo lasso temporale («non è nemmeno ipotizzabile che al momento della commissione del primo reato, commesso nel 2007, fosse programmabile, neppure a grandi linee, la commissione degli altri reati per cui lo PI IS ha riportato condanna, commessi nel 2013 e 2014») e non risultano, in altro modo, collegati ,anche avuto riguardo al movente delle azioni delittuose ed ai fini illeciti perseguiti. 3. NN PI IS propone, con l'assistenza dell'avv. Luca Cianferoni, ricorso per cassazione articolato in due motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1 Violazione di legge penale (art. 81 cod. pen.) e processuale (art. 671 cod. proc. pen.). Il difensore lamenta che la Corte, obliterando le allegazioni con le quali l'istanza era stata originariamente corredata, abbia erroneamente attribuito alla condotta estorsiva per la quale il ricorrente ha riportato condanna con la sentenza sub 1) connotati di estemporaneità. Appare piuttosto evidente, dall'apprezzamento della contestazione e della modalità mafiosa di sua consumazione, che essa costituisca estrinsecazione della sua partecipazione alla struttura associativa oggetto di accertamento processuale nel corpo della sentenza sub 2). Detta estorsione) 2 ancora, è stata consumata in concorso con NN AF, altro membro della consorteria, in un contesto temporale nel quale, secondo le dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, il condannato era già alla stessa intraneo. 3.2. Illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.). Il difensore lamenta che l'ordinanza risulta inficiata da un vizio di manifesta illogicità della motivazione per non essersi confrontata con le motivazioni delle due sentenze, allegate all'istanza, dalle quali, in particolare, l'appartenenza dello AF al medesimo contesto criminale cui lo PI IS è stato ritenuto organico emergeva con evidenza. Lamenta così che il Giudice dell'esecuzione abbia fatto ricorso a mere clausole di stile, senza confrontarsi con il merito dell'istanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Va in premessa ricordato che in tema di continuazione l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da motivazione logicamente adeguata e/o ove si sviluppi lungo binari eccentrici rispetto ai consolidati principi di diritto elaborati da questa Corte (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, D'andrea, Rv. 275222 - 01). Nel caso di specie, ritiene questo collegio che l'apparato motivazionale dell'ordinanza sia privo delle dedotte aporie di ordine motivazionale sì da atteggiarsi insuscettibile di essere in questa sede censurato. Come già rimarcato, infatti, la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento sull'apprezzamento, dapprima atomistico e, quindi, sinergico, di due dati (il fattore «tempo» e l'eterogeneità delle modalità di consumazione e del contesto in cui sono maturate le diverse condotte delittuose per le quali il ricorrente ha riportato condanna definitiva). Ha cioè compiutamente valorizzato due degli elementi che costituiscono, secondo l'ormai consolidato orientamento di questa Corte, tra i più significativi indici reputati rilevatori o meno dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digiglio, Rv. 284652 - 01) e tutto ciò ha fatto attraverso un incedere cui sono all'evidenza estranei inciampi di natura logica o motivazionale. A ciò la difesa ha opposto un'asserita lacunosità dell'apparato argomentativo nella parte in cui la Corte avrebbe omesso di considerare taluni profili fattuali indicati come decisivi per comprovare la fondatezza dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. (l'intraneità dello PI IS alla consorteria di tipo mafioso già all'epoca in cui 3 CORTE SUPREMA D! CASSAZIONE P1,..rria Sezione Peraie Depo:sdnair)?alieWiesia oqci !ì KAG, 2d 6 IL FUNZIONARIO GIUL::.UJA IL FUNZI ' ZIARIO questi aveva consumato la prima delle estorsioni per le quali è stato condannato e l'affiliazione allo stesso consorzio criminale del correo NN AF). L'assunto è privo di ogni capacità persuasiva. Invero, il ricorso è, sul punto, affetto da patente genericità, in quanto carente delle necessarie allegazioni atte a dimostrare la fondatezza della rappresentazione difensiva (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053 - 01 «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione»). Le contestazioni in fatto come sopra sinteticamente riassunte (afferenti, come detto, all'appartenenza del ricorrente al sodalizio del quale è stato ritenuto partecipe sin dall'epoca di commissione del reato estorsivo di cui alla sentenza n. 1) o, ancora, al ruolo rivestito in seno alla medesima consorteria da tale NN AF), che non risultano, peraltro, apprezzabili nemmeno attraverso la disamina degli estratti delle sentenze presenti nel fascicolo, degradano, per l'effetto, a mere asserzioni labiali, insuscettibili di verifica in questa sede ed inidonee, in quanto tali, a disvelare profili di incoerenza nell'apparato motivazionale o una costruzione giuridica eccentrica rispetto ai canoni interpretativi espressi da questa Corte. 3. Alla luce delle considerazioni espresse, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. In mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo PI IS deve essere altresì condannato al versamento della somma, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/03/2026