CASS
Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
Massime • 1
In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. si applica anche nel caso in cui il difensore di ufficio dell'imputato giudicato in assenza ricorra per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata "de plano" per la mancata allegazione allo stesso della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato. (In motivazione la Corte ha reputato irrilevante che l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. faccia esclusivo riferimento all'impugnazione delle sentenze, poiché l'ordinanza in questione, emessa ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., riveste, al pari delle sentenze, carattere definitorio del giudizio di cognizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2024, n. 28912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28912 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OM AL, nato nelle Filippine il 10/09/1982 avverso l'ordinanza del 18/09/2023 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. CE LO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito il difensore dell'imputato, avvocato Michele Corradi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28912 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 07/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., ossia per mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell'imputato, l'appello proposto da AL OM avverso la sentenza del Tribunale di Modena del 17 aprile 2023, che, giudicandolo in assenza, ne aveva affermato la penale responsabilità in ordine ai reati di tentato furto aggravato e porto ingiustificato di arma impropria. 2. Ricorre il difensore di ufficio dell'imputato, avvocato Michele Corradi, sulla base di quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce in ordine all'ammissibilità del ricorso per cassazione, quantunque proposto nell'interesse di imputato assente e in difetto di specifico mandato, rilasciato posteriormente al provvedimento impugnato e avente gli ulteriori requisiti di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. Tale norma non si applicherebbe all'imputato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza nonostante mancassero le condizioni di legge. Tanto sarebbe avvenuto in questo processo. Una diversa conclusione contrasterebbe con gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. e con i principi convenzionali del giusto processo. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia il difetto assoluto di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla questione di diritto che era stata posta alla Corte di appello: la necessità di dare alle disposizioni di cui all'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata, che escluda che gli oneri formali ivi sanciti valgano in difetto di rituale vocatio in ius, o in caso di imputato nei cui confronti si sia proceduto in assenza nonostante mancassero le condizioni di legge. La rivalutazione di tali condizioni il giudice di secondo grado avrebbe dovuto preliminarmente operare, come non avvenuto. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la nullità dell'intero giudizio, per inosservanza delle norme codicistiche che disciplinano il processo in absentia. L'imputato, si assume, non era consapevole del processo, perché la domiciliazione in atti non era idonea ad assicurare tale preliminare requisito, e non si sarebbe potuto procedere in assenza nei suoi confronti. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 e 117 Cost. e con i principi convenzionali del giusto processo, ove 2 interpretati nel senso che gli oneri formali ivi sanciti debbano essere osservati anche in difetto di rituale vocatio in ius o in caso di imputato nei cui confronti si sia proceduto in assenza nonostante mancassero le condizioni di legge. 6. La difesa ha depositato note illustrative e successiva memoria, insistendo per una lettura convenzionalmente orientata dell'ad 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., o per il promovimento della questione di legittimità costituzionale, nei termini già indicati in ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in applicazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. OM è stato infatti giudicato in assenza nel processo di merito, definito in rito (in grado di appello) con la pronuncia in epigrafe, impugnata dinanzi a questa Corte, ciò nonostante, con atto non corredato del prescritto specifico mandato rilasciato al difensore in data successiva alla pronuncia stessa. Lo stesso atto di appello mancava di analogo mandato speciale. 2. Il comma 1-quater, cit., è stato inserito nel corpo dell'art. 581 del codice di rito dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Esso si applica in questo giudizio in base alla disciplina transitoria dettata nell'art. 89, comma 3, di quest'ultimo testo normativo, a fronte di impugnazione proposta avverso provvedimento adottato nel vigore del testo medesimo. La disposizione di nuovo conio mira ad assicurare la celebrazione del giudizio di impugnazione solo nei casi in cui l'imputato, assente nei gradi antecedenti, abbia avuto effettiva contezza della decisione emessa a suo carico. Il conferimento del mandato speciale è indice di tale acquisita consapevolezza, richiesta al fine di evitare la celebrazione di attività processuali assoggettate al rischio di essere travolte dall'attivazione, da parte dell'imputato sedicente ignaro, dei rimedi restitutori all'uopo previsti (la rescissione del giudicato e l'istituto della restituzione nel termine, delineato nel nuovo art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.). Tale finalità emerge con chiarezza dai lavori preparatori della riforma, nei quali è ben illustrato il contesto delle innovazioni proposte in tema di legittimazione del difensore all'impugnazione. In tale ambito, la previsione dello specifico mandato ad impugnare costituisce uno snodo essenziale del disegno riformatore, sia in chiave di effettiva garanzia dell'interessato, sia in chiave di razionale e utile impiego delle risorse giudiziarie, senza alcun pregiudizio del diritto di difesa, tutelato in altre forme. Oltre ai rimedi restitutori già evidenziati, appositamente 3 ridisegnati ed implementati, la previsione in commento è infatti accompagnata dal prolungamento dei termini per impugnare concessi al difensore dell'assente, onerato del compito di farsi rilasciare la nuova e apposita procura, sicché il nuovo impianto normativo mostra un'evidente complessiva coerenza. 3. L'esegesi che precede è ormai sedimentata nella giurisprudenza di questa Corte. E' comune l'affermazione, secondo cui il nuovo sistema del diritto delle impugnazioni, conseguenza delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, è basato sul divieto di impugnazioni presentate senza che il diretto interessato ne sia a conoscenza (Sez. 1, n. 7169 del 12/01/2024, Ramirez). Lo specifico mandato ad impugnare, al pari della dichiarazione o elezione di domicilio, prevista dal nuovo comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen., è adempimento che serve, infatti, per «ritenere provato, in modo incontrovertibile, che l'imputato "conosce e vuole", non solo l'esistenza del processo, ma anche la sua progressione nei gradi successivi» (Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano). Detto mandato ha la finalità, in particolare, di «assicurare che l'impugnazione sia proposta solo quando l'imputato abbia effettiva conoscenza della sentenza pronunciata in sua assenza e che sussista la volontà di impugnarla» (Sez. 2, n. 40824 del 13/09/2023, Karaj, Rv. 285256-02). Imponendo, attraverso gli oneri di allegazione di cui ai commi 1-ter e 1- quater, che vi sia la prova che l'imputato "conosce e vuole" la progressione del processo nei gradi successivi, il nuovo sistema corregge, d'altra parte, una patologia del sistema processuale previgente, che permetteva la celebrazione di gradi ulteriori di giudizio su impugnazione del difensore, e che consentiva poi al diretto interessato di porre nel nulla questa attività processuale attivando i rimedi straordinari garantiti dagli artt. 175 o 629-bis cod. proc. pen. (secondo i confini tracciati da Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992-01). 4. L'esegesi in discorso non viola principi costituzionali, dovendo essere ribadito quanto in proposito già osservato da questa Corte con la sentenza resa da Sez. 5, n. 41763 del 12/07/2023, Siwek, laddove si è osservato, in rapporto al descritto impianto normativo, come la diversa disciplina del giudizio di impugnazione, prevista per l'imputato che non sia stato dichiarato assente, non possa essere invocata come tertium comparationis, al fine di sostenere la violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., a fronte della evidente diversità delle situazioni a raffronto;
così come del tutto improprio risulta il richiamo all'art. 24, secondo comma, Cost., posto «che l'equilibrio raggiunto dal legislatore tra esigenze di protezione dell'imputato e razionale impiego delle risorse giudiziarie 4 consente l'applicazione di rimedi restitutori che, nel momento in cui l'imputato avrà certa conoscenza del processo, consentiranno un consapevole e pieno dispiegarsi del contraddittorio processuale» (v. anche Sez. 1, n. 25935 del 16/04/2024, Bissoultanov). Inconferente, all'evidenza, è poi il riferimento ai principi di cui all'art. 27 Cost., in alcun modo chiamati in gioco. La conformità a Costituzione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. è sostenuta anche da Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, Makhatar, Rv. 285444-01, «ben potendo l'imputato, che provi che la propria assenza è dovuta alla mancata conoscenza incolpevole del processo, far ricorso ai plurimi rimedi restitutori suscettibili di reintegrarlo nelle opzioni processuali che non è stato in grado di esercitare». Senza contare che il massimo Consesso nomofilattico di questa Corte ha, in plurime occasioni, ricordato come il legislatore, nel nostro sistema processuale, abbia delineato, come era in sua facoltà, modelli distinti di realizzazione del diritto di difesa e, quindi, anche modalità di esercizio del diritto di impugnazione congrue in relazione alle varie fasi e tipologie del processo (v., ad esempio, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011-01). 5. Anche nel sistema CEDU è sufficiente che un rimedio alla mancata conoscenza del processo esista, e che sia effettivo, e la circostanza che il diritto processuale interno garantisca la riapertura del procedimento in favore dell'imputato inconsapevole di essere stato giudicato in assenza è condizione sufficiente per escludere la violazione dell'art. 6 della Convenzione sotto il profilo del diritto a che la causa penale «sia esaminata equamente» (Bivolaru c. Romania (n. 2), n. 66580/12, §§ 8-18, 2 ottobre 2018). Di riflesso, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 111, primo comma («La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge»), Cost. Nello stesso diritto euro-unitario, la circostanza che il rimedio a disposizione dell'assente sì possa attivare soltanto dopo l'irrevocabilità della sentenza è espressamente sancita dall'art. 8, comma 4, della direttiva 2016/343/UE sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (sul punto, in termini, Corte giustizia UE, quarta sezione, C-569/2019, 19 maggio 2022, IR). Di riflesso, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 117, primo comma (sull'obbligo dello Stato di conformarsi ai «vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali»), Cost. 5 6. I principi, che sono stati sin qui evocati, non trovano deroga nelle situazioni in cui la giuridica correttezza della dichiarazione di assenza sia controversa. 6.1. Interpolare la disposizione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. per ritagliare da essa l'ipotesi dell'assente, il cui difensore (senza il di lui coinvolgimento) contesti i presupposti di quella declaratoria, ed espungerla dall'onere di allegazione dello specifico mandato ad impugnare, sarebbe un'operazione ermeneutica palesemente extra-testuale, che produrrebbe la conseguenza irrazionale del ritorno - proprio per il caso in cui l'evenienza da scongiurare è maggiormente preventivabile - al sistema processuale previgente, che permetteva, al difensore, di chiedere che il processo progredisse nei gradi successivi, e contestualmente, al diretto interessato, di porre nel nulla tale attività processuale attivando i rimedi straordinari di carattere restitutorio. Si tratterebbe, pertanto, di un'interpretazione incoerente con il riformato sistema processuale delle impugnazioni (in senso conforme, a proposito appunto del difensore impugnante che obietti sulla ritualità della dichiarazione di assenza, v. Sez. 1, n. 7169 del 2024, cit.). 6.2. Non è pertanto condivisibile l'arresto di Sez. 1, n. 9426 del 18/01/2024, Oko, Rv. 285920-01, secondo cui l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. non sarebbe applicabile al giudizio di impugnazione nel quale, essendo in contestazione i presupposti per la rituale dichiarazione di assenza dell'imputato, sia la stessa ordinanza dichiarativa di cui all'art. 420-bis, comma 4, cod. proc. pen., impugnabile solo con la sentenza, a formare pregiudizialrnente oggetto di impug nazione. Proprio perché l'ordinanza dichiarativa dell'assenza è impugnabile solo con la sentenza che definisce il giudizio, a norma dell'art. 586, commi 1 e 2, cod. proc. pen., l'impugnazione deve essere proposta, come è pacifico, col mezzo, nelle forme e nei termini stabiliti per l'impugnazione della sentenza medesima. La connessione che, anche in questa materia, si crea tra ordinanza e sentenza trasferisce sul provvedimento definitorio del giudizio, armonico con quello antecedente di natura incidentale, le censure che parte impugnante abbia inteso muovere a quest'ultimo, purché si tratti di censure ritualmente formulate, ossia formulate nell'osservanza delle regole e modalità che governano l'unica impugnazione ammessa. Tra queste modalità devono ormai essere annoverate quelle dirette a scongiurare il fenomeno, patologico, della possibile indiscriminata concorrenza di rimedi impugnatori, ordinari e straordinari, obiettivo che la riforma del 2022 ha inteso perseguire, nei termini illustrati nei precedenti §§ 2 e 3, mediante un ) 6 riordino complessivo di sistema, di cui l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. è parte integrante e determinante. Non appare poi neppure esatto, a parere del Collegio, l'ulteriore rilievo operato da Sez. 1, n. 9426 del 2024, cit., ossia che il controllo sulla ritualità dell'assenza sarebbe logicamente pregiudiziale ai fini dell'applicazione dell'art. 581, comma 1- quater, cod. proc. pen. Quest'ultima disposizione, come si è diffusamente argomentato, intende discriminare i rimedi impugnatori (ordinari e straordinari) a disposizione dell'impu- tato, subordinandoli alla coeva dimostrazione di avere egli acquisito, al tempo della loro attivazione, consapevolezza dell'esistenza del processo. Ciò che allora rileva, per escludere la proponibilità dell'impugnazione endo- processuale, è lo stato di assenza in sé, indice -finché dura il giudizio, se non accompagnata dal posteriore rilascio del mandato speciale- di persistente incertezza al riguardo. La ritualità del procedere, nonostante lo stato di assenza, è questione in tale prospettiva non dirimente. Essa sarà valutata, eventualmente in chiave retrospettiva, a seguito di impugnazione validamente presentata. 7. Non può neppure sostenersi che i richiamati principi non possano applicarsi al caso del ricorso per cassazione, avanzato nei confronti (non già della sentenza di secondo grado, ma) ma dell'ordinanza di inammissibilità, pronunciata de plano dal giudice di appello ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), e comma 2, cod. proc. pen., e pronunciata proprio sul presupposto che già l'atto di appello - a fronte di imputato giudicato in assenza in primo grado - non fosse conforme alle previsioni di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. (norma che, per l'imputato assente, assorbe il disposto del precedente comma 1-ter, cui si è formalmente riferita l'ordinanza in epigrafe). E' la tesi recentemente sostenuta da Sez. 2, n. 25419 del 16/05/2024, Stracci, Rv. 286466-01, da cui il Collegio tuttavia dissente sulla base dei seguenti rilievi logico-sistematici. 7.1. Il difensore dell'imputato assente - il quale, avendo inammissibilmente appellato, in difetto di speciale mandato, la pronuncia di primo grado, persiste e, con atto parimenti difforme, attiva il grado di impugnazione successivo - mette luogo ad una sequela procedimentale ulteriore, necessariamente invalida per riproduzione ed estensione del vizio, e non solo per derivazione. Il vizio, già rilevato dal giudice di appello, si amplifica. Nessun ordinato assetto processuale può tollerare che la patologia di un atto, pedissequamente duplicata nell'ulteriore sviluppo della sequela, si dissolva al <59— successivo vaglio, dando vita ad esiti irragionevolmente differenziati. 7 C._/1 Se la stessa Corte di cassazione, poi, è tenuta a rilevare, anche d'ufficio, l'inammissibilità dell'appello per difetto di mandato speciale, la cui dichiarazione fosse sfuggita al giudice del gravame (da ultimo, Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630-01), non si intravede alcuna ragione valida perché lo stesso vizio - replicato dinanzi ad essa - non debba condurre ad analoga decisione in caso di declaratoria in appello ritualmente adottata. 7.2. L'obiezione letterale, secondo cui l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. farebbe riferimento alle «sentenze», e non alle «ordinanze», appare puramente nominalistica. L'ordinanza di inammissibilità dell'appello, a differenza degli altri provvedimenti rispetto a cui la giurisprudenza di legittimità ha escluso l'applicabilità della disposizione (ordinanze cautelari, decisioni in tema di esecuzione prevenzione e sorveglianza, decreti penali), riveste carattere definitorio del giudizio di cognizione. La sua mancata, o infruttuosa, impugnazione determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, aprendo le porte alla possibilità della rescissione del giudicato medesimo. Onde la piena ricorrenza della ratio sottesa all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. peri. Il provvedimento del giudice di appello, che dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione, assume solo formalmente (per esigenze di celerità procedurale) la veste di ordinanza;
veste peraltro perfettamente fungibile con quella della sentenza, la cui vicaria adozione non è affatto preclusa (Sez. 6, n. 2888 del 13/11/2002, dep. 2003, Nasta, Rv. 223300-01; Sez. 4, n. 2041 del 03/03/2000, Di Paola, Rv. 217427-01; Sez. 1, n. 5014 del 02/12/1992, dep. 1993, Raso, Rv. 192713-01). Ciò posto, sarebbe del tutto irragionevole far dipendere il modello processuale dell'impugnazione dalla contingente e mutevole forma dell'atto che si impugna, a parità di contenuto cognitorio e decisorio (tanto è vero che i provvedimenti de libertate, anche se inseriti in una sentenza, conservano per la loro precarietà la natura di ordinanza e sono impugnabili ai sensi degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen.: Sez. 6, n. 9282 del 05/05/1994, Greco, Rv. 199431-01). 7.3. Nel processo, definito in appello con pronuncia di inammissibilità del gravame proposto dal difensore dell'assente sprovvisto di mandato speciale, non manca la dichiarazione di assenza, dovendosi fare riferimento a quella adottata in primo grado, i cui effetti si proiettano sui modelli di impugnazione secondo la disciplina ampiamente ricostruita nei paragrafi precedenti. Il presupposto indispensabile per l'applicazione delle formalità dettate dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. è che l'imputato sia stato giudicato, in primo grado, in assenza;
non necessariamente, tuttavia, la dichiarazione di assenza deve essere reiterata nel grado successivo di giudizio, se quest'ultimo ha avuto un esito solo processuale. 8 7.4. E' dunque proprio la ratio della norma in esame, che tende ad impedire la prosecuzione del giudizio attraverso lo svolgimento di una fase di impugnazione da parte di imputato non consapevole, che impone la soluzione qui prescelta. Una decisione "di merito" vi è stata nel giudizio di primo grado e ogni grado ulteriore, anche indirettamente finalizzato alla rivisitazione endoprocessuale di quella decisione (finalità, in assenza della quale verrebbe meno l'interesse all'impugnazione), richiede che risulti una tale presa di consapevolezza. 8. L'inammissibilità del ricorso nel caso in esame, in cui esso è stato presentato dal difensore dell'assente non munito dello specifico mandato ad impugnare, posteriormente rilasciato rispetto alla decisione di riferimento, preclude in radice ogni ulteriore valutazione in merito ai presupposti per la rituale dichiarazione di assenza nel giudizio di primo grado. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/05/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. CE LO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito il difensore dell'imputato, avvocato Michele Corradi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28912 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 07/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., ossia per mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell'imputato, l'appello proposto da AL OM avverso la sentenza del Tribunale di Modena del 17 aprile 2023, che, giudicandolo in assenza, ne aveva affermato la penale responsabilità in ordine ai reati di tentato furto aggravato e porto ingiustificato di arma impropria. 2. Ricorre il difensore di ufficio dell'imputato, avvocato Michele Corradi, sulla base di quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce in ordine all'ammissibilità del ricorso per cassazione, quantunque proposto nell'interesse di imputato assente e in difetto di specifico mandato, rilasciato posteriormente al provvedimento impugnato e avente gli ulteriori requisiti di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. Tale norma non si applicherebbe all'imputato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza nonostante mancassero le condizioni di legge. Tanto sarebbe avvenuto in questo processo. Una diversa conclusione contrasterebbe con gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. e con i principi convenzionali del giusto processo. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia il difetto assoluto di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla questione di diritto che era stata posta alla Corte di appello: la necessità di dare alle disposizioni di cui all'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata, che escluda che gli oneri formali ivi sanciti valgano in difetto di rituale vocatio in ius, o in caso di imputato nei cui confronti si sia proceduto in assenza nonostante mancassero le condizioni di legge. La rivalutazione di tali condizioni il giudice di secondo grado avrebbe dovuto preliminarmente operare, come non avvenuto. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la nullità dell'intero giudizio, per inosservanza delle norme codicistiche che disciplinano il processo in absentia. L'imputato, si assume, non era consapevole del processo, perché la domiciliazione in atti non era idonea ad assicurare tale preliminare requisito, e non si sarebbe potuto procedere in assenza nei suoi confronti. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 e 117 Cost. e con i principi convenzionali del giusto processo, ove 2 interpretati nel senso che gli oneri formali ivi sanciti debbano essere osservati anche in difetto di rituale vocatio in ius o in caso di imputato nei cui confronti si sia proceduto in assenza nonostante mancassero le condizioni di legge. 6. La difesa ha depositato note illustrative e successiva memoria, insistendo per una lettura convenzionalmente orientata dell'ad 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., o per il promovimento della questione di legittimità costituzionale, nei termini già indicati in ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in applicazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. OM è stato infatti giudicato in assenza nel processo di merito, definito in rito (in grado di appello) con la pronuncia in epigrafe, impugnata dinanzi a questa Corte, ciò nonostante, con atto non corredato del prescritto specifico mandato rilasciato al difensore in data successiva alla pronuncia stessa. Lo stesso atto di appello mancava di analogo mandato speciale. 2. Il comma 1-quater, cit., è stato inserito nel corpo dell'art. 581 del codice di rito dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Esso si applica in questo giudizio in base alla disciplina transitoria dettata nell'art. 89, comma 3, di quest'ultimo testo normativo, a fronte di impugnazione proposta avverso provvedimento adottato nel vigore del testo medesimo. La disposizione di nuovo conio mira ad assicurare la celebrazione del giudizio di impugnazione solo nei casi in cui l'imputato, assente nei gradi antecedenti, abbia avuto effettiva contezza della decisione emessa a suo carico. Il conferimento del mandato speciale è indice di tale acquisita consapevolezza, richiesta al fine di evitare la celebrazione di attività processuali assoggettate al rischio di essere travolte dall'attivazione, da parte dell'imputato sedicente ignaro, dei rimedi restitutori all'uopo previsti (la rescissione del giudicato e l'istituto della restituzione nel termine, delineato nel nuovo art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.). Tale finalità emerge con chiarezza dai lavori preparatori della riforma, nei quali è ben illustrato il contesto delle innovazioni proposte in tema di legittimazione del difensore all'impugnazione. In tale ambito, la previsione dello specifico mandato ad impugnare costituisce uno snodo essenziale del disegno riformatore, sia in chiave di effettiva garanzia dell'interessato, sia in chiave di razionale e utile impiego delle risorse giudiziarie, senza alcun pregiudizio del diritto di difesa, tutelato in altre forme. Oltre ai rimedi restitutori già evidenziati, appositamente 3 ridisegnati ed implementati, la previsione in commento è infatti accompagnata dal prolungamento dei termini per impugnare concessi al difensore dell'assente, onerato del compito di farsi rilasciare la nuova e apposita procura, sicché il nuovo impianto normativo mostra un'evidente complessiva coerenza. 3. L'esegesi che precede è ormai sedimentata nella giurisprudenza di questa Corte. E' comune l'affermazione, secondo cui il nuovo sistema del diritto delle impugnazioni, conseguenza delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, è basato sul divieto di impugnazioni presentate senza che il diretto interessato ne sia a conoscenza (Sez. 1, n. 7169 del 12/01/2024, Ramirez). Lo specifico mandato ad impugnare, al pari della dichiarazione o elezione di domicilio, prevista dal nuovo comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen., è adempimento che serve, infatti, per «ritenere provato, in modo incontrovertibile, che l'imputato "conosce e vuole", non solo l'esistenza del processo, ma anche la sua progressione nei gradi successivi» (Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano). Detto mandato ha la finalità, in particolare, di «assicurare che l'impugnazione sia proposta solo quando l'imputato abbia effettiva conoscenza della sentenza pronunciata in sua assenza e che sussista la volontà di impugnarla» (Sez. 2, n. 40824 del 13/09/2023, Karaj, Rv. 285256-02). Imponendo, attraverso gli oneri di allegazione di cui ai commi 1-ter e 1- quater, che vi sia la prova che l'imputato "conosce e vuole" la progressione del processo nei gradi successivi, il nuovo sistema corregge, d'altra parte, una patologia del sistema processuale previgente, che permetteva la celebrazione di gradi ulteriori di giudizio su impugnazione del difensore, e che consentiva poi al diretto interessato di porre nel nulla questa attività processuale attivando i rimedi straordinari garantiti dagli artt. 175 o 629-bis cod. proc. pen. (secondo i confini tracciati da Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992-01). 4. L'esegesi in discorso non viola principi costituzionali, dovendo essere ribadito quanto in proposito già osservato da questa Corte con la sentenza resa da Sez. 5, n. 41763 del 12/07/2023, Siwek, laddove si è osservato, in rapporto al descritto impianto normativo, come la diversa disciplina del giudizio di impugnazione, prevista per l'imputato che non sia stato dichiarato assente, non possa essere invocata come tertium comparationis, al fine di sostenere la violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., a fronte della evidente diversità delle situazioni a raffronto;
così come del tutto improprio risulta il richiamo all'art. 24, secondo comma, Cost., posto «che l'equilibrio raggiunto dal legislatore tra esigenze di protezione dell'imputato e razionale impiego delle risorse giudiziarie 4 consente l'applicazione di rimedi restitutori che, nel momento in cui l'imputato avrà certa conoscenza del processo, consentiranno un consapevole e pieno dispiegarsi del contraddittorio processuale» (v. anche Sez. 1, n. 25935 del 16/04/2024, Bissoultanov). Inconferente, all'evidenza, è poi il riferimento ai principi di cui all'art. 27 Cost., in alcun modo chiamati in gioco. La conformità a Costituzione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. è sostenuta anche da Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, Makhatar, Rv. 285444-01, «ben potendo l'imputato, che provi che la propria assenza è dovuta alla mancata conoscenza incolpevole del processo, far ricorso ai plurimi rimedi restitutori suscettibili di reintegrarlo nelle opzioni processuali che non è stato in grado di esercitare». Senza contare che il massimo Consesso nomofilattico di questa Corte ha, in plurime occasioni, ricordato come il legislatore, nel nostro sistema processuale, abbia delineato, come era in sua facoltà, modelli distinti di realizzazione del diritto di difesa e, quindi, anche modalità di esercizio del diritto di impugnazione congrue in relazione alle varie fasi e tipologie del processo (v., ad esempio, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011-01). 5. Anche nel sistema CEDU è sufficiente che un rimedio alla mancata conoscenza del processo esista, e che sia effettivo, e la circostanza che il diritto processuale interno garantisca la riapertura del procedimento in favore dell'imputato inconsapevole di essere stato giudicato in assenza è condizione sufficiente per escludere la violazione dell'art. 6 della Convenzione sotto il profilo del diritto a che la causa penale «sia esaminata equamente» (Bivolaru c. Romania (n. 2), n. 66580/12, §§ 8-18, 2 ottobre 2018). Di riflesso, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 111, primo comma («La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge»), Cost. Nello stesso diritto euro-unitario, la circostanza che il rimedio a disposizione dell'assente sì possa attivare soltanto dopo l'irrevocabilità della sentenza è espressamente sancita dall'art. 8, comma 4, della direttiva 2016/343/UE sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (sul punto, in termini, Corte giustizia UE, quarta sezione, C-569/2019, 19 maggio 2022, IR). Di riflesso, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 117, primo comma (sull'obbligo dello Stato di conformarsi ai «vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali»), Cost. 5 6. I principi, che sono stati sin qui evocati, non trovano deroga nelle situazioni in cui la giuridica correttezza della dichiarazione di assenza sia controversa. 6.1. Interpolare la disposizione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. per ritagliare da essa l'ipotesi dell'assente, il cui difensore (senza il di lui coinvolgimento) contesti i presupposti di quella declaratoria, ed espungerla dall'onere di allegazione dello specifico mandato ad impugnare, sarebbe un'operazione ermeneutica palesemente extra-testuale, che produrrebbe la conseguenza irrazionale del ritorno - proprio per il caso in cui l'evenienza da scongiurare è maggiormente preventivabile - al sistema processuale previgente, che permetteva, al difensore, di chiedere che il processo progredisse nei gradi successivi, e contestualmente, al diretto interessato, di porre nel nulla tale attività processuale attivando i rimedi straordinari di carattere restitutorio. Si tratterebbe, pertanto, di un'interpretazione incoerente con il riformato sistema processuale delle impugnazioni (in senso conforme, a proposito appunto del difensore impugnante che obietti sulla ritualità della dichiarazione di assenza, v. Sez. 1, n. 7169 del 2024, cit.). 6.2. Non è pertanto condivisibile l'arresto di Sez. 1, n. 9426 del 18/01/2024, Oko, Rv. 285920-01, secondo cui l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. non sarebbe applicabile al giudizio di impugnazione nel quale, essendo in contestazione i presupposti per la rituale dichiarazione di assenza dell'imputato, sia la stessa ordinanza dichiarativa di cui all'art. 420-bis, comma 4, cod. proc. pen., impugnabile solo con la sentenza, a formare pregiudizialrnente oggetto di impug nazione. Proprio perché l'ordinanza dichiarativa dell'assenza è impugnabile solo con la sentenza che definisce il giudizio, a norma dell'art. 586, commi 1 e 2, cod. proc. pen., l'impugnazione deve essere proposta, come è pacifico, col mezzo, nelle forme e nei termini stabiliti per l'impugnazione della sentenza medesima. La connessione che, anche in questa materia, si crea tra ordinanza e sentenza trasferisce sul provvedimento definitorio del giudizio, armonico con quello antecedente di natura incidentale, le censure che parte impugnante abbia inteso muovere a quest'ultimo, purché si tratti di censure ritualmente formulate, ossia formulate nell'osservanza delle regole e modalità che governano l'unica impugnazione ammessa. Tra queste modalità devono ormai essere annoverate quelle dirette a scongiurare il fenomeno, patologico, della possibile indiscriminata concorrenza di rimedi impugnatori, ordinari e straordinari, obiettivo che la riforma del 2022 ha inteso perseguire, nei termini illustrati nei precedenti §§ 2 e 3, mediante un ) 6 riordino complessivo di sistema, di cui l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. è parte integrante e determinante. Non appare poi neppure esatto, a parere del Collegio, l'ulteriore rilievo operato da Sez. 1, n. 9426 del 2024, cit., ossia che il controllo sulla ritualità dell'assenza sarebbe logicamente pregiudiziale ai fini dell'applicazione dell'art. 581, comma 1- quater, cod. proc. pen. Quest'ultima disposizione, come si è diffusamente argomentato, intende discriminare i rimedi impugnatori (ordinari e straordinari) a disposizione dell'impu- tato, subordinandoli alla coeva dimostrazione di avere egli acquisito, al tempo della loro attivazione, consapevolezza dell'esistenza del processo. Ciò che allora rileva, per escludere la proponibilità dell'impugnazione endo- processuale, è lo stato di assenza in sé, indice -finché dura il giudizio, se non accompagnata dal posteriore rilascio del mandato speciale- di persistente incertezza al riguardo. La ritualità del procedere, nonostante lo stato di assenza, è questione in tale prospettiva non dirimente. Essa sarà valutata, eventualmente in chiave retrospettiva, a seguito di impugnazione validamente presentata. 7. Non può neppure sostenersi che i richiamati principi non possano applicarsi al caso del ricorso per cassazione, avanzato nei confronti (non già della sentenza di secondo grado, ma) ma dell'ordinanza di inammissibilità, pronunciata de plano dal giudice di appello ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), e comma 2, cod. proc. pen., e pronunciata proprio sul presupposto che già l'atto di appello - a fronte di imputato giudicato in assenza in primo grado - non fosse conforme alle previsioni di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. (norma che, per l'imputato assente, assorbe il disposto del precedente comma 1-ter, cui si è formalmente riferita l'ordinanza in epigrafe). E' la tesi recentemente sostenuta da Sez. 2, n. 25419 del 16/05/2024, Stracci, Rv. 286466-01, da cui il Collegio tuttavia dissente sulla base dei seguenti rilievi logico-sistematici. 7.1. Il difensore dell'imputato assente - il quale, avendo inammissibilmente appellato, in difetto di speciale mandato, la pronuncia di primo grado, persiste e, con atto parimenti difforme, attiva il grado di impugnazione successivo - mette luogo ad una sequela procedimentale ulteriore, necessariamente invalida per riproduzione ed estensione del vizio, e non solo per derivazione. Il vizio, già rilevato dal giudice di appello, si amplifica. Nessun ordinato assetto processuale può tollerare che la patologia di un atto, pedissequamente duplicata nell'ulteriore sviluppo della sequela, si dissolva al <59— successivo vaglio, dando vita ad esiti irragionevolmente differenziati. 7 C._/1 Se la stessa Corte di cassazione, poi, è tenuta a rilevare, anche d'ufficio, l'inammissibilità dell'appello per difetto di mandato speciale, la cui dichiarazione fosse sfuggita al giudice del gravame (da ultimo, Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630-01), non si intravede alcuna ragione valida perché lo stesso vizio - replicato dinanzi ad essa - non debba condurre ad analoga decisione in caso di declaratoria in appello ritualmente adottata. 7.2. L'obiezione letterale, secondo cui l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. farebbe riferimento alle «sentenze», e non alle «ordinanze», appare puramente nominalistica. L'ordinanza di inammissibilità dell'appello, a differenza degli altri provvedimenti rispetto a cui la giurisprudenza di legittimità ha escluso l'applicabilità della disposizione (ordinanze cautelari, decisioni in tema di esecuzione prevenzione e sorveglianza, decreti penali), riveste carattere definitorio del giudizio di cognizione. La sua mancata, o infruttuosa, impugnazione determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, aprendo le porte alla possibilità della rescissione del giudicato medesimo. Onde la piena ricorrenza della ratio sottesa all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. peri. Il provvedimento del giudice di appello, che dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione, assume solo formalmente (per esigenze di celerità procedurale) la veste di ordinanza;
veste peraltro perfettamente fungibile con quella della sentenza, la cui vicaria adozione non è affatto preclusa (Sez. 6, n. 2888 del 13/11/2002, dep. 2003, Nasta, Rv. 223300-01; Sez. 4, n. 2041 del 03/03/2000, Di Paola, Rv. 217427-01; Sez. 1, n. 5014 del 02/12/1992, dep. 1993, Raso, Rv. 192713-01). Ciò posto, sarebbe del tutto irragionevole far dipendere il modello processuale dell'impugnazione dalla contingente e mutevole forma dell'atto che si impugna, a parità di contenuto cognitorio e decisorio (tanto è vero che i provvedimenti de libertate, anche se inseriti in una sentenza, conservano per la loro precarietà la natura di ordinanza e sono impugnabili ai sensi degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen.: Sez. 6, n. 9282 del 05/05/1994, Greco, Rv. 199431-01). 7.3. Nel processo, definito in appello con pronuncia di inammissibilità del gravame proposto dal difensore dell'assente sprovvisto di mandato speciale, non manca la dichiarazione di assenza, dovendosi fare riferimento a quella adottata in primo grado, i cui effetti si proiettano sui modelli di impugnazione secondo la disciplina ampiamente ricostruita nei paragrafi precedenti. Il presupposto indispensabile per l'applicazione delle formalità dettate dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. è che l'imputato sia stato giudicato, in primo grado, in assenza;
non necessariamente, tuttavia, la dichiarazione di assenza deve essere reiterata nel grado successivo di giudizio, se quest'ultimo ha avuto un esito solo processuale. 8 7.4. E' dunque proprio la ratio della norma in esame, che tende ad impedire la prosecuzione del giudizio attraverso lo svolgimento di una fase di impugnazione da parte di imputato non consapevole, che impone la soluzione qui prescelta. Una decisione "di merito" vi è stata nel giudizio di primo grado e ogni grado ulteriore, anche indirettamente finalizzato alla rivisitazione endoprocessuale di quella decisione (finalità, in assenza della quale verrebbe meno l'interesse all'impugnazione), richiede che risulti una tale presa di consapevolezza. 8. L'inammissibilità del ricorso nel caso in esame, in cui esso è stato presentato dal difensore dell'assente non munito dello specifico mandato ad impugnare, posteriormente rilasciato rispetto alla decisione di riferimento, preclude in radice ogni ulteriore valutazione in merito ai presupposti per la rituale dichiarazione di assenza nel giudizio di primo grado. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/05/2024