Sentenza 1 aprile 1999
Massime • 2
Gli avvocati e procuratori dipendenti di enti pubblici ed iscritti nell'albo speciale annesso all'albo professionale sono abilitati al patrocinio esclusivamente per le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera, onde la cessazione del rapporto di impiego, determinando la mancanza di legittimazione a compiere a ricevere atti processuali relativi alle cause proprie dell'ente, comporta il totale venir meno della "ius postulandi" per una causa equiparabile a quelle elencate dall'art. 301 cod. proc. civ., a nulla rilevando l'eventuale formale permanenza dell'iscrizione nell'albo speciale; ne consegue che la notifica della sentenza al procuratore cessato dal rapporto d'impiego deve ritenersi inesistente e perciò inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, non essendo ipotizzabile la protrazione dell'attività lavorativa dell'avvocato - funzionario oltre il limite di durata del rapporto di impiego ed essendo perciò inapplicabile alla fattispecie la disciplina dettata dall'art. 85 cod. proc. civ..
Il termine triennale di prescrizione dell'azione diretta a conseguire le prestazioni dovute per infortuni sul lavoro e malattie professionali, previsto dall'art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965, decorre anche nei confronti del minore, atteso che l'incapacità di quest'ultimo non è di ostacolo all'esercizio del diritto alle suddette prestazioni, essendo tale esercizio rimesso al rappresentante legale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/1999, n. 3143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3143 |
| Data del deposito : | 1 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dai Magistrati:
Dott. Sergio Lanni - Presidente
" Vincenzo Castiglione - Consigliere
" Guglielmo Simoneschi "
" Camillo Filadoro "
" Pasquale Picone " rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
TU Incoronata, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della figlia minore IS EL, elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe Palombini, n. 19, presso dott.ssa Paola Pescatore, rappresentata e difesa dall'avv. Sabato Pescatore in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre, n. 144. presso gli avvocati Pasquale Varone, Cesare Ioppoli e Antonio Vincenzo Noto, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale del notaio Flaminia Cassinelli di Roma in data 3.4.1996 (Rep. 980);
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Avellino n. 75 in data 15 febbraio 1996 (R.G. 189/94). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.12.1998 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Cesare Ioppoli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Avellino del 20 ottobre 1992, Incoronata Tucci, in proprio e nella qualità di legale rappresentante nella figlia minore EL RO, ha convenuto in giudizio l'Istituto, Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL - perché fosse accertato che l'incidente stradale che aveva determinato la morte di AL RO, rispettivamente marito e padre, si era verificato in occasione di lavoro, con la condanna dell'Istituto all'adempimento della prestazione previdenziale. Costituitosi il contraddittorio, l'Istituto ha eccepito la prescrizione ai sensi dell'art. 112 d.P.R. n. 1124/1965 e, nel merito, l'infondatezza della pretesa azionata.
Il Pretore adito ha accolto la domanda con sentenza in data 8.6.1994, sentenza riformata dal Tribunale di Avellino, che, in accoglimento dell'appello dell'Inail, ha respinto la pretesa delle ricorrenti. Con l'atto di appello l'Inail aveva preliminarmente sostenuto la tempestività del gravame per essere inesistente la notificazione della sentenza all'avv. Antonino Longobardi, privo del potere di rappresentare l'istituto perché precedentemente collocato a riposo. Su questo specifico punto, il Tribunale si è limitato ad osservare che "la cessazione di espletamento di attività professionale in favore dell'Inail del precedente procuratore non ha alcuna rilevanza ai fini che qui interessano". Ha, quindi, ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione perché l'incidente si era verificato il 23 novembre 1988, cosicché, sommando ai tre anni i centocinquanta giorni di durata massima del procedimento amministrativo di cui all'art. 111 d.P.R n. 1124/1965, l'azione giudiziaria avrebbe dovuto essere proposta entro il 22 aprile 1992, mentre il ricorso era stato depositato il 20 ottobre 1992.
Di questa sentenza domanda la cassazione Incoronata Tucci, in proprio e nella qualità, con ricorso articolato in tre motivi, che ha ulteriormente illustrato con memoria depositata ai sensi dell'art.378 c.p.c. Resiste con controricorso l'Inail.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso - con il quale si denunzia violazione degli art. 325, 326 e 327 c.p.c. in relazione all'art. 112 dello stesso codice, nonché in vizio di omessa pronuncia - si afferma che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare la tardività dell'appello ed il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, poiché la notificazione della sentenza al procuratore costituito dell'Inail doveva ritenersi perfettamente valida in quanto la cessazione dell'impiego, comportando semplicemente il passaggio dall'albo speciale all'albo generale, non è equiparabile alla morte, radiazione o sospensione dall'albo.
Il motivo investe la Corte del compito di verificare se il giudice di appello sia incorso in error in procedendo (art. 360, comma primo, n.4, c.p.c.) per avere esaminato un'impugnazione inammissibile per tardività, a causa del decorso del termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado (art. 325 e 326 c.p.c.), ovviamente prescindendo dall'esistenza e dalla congruità della motivazione sul punto della decisione impugnata (art. 384, comma secondo) c.p.c).
La soluzione del problema dipende dalla validità della notificazione della sentenza di primo grado fatta all'avv. Antonino Longobardi, procuratore legale facente parte dell'ufficio legale interno dell'Inail, al quale era stata conferita procura per il giudizio, sebbene, alla data della notificazione, fosse cessato il rapporto di impiego con l'Istituto.
Proprio con riguardo a fattispecie concernente l'Inail, la Corte ha precisato che all'ufficio legale interno dell'Istituto (e degli altri enti pubblici dotati di questi uffici) non può riconoscersi il carattere unitario ed impersonale che è proprio degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, essendo il rapporto professionale regolato individualmente dalla legge forense, nonostante l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego tra l'Istituto e i suoi legali, con la conseguenza che deve ritenersi nulla per violazione degli art.170 e 285 c.p.c. la notifica della sentenza fatta ad un diverso procuratore dello stesso ufficio legale (Cass. 9 marzo 1987, n. 2449). Per questa ragione, nessun rilievo è consentito attribuire alla circostanza, pure invocata dalle ricorrenti, che la notificazione sia stata effettuata al "domicilio eletto presso l'ufficio legale dell'Inail".
Il principio è stato richiamato e confermato dalla sentenza (Cass.19 maggio 1997, n. 4451) che ha ritenuto valida la notificazione della sentenza fatta al procuratore costituito pur se cessato dal rapporto di impiego, aggiungendo tuttavia che, nella fattispecie, alla cancellazione dall'elenco speciale del dipendente aveva fatto seguito, senza soluzione di continuità, l'iscrizione dello stesso nell'albo degli avvocati e procuratori.
La decisione da ultimo richiamata, quindi, non si è limitata ad equiparare puramente e semplicemente la cessazione del rapporto di impiego alle ipotesi di revoca o rinuncia alla procura (art. 85 c.p.c.), ma ha collegato in qualche modo la risoluzione del problema all'interpretazione dell'art 301 c.p.c., cioè all'identificazione delle cause di impedimento del procuratore che determinano l'interruzione del processo.
In ordine a questo problema interpretativo, il contrasto di giurisprudenza circa la natura tassativa o non delle cause di interruzione elencate dalla norma (morte, radiazione o sospensione del procuratore), con specifico riferimento all'ipotesi della cancellazione dall'albo (nel cui ambito si collocava l'ulteriore contrasto se causa di interruzione del processo dovesse ritenersi la sola cancellazione non volontaria) è stato composto dalle sezioni unite che hanno enunciato il seguente principio di diritto: "La cancellazione dall'albo determina la decadenza dall'ufficio di procuratore e di avvocato, facendo venire meno lo "ius postulandi", che implica la mancanza di legittimazione di quel difensore a compiere e a ricevere atti processuali. Pertanto, la notificazione della sentenza di primo grado, al fine della decorrenza del termine di impugnazione (art. 285 c.p.c.) effettuata al procuratore cancellato dall'albo - qualunque sia la causa della cancellazione - è giuridicamente inesistente e, diversamente dalla notifica al procuratore nei casi di revoca o di rinuncia, non determina la decorrenza del termine "breve" per l'impugnazione (art. 85 e 301, comma terzo, c.p.c.); con l'ulteriore conseguenza che la notificazione della sentenza deve essere eseguita alla parte personalmente anche agli effetti della decorrenza del predetto termine breve " (Cass., sez. un., 21 novembre 1996, n. 10284) Peraltro, opera il principio secondo cui la cancellazione dall'albo degli avvocati e procuratori - per qualsiasi causa - non avviene automaticamente, ma è sempre effettuata a seguito di un atto (sia pure a contenuto ricognitivo) del Consiglio dell'ordine (cfr. Cass. 8 Maggio 1992, n. 5449). Nella specie, se è certo che la cessazione dal rapporto di impiego comportava la cancellazione dall'elenco speciale dell'avv. Longobardi, non risulta che sia intervenuto il provvedimento del competente Consiglio dell'ordine. La Corte ritiene tuttavia che la cancellazione dall'elenco speciale dell'avvocato dipendente da ente pubblico cessato dal servizio costituisca un adempimento privo di rilievo ai fini della determinazione del momento in cui si verifica, per questa particolare figura di professionista, la cessazione della legittimazione a compiere e a ricevere atti processuali per conto dell'ente dal quale dipende.
Il problema, infatti, deve essere risolto nel quadro delle peculiari caratteristiche del patrocinio prestato in adempimento degli obblighi derivanti da un rapporto di lavoro subordinato, secondo la normativa speciale operante per gli enti pubblici, al fine di verificare se la cessazione dal rapporto di impiego comporti l'estinzione dello ius postulandi e, quindi, una situazione riconducibile alla previsione di cui all'art. 301 c.p.c. Evidentemente, l'indagine è direttamente influenzata, da una parte, dalla ormai incontestata natura non tassativa delle cause di interruzione del processo specificamente elencate dalla norma citata;
da]l'altra, dalle considerazioni svolte in più punti dalla richiamata sentenza delle sezioni unite, circa la necessità di un'interpretazione orientata dall'art. 24 della Costituzione, nel senso di un bilanciamento tra gli interessi in conflitto, bilanciamento da attuare tenendo conto della maggiore consistenza dell'interesse di colui che non potrebbe evitare altrimenti il pregiudizio del passaggio in giudicato della sentenza. Ciò premesso, si osserva che il rapporto di patrocinio che si instaura tra un ente pubblico e l'avvocato o procuratore in servizio presso l'ufficio legale dell'ente medesimo in qualità di lavoratore dipendente, secondo l'approfondita indagine effettuata, sia pure a fini diversi, da Cass. 26 maggio 1992, n, 6290, non è assimilabile a quello nascente dal contratto di prestazione d'opera professionale stipulato tra il professionista e colui che gli affida il mandato di patrocinio (cliente) conferendogli la procura ad litem. Quest'ultimo rapporto è, infatti, regolato dalle norme ordinarie sul mandato, mentre il primo trae origine e trova causa giuridica nel rapporto di pubblico impiego tra l'ente datore di lavoro ed il funzionario. Ne consegue che, in tale ipotesi, la disciplina del mandato defensionale, dettata in via generale dalle disposizioni in materia del codice di rito (artt. 82 e segg. c.p.c.) e dalla legge professionale (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 dicembre 1934, n. 36, e succ. modif.), deve essere integrata e coordinata con la normativa regolatrice del rapporto di pubblico impiego, nell'ambito della quale assume preminente importanza il rilievo che la prestazione dell'opera di patrocinio legale dell'ente costituisce oggetto specifico dell'attività lavorativa dell'avvocato pubblico dipendente, sicché le cause ed il momento della cessazione di detta opera non sono determinati - come nel normale rapporto di patrocinio - dalla volontà delle parti che liberamente decidano di risolvere il contratto, unilateralmente o per mutuo consenso (cfr. l'art. 85 c.p.c.: "la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi..."), ma sono inscindibilmente connessi alle vicende del rapporto d'impiego, che costituisce - come si è detto - l'unica fonte dell'incarico e, al tempo stesso, dell'obbligazione lavorativa del dipendente, sinallagmaticamente correlata al diritto del medesimo alla retribuzione. Non è, dunque, ipotizzabile la protrazione oltre il limite di durata del rapporto d'impiego, dell'attività lavorativa dell'avvocato-funzionario, nulla rilevando che essa sia assimilabile - quanto alla natura delle prestazioni ed alle modalità di conferimento della procura - a quella svolta dall'avvocato-libero professionista in favore del cliente. Occorre, invero, considerare che, ove sia costituito presso un ente pubblico un apposito ufficio legale, con un proprio organico di avvocati e procuratori iscritti "nell'elenco speciale annesso all'albo professionale ed abilitati unicamente al patrocinio per "le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera" (art. 3, comma 4, lett. b), cit. R.D.L. n. 1578/33), il rilascio della procura ad uno (o più) dei funzionari addetti all'ufficio serve, da un lato, a legittimare l'esercizio dello jus postulandi da parte del procuratore designato nei singoli processi e, dall'altro, assolve anche all'esigenza di distribuzione, all'interno dell'ufficio legale, degli affari cui l'ente è interessato, in rapporto al carico di lavoro, alla competenza ed all'eventuale specializzazione dei vari avvocati e procuratori in organico. Si vuole, in tali termini, sottolineare la non coincidenza delle funzioni e dei fini cui è preordinato il rilascio della procura ad litem (la quale non va, peraltro, confusa con il rapporto extraprocessuale di patrocinio), a seconda che essa sia conferita dal "cliente" all'avvocato liberamente prescelto ovvero dal legale rappresentante di un ente pubblico ad un dipendente, sia pure qualificato, dell'ente medesimo. E pertanto, il fatto che anche il difensore-funzionario debba essere formalmente munito di procura non consente di prescindere dal già evidenziato collegamento genetico e funzionale tra il rapporto di pubblico impiego e lo svolgimento dell'attività di patrocinio dell'ente da parte dell'impiegato. Non è, in particolare, invocabile il disposto dell'art. 85 c.p.c. per giustificare una sorta di "ultrattività" della prestazione lavorativa del pubblico dipendente dopo la cessazione del rapporto d'impiego. Ed infatti già alla luce delle precedenti considerazioni si deve escludere che, nella fattispecie in esame, sia necessaria una formale "revoca" della procura al momento della risoluzione di detto rapporto, posto che, oltre tale momento, l'opera di patrocinio (che si identifica - come si è precisato - con la prestazione di lavoro del legale-pubblico dipendente) risulta automaticamente priva di causa giuridica e - al limite - illegittima.
Orbene, se si tiene presente che i professionisti in questione sono abilitati unicamente al patrocinio per "le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera" secondo la normativa sopra citata, si deve convenire che la cessazione del rapporto di impiego determina la mancanza di legittimazione di quel difensore a compiere e a ricevere atti processuali relativi alle cause e agli affari propri dell'ente e, quindi, il venire meno, nella sua totalità, dello "ius postulandi" per una causa da equiparare alle altre elencate dall'art. 301 c.p.c., prescindendo dalla formale permanenza dell'iscrizione nell'elenco speciale, non suscettibile di esplicare alcuna influenza sulla cessazione di ogni possibilità di continuare a svolgere ogni e qualsiasi attività professionale. Per queste ragioni il motivo di ricorso non può trovare accoglimento, avendo correttamente il Tribunale esaminato l'appello dell'Inail nel presupposto della sua tempestiva proposizione.
2. Con il secondo motivo di ricorso, denunziando violazione ed erronea interpretazione degli art. 111 e 112 d.P.R, n. 1124/1965, si deduce che la legge dichiara sospesa la prescrizione durante tutto lo svolgimento del procedimento amministrativo e si limita semplicemente ad accordare, trascorso il termine di centocinquanta giorni, la facoltà di agire in giudizio senza attenderne l'esito, fermo restando che soltanto l'esaurimento del procedimento segna la fine del periodo di sospensione.
E motivo non può trovare accoglimento in quanto la conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata è conforme al diritto. Il quadro normativo al quale occorre fare riferimento nella fattispecie è costituito dagli artt. 111 e 112 del D.P.R, 30 giugno 1965, n. 1124, che disciplinano la prescrizione dell'azione preordinata a conseguire prestazioni in tema di infortuni e malattie professionali nel settore industriale. In particolare, l'art. 111, secondo comma, stabilisce, si, che la prescrizione - triennale - prevista dall'art. 112, rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità; ma il terzo comma di esso dispone, per quanto qui interessa, che "tale liquidazione, peraltro, deve essere esaurita nel termine di centocinquanta giorni" trascorso il quale, senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha facoltà di proporre l'azione giudiziaria.
Ora, sebbene l'orientamento della giurisprudenza della Corte, secondo cui la prescrizione triennale del diritto alle prestazioni previdenziali ha carattere speciale e si sottrae, quindi, alla disciplina generale dettata dal codice civile in tema di sospensione e di interruzione, non sia stato condiviso da altre decisioni (cfr., in particolare, Cass. 21 gennaio 1998, n. 516), non è mai stato posto in discussione che la prescrizione, soggetta al periodo di sospensione della durata massima di centocinquanta giorni, collegato alla pendenza del procedimento amministrativo, riprenda a decorrere alla scadenza di tale periodo indipendentemente dal momento in cui l'iter venga di fatto a concludersi. La predeterminazione ex lege del periodo massimo di sospensione per tale causale - è stato altresì precisato dalla Corte - risponde ad un'esigenza di carattere pubblicistico (avente ad oggetto l'accertamento del diritto nel più breve tempo possibile), che non consente di attribuire rilevanza, rispetto a tale interesse generale, ad un interesse personale al prolungamento del termine di sospensione fino a comprendervi tutto l'iter amministrativo (cfr., tra le numerose decisioni in tal senso, Cass. 14 marzo 1991, n. 2662; 29 maggio 1995, n. 5992; 19 dicembre 1995, n. 12968; 21 marzo 1997, n. 2515). Ne consegue che, trascorso il termine dei 150 giorni, l'assicurato può proporre l'azione giudiziaria, indipendentemente dal comportamento puramente passivo dell'INAIL, in quanto l'inerzia di esso equivale a reiezione dell'istanza amministrativa, come è del resto dimostrato dalla circostanza che da quel momento è dovuto il risarcimento del danno per il ritardo (per tale rilievo, vedi Cass. n. 12968/95, cit.). Questi principi devono essere pienamente ribaditi nel caso in esame, non avendo il ricorrente formulato nei loro confronti critiche od obiezioni tali da metterne in dubbio la persistente validità. In realtà, se può con questi concordarsi nel ritenere che, a norma dell'art. 111 del d.P.R n. 1124/65 (nonché dell'art. 443 c.p.c.), al compimento dei termini previsti da tali disposizioni l'assicurato ha la facoltà, e non già l'obbligo, di adire il giudice per far valere il diritto alla prestazione, potendo egli preferire di attendere la definizione del procedimento amministrativo, non può con lo stesso convenirsi allorché, sulla base di tale premessa, sostiene che il termine di prescrizione resta, pertanto, inevitabilmente sospeso per tutta la durata del procedimento suddetto. È evidente, infatti, che la valutazione in ordine all'opportunità di "ritardare" l'instaurazione del giudizio deve essere compiuta alla stregua della regola che fissa in tre anni il termine di prescrizione, che non consente comunque, pena l'estinzione del diritto, di procrastinare l'azione al di là del termine triennale in precedenza indicato:
questo è, in sostanza, il contenuto specifico dell'art. 111, comma terzo, cit., che nello stabilire - come detto - che la fase di liquidazione amministrativa deve essere esaurita entro 150 giorni, fa chiaramente intendere che la scadenza di questo termine, comporta la possibilità di agire in giudizio ai sensi dell'art. 2935 c.c., determinando la fine della sospensione e la ripresa del decorso del periodo di prescrizione breve.
In definitiva, poiché secondo l'accertamento compiuto dal Tribunale (che non forma oggetto di impugnazione) tra la data dell'infortunio e l'instaurazione del giudizio è decorso, pur computando il termine massimo di sospensione ex art. 111 cit., oltre un triennio, la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione.
3. Con il terzo motivo si sostiene che la prescrizione non potrebbe comunque riguardare la minore EL RO, poiché il genitore esercente la potestà non può, con il suo comportamento, determinare la perdita del diritto dell'incapace.
Sulla questione la Corte si è già espressa nel senso che il termine triennale di prescrizione dell'azione diretta a conseguire le prestazioni assicurative, stabilito dall'art. 112 comma primo, t.u. n. 1124 del 1965, decorre anche nei confronti del minore, in quanto la incapacità di quest'ultimo non è di ostacolo all'esercizio del diritto alle prestazioni suddette, rimesso al soggetto che dell'incapace abbia la rappresentanza legale (Cass. 22 febbraio 1993, n. 2104). L'orientamento merita senz'altro di essere confermato, considerato che l'istituto della prescrizione, di ordine pubblico e preordinato alla certezza dei rapporti giuridici, non è in nulla assimilabile agli atti negoziali di disposizione dei diritti, quali le rinunce e gli atti analoghi.
4. Nessuna pronunzia va adottata in ordine alle spese processuali del giudizio di cassazione, vertendosi in materia previdenziale e non apparendo la domanda manifestamente infondata o temeraria (art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente a seguito della sentenza n.
134/94 della Corte costituzionale).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 1999