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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 6192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6192 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Canale Alberto - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1553/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 827/2023, emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 701544/2012, pendente
TRA
(C.F.: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Smiroldo (C.F.:
) in virtù di procura alle liti in atti. C.F._1
APPELLANTE
E
(cf: e (cf: CP_1 C.F._2 Controparte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Carla Petrella (cf: C.F._3
) giusta procura alle liti apposta in calce alla comparsa in C.F._4
appello.
APPELLATA Oggetto: risarcimento danni da inadempimento contrattuale.
Conclusioni: Contr per l'appellante: “Tutto ciò premesso, […] precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle contenute nell'atto di appello, qui di seguito riportate:
«Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere n.827/2023, in via principale
In accoglimento dei motivi di appello da I a III accertare da un lato l'adempimento della società convenuta e dall'altro la mancata osservanza da parte degli appellati dei requisiti previsti dalle CGT e in particolare dell'art. 3.8
e per l'effetto, condannare gli appellati alla restituzione delle somme versate dalla Compagnia in ossequio alla sentenza impugnata con due bonifici del 23 marzo 2023 di euro
7.726,96 quanto alla sorte capitale ed euro 3.921,16 quanto alle spese di lite (doc.3 appello).
Con la condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In subordine
In accoglimento del IV motivo di appello riformare la sentenza di primo grado e accertare e dichiarare, in applicazione dell'art.
3.5 delle CGT, il diritto dei sig.ri e a ricevere il CP_1 Controparte_2
rimborso della sola quota parte non usufruita (volo del 4 giugno 2011) dei biglietti dei voli originari A/R pagati euro 1.809,17 (= 935,15 + 874,02, v. doc. memoria 183,
n.2 parte attrice), al netto delle tasse aeroportuali, quota parte che in via equitativa può essere liquidata in euro 904,60 pari al 50% del prezzo pagato,
e per l'effetto condannare gli appellati alla restituzione in favore dell'appellante della somma di euro 6.822,37 (=7.726,96 euro bonifico sorte capitale - 904,60 euro). Con la condanna alle spese di lite. In ulteriore subordine e in ogni caso
In accoglimento del V motivo di appello
Riformare la sentenza di primo grado laddove afferma che l'importo del risarcimento dei danni da liquidarsi in favore degli attori è pari a euro 7.040,84, senza tenere conto che tale cifra indicata sul biglietto acquistato era espressa in valuta americana
e non in valuta europea e per l'effetto, accertare e dichiarare che l'importo corrisposto dagli attori per il biglietto della sig.ra era pari a dollari americani 6.376,30 (USD) equivalenti - al momento CP_1
dell'acquisto - a euro 4.401,09 (v. tasso di cambio dell'epoca - doc.2) e l'importo corrisposto per il biglietto del sig. era pari a euro 664,54, Controparte_2
e con l'effetto ulteriore, condannare gli appellati alla restituzione in favore dell'appellante di euro 2.661,33
(= 7.726,96 euro bonifico sorte capitale - 5.065,63 euro per costo di acquisto dei nuovi biglietti)”. per l'appellata: “l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia rigettare l'atto di appello in quanto infondato, oltre che inammissibile, per i motivi analiticamente esposti nella comparsa di costituzione in giudizio.
In via gradata ed istruttoria, ove l'Ecc.mo Collegio dovesse ritenerlo necessario, insistono nelle richieste istruttorie formulate nel giudizio di primo grado e, pertanto, chiedonodisporsi la nomina di un traduttore per la traduzione dei documenti prodotti dagli attori e redatti in lingua inglese, nonché di CTU per l'accertamento dello stato di malattia che determinò il ricovero della Sig.ra presso il Bellevue Hospital;
CP_1
, già indicato cometeste. Email_1 CP_4
Con vittoria di competenze tutte e condanna della appellante, anche ai sensi dell'art.
96 cpc”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 21.6.2012, e CP_1 Controparte_2
convenivano innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Sezione distaccata di Caserta) la in persona del suo legale Controparte_5
rappresentante, esponendo: che, in data 8.5.2011, si recava in Controparte_2
New York con volo , con rientro previsto il 4.6.2011, mentre CP_5 CP_1
giungeva a New York il 24.5.2011, con ritorno parimenti previsto il 4.6.2011; che, durante il soggiorno in New York, la , a causa di un problema di natura CP_1
cardiovascolare, era costretta al ricovero presso la Coronary Care Unit del Bellevue
Hospital Center di New York City;
che, in ragione delle proprie condizioni di salute, la era impossibilitata ad imbarcarsi sul volo di rientro previsto il 4.6.2011; CP_1
che tale circostanza veniva prontamente comunicata, tramite fax con allegato il certificato di ricovero emesso dall'ospedale presso cui era avvenuto, il 2.6.2011, all'Alitalia/Delta Airlines affinché la compagnia, in virtù dell'art.
3.8 delle CGT, prorogasse la validità del biglietto sia della sia del , quale CP_1 Controparte_2
accompagnatore, sino alla guarigione della prima;
che, stante il mancato riscontro al fax, il si recava personalmente in aeroporto per richiedere la proroga Controparte_2
dei biglietti ma, in quell'occasione, riceveva dall'operatrice di turno un rifiuto;
che, pertanto, procedevano, il 4.6.2011, all'acquisto di due nuovi biglietti aerei (nr.
0552895676435 e nr. 0552184374304) per il volo del 7.6.2011, per un importo complessivo di € 7.040,84 (€ 6.376,30 ed € 664,54).
Gli attori deducevano inoltre che, rientrati in Italia, il 22.6.2011, tramite fax, richiedevano il rimborso del costo degli ulteriori biglietti aerei;
non ricevendo alcun riscontro, procedevano all'invio di altri due solleciti, precisamente in data 3.11.2011
e 16.12.2011, del pari rimasti inevasi.
Tutto ciò premesso, e chiedevano, previo CP_1 Controparte_2
accertamento dell'inadempimento del contratto di trasporto da parte della società convenuta, la sua condanna al pagamento della somma di euro 7.040,84, oltre interessi, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali, con vittoria delle spese di lite. Si costituiva la la quale chiedeva il rigetto della Parte_1
domanda in quanto inammissibile/improcedibile oltre che, nel merito, assolutamente infondata in fatto ed in diritto.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., ammessa la prova testimoniale articolata da parte attrice, escussi quattro testimoni, il Tribunale, all'udienza del 22.2.2022, a seguito di discussione orale assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
Con sentenza n. 827/2023, pubblicata il 1.3.2023, all'esito del procedimento R.G. n.
701544/12, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così statuiva:
“1) Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore degli attori, ciascuno per quanto di ragione, della somma di euro 7-040,84, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
2) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, in favore degli attori, che liquida in euro 2.540 per compenso professionale, euro 215,00 per spese vive, oltre
IVA e CPA e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 1.3.2023 e notificata in pari data, con citazione notificata a mezzo PEC il 30.3.2023 e, dunque, nel rispetto dell'art. 325
c.p.c., la interponeva appello - iscritto a ruolo il Parte_1
30.3.2023 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Si costituivano e , che si opponevano al gravame CP_1 Controparte_2
considerato inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto, chiedendone, pertanto, il rigetto.
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione il 29.9.2023, celebrata nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c., ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata, in un primo momento, all'udienza del 19.9.2025 per rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e, successivamente, rinviata all'udienza del 21.11.2025 per consentire la discussione orale richiesta dagli appellati.
Parte appellante depositava note di precisazione delle conclusioni il 18.6.2025, comparsa conclusionale il 17.7.2025 e memorie di replica il 2.9.2025; mentre parte appellata depositava note di precisazione delle conclusioni in data 20.6.2025, comparsa conclusionale il 18.7.2025 e memorie di replica il 3.9.2025.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto la domanda, così statuendo:
“la domanda proposta dagli attori è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Ed invero, risulta per tabulas, oltre che rappresentare fatto non contestato, che gli istanti ebbero ad acquistare due biglietti volo di andata e ritorno Napoli - CP_5
New York, entrambi con rientro a Napoli del 4/06/2011.
Risulta parimenti documentato che l'attrice durante la sua permanenza CP_1
a New York fu afflitta da un serio problema di salute a causa del quale venne ricoverata presso il Coronary Care Unit del Bellevue Hospital Center di New York
City, con conseguente impossibilità di effettuare il viaggio di rientro in Italia con il volo programmato per il giorno 4/6/2011, come evincibile dal certificato medico di data 2.06.2011 a firma del dott. , versato in procedura e non Persona_1
contestato. E' in atti, inoltre, il certificato di dimissioni del 5/6/2011 dall'unità coronarica del detto Ospedale di New York che comprova che l'istante venne dimessa dal nosocomio solo successivamente al volo programmato per il 4/6/2011.
Risulta, altresì, dagli atti del processo che gli attori – in ossequio a quanto previsto dall'art.
3.8 delle condizioni generali di trasporto - provvedevano a richiedere alla società convenuta il differimento del volo di rientro sia per , affetta dal CP_1
problema di salute che per , quale suo accompagnatore, senza Controparte_2
esito. Gli attori hanno infine documentato di aver acquistato due nuovi biglietti aerei per il rientro in Italia con il volo del 7/6/2011 (biglietti n° 0552895676435 e n°
0552184374304), per un costo complessivo di € 7.040,84 (€ 6.376,30+ 664,54).
Al cospetto della prova fornita dagli attori, la compagnia convenuta, su cui - in base al criterio di riparto degli oneri probatori nell'ambito dell'inadempimento contrattuale - gravava l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (tra le tante, Cass., 11 marzo 2014, n. 5605 e da ultimo: Cass, 18 febbraio 2020 n. 3996), nulla ha provato in specie.
Invero, sulla base degli atti di giudizio, non risulta provato che le condizioni previste al punto 3.8 delle condizioni generali di trasporto ed in particolare che “la proroga di validità del biglietto aereo sino al giorno in cui il passeggero sia in grado di viaggiare ovvero sino al primo volo successivo a tale data” e che “nei predetti casi il
prorogherà anche il periodo di validità dei biglietti appartenenti ai Pt_2
componenti lo stesso nucleo familiare o ai conviventi del passeggero infermo che eventualmente lo accompagnino a ad altri accompagnatori allo stesso assimilabili” come stabilito al punto 3.8, non sia applicabile al caso di specie.
Né la convenuta ha contestato di aver ricevuto il fax contenente richiesta di spostamento della data del volo di rientro.
Quanto alle condizioni di salute dell'istante, esse risultano congruamente provate, in presenza di una certificazione medica che attesta lo stato di malattia di CP_1
e che espressamente le prescriva di non affrontare il volo aereo, in assenza di qualsivoglia altro elemento istruttorio di segno contrario non possono essere messe in dubbio.
La circostanza, poi, che la documentazione medica prodotta dagli attori sia redatta in lingua inglese non né limita né scalfisce la sua utilizzabilità in processo. E', infatti, pacificamente riconosciuto in giurisprudenza che “il principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 c.p.c., si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti dalle parti” (Cass. 27593/06, Cass. 6093/13; Cass.
13249/11; Cass. 336/2010).
Nel caso di specie, ad ogni buon conto, il contenuto dei detti documenti risulta facilmente comprensibile.
La prova orale raccolta in giudizio, inoltre, ha dato ulteriore conforto ed avallo alla domanda attorea. I testi escussi hanno, infatti, confermato univocamente e concordemente sia lo stato di salute della , sia le comunicazioni alla CP_1
società convenuta dell'impossibilità della stessa di affrontare il viaggio per gravi motivi di salute, sia ancora i reiterati tentativi posti in essere per ottenere lo spostamento del volo a seguito del detto problema di salute.
Orbene, la domanda degli attori va accolta e, per l'effetto, la compagnia convenuta va condannata al risarcimento dei danni nei confronti di essi per inadempimento contrattuale, che vanni liquidati nella misura di €. 7.040,84, pari al costo dei successivi biglietti che gli istanti hanno sostenuto per il viaggio di rientro in Italia.
Su tale somma sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
Nessuna altra voce di danno va liquidata in favore di essi, per carenza di idonea e congrua prova”.
§ 4.
Con il primo motivo, la lamenta il “vizio di Parte_1
motivazione, violazione, falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.; violazione e falsa applicazione dell'art.
3.8 delle CGT e dell'art. 1206 c.c.”. Secondo l'appellante, difatti, il Tribunale ha errato nel ritenere sussistente il proprio inadempimento, in quanto non ha tenuto conto, in primo luogo, della contestazione, mossa dalla società, al presunto invio del fax del 2.6.2011, con il quale si comunicava l'impossibilità di imbarcarsi sul volo del 4.6.2011, posto che fu indirizzato ad un recapito assolutamente non riconducibile alla;
in secondo luogo, non ha considerato il CP_5
sostanziale mancato rispetto dell'art. 3.8, avendo gli attori richiesto, nel fax del
2.6.2011, non già la proroga di validità del biglietto aereo ma la sua cancellazione.
§ 5. Con il secondo motivo, l'appellante censura il “vizio di motivazione, violazione, falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in merito all'asserita mancata prova della non applicazione delle CGT”. La società, nello specifico, contesta la sentenza del
Tribunale nella parte in cui, pur invocando l'art.
3.8 delle CGT, ha omesso di richiamarne il dettato, asseritamente, fondamentale, vale a dire quello che prescrive l'obbligo del passeggero di produrre idonea certificazione medica che attesti la sua idoneità ad affrontare il viaggio;
invero, come deduce l'appellante, gli attori si limitarono a comunicare l'impedimento e, prima che fosse rilasciato il certificato di guarigione, provvidero all'acquisto di nuovi biglietti aerei. Pertanto, l'insussistenza dei presupposti di operatività dell'art.
3.8 CGT, secondo la società, avrebbe al più dovuto comportare l'applicazione dell'art.
3.5 CGT.
§ 6.
Con il terzo motivo, l'appellante si duole della “insufficiente ed erronea valutazione delle prove”. In primo luogo, la società contesta l'attendibilità delle dichiarazioni dei testimoni in quanto, ad eccezione di (titolare dell'agenzia di Testimone_1
viaggi), quelli escussi sono parenti stretti ed affini degli attori, dunque, non totalmente estranei ed imparziali rispetto ai fatti di causa;
in secondo luogo, censura il ragionamento del giudice nella parte in cui ha ritenuto provati gli assunti attorei, altresì, sulla base delle deposizioni dei testi che hanno riferito di essersi recati in aeroporto per richiedere lo spostamento del volo ricevendo un immotivato rifiuto, senza considerare, tuttavia, che non ne avrebbero avuto diritto poiché non erano ancora in possesso del certificato di guarigione. In ultimo, con riferimento a tale motivo di appello, la società invoca la errata applicazione degli artt. 122 e 123 c.p.c., poiché in presenza di documenti, rilevanti ai fini della decisione, redatti in lingua straniera (nella specie in lingua inglese) ed oggetto di specifica contestazione, il
Tribunale avrebbe dovuto procedere alla nomina di un traduttore.
§ 7.
Con il quarto e subordinato motivo, l'appellante, in ragione dell'assenza di idonea prova circa l'applicabilità dell'art.
3.8 CGT, richiama gli artt. 3.4, 3.5 e 11.3 CGT, i quali, in presenza di biglietti aerei non rimborsabili perché a tariffazione agevolata
(circostanza asseritamente confermata dalla teste , consentono al Testimone_1
passeggero di richiedere alla compagnia l'emissione di un voucher di importo pari a quello del biglietto non utilizzato per fattori impeditivi non imputabili, spendibile per l'acquisto di ulteriori titoli di viaggio con lo stesso vettore.
§ 8.
Con il quinto, ultimo e subordinato motivo, la società contesta il quantum della condanna, posto che il Tribunale non ha considerato che l'allegato importo del biglietto di 6.376,30 è espresso in USD e non già in euro;
sicché, in ipotesi di rigetto dei precedenti motivi, l'appellante ne richiede la rideterminazione in base ai tassi di cambio in vigore in quel momento.
§ 9.
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
I primi tre motivi di gravame possono essere scrutinati congiuntamente posto che vertono, tutti, sull'esatta applicazione dell'art.
3.8 delle condizioni generali di trasporto (CGT).
Come sintetizzato nell'esposizione delle ragioni dell'impugnazione della sentenza del
Tribunale, la società appellante ha censurato quest'ultima per non aver, in primo luogo, correttamente riportato ed interpretato il dettato della clausola contrattuale;
in secondo luogo, in quanto si è ritenuta raggiunta la prova delle comunicazioni tra gli originari attori e l in base ad elementi probatori, asseritamente, non CP_5
considerabili a tali fini, posta, specialmente, la non imparzialità dei testi nonché
l'essere, i documenti prodotti, redatti in lingua straniera.
Preliminarmente, occorre richiamare il testo dell'art.
3.8 CGT, il quale prevede:
“Qualora un passeggero non possa iniziare un viaggio o, dopo averlo iniziato, sia impossibilitato a completarlo entro il periodo di validità del biglietto a causa di malattia, prorogherà la validità del biglietto stesso sino al giorno in cui il CP_5
passeggero, in base ad idonea certificazione medica – che deve essere prodotta al
Vettore - sarà in grado di viaggiare o sino al primo volo, successivo a tale data, in partenza dalla località da cui il viaggio doveva essere iniziato o venga ripreso e sul quale vi sia posto disponibile nella classe di servizio per cui la tariffa è stata pagata.
La validità del biglietto verrà prorogata per non più di tre mesi dalla data riportata sul certificato medico, qualora il biglietto stesso, sia esso cartaceo o elettronico, preveda uno o più scali intermedi. Nei predetti casi il Vettore prorogherà anche il periodo di validità dei biglietti appartenenti ai componenti lo stesso nucleo familiare
o ai conviventi del passeggero infermo che eventualmente lo accompagnino o ad altri accompagnatori agli stessi assimilabili”.
Ebbene, dalla documentazione prodotta dagli attori nonché dalle deposizioni dei testimoni emerge che gli stessi, preso atto dell'impossibilità della di CP_1
imbarcarsi sul volo di rientro il 4.6.2011 a causa del proprio ricovero presso la
Coronary Care Unit del Bellevue Hospital Center di New York City per problemi cardiaci, si adoperavano immediatamente per ottenere un cambio data dei biglietti aerei della nonché del , quale accompagnatore e genero della CP_1 Parte_3
prima.
Invero, titolare dell'agenzia, cui le parti si rivolsero per Testimone_1
l'organizzazione del viaggio ed escussa quale testimone, ha riferito di essere stata contattata da per ottenere, appunto, una modifica delle date di rientro CP_1
ma ella le consigliò di rivolgersi direttamente alla compagnia aerea in quanto non le era consentito operare direttamente sui biglietti.
Pertanto, (figlia della e moglie di ), Testimone_2 CP_1 Controparte_2
come da lei dichiarato in sede di testimonianza, in virtù della risposta della telefonò al numero verde di , ove un operatore le disse di Tes_1 CP_5
rivolgersi per tale problematica al centro dell'aeroporto di New York JFK;
CP_5
preso contatto con quest'ultimo, le fu indicato di inviare il certificato di ricovero al numero fax dettatole, rappresentando la problematica.
Il fax, per vero, fu inviato dalla in data 2.4.2011 (cfr. pag. 20 produzione CP_4
fascicolo I grado pt. 1 dell'appellata), con allegato il certificato di ricovero nonché
l'esposizione della questione. Tramite fax, difatti, si richiese la formale cancellazione dei biglietti (“this is to kindly request a ticket cancellation”) della e del CP_1
, precisando, alla fine, di dover attendere che la prima fosse in grado di Controparte_2
intraprendere il viaggio (“wait till she will able to travel”).
Nonostante il fax fosse stato correttamente inviato, come risulta dal report di trasmissione (cfr. pag. 21 produzione fascicolo I grado pt. 1 dell'appellata), non vi fu alcuna risposta da parte della Compagnia e, pertanto, la e il , il CP_4 Controparte_2
3.6.2011, si recarono direttamente in aeroporto per richiedere de visu la modifica dei biglietti ma, come riferito dalla , ricevettero un rifiuto da parte dell'operatore. CP_4
Fu fatto un ulteriore tentativo in aeroporto, il giorno successivo, da parte della , CP_4
prima dell'imbarco suo e delle figlie, ma, anche in quest'occasione, senza risultato. A fronte dei plurimi tentati contatti con l' e dei rifiuti opposti, dunque, si CP_5
procedette all'acquisto di due biglietti, in data 4.6.2011, per il volo di rientro programmato il 7.6.2011 (cfr. pag. 23 e 25 produzione fascicolo I grado pt. 1 dell'appellata).
Siffatta ricostruzione degli eventi, fornita dagli attori e comprovata dalla documentazione e dalle dichiarazioni testimoniali, dimostra che gli stessi hanno adempiuto, diligentemente, agli obblighi posti in loro capo dall'art.
3.8 CGT, essendosi attivati prontamente per ottenere la proroga di validità dei biglietti aerei per il rientro in Italia e, solo dopo aver preso atto del silenzio, prima, e del rifiuto, poi, di
, hanno proceduto all'acquisto di diversi biglietti (comportamento, per vero, CP_5
giustificabile considerate le circostanze eccezionali in cui si trovarono a versare le parti in causa).
Viceversa, appaiono prive di fondamento le censure, assurte a motivo di gravame, mosse dalla società, volte a contestare il ritenuto esatto rispetto della clausola contrattuale nonché la rilevanza processuale delle deposizioni e dei documenti prodotti da parte attorea.
In primo luogo, la società ha eccepito la non riconducibilità all' del recapito CP_5
fax utilizzato per la comunicazione del 2.4.2011. Tale contestazione, tuttavia, è eccessivamente generica. Relativamente alla conoscenza/conoscibilità da parte del destinatario di un documento inviatogli a mezzo fax, la Cassazione, da ultimo con sentenza nr. 18679/2017, ha affermato che: “una volta dimostrato l'avvenuto corretto inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario, deve presumersene il conseguente ricevimento e la piena conoscenza da parte di costui, restando, pertanto, a suo carico l'onere di dedurre e dimostrare eventuali elementi idonei a confutare l'avvenuta ricezione”. Nel caso di specie, è stato dimostrato, tramite testimonianza, che il numero del fax della fu dettato CP_5
dall'operatore del centro dell'aeroporto JFK e che la comunicazione a mezzo CP_5
fax andò a buon fine, come emerge dal relativo report. La società convenuta, dal canto suo, si è limitata a sollevare la menzionata eccezione assolutamente non circostanziata;
in particolare, avrebbe dovuto indicare il diverso recapito fax, potendone avere contezza in virtù del principio di vicinanza della prova.
In secondo luogo, con riferimento al contenuto della comunicazione del 2.6.2011, se
è vero, come rilevato dalla odierna appellante, che gli attori chiesero formalmente la
“cancellazione” dei biglietti per il volo del 4.6.2011, è pur vero che dal complessivo tenore del fax emerge che la richiesta di cancellazione, in quanto legata al certificato ricovero ospedaliero, fosse strumentale alla emissione di nuovi titoli di viaggio per una data successiva alla guarigione della (all'epoca del fax ancora incerta), CP_1
come dimostra la chiosa “wait till she will able to travel”.
In terzo luogo, è pacifico, in quanto risultante dal testo della clausola di cui all'art.
3.8 CGT, che per ottenere la proroga di validità del biglietto, l'interessato avrebbe dovuto certificare l'avvenuta guarigione per consentire alla compagnia di accordargliela, fissando la data del diverso volo, e che gli attori provvidero all'acquisto di nuovi biglietti il 4.6.2011, ossia il giorno prima delle dimissioni della
, così implicitamente rinunciando ad avvalersi della clausola. CP_1
Tuttavia, non può sottacersi che l non ha conformato il proprio CP_5
comportamento al dovere di correttezza e buona fede contrattuale ex artt. 1175 e
1375 c.c. “La buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico” (Cass. 30/07/2004 n.
14605).
Il mancato rispetto della clausola generale di buona fede e correttezza è dimostrato: nell'immediatezza dei fatti, dal non aver riscontrato al fax, presuntivamente inviato alla in maniera corretta il 2.6 nonché dall'aver opposto rifiuto alla analoga CP_5
richiesta di proroga della validità dei biglietti in due ulteriori occasioni, ossia il 3/6 ed il 4/6 quando gli interessati si interfacciarono con l'operatore in servizio presso il centro dell'aeroporto JFK di New York;
successivamente al rientro in Italia, CP_5
dall'aver continuato ad assumere un comportamento inerte e non collaborativo consistente nel non aver risposto ai solleciti di rimborso inviati dagli attori il
22.6.2011, il 3.11.2011 e il 16.12.2011 (cfr. rispettivamente pagg. 27, 11 e 15 produzione fascicolo I grado pt. 1 dell'appellata).
Tale è l'inadempimento imputabile alla compagnia aerea, che ha indotto gli attori a procedere autonomamente all'acquisto di nuovi biglietti.
Il Tribunale, pertanto, nel giungere a quest'ultima conclusione, ha correttamente valorizzato la documentazione e le deposizioni testimoniali, che, come detto, assumono rilievo centrale anche nel presente giudizio, non ostando gli specifici motivi di gravame formulati dalla società convenuta sul punto.
Invero, con riguardo al contenuto degli atti, in quanto in lingua straniera, l'odierna appellante ha censurato l'operato del Tribunale nella parte in cui non ha disposto procedersi a traduzione giurata, così violando gli artt. 122 e 123 c.p.c.
La doglianza, tuttavia, è priva di fondamento. Ai sensi dei richiamati articoli, difatti, il giudice, con riferimento agli atti processuali, non ha l'obbligo bensì la mera facoltà di disporre che si proceda alla traduzione in lingua italiana di documenti redatti in lingua straniera;
tale valutazione discrezionale si fonda, sostanzialmente, sulla comprensibilità del contenuto degli atti processuali. Ebbene, nel caso di specie, non solo la documentazione di cui si chiede la traduzione non può tecnicamente qualificarsi come strettamente processuale ma, pur se considerata come tale, quanto in essa riportato è facilmente intuibile posto che non si utilizza un linguaggio tecnico e astruso, tanto è vero che la società l'ha comunque utilizzata come argomento contrario alle deduzioni attoree.
In riferimento alle deposizioni testimoniali, la società ne ha contestato la validità ed attendibilità in quanto rese da persone parenti ed affini agli attori, ossia i figli dell'attrice ( , e sua sorella ( ). Testimone_2 Persona_2 Controparte_6
Anche tale motivo di gravame è infondato.
Come noto, con sentenza 248/74, la Consulta ha dichiarato incostituzionale l'art. 247
c.p.c., che poneva un assoluto divieto a testimoniare per quei soggetti che fossero legati da parentela o affinità con una delle parti del processo. Ne è derivata l'ammissibilità dell'escussione di tali persone, le cui dichiarazioni, in quanto potenzialmente parziali, devono essere oggetto di un vaglio di attendibilità da parte del giudice maggiormente pregnante.
Ebbene, nella fattispecie di cui è causa, la deposizione rilevante ai fini della decisione
è quella della teste , che si ritiene attendibile poiché contenente la Testimone_2
narrazione di circostanze conosciute in quanto oggetto di sua diretta percezione, oltre che corroborate dalla documentazione prodotta.
§ 10.
Con il quarto motivo d'appello, subordinato al rigetto dei precedenti tre, la società convenuta invoca l'applicazione degli artt. 3.4, 3.5 e 11.3 CGT.
I primi due, invero, prevedono, in sintesi, che, in presenza di un biglietto a tariffa scontata o speciale, parzialmente o totalmente non rimborsabile, che non sia stato utilizzato per causa di forza maggiore, il Vettore garantisce l'emissione di un voucher
(TVC), di valore pari all'ammontare della tariffa non rimborsabile, spendibile per l'acquisto di uno o più biglietti del vettore stesso. Pertanto, richiamando questi ultimi, l , in ipotesi di insussistenza delle CP_5
condizioni per l'applicazione dell'art.
3.8 CGT, si mostrava, già in primo grado, disposta, previo accertamento della sussistenza di simile tariffazione agevolata, al rimborso del solo prezzo del biglietto acquistato per il rientro previsto il 4.6.2011, pari ad euro 1.809,17, al netto delle tasse aeroportuali da liquidare in via equitativa al
50%.
L'argomento su cui si fonda, in appello, la asserita rilevanza degli artt.
3.4 e 3.5 è rappresentato dalla dichiarazione del teste titolare dell'agenzia Testimone_1
di viaggio, che riferiva di aver risposto alla la quale l'aveva contattata CP_1
per chiedere il cambio di data del biglietto di rientro, dicendole che “la tariffa scelta non consentiva modifiche dall'Agenzia”.
Ebbene, il motivo è infondato per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della società.
Invero, non appare sufficiente la dichiarazione della teste in quanto non Tes_1
depone in maniera univoca nel senso che i biglietti acquistati rientrassero tra quelli a tariffa agevolata, avendo la stessa affermato che per la tariffa scelta non vi potevano essere “modifiche” direttamente da parte dell'agenzia. Avrebbe dovuto essere la società convenuta a dare esatta dimostrazione del fatto costitutivo sotteso all'attivazione della clausola di cui all'art.
3.5 CGT, essendo più “vicina” allo stesso posta la sua qualità di vettore emittente il titolo di viaggio.
In virtù del mancato assolvimento dell'onere della prova relativamente a questo aspetto, è preclusa, altresì, l'applicazione dell'art. 11.3 CGT, il quale, come affermato dalla stessa parte nella comparsa di costituzione in primo grado, si riferisce ai biglietti a tariffa agevolata.
§ 11.
Con il quinto motivo, anch'esso subordinato al rigetto degli altri, la società appellante censura il quantum della condanna. La sentenza del Tribunale, nello specifico, è ulteriormente oggetto di contestazione nella parte in cui ha condannato la convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di euro 7.040,84, importo, tuttavia, risultante dall'addizione di due grandezze non omogenee. Invero, tale cifra risulta derivare dal cumulo tra il costo del biglietto aereo acquistato per pari a CP_1
6.376,00 USD, e quello di , di euro 664,54. Pertanto, si sarebbe Controparte_2
dovuto procedere a conversione del primo importo, applicando il tasso di cambio in vigore all'epoca dei fatti, in virtù del quale da 6.376 USD si sarebbe scesi ad euro
4.401,09, cui, poi, aggiungere i 664,54 euro.
Il motivo è inammissibile.
L'importo di euro 7.040,84, indicato in condanna, in verità, altro non è che il frutto dell'accoglimento pieno della domanda formulata dagli attori nel libello introduttivo, avverso la quale la società convenuta, pur potendo (in quanto la documentazione era già agli atti e, pertanto, contestabile) non ha svolto alcuna difesa nelle sedi prescritte.
Infatti, la prima eccezione in tal senso risale alla comparsa conclusionale in primo grado e, dunque, già tardiva.
Siffatta domanda di rideterminazione, inoltre, non può essere considerata come rivolta alla correzione di un errore materiale. Non si tratta di una mera svista del giudice emendabile in virtù della documentazione già presente in atti, ma di un errore di giudizio, che incide sul contenuto della condanna e richiede una valutazione dei presupposti per procedervi.
In più, nel calcolo del nuovo importo, si dovrebbero applicare dei tassi di cambio, allegati da parte appellante, su cui vi è stata contestazione da parte degli appellati, e tale è un ulteriore fattore impeditivo nel senso di qualificare l'errore come meramente materiale.
§ 12.
Le spese e competenze del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 e 26.000,00, con riduzione del 50% del compenso tabellare per la fase istruttoria in ragione dell'attività svolta. Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata in data 30.3.2023, avverso Parte_1
la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna la al pagamento, in favore degli Parte_1
appellati, delle spese e competenze del giudizio di secondo grado, che liquida in euro 4.888,00, per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali.
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n.
115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 27.11.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione del provvedimento ha collaborato il MOT dr. Arturo Renzulli.