CGT1
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 380/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, IPPOLITO SANTO, Presidente
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2255/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Tommaso Natale 93 E Int 11 90147 Palermo PA
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6774 DEL 10.01.2024 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2326/2025 depositato il
02/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 contesta la prescrizione quinquennale per IMU 2018 tenuto conto che l'avviso di accertamento n. 6774 impugnato risulta notificato il 12/04/2024. Per il contribuente, il termine ultimo per la notifica dell'atto rea il era del 25/03/2024 (considerando sospensione di 85 giorni ex art. 67
D.L. 18/2020). Chiede annullamento dell'atto per tardività.
Controdeduzioni del Comune
Il Comune richiama art. 67 D.L. 18/2020 e successive modifiche (Decreto Cura Italia e Decreto Rilancio). Evidenzia proroga dei termini di prescrizione e decadenza. Invoca principio della scissione degli effetti (Cass.
SS.UU. n. 40543/2021): In materia di notificazione degli atti impositivi, rileva la data in cui l'ente ha compiuto gli adempimenti necessari alla notifica (consegna all'ufficiale giudiziario o al servizio postale), non quella di ricezione da parte del contribuente.
Il Comune ha consegnato l'atto per la notifica il 22/03/2024, quindi entro il termine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art. 60 d.P.R. 600/1973 e secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (SS.
UU. n. 40543/2021), in materia di notificazione degli atti impositivi opera il principio della scissione degli effetti, per cui:
per il notificante, rileva la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o al servizio postale;
per il destinatario, rileva la data di ricezione.
Nel caso di specie, il Comune ha consegnato l'atto per la notifica il 22/03/2024 ( v.atto cron. 6774/2024) entro il termine di decadenza prorogato per effetto della sospensione di 85 giorni prevista dall'art. 67 D.L.
18/2020 e successive modifiche
Pertanto, la notifica deve ritenersi tempestiva.
Compensa le spese tenuto conto delle proroghe derivanti dalla normativa emergenziale COVID 19
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese Palermo, 29.9.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, IPPOLITO SANTO, Presidente
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2255/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Tommaso Natale 93 E Int 11 90147 Palermo PA
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6774 DEL 10.01.2024 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2326/2025 depositato il
02/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 contesta la prescrizione quinquennale per IMU 2018 tenuto conto che l'avviso di accertamento n. 6774 impugnato risulta notificato il 12/04/2024. Per il contribuente, il termine ultimo per la notifica dell'atto rea il era del 25/03/2024 (considerando sospensione di 85 giorni ex art. 67
D.L. 18/2020). Chiede annullamento dell'atto per tardività.
Controdeduzioni del Comune
Il Comune richiama art. 67 D.L. 18/2020 e successive modifiche (Decreto Cura Italia e Decreto Rilancio). Evidenzia proroga dei termini di prescrizione e decadenza. Invoca principio della scissione degli effetti (Cass.
SS.UU. n. 40543/2021): In materia di notificazione degli atti impositivi, rileva la data in cui l'ente ha compiuto gli adempimenti necessari alla notifica (consegna all'ufficiale giudiziario o al servizio postale), non quella di ricezione da parte del contribuente.
Il Comune ha consegnato l'atto per la notifica il 22/03/2024, quindi entro il termine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art. 60 d.P.R. 600/1973 e secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (SS.
UU. n. 40543/2021), in materia di notificazione degli atti impositivi opera il principio della scissione degli effetti, per cui:
per il notificante, rileva la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o al servizio postale;
per il destinatario, rileva la data di ricezione.
Nel caso di specie, il Comune ha consegnato l'atto per la notifica il 22/03/2024 ( v.atto cron. 6774/2024) entro il termine di decadenza prorogato per effetto della sospensione di 85 giorni prevista dall'art. 67 D.L.
18/2020 e successive modifiche
Pertanto, la notifica deve ritenersi tempestiva.
Compensa le spese tenuto conto delle proroghe derivanti dalla normativa emergenziale COVID 19
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese Palermo, 29.9.25 IL GIUDICE MONOCRATICO