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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/12/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile - Volontaria
R.G. V.F. 65/2025
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente
Dott.ssa Enrica Drago Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di secondo grado promosso il reclamo di cui in epigrafe da
(c.f. e p.iva ), con sede legale in via La Spezia n. Parte_1 P.IVA_1
187 - 43126 Parma (PR), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Calandruccio e dall'Avv. Alessandra Palermo, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori reclamante contro
(C.F./P.I. ), con sede legale in Sanremo, via Pascoli 70, in CP_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, reclamato – contumace avverso: il decreto del Tribunale di Imperia di rigetto dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale della società (C.F./P.I. , nel procedimento n. 20- CP_1 P.IVA_2
1/2024
con le seguenti conclusioni delle parti costituite per il reclamante:
1 accogliere il reclamo sopra esposto e ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 CCII e conseguentemente dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della società
(C.F./P.I. ) con sede in via G. Pascoli n. 70 – 18038 Sanremo CP_1 P.IVA_2
(IM), in persona del legale rappresentante pro-tempore signora (C.F. Controparte_2
), rimettendo gli atti al Tribunale competente per l'adozione dei C.F._1 provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3, CCII. Con salvezza di tutti i diritti. Con vittoria di spese di lite.
Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del reclamo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 – Con il decreto reclamato è stato ritenuto insussistente il presupposto della soglia di rilevanza di cui all'art.49 co.5 ccii per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società CP_1
2 – Con il reclamo in esame – creditrice in forza di decreto Parte_1
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.1690/2024 del Giudice di Pace di Parma per la somma di € 4.468,21, oltre interessi di mora dal 6 dicembre 2023, oltre spese di lite nella misura di € 650,00 per compensi, € 76,00 per esborsi, oltre CPA, IVA e rimborso spese forfettarie;
doc.B docc. 5 e 6 – ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della società con rimessione degli atti al Tribunale di Imperia per i CP_1
provvedimenti di cui all'art. 49 co.3 ccii.
Ha dedotto che non è impresa minore ai sensi e per gli effetti di cui CP_1 all'art.121 ccii, non essendo stato assolto il relativo onere di prova a carico dell'impresa debitrice;
Ha dedotto che si trova in stato di insolvenza non essendo in grado di far CP_1
fronte al pagamento dei debiti.
Ha dedotto l'esistenza dei seguenti debiti scaduti in capo a oltre al proprio CP_1 credito, per un importo superiore a quello di € 30.000,00 indicato dall'art.49 co.5 ccii:
i. debiti fiscali già affidati all'Agente per la Riscossione per € 18.995,92 (doc.4);
pag. 2/5 ii. debiti fiscali non ancora affidati all'Agente per la Riscossione per € 12.771,84
(doc.4).
3 – Non si è costituita la reclamata e deve esserne dichiarata la contumacia. CP_1
La notificazione del reclamo è avvenuta ai sensi dell'art. 3 ter co.2 L.53/1994, non risultando iscritto indirizzo PEC né presso né presso Registro delle imprese, Pt_2
come da certificato di avvenuta notifica n. Prot. 29973, rilasciato nel Portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia, che segue:
4 – Ritiene questa Corte, che, nella contumacia della reclamata debbano CP_1
ritenersi sussistenti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in conformità alla richiesta della parte reclamante.
L'onere di prova della sussistenza, congiunta, dei requisiti di cui all'art.2 lett.d) non risulta assolto dalla reclamata rimasta contumace, non potendosi cosi CP_1
riconoscere i presupposti per la qualificazione dell'impresa quale impresa minore.
pag. 3/5 Dalla documentazione offerta dal reclamante emerge l'oggettivo superamento della soglia minima di € 30.00,00 nella misura dei debiti di cui all'art.49 co.5 ccii.
Nella contumacia della parte reclamata non può che ritenersi la situazione di insolvenza per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (v. Cass. CP_1
Sez. 6 - 1, 24 ottobre 2017, n. 25188 ove è stato precisato che, “in tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, comma 4, l.fall. (come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 169 del 2007), si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali, che ne escludono la fallibilità”.
5 – Deve quindi essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società
(C.F./P.I. con sede in via G. Pascoli n. 70, Sanremo (IM), CP_1 P.IVA_2 disponendo rimettersi gli atti al Tribunale di Imperia per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.49 co.3 ccii.
6 – Ai sensi dell'art. 91 cpc le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parete reclamata contumace e si liquidano in favore della parte reclamante secondo i valori medi della TF con riferimento allo scaglione da € 26.001,00 sino ad € 52.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia €
2.058,00, fase introduttiva del giudizio € 1.418,00, fase di trattazione € 3.045,00, fase decisionale € 3.470,00, e così complessivamente € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, dichiarata la contumacia di definitivamente pronunciando così provvede: CP_1
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società CP_1
(C.F./P.I. ) con sede in via G. Pascoli n. 70, Sanremo (IM), P.IVA_2
2. rimette gli atti al Tribunale di Imperia per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49 co.3 ccii;
pag. 4/5 3. condanna la parte reclamata al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della parte reclamante, che liquida in € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile - Volontaria
R.G. V.F. 65/2025
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente
Dott.ssa Enrica Drago Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di secondo grado promosso il reclamo di cui in epigrafe da
(c.f. e p.iva ), con sede legale in via La Spezia n. Parte_1 P.IVA_1
187 - 43126 Parma (PR), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Calandruccio e dall'Avv. Alessandra Palermo, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori reclamante contro
(C.F./P.I. ), con sede legale in Sanremo, via Pascoli 70, in CP_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, reclamato – contumace avverso: il decreto del Tribunale di Imperia di rigetto dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale della società (C.F./P.I. , nel procedimento n. 20- CP_1 P.IVA_2
1/2024
con le seguenti conclusioni delle parti costituite per il reclamante:
1 accogliere il reclamo sopra esposto e ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 CCII e conseguentemente dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della società
(C.F./P.I. ) con sede in via G. Pascoli n. 70 – 18038 Sanremo CP_1 P.IVA_2
(IM), in persona del legale rappresentante pro-tempore signora (C.F. Controparte_2
), rimettendo gli atti al Tribunale competente per l'adozione dei C.F._1 provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3, CCII. Con salvezza di tutti i diritti. Con vittoria di spese di lite.
Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del reclamo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 – Con il decreto reclamato è stato ritenuto insussistente il presupposto della soglia di rilevanza di cui all'art.49 co.5 ccii per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società CP_1
2 – Con il reclamo in esame – creditrice in forza di decreto Parte_1
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.1690/2024 del Giudice di Pace di Parma per la somma di € 4.468,21, oltre interessi di mora dal 6 dicembre 2023, oltre spese di lite nella misura di € 650,00 per compensi, € 76,00 per esborsi, oltre CPA, IVA e rimborso spese forfettarie;
doc.B docc. 5 e 6 – ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della società con rimessione degli atti al Tribunale di Imperia per i CP_1
provvedimenti di cui all'art. 49 co.3 ccii.
Ha dedotto che non è impresa minore ai sensi e per gli effetti di cui CP_1 all'art.121 ccii, non essendo stato assolto il relativo onere di prova a carico dell'impresa debitrice;
Ha dedotto che si trova in stato di insolvenza non essendo in grado di far CP_1
fronte al pagamento dei debiti.
Ha dedotto l'esistenza dei seguenti debiti scaduti in capo a oltre al proprio CP_1 credito, per un importo superiore a quello di € 30.000,00 indicato dall'art.49 co.5 ccii:
i. debiti fiscali già affidati all'Agente per la Riscossione per € 18.995,92 (doc.4);
pag. 2/5 ii. debiti fiscali non ancora affidati all'Agente per la Riscossione per € 12.771,84
(doc.4).
3 – Non si è costituita la reclamata e deve esserne dichiarata la contumacia. CP_1
La notificazione del reclamo è avvenuta ai sensi dell'art. 3 ter co.2 L.53/1994, non risultando iscritto indirizzo PEC né presso né presso Registro delle imprese, Pt_2
come da certificato di avvenuta notifica n. Prot. 29973, rilasciato nel Portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia, che segue:
4 – Ritiene questa Corte, che, nella contumacia della reclamata debbano CP_1
ritenersi sussistenti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in conformità alla richiesta della parte reclamante.
L'onere di prova della sussistenza, congiunta, dei requisiti di cui all'art.2 lett.d) non risulta assolto dalla reclamata rimasta contumace, non potendosi cosi CP_1
riconoscere i presupposti per la qualificazione dell'impresa quale impresa minore.
pag. 3/5 Dalla documentazione offerta dal reclamante emerge l'oggettivo superamento della soglia minima di € 30.00,00 nella misura dei debiti di cui all'art.49 co.5 ccii.
Nella contumacia della parte reclamata non può che ritenersi la situazione di insolvenza per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (v. Cass. CP_1
Sez. 6 - 1, 24 ottobre 2017, n. 25188 ove è stato precisato che, “in tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, comma 4, l.fall. (come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 169 del 2007), si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali, che ne escludono la fallibilità”.
5 – Deve quindi essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società
(C.F./P.I. con sede in via G. Pascoli n. 70, Sanremo (IM), CP_1 P.IVA_2 disponendo rimettersi gli atti al Tribunale di Imperia per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.49 co.3 ccii.
6 – Ai sensi dell'art. 91 cpc le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parete reclamata contumace e si liquidano in favore della parte reclamante secondo i valori medi della TF con riferimento allo scaglione da € 26.001,00 sino ad € 52.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia €
2.058,00, fase introduttiva del giudizio € 1.418,00, fase di trattazione € 3.045,00, fase decisionale € 3.470,00, e così complessivamente € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, dichiarata la contumacia di definitivamente pronunciando così provvede: CP_1
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società CP_1
(C.F./P.I. ) con sede in via G. Pascoli n. 70, Sanremo (IM), P.IVA_2
2. rimette gli atti al Tribunale di Imperia per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49 co.3 ccii;
pag. 4/5 3. condanna la parte reclamata al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della parte reclamante, che liquida in € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
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