Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 12/06/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Francesca Riccardi Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 221/2025 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCINI TEO Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUCINI TEO CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Tanto premesso i Sigg.ri e , come in atti rappresentati, difesi e domiciliati Parte_1 CP_1 congiuntamente
RICORRONO all'Ill.mo Presidente del Tribunale adito affinché voglia omologare la separazione legale dei coniugi alle seguenti condizioni:
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B) la casa coniugale, di proprietà del marito e dove questi vive, resta assegnata allo stesso che provvederà ad accollarsi le future rate del mutuo ventennale contratto dai coniugi con Banca Popolare di Sondrio S.p.a. n.
10/01377053 (ndg 4561759), acconsentendo sin d'ora a che la moglie, con il consenso dell'istituto di credito, receda dal contratto e sia liberata da qualsiasi obbligazione;
la moglie ha già provveduto a trovarsi nuova sistemazione abitativa;
C) i coniugi sono economicamente autosufficienti ragion per cui rinunciano reciprocamente al contributo di mantenimento l'uno da parte dell'altro;
D) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
E) spese legali a carico del marito.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 19.02.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra trascritte.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Sondalo (SO) il 20.10.2007;
2) omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte, anche relativamente alle spese di lite;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza pagina 2 di 3 4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sondalo (SO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 11.06.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
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