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Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/01/2024, n. 2605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2605 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO JA nato il [...] avverso l'ordinanza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con ordinanza in data 4 maggio 2023, dichiarava inammissibile l'appello avanzato nell'interesse di NO NK avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea datata 13-1-2023 che aveva condannato il predetto alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole dei reati ascrittigli. Riteneva la corte di appello che l'impugnazione non risultava corredata del mandato ad impugnare e dalla necessaria elezione di domicilio e ciò ai sensi dell'art. 581 comma 1 ter e 1 quater cod.proc.pen.. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen: illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui ai commi 1 ter e 1 quater dell'art. 581 cod.proc.pen. per limitazione del diritto di difesa, disparità delle parti in tema di impugnazioni, illegittima differenziazione della disciplina afferente l'imputato assente dal presente, irragionevolezza della previsione dell'obbligo di rinnovazione l'elezione di domicilio e della norma di diritto intertemporale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2605 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 21/11/2023 Ed invero, come esattamente rilevato dalla ordinanza impugnata, all'atto di impugnazione della sentenza di primo grado, emessa a gennaio 2023 dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina dei commi 1 ter ed 1 quater dell'art. 581 cod.proc.pen. dettata dalla riforma c.d,. Cartabia, non veniva allegata la dichiarazione od elezione di domicilio che la disposizione espressamente prevede a pena di inammissibilità né il mandato ad impugnare. Correttamente, pertanto, in applicazione dell'art. 591 comma primo lett. c) cod.proc.pen. la corte di appello dichiarava con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di uno dei requisiti formali previsti dalla norma come riformata. Né può ritenersi, così come sostenuto in ricorso, che la dichiarazione o elezione di domicilio già in precedenza effettuata per il grado di giudizio svolto abbia valore decisivo anche per il successivo, escludendo la possibilità di dichiarare l'inammissibilità, avendo il legislatore espressamente previsto, proprio al comma 1 quater dell'art.581 cod.proc.pen., che in caso di procedimento nei confronti di imputati assenti, tale dichiarazione od elezione sia successiva l'emissione della sentenza impugnata e ciò perché la stessa è funzionalmente connessa alla notificazione della citazione nel giudizio di secondo grado. Deve quindi essere escluso che la dichiarazione od elezione di domicilio effettuati durante le indagini preliminari o per il giudizio di primo grado possano anche valere per il giudizio di appello ai sensi dell'art.581 quater cod.proc.pen.. 2. Manifestamente infondata è anche l'eccezione di illegittimità costituzionale;
ed invero non può in alcun modo ritenersi sussistere alcun profilo di incostituzionalità della predetta norma stante che il diritto di difesa, di cui costituisce certamente espressione il diritto all'appello, inteso quale potere di sottoporre ad altro giudice la questione controversa attraverso motivi specifici, non viene ad essere in alcun modo limitato dalla suddetta disposizione che stabilisce soltanto una formalità necessaria per assicurare il più rapido e corretto svolgimento del giudizio di gravame mediante la proposizione dell'impugnazione da parte di un soggetto consapevole di esercitare tale diritto e con la citazione a giudizio in un luogo il cui rapporto con l'imputato è accertato anche dopo l'emissione della sentenza di primo grado. La norma suddetta costituisce, quindi, espressione dei principi stabiliti proprio dall'art. 111 Costituzione in tema di conoscenza effettiva del processo e ragionevole durata dello stesso permettendo lo svolgimento del giudizio di appello solo a seguito di un atto consapevolmente proposto, e di una citazione per il secondo grado comunicata in un luogo in cui l'imputato ha dichiarato od eletto domicilio evitando altresì il protrarsi inutilmente delle fasi preliminari al giudizio di appello. Inoltre, con la previsione suddetta il legislatore ha inteso adeguarsi anche a quelle pronunce della Corte EDU (vedi ad es. CEDU, Grande Camera 1-3-2006 Sejdovic c. Italia) che hanno più volte censurato l'ordinamento italiano per non avere assicurato lo svolgimento del giudizio nei confronti di imputati consapevoli;
così che il rilascio di specifico mandato ad impugnare da parte dell'assente vale proprio ad assicurare tale conoscenza anche per la fase di impugnazione altrimenti potendosi instaurare giudizi di gravame nella totale inconsapevolezza dell'imputato. 2 In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma,4 novembre 2023 ht/ IL CONSIGLIEFtE EST. I zip IL PRESIDENTE GI Veyga-, -
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con ordinanza in data 4 maggio 2023, dichiarava inammissibile l'appello avanzato nell'interesse di NO NK avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea datata 13-1-2023 che aveva condannato il predetto alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole dei reati ascrittigli. Riteneva la corte di appello che l'impugnazione non risultava corredata del mandato ad impugnare e dalla necessaria elezione di domicilio e ciò ai sensi dell'art. 581 comma 1 ter e 1 quater cod.proc.pen.. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen: illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui ai commi 1 ter e 1 quater dell'art. 581 cod.proc.pen. per limitazione del diritto di difesa, disparità delle parti in tema di impugnazioni, illegittima differenziazione della disciplina afferente l'imputato assente dal presente, irragionevolezza della previsione dell'obbligo di rinnovazione l'elezione di domicilio e della norma di diritto intertemporale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2605 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 21/11/2023 Ed invero, come esattamente rilevato dalla ordinanza impugnata, all'atto di impugnazione della sentenza di primo grado, emessa a gennaio 2023 dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina dei commi 1 ter ed 1 quater dell'art. 581 cod.proc.pen. dettata dalla riforma c.d,. Cartabia, non veniva allegata la dichiarazione od elezione di domicilio che la disposizione espressamente prevede a pena di inammissibilità né il mandato ad impugnare. Correttamente, pertanto, in applicazione dell'art. 591 comma primo lett. c) cod.proc.pen. la corte di appello dichiarava con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di uno dei requisiti formali previsti dalla norma come riformata. Né può ritenersi, così come sostenuto in ricorso, che la dichiarazione o elezione di domicilio già in precedenza effettuata per il grado di giudizio svolto abbia valore decisivo anche per il successivo, escludendo la possibilità di dichiarare l'inammissibilità, avendo il legislatore espressamente previsto, proprio al comma 1 quater dell'art.581 cod.proc.pen., che in caso di procedimento nei confronti di imputati assenti, tale dichiarazione od elezione sia successiva l'emissione della sentenza impugnata e ciò perché la stessa è funzionalmente connessa alla notificazione della citazione nel giudizio di secondo grado. Deve quindi essere escluso che la dichiarazione od elezione di domicilio effettuati durante le indagini preliminari o per il giudizio di primo grado possano anche valere per il giudizio di appello ai sensi dell'art.581 quater cod.proc.pen.. 2. Manifestamente infondata è anche l'eccezione di illegittimità costituzionale;
ed invero non può in alcun modo ritenersi sussistere alcun profilo di incostituzionalità della predetta norma stante che il diritto di difesa, di cui costituisce certamente espressione il diritto all'appello, inteso quale potere di sottoporre ad altro giudice la questione controversa attraverso motivi specifici, non viene ad essere in alcun modo limitato dalla suddetta disposizione che stabilisce soltanto una formalità necessaria per assicurare il più rapido e corretto svolgimento del giudizio di gravame mediante la proposizione dell'impugnazione da parte di un soggetto consapevole di esercitare tale diritto e con la citazione a giudizio in un luogo il cui rapporto con l'imputato è accertato anche dopo l'emissione della sentenza di primo grado. La norma suddetta costituisce, quindi, espressione dei principi stabiliti proprio dall'art. 111 Costituzione in tema di conoscenza effettiva del processo e ragionevole durata dello stesso permettendo lo svolgimento del giudizio di appello solo a seguito di un atto consapevolmente proposto, e di una citazione per il secondo grado comunicata in un luogo in cui l'imputato ha dichiarato od eletto domicilio evitando altresì il protrarsi inutilmente delle fasi preliminari al giudizio di appello. Inoltre, con la previsione suddetta il legislatore ha inteso adeguarsi anche a quelle pronunce della Corte EDU (vedi ad es. CEDU, Grande Camera 1-3-2006 Sejdovic c. Italia) che hanno più volte censurato l'ordinamento italiano per non avere assicurato lo svolgimento del giudizio nei confronti di imputati consapevoli;
così che il rilascio di specifico mandato ad impugnare da parte dell'assente vale proprio ad assicurare tale conoscenza anche per la fase di impugnazione altrimenti potendosi instaurare giudizi di gravame nella totale inconsapevolezza dell'imputato. 2 In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma,4 novembre 2023 ht/ IL CONSIGLIEFtE EST. I zip IL PRESIDENTE GI Veyga-, -