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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 12709/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Delegato
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.11.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Niccolò Gianbattista Bravetti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] l'[...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Niccolò Gianbattista Bravetti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 28.12.2013
(anno 2014, atto n. 58, parte 2, serie A)
In separazione dei beni. con il seguenti figlio: nato a [...] il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 e 473 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.11.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I signori e si impegnano a mantenere un rapporto Parte_1 Parte_2 basato sul reciproco rispetto nel superiore interesse del figlio , cooperando Per_1 sinergicamente per una sua crescita serena ed equilibrata.
2) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori (ex Per_1 art. 337-ter c.c.) con collocamento prevalente presso la madre che vivrà con lui presso l'abitazione familiare di Via Bugatto Zanetto n. 6, dove il figlio minore manterrà la residenza anagrafica.
Il signor si impegna a lasciare la casa familiare entro e non oltre il 30 giugno 2025, Pt_2 asportando esclusivamente i propri effetti personali già individuati in accordo con la moglie.
3) Al fine di dare piena attuazione al principio di bigenitorialità, i genitori stabiliscono sin da ora che dovrà essere concordata tra di loro qualsiasi decisione importante e significativa della vita del figlio minore, sia essa una scelta relativa alla salute, alla residenza, alla educazione e all'istruzione.
4) In ordine al regime di visita genitori-figlio i genitori concordano che il padre possa stare con rispettando la seguente calendarizzazione: Per_1
Durante la settimana: il signor si recherà ogni mattina presso la casa familiare dove Pt_2 preleverà alle ore 8.00 e lo porterà a scuola per le ore 8.30; Per_1
Quando raggiungerà un'età tale per cui comincerà a raggiungere autonomamente Per_1
l'istituto scolastico, i coniugi concordano sin da ora sul fatto che il padre potrà vedere il figlio ogni giorno, compatibilmente con gli impegni e le esigenze quotidiane del minore;
Durante il fine settimana: il signor potrà tenere con sé il figlio per due sabati al mese Pt_2 dalla mattina fino alla sera, riportando presso la casa in cui vive con la madre Per_1 dopo cena;
Vacanze natalizie: il padre potrà stare con il figlio almeno 4 giorni anche non consecutivi, dalla mattina fino alla sera, riportando presso la casa in cui vive con la madre Per_1 dopo cena , precisando che nei giorni 24 e 25 dicembre, avrà la possibilità di poter Per_1 trascorrere del tempo con entrambi i genitori e che, con riferimento alla cena della Vigilia di
Natale ed al pranzo di Natale, vige il principio dell'alternanza tra padre e madre nonché da un anno all'altro, secondo quanto di volta in volta concordato tra i genitori. I coniugi concordano sul fatto che il minore trascorrerà la sera del 31 dicembre con la sua mamma;
Vacanze pasquali: paritaria ripartizione delle vacanze pasquali, precisando che, in relazione al giorno di Pasqua ed al lunedì dell'Angelo, è garantito il principio dell'alternanza tra padre e madre, nonché da un anno all'altro, secondo quanto di volta in volta concordato tra i genitori, e che, nei giorni di propria spettanza, il padre si impegna sempre a riportare presso la casa in cui vive con la madre dopo cena. Per_1
Ponti e festività sempre secondo il criterio dell'alternanza precisando, che, nei giorni di propria spettanza, il padre si impegna sempre a riportare , presso la casa Per_1 in cui vive con la madre dopo cena;
Vacanze estive; il signor potrà tenere con sé il figlio minore per due settimane anche Pt_2 non consecutive, in un periodo che dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Ciascun genitore dovrà sempre rendere edotto l'altro del luogo dove trascorrerà le vacanze con il minore.
In occasione di qualsiasi evento importante della vita di , a titolo esemplificativo Per_1 ma non esaustivo (compleanni del minore, esami scolastici, eventi sportivi, celebrazioni particolari) entrambi i genitori potranno presenziare;
In deroga alle regole ordinarie, la madre avrà facoltà di trascorrere con il figlio il giorno del di lei compleanno e la festa della mamma, anche se giorni riservati all'altro genitore, così come il padre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio il giorno del di lui compleanno e la festa del papà, anche se giorni riservati alla madre, dalla mattina fino alla sera, riportando presso la casa in cui vive con la madre dopo cena. Per_1
Tutto quanto anticipato salvo migliori accordi tra i genitori, con la precisazione che ogni eventuale modifica dovrà essere concordata con congruo anticipo (non imposta da volontà unilaterale) e nel rispetto di diritti e bisogni del minore.
5) Ciascun genitore assume l'impegno di coltivare le relazioni personali di con Per_1
l'altro genitore, nonché di conservare e tutelare il diritto del figlio a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
6) I coniugi si impegnano a rendersi reciprocamente sempre reperibili per comunicazioni urgenti relative al figlio sia telefonicamente che tramite e-mail, nell'ottica di un ottimale processo di formazione ed educazione del figlio, a prendere concordemente ogni decisione relativa e di maggiore importanza riguardante il figlio in relazione Per_1 anche ai suoi particolari interessi, con potestà genitoriale disgiunta tra i medesimi per le questioni ordinarie e quotidiane. 7) In caso di malattia del minore, il genitore che lo ha in custodia avvertirà tempestivamente l'altro genitore, garantendogli accesso a tutta la documentazione medica completa e tutte le relative notizie;
8) Ciascun genitore dovrà garantire all'altro regolari contatti telefonici con il figlio;
9) Nel caso in cui i coniugi dovessero intraprendere nuove relazioni sentimentali, solo quando queste saranno stabili e consolidate, i coniugi potranno inserire gradualmente i nuovi compagni nella vita del figlio con la cura e la premura di fargli comprendere che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali;
10) Il signor si impegna a corrispondere alla signora a titolo di assegno Pt_2 Pt_1 perequativo in concorso al mantenimento per il figlio minore, sino alla indipendenza economica dello stesso la somma complessiva di euro 500,00 (cinquecento euro).
Tale somma verrà versata entro il 5 di ogni mese, per le 12 mensilità, con rivalutazione annuale ISTAT come per legge.
11) I genitori convengono che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, saranno a carico di ciascuno di loro nella misura del 50%, giusto Protocollo del
Tribunale di Milano che si allega al presente atto sottoscritto dalle parti (Doc. Protocollo del
Tribunale di Milano sottoscritto dalle parti).
La quota verrà rimborsata a chi l'avrà anticipata entro la fine del mese successivo a quando la spesa è stata sostenuta, previa esibizione di fattura o ricevuta,
12) Con riferimento alla casa coniugale, i coniugi ai fini della risoluzione della crisi coniugale hanno ritenuto indispensabile e funzionale che il signor ceda la di lui quota di Pt_2 proprietà pari al 36% dei beni immobili siti nel Complesso Condominiale in Comune di
Milano con accesso pedonale e carraio dal civico numero 6 di Via Bugatto Zanetto, di seguito meglio descritto: nella Palazzina denominata Betulla:
- unita' immobiliare ad uso abitazione "Scala D", interno 2 (due), sita al piano quarto composta da ingresso, soggiorno, due camere, due bagni, cucina, due balconi, distinta nel
Catasto Fabbricati di detto Comune come segue foglio 607, mappale 376, subalterno 779,
Via Bugatto Zanetto n. 6 piano 4 scala D edificio B, Zona Censuaria 3, Categoria A/3, classe
5, vani 5,5, superficie catastale totale 104 mq., escluse aree scoperte 95 mq., Rendita
Catastale Euro 866,36. Confini da nord in senso orario: appartamento subalterno 777
(settecentosettantasette), cortile subalterno 1007 (millesette) su due lati, appartamento subalterno 778 (settecentosettantotto), pianerottolo comune;
nella Palazzina denominata : Pt_3 - vano ad uso cantina al piano interrato della scala E, distinto nel Catasto Fabbricati di detto
Comune come segue foglio 607, mappale 376, subalterno 889, Via Bugatto Zanetto n. 6 piano S1, Zona Censuaria 3, Categoria C/2, Classe 9, consistenza mq. 4, superficie catastale totale 4 mq., Rendita Catastale Euro 16,73. Confini da nord in senso orario: cantina subalterno 888 (ottocentottantotto), subalterno 995 (novecentonovantacinque), cantina subalterno 890 (ottocentonovanta), corridoio comune di accesso;
- vano ad uso autorimessa privata al piano interrato, distinto nel Catasto Fabbricati di detto
Comune come segue foglio 607, mappale 376, subalterno 896, Via Bugatto Zanetto n. 6 piano S1, Zona Censuaria 3, Categoria C/6, Classe 10, consistenza mq. 31, superficie catastale
34 mq., Rendita Catastale Euro 288,18. Confini da nord in senso orario: box subalterno 897
(ottocentonovantasette), corsello di manovra subalterno 1007 (millesette), box subalterno
895 (ottocentonovantacinque), intercapedine comune subalterno 1007 (millesette).
I coniugi dichiarano che il trasferimento della quota del 36% avverrà alle seguenti condizioni:
• La signora acquista la quota del 36% dell'immobile accollandosi l'intero Pt_1 mutuo, di cui meglio infra e con l'impegno alla estinzione contestuale o precedente all'atto di acquisto;
• Il mutuo esistente, garantito da ipoteca iscritta presso l'Ufficio del Territorio di
Milano- Circoscrizione 1 in data 6 dicembre 2010 ai nn. 72608/15414, gravante solo su appartamento e box (con esclusione della cantina che è libera da qualsiasi peso) frazionata nel lotto n. 49 con atto notaio in data 8 maggio 2018 N. Persona_2
3424/2405 di Repertorio, verrà estinto contestualmente o precedentemente l'atto di trasferimento della quota del 36%, affinché il signor sia liberato da ogni onere e obbligo Pt_2 connesso con il detto mutuo;
i coniugi convengono espressamente che la signora Pt_1 estingua l'intero mutuo e non la sola parte riferibile al signor al fine di ottenere Pt_2
l'estinzione integrale del debito senza alcuna forma di liberazione parziale o di accollo;
• L'atto notarile si stipulerà presso il Notaio entro trenta giorni dalla Persona_3 omologazione dall'accordo di separazione da parte del Tribunale di Milano;
• La signor si impegna a farsi carico integralmente delle spese notarili. Pt_1
13) Le parti rinunciano reciprocamente a contributi economici a titolo di mantenimento personale essendo economicamente autosufficienti;
14) Le parti, quindi, dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo, ragione o causa al di là di quanto previsto nel presente atto e di avere già risolto ogni questione patrimoniale o personale;
15) Le parti si danno reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore;
Per_1
16) Spese e compensi professionali divisi al 50% tra le parti;
17) Le condizioni di cui al presente ricorso sono per accordo delle parti, immediatamente operative a seguito delle sottoscrizioni del presente atto;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16 ottobre 2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario a Milano il 28 dicembre 2013
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Paderni Dugnano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Valentina Maderna
Così deciso in Milano, il 22.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Delegato
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.11.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Niccolò Gianbattista Bravetti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] l'[...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Niccolò Gianbattista Bravetti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 28.12.2013
(anno 2014, atto n. 58, parte 2, serie A)
In separazione dei beni. con il seguenti figlio: nato a [...] il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 e 473 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.11.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I signori e si impegnano a mantenere un rapporto Parte_1 Parte_2 basato sul reciproco rispetto nel superiore interesse del figlio , cooperando Per_1 sinergicamente per una sua crescita serena ed equilibrata.
2) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori (ex Per_1 art. 337-ter c.c.) con collocamento prevalente presso la madre che vivrà con lui presso l'abitazione familiare di Via Bugatto Zanetto n. 6, dove il figlio minore manterrà la residenza anagrafica.
Il signor si impegna a lasciare la casa familiare entro e non oltre il 30 giugno 2025, Pt_2 asportando esclusivamente i propri effetti personali già individuati in accordo con la moglie.
3) Al fine di dare piena attuazione al principio di bigenitorialità, i genitori stabiliscono sin da ora che dovrà essere concordata tra di loro qualsiasi decisione importante e significativa della vita del figlio minore, sia essa una scelta relativa alla salute, alla residenza, alla educazione e all'istruzione.
4) In ordine al regime di visita genitori-figlio i genitori concordano che il padre possa stare con rispettando la seguente calendarizzazione: Per_1
Durante la settimana: il signor si recherà ogni mattina presso la casa familiare dove Pt_2 preleverà alle ore 8.00 e lo porterà a scuola per le ore 8.30; Per_1
Quando raggiungerà un'età tale per cui comincerà a raggiungere autonomamente Per_1
l'istituto scolastico, i coniugi concordano sin da ora sul fatto che il padre potrà vedere il figlio ogni giorno, compatibilmente con gli impegni e le esigenze quotidiane del minore;
Durante il fine settimana: il signor potrà tenere con sé il figlio per due sabati al mese Pt_2 dalla mattina fino alla sera, riportando presso la casa in cui vive con la madre Per_1 dopo cena;
Vacanze natalizie: il padre potrà stare con il figlio almeno 4 giorni anche non consecutivi, dalla mattina fino alla sera, riportando presso la casa in cui vive con la madre Per_1 dopo cena , precisando che nei giorni 24 e 25 dicembre, avrà la possibilità di poter Per_1 trascorrere del tempo con entrambi i genitori e che, con riferimento alla cena della Vigilia di
Natale ed al pranzo di Natale, vige il principio dell'alternanza tra padre e madre nonché da un anno all'altro, secondo quanto di volta in volta concordato tra i genitori. I coniugi concordano sul fatto che il minore trascorrerà la sera del 31 dicembre con la sua mamma;
Vacanze pasquali: paritaria ripartizione delle vacanze pasquali, precisando che, in relazione al giorno di Pasqua ed al lunedì dell'Angelo, è garantito il principio dell'alternanza tra padre e madre, nonché da un anno all'altro, secondo quanto di volta in volta concordato tra i genitori, e che, nei giorni di propria spettanza, il padre si impegna sempre a riportare presso la casa in cui vive con la madre dopo cena. Per_1
Ponti e festività sempre secondo il criterio dell'alternanza precisando, che, nei giorni di propria spettanza, il padre si impegna sempre a riportare , presso la casa Per_1 in cui vive con la madre dopo cena;
Vacanze estive; il signor potrà tenere con sé il figlio minore per due settimane anche Pt_2 non consecutive, in un periodo che dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Ciascun genitore dovrà sempre rendere edotto l'altro del luogo dove trascorrerà le vacanze con il minore.
In occasione di qualsiasi evento importante della vita di , a titolo esemplificativo Per_1 ma non esaustivo (compleanni del minore, esami scolastici, eventi sportivi, celebrazioni particolari) entrambi i genitori potranno presenziare;
In deroga alle regole ordinarie, la madre avrà facoltà di trascorrere con il figlio il giorno del di lei compleanno e la festa della mamma, anche se giorni riservati all'altro genitore, così come il padre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio il giorno del di lui compleanno e la festa del papà, anche se giorni riservati alla madre, dalla mattina fino alla sera, riportando presso la casa in cui vive con la madre dopo cena. Per_1
Tutto quanto anticipato salvo migliori accordi tra i genitori, con la precisazione che ogni eventuale modifica dovrà essere concordata con congruo anticipo (non imposta da volontà unilaterale) e nel rispetto di diritti e bisogni del minore.
5) Ciascun genitore assume l'impegno di coltivare le relazioni personali di con Per_1
l'altro genitore, nonché di conservare e tutelare il diritto del figlio a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
6) I coniugi si impegnano a rendersi reciprocamente sempre reperibili per comunicazioni urgenti relative al figlio sia telefonicamente che tramite e-mail, nell'ottica di un ottimale processo di formazione ed educazione del figlio, a prendere concordemente ogni decisione relativa e di maggiore importanza riguardante il figlio in relazione Per_1 anche ai suoi particolari interessi, con potestà genitoriale disgiunta tra i medesimi per le questioni ordinarie e quotidiane. 7) In caso di malattia del minore, il genitore che lo ha in custodia avvertirà tempestivamente l'altro genitore, garantendogli accesso a tutta la documentazione medica completa e tutte le relative notizie;
8) Ciascun genitore dovrà garantire all'altro regolari contatti telefonici con il figlio;
9) Nel caso in cui i coniugi dovessero intraprendere nuove relazioni sentimentali, solo quando queste saranno stabili e consolidate, i coniugi potranno inserire gradualmente i nuovi compagni nella vita del figlio con la cura e la premura di fargli comprendere che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali;
10) Il signor si impegna a corrispondere alla signora a titolo di assegno Pt_2 Pt_1 perequativo in concorso al mantenimento per il figlio minore, sino alla indipendenza economica dello stesso la somma complessiva di euro 500,00 (cinquecento euro).
Tale somma verrà versata entro il 5 di ogni mese, per le 12 mensilità, con rivalutazione annuale ISTAT come per legge.
11) I genitori convengono che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, saranno a carico di ciascuno di loro nella misura del 50%, giusto Protocollo del
Tribunale di Milano che si allega al presente atto sottoscritto dalle parti (Doc. Protocollo del
Tribunale di Milano sottoscritto dalle parti).
La quota verrà rimborsata a chi l'avrà anticipata entro la fine del mese successivo a quando la spesa è stata sostenuta, previa esibizione di fattura o ricevuta,
12) Con riferimento alla casa coniugale, i coniugi ai fini della risoluzione della crisi coniugale hanno ritenuto indispensabile e funzionale che il signor ceda la di lui quota di Pt_2 proprietà pari al 36% dei beni immobili siti nel Complesso Condominiale in Comune di
Milano con accesso pedonale e carraio dal civico numero 6 di Via Bugatto Zanetto, di seguito meglio descritto: nella Palazzina denominata Betulla:
- unita' immobiliare ad uso abitazione "Scala D", interno 2 (due), sita al piano quarto composta da ingresso, soggiorno, due camere, due bagni, cucina, due balconi, distinta nel
Catasto Fabbricati di detto Comune come segue foglio 607, mappale 376, subalterno 779,
Via Bugatto Zanetto n. 6 piano 4 scala D edificio B, Zona Censuaria 3, Categoria A/3, classe
5, vani 5,5, superficie catastale totale 104 mq., escluse aree scoperte 95 mq., Rendita
Catastale Euro 866,36. Confini da nord in senso orario: appartamento subalterno 777
(settecentosettantasette), cortile subalterno 1007 (millesette) su due lati, appartamento subalterno 778 (settecentosettantotto), pianerottolo comune;
nella Palazzina denominata : Pt_3 - vano ad uso cantina al piano interrato della scala E, distinto nel Catasto Fabbricati di detto
Comune come segue foglio 607, mappale 376, subalterno 889, Via Bugatto Zanetto n. 6 piano S1, Zona Censuaria 3, Categoria C/2, Classe 9, consistenza mq. 4, superficie catastale totale 4 mq., Rendita Catastale Euro 16,73. Confini da nord in senso orario: cantina subalterno 888 (ottocentottantotto), subalterno 995 (novecentonovantacinque), cantina subalterno 890 (ottocentonovanta), corridoio comune di accesso;
- vano ad uso autorimessa privata al piano interrato, distinto nel Catasto Fabbricati di detto
Comune come segue foglio 607, mappale 376, subalterno 896, Via Bugatto Zanetto n. 6 piano S1, Zona Censuaria 3, Categoria C/6, Classe 10, consistenza mq. 31, superficie catastale
34 mq., Rendita Catastale Euro 288,18. Confini da nord in senso orario: box subalterno 897
(ottocentonovantasette), corsello di manovra subalterno 1007 (millesette), box subalterno
895 (ottocentonovantacinque), intercapedine comune subalterno 1007 (millesette).
I coniugi dichiarano che il trasferimento della quota del 36% avverrà alle seguenti condizioni:
• La signora acquista la quota del 36% dell'immobile accollandosi l'intero Pt_1 mutuo, di cui meglio infra e con l'impegno alla estinzione contestuale o precedente all'atto di acquisto;
• Il mutuo esistente, garantito da ipoteca iscritta presso l'Ufficio del Territorio di
Milano- Circoscrizione 1 in data 6 dicembre 2010 ai nn. 72608/15414, gravante solo su appartamento e box (con esclusione della cantina che è libera da qualsiasi peso) frazionata nel lotto n. 49 con atto notaio in data 8 maggio 2018 N. Persona_2
3424/2405 di Repertorio, verrà estinto contestualmente o precedentemente l'atto di trasferimento della quota del 36%, affinché il signor sia liberato da ogni onere e obbligo Pt_2 connesso con il detto mutuo;
i coniugi convengono espressamente che la signora Pt_1 estingua l'intero mutuo e non la sola parte riferibile al signor al fine di ottenere Pt_2
l'estinzione integrale del debito senza alcuna forma di liberazione parziale o di accollo;
• L'atto notarile si stipulerà presso il Notaio entro trenta giorni dalla Persona_3 omologazione dall'accordo di separazione da parte del Tribunale di Milano;
• La signor si impegna a farsi carico integralmente delle spese notarili. Pt_1
13) Le parti rinunciano reciprocamente a contributi economici a titolo di mantenimento personale essendo economicamente autosufficienti;
14) Le parti, quindi, dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo, ragione o causa al di là di quanto previsto nel presente atto e di avere già risolto ogni questione patrimoniale o personale;
15) Le parti si danno reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore;
Per_1
16) Spese e compensi professionali divisi al 50% tra le parti;
17) Le condizioni di cui al presente ricorso sono per accordo delle parti, immediatamente operative a seguito delle sottoscrizioni del presente atto;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16 ottobre 2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario a Milano il 28 dicembre 2013
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Paderni Dugnano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Valentina Maderna
Così deciso in Milano, il 22.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG