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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1420/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2524/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Di Lucio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3386/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
6 e pubblicata il 09/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10927 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 116/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina avverso l'avviso di accertamento IMU n. 10927, emesso dal Comune di Castel di Lucio in data
25.11.2022 e notificato il 6.12.2022, relativo all'anno di imposta 2017.
Con il ricorso introduttivo la contribuente deduceva che l'immobile oggetto di imposizione – identificato catastalmente al foglio Dati_catastali_1 – costituiva cantina pertinenziale dell'abitazione principale sita in Indirizzo_1 e che tale circostanza risultava dalla concessione edilizia n. 16/2006 rilasciata dal Comune e dalle planimetrie depositate. Affermava, poi, che l'immobile era sempre stato considerato esente da IMU e ICI sino all'anno 2016 e che sussisteva un errore catastale in quanto il fabbricato veniva identificato contemporaneamente con le particelle Dati_catastali_2 e Dati_catastali_1, sebbene trattavasi di un unico immobile.
Si costituiva il Comune di Castel di Lucio eccependo la diversa classificazione catastale (A/6) e la mancata variazione catastale successiva ai lavori edilizi.
Con sentenza n. 3386/2023, depositata il 9.11.2023, la Corte di primo grado rigettava il ricorso e riteneva decisiva la mancata presentazione della variazione catastale. Compensava le spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello la contribuente con atto notificato il 07.03.2024, censurando la sentenza per omessa valutazione delle planimetrie e della concessione edilizia, per errata equiparazione tra mancata variazione catastale e legittimità dell'imposizione e per l'unicità dell'immobile e la sua destinazione ad abitazione principale.
Nel corso del giudizio di appello, l'appellante produceva istanza catastale di regolarizzazione approvata, nuove visure catastali aggiornate e attestazione dell'Ufficio Urbanistica del Comune del 8.3.2004.
All'udienza del 20.1.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Dalla documentazione prodotta in grado di appello risulta che con istanza catastale recentemente approvata,
l'immobile è oggi correttamente identificato come foglio Dati_catastali_1 (abitazione) e foglio Dati_catastali_1 sub 2 (cantina).
Detta classificazione recepisce esattamente lo stato dei luoghi risultante dalla concessione edilizia n.
16/2006. La cantina costituisce pertinenza funzionale dell'abitazione principale.
Risulta inoltre dirimente l'attestazione del Responsabile dell'Urbanistica del Comune di Castel di Lucio del giorno 8.3.2004, dalla quale emerge testualmente che il fabbricato sito in Indirizzo_1 e Indirizzo_2,
“pure se munito di due ingressi… costituisce un unico fabbricato, come peraltro catastalmente individuato”.
Ne discende che l'immobile è unico, non duplicato e che l'ingresso da Indirizzo_2 non identifica un bene autonomo. L'unità oggetto di imposizione non ha autonomia funzionale.
Il giudice di prime cure ha fondato il rigetto esclusivamente sulla mancata presentazione della variazione catastale entro 30 giorni dalla fine dei lavori. Tale argomentazione non è condivisibile.
Infatti, l'obbligo di aggiornamento catastale ha rilievo amministrativo e l'imposta deve colpire la realtà fattuale.
Sull'esenzione IMU si osservi che è pacifico che il sig. Nominativo_1, coniuge superstite della dante causa, gode del diritto di abitazione ex art. 540 c.c. sull'intero fabbricato.
Pertanto, l'immobile è abitazione principale e le pertinenze (cantina) seguono il medesimo regime fiscale.
L'imposizione IMU è quindi illegittima.
Alla luce di quanto sopra la sentenza impugnata va riformata e l'avviso di accertamento IMU n. 10927/2022 deve essere annullato.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez. 3, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di accertamento e condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio liquidate, in favore dell'appellante, per il primo grado in complessivi E. 233,00 e per il secondo grado in complessivi E. 233,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026
Il Presidente
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2524/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Di Lucio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3386/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
6 e pubblicata il 09/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10927 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 116/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina avverso l'avviso di accertamento IMU n. 10927, emesso dal Comune di Castel di Lucio in data
25.11.2022 e notificato il 6.12.2022, relativo all'anno di imposta 2017.
Con il ricorso introduttivo la contribuente deduceva che l'immobile oggetto di imposizione – identificato catastalmente al foglio Dati_catastali_1 – costituiva cantina pertinenziale dell'abitazione principale sita in Indirizzo_1 e che tale circostanza risultava dalla concessione edilizia n. 16/2006 rilasciata dal Comune e dalle planimetrie depositate. Affermava, poi, che l'immobile era sempre stato considerato esente da IMU e ICI sino all'anno 2016 e che sussisteva un errore catastale in quanto il fabbricato veniva identificato contemporaneamente con le particelle Dati_catastali_2 e Dati_catastali_1, sebbene trattavasi di un unico immobile.
Si costituiva il Comune di Castel di Lucio eccependo la diversa classificazione catastale (A/6) e la mancata variazione catastale successiva ai lavori edilizi.
Con sentenza n. 3386/2023, depositata il 9.11.2023, la Corte di primo grado rigettava il ricorso e riteneva decisiva la mancata presentazione della variazione catastale. Compensava le spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello la contribuente con atto notificato il 07.03.2024, censurando la sentenza per omessa valutazione delle planimetrie e della concessione edilizia, per errata equiparazione tra mancata variazione catastale e legittimità dell'imposizione e per l'unicità dell'immobile e la sua destinazione ad abitazione principale.
Nel corso del giudizio di appello, l'appellante produceva istanza catastale di regolarizzazione approvata, nuove visure catastali aggiornate e attestazione dell'Ufficio Urbanistica del Comune del 8.3.2004.
All'udienza del 20.1.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Dalla documentazione prodotta in grado di appello risulta che con istanza catastale recentemente approvata,
l'immobile è oggi correttamente identificato come foglio Dati_catastali_1 (abitazione) e foglio Dati_catastali_1 sub 2 (cantina).
Detta classificazione recepisce esattamente lo stato dei luoghi risultante dalla concessione edilizia n.
16/2006. La cantina costituisce pertinenza funzionale dell'abitazione principale.
Risulta inoltre dirimente l'attestazione del Responsabile dell'Urbanistica del Comune di Castel di Lucio del giorno 8.3.2004, dalla quale emerge testualmente che il fabbricato sito in Indirizzo_1 e Indirizzo_2,
“pure se munito di due ingressi… costituisce un unico fabbricato, come peraltro catastalmente individuato”.
Ne discende che l'immobile è unico, non duplicato e che l'ingresso da Indirizzo_2 non identifica un bene autonomo. L'unità oggetto di imposizione non ha autonomia funzionale.
Il giudice di prime cure ha fondato il rigetto esclusivamente sulla mancata presentazione della variazione catastale entro 30 giorni dalla fine dei lavori. Tale argomentazione non è condivisibile.
Infatti, l'obbligo di aggiornamento catastale ha rilievo amministrativo e l'imposta deve colpire la realtà fattuale.
Sull'esenzione IMU si osservi che è pacifico che il sig. Nominativo_1, coniuge superstite della dante causa, gode del diritto di abitazione ex art. 540 c.c. sull'intero fabbricato.
Pertanto, l'immobile è abitazione principale e le pertinenze (cantina) seguono il medesimo regime fiscale.
L'imposizione IMU è quindi illegittima.
Alla luce di quanto sopra la sentenza impugnata va riformata e l'avviso di accertamento IMU n. 10927/2022 deve essere annullato.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez. 3, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di accertamento e condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio liquidate, in favore dell'appellante, per il primo grado in complessivi E. 233,00 e per il secondo grado in complessivi E. 233,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026
Il Presidente