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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 04/09/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
RG 249 / 2025
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione monocratica, in persona del Giudice Marianna Serrao, ha pronunciato in grado di appello la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 249 /2025 vertente tra nato nel Regno Unito il 27.11.1969, e Parte_1 Controparte_1 nata in [...] il [...], entrambi residenti nel Regno Unito, Twickenhman, The Barons 17 1st Street, rappresentati e difesi dall'avv. Stefano De Luca ( ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, C.F._1
Via Rodolfo Lanciani 62, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
ATTORE CONTRO
(C.F. , in persona del Prefetto in Controparte_2 P.IVA_1 carica, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze - Via degli Arazzieri n.4, 5, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada)
Pagina 1 Con provvedimento del 25.07.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti: Parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo sig. Magistrato del Tribunale di Siena, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accogliere per i motivi esposti in narrativa il proposto appello, e per l'effetto, riformare la sentenza n. 39/2024 emessa dal Giudice di Pace di Montepulciano: - nel merito, disporre la revoca e l'annullamento dell'ordinanza prefettizia n. 2641/2023 emessa dal Prefetto di , relativa al verbale della Polizia Stradale di CP_2
del 4.8.2023, avente n. 700013806126 e, conseguentemente, la revoca e CP_2
l'annullamento, e la cancellazione delle sanzioni irrogate (principale e accessoria); - in subordine, sempre nel merito, disporre la revoca, l'annullamento, la cancellazione del provvedimento di confisca, con eventuale irrogazione della sola sanzione pecuniaria prevista nell'art. 132 CDS;
- in ogni caso, disporre la immediata restituzione della Land Rover targata FU496Q ai ricorrenti, con accollo di tutte le spese accessorie e/o di deposito e custodia alla;
- qualora il CP_2 veicolo targato FU496Q non sia più nella disponibilità della e, per essa, CP_2 del custode, condannare la a risarcire gli istanti del valore commerciale CP_2 del veicolo all'epoca del fatto, nonché tutte le spese sostenute;
- con vittoria di diritti ed onorari di causa.” Parte convenuta: Voglia l'adito Tribunale rigettare l'appello siccome infondato. Spese vinte. Fascicolo rimesso in decisione: 25.7.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE È omesso il dettagliato svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e proponevano appello avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
39/2024 pubblicata il 5.7.2024 resa dal Giudice di Pace di Montepulciano, Dott.ssa Flavia Chiara Scarselli, nel procedimento recante RGN 1/2024, con cui il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso proposto avverso l'ordinanza della CP_2
di contestazione della violazione dell'art. 93, comma 7 del Codice della
[...]
Strada, per aver circolato con il veicolo Land Rover targato FU496Q, immatricolato in Germania, senza il documento di circolazione, con conseguente sanzione pecuniaria e confisca del mezzo. Ai sensi dell'art. 213 del C.d.S., infatti, l'Amministrazione procedeva al sequestro amministrativo del mezzo e successivamente, il Prefetto di Siena emetteva l'ordinanza n. 002641/2023, con la quale ingiungeva il pagamento della sanzione e disponeva la confisca amministrativa del veicolo. In particolare, parte appellante deduceva l'erronea applicazione della normativa vigente in materia di circolazione in Italia di veicoli stranieri, sostenendo la non applicabilità al caso di specie dell'art. 93 del Codice della strada, in quanto tale norma si riferirebbe a veicoli mai immatricolati in Italia, mentre il veicolo de quo è stato immatricolato in Germania. L'appello è infondato e deve essere rigettato. Dalla documentazione versata in atti risulta che sul veicolo in questione, sottoposto a controllo sulla S.P. 327 in data 4 agosto 2023, alle ore 16.30, fosse apposta una targa provvisoria tedesca per esportazione (targa alfanumerica FU496Q), la quale risultava scaduta in data 08/09/2022 (si veda la dicitura ausfuhrkennzeichen gültig
Pagina 2 bis zum 08.09.2022 = targa di esportazione valida fino al 08.09.2022). Rileva a tal proposito la sentenza Cassazione Sez. 3 n.536 del 19/01/2000 (Rv. 532946 - 01), ove si legge: L'infrazione di cui all'art. 98 comma terzo del codice della strada, ricorre nel caso in cui l'autorizzazione alla circolazione in prova del veicolo sia stata rilasciata, ma non siano state rispettate tutte le altre modalità della circolazione previste dalla norma (scopo di prova tecnica o di dimostrazione per vendita;
mancanza della presenza del titolare dell'autorizzazione o di un suo dipendente;
veicolo non munito della targa di prova); laddove se l'autorizzazione alla circolazione in prova non sia stata rilasciata o sia scaduta di validità anche se di fatto il veicolo circoli per la prova si è fuori della fattispecie di cui all'art. 98 cit.e si rientra, invece, nella fattispecie di cui all'art. 93 cod.strad. Dunque, il giudice di primo grado ha correttamente applicato al caso di specie l'art. 93 del Codice della strada, che prevede, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo. Stante la scadenza della targa provvisoria, il veicolo circolava, di fatto, privo di immatricolazione. Esaminando i vari documenti di cui all'allegato 11 di parte appellante, infatti, si rileva che il numero di immatricolazione/serie riportato è sempre il codice alfanumerico della targa prova FU496Q (DE), a dimostrazione del fatto che il veicolo era privo di una regolare immatricolazione e, di conseguenza, di una carta di circolazione valida. Per completezza, deve rilevarsi che anche la polizza assicurativa dei veicoli che circolano con targa prova, è strettamente correlato alla targa prova, tanto è vero che ne deve riprodurre i dati. “Qualora sia sopravvenuta l'inefficacia della targa di prova, pur il correlato certificato di assicurazione deve ritenersi privo di effetti e tamquam non esset, quantomeno giacché riproduce i dati di una targa do prova ormai inefficace (Corte di cassazione, 10.03.2016 n.4728). Nel caso di specie, infatti, la polizza assicurativa (si veda doc. 8 parte appellante) reca in sé il numero della targa di prova FU496Q. L'appello dev'essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, devono porsi a carico di parte appellante (valore della causa: indeterminabile - complessità bassa) per fase di studio, introduttiva e decisoria sui valori minimi di tariffa, considerata la natura del procedimento e l'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in grado di appello, definitivamente pronunciando, così provvede: 1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata n. 39/2024 emessa dal Giudice di Pace di Montepulciano 2. Pone a carico di parte appellante le spese processuali in favore dell'appellata che si liquidano in € 2.906,00 per compenso, oltre 15% rimborso delle spese generali, Iva e Cpa come per legge Così deciso in Siena il 4.9.2025
Il giudice Marianna Serrao
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in
Pagina 3 esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione monocratica, in persona del Giudice Marianna Serrao, ha pronunciato in grado di appello la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 249 /2025 vertente tra nato nel Regno Unito il 27.11.1969, e Parte_1 Controparte_1 nata in [...] il [...], entrambi residenti nel Regno Unito, Twickenhman, The Barons 17 1st Street, rappresentati e difesi dall'avv. Stefano De Luca ( ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, C.F._1
Via Rodolfo Lanciani 62, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
ATTORE CONTRO
(C.F. , in persona del Prefetto in Controparte_2 P.IVA_1 carica, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze - Via degli Arazzieri n.4, 5, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada)
Pagina 1 Con provvedimento del 25.07.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti: Parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo sig. Magistrato del Tribunale di Siena, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accogliere per i motivi esposti in narrativa il proposto appello, e per l'effetto, riformare la sentenza n. 39/2024 emessa dal Giudice di Pace di Montepulciano: - nel merito, disporre la revoca e l'annullamento dell'ordinanza prefettizia n. 2641/2023 emessa dal Prefetto di , relativa al verbale della Polizia Stradale di CP_2
del 4.8.2023, avente n. 700013806126 e, conseguentemente, la revoca e CP_2
l'annullamento, e la cancellazione delle sanzioni irrogate (principale e accessoria); - in subordine, sempre nel merito, disporre la revoca, l'annullamento, la cancellazione del provvedimento di confisca, con eventuale irrogazione della sola sanzione pecuniaria prevista nell'art. 132 CDS;
- in ogni caso, disporre la immediata restituzione della Land Rover targata FU496Q ai ricorrenti, con accollo di tutte le spese accessorie e/o di deposito e custodia alla;
- qualora il CP_2 veicolo targato FU496Q non sia più nella disponibilità della e, per essa, CP_2 del custode, condannare la a risarcire gli istanti del valore commerciale CP_2 del veicolo all'epoca del fatto, nonché tutte le spese sostenute;
- con vittoria di diritti ed onorari di causa.” Parte convenuta: Voglia l'adito Tribunale rigettare l'appello siccome infondato. Spese vinte. Fascicolo rimesso in decisione: 25.7.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE È omesso il dettagliato svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e proponevano appello avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
39/2024 pubblicata il 5.7.2024 resa dal Giudice di Pace di Montepulciano, Dott.ssa Flavia Chiara Scarselli, nel procedimento recante RGN 1/2024, con cui il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso proposto avverso l'ordinanza della CP_2
di contestazione della violazione dell'art. 93, comma 7 del Codice della
[...]
Strada, per aver circolato con il veicolo Land Rover targato FU496Q, immatricolato in Germania, senza il documento di circolazione, con conseguente sanzione pecuniaria e confisca del mezzo. Ai sensi dell'art. 213 del C.d.S., infatti, l'Amministrazione procedeva al sequestro amministrativo del mezzo e successivamente, il Prefetto di Siena emetteva l'ordinanza n. 002641/2023, con la quale ingiungeva il pagamento della sanzione e disponeva la confisca amministrativa del veicolo. In particolare, parte appellante deduceva l'erronea applicazione della normativa vigente in materia di circolazione in Italia di veicoli stranieri, sostenendo la non applicabilità al caso di specie dell'art. 93 del Codice della strada, in quanto tale norma si riferirebbe a veicoli mai immatricolati in Italia, mentre il veicolo de quo è stato immatricolato in Germania. L'appello è infondato e deve essere rigettato. Dalla documentazione versata in atti risulta che sul veicolo in questione, sottoposto a controllo sulla S.P. 327 in data 4 agosto 2023, alle ore 16.30, fosse apposta una targa provvisoria tedesca per esportazione (targa alfanumerica FU496Q), la quale risultava scaduta in data 08/09/2022 (si veda la dicitura ausfuhrkennzeichen gültig
Pagina 2 bis zum 08.09.2022 = targa di esportazione valida fino al 08.09.2022). Rileva a tal proposito la sentenza Cassazione Sez. 3 n.536 del 19/01/2000 (Rv. 532946 - 01), ove si legge: L'infrazione di cui all'art. 98 comma terzo del codice della strada, ricorre nel caso in cui l'autorizzazione alla circolazione in prova del veicolo sia stata rilasciata, ma non siano state rispettate tutte le altre modalità della circolazione previste dalla norma (scopo di prova tecnica o di dimostrazione per vendita;
mancanza della presenza del titolare dell'autorizzazione o di un suo dipendente;
veicolo non munito della targa di prova); laddove se l'autorizzazione alla circolazione in prova non sia stata rilasciata o sia scaduta di validità anche se di fatto il veicolo circoli per la prova si è fuori della fattispecie di cui all'art. 98 cit.e si rientra, invece, nella fattispecie di cui all'art. 93 cod.strad. Dunque, il giudice di primo grado ha correttamente applicato al caso di specie l'art. 93 del Codice della strada, che prevede, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo. Stante la scadenza della targa provvisoria, il veicolo circolava, di fatto, privo di immatricolazione. Esaminando i vari documenti di cui all'allegato 11 di parte appellante, infatti, si rileva che il numero di immatricolazione/serie riportato è sempre il codice alfanumerico della targa prova FU496Q (DE), a dimostrazione del fatto che il veicolo era privo di una regolare immatricolazione e, di conseguenza, di una carta di circolazione valida. Per completezza, deve rilevarsi che anche la polizza assicurativa dei veicoli che circolano con targa prova, è strettamente correlato alla targa prova, tanto è vero che ne deve riprodurre i dati. “Qualora sia sopravvenuta l'inefficacia della targa di prova, pur il correlato certificato di assicurazione deve ritenersi privo di effetti e tamquam non esset, quantomeno giacché riproduce i dati di una targa do prova ormai inefficace (Corte di cassazione, 10.03.2016 n.4728). Nel caso di specie, infatti, la polizza assicurativa (si veda doc. 8 parte appellante) reca in sé il numero della targa di prova FU496Q. L'appello dev'essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, devono porsi a carico di parte appellante (valore della causa: indeterminabile - complessità bassa) per fase di studio, introduttiva e decisoria sui valori minimi di tariffa, considerata la natura del procedimento e l'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in grado di appello, definitivamente pronunciando, così provvede: 1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata n. 39/2024 emessa dal Giudice di Pace di Montepulciano 2. Pone a carico di parte appellante le spese processuali in favore dell'appellata che si liquidano in € 2.906,00 per compenso, oltre 15% rimborso delle spese generali, Iva e Cpa come per legge Così deciso in Siena il 4.9.2025
Il giudice Marianna Serrao
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in
Pagina 3 esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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