Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2004, n. 29114
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Sentenza 15 giugno 2004

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In tema di provvedimenti previsti dall'art. 6 della legge n. 401 del 1989 e succ. mod., conseguenti a turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, l'atipicità delle prescrizioni rispetto alle ordinarie misure di prevenzione esclude l'applicabilità de plano della regola di determinazione della competenza dettata dall'art. 4 della legge n. 1423 del 1956. Al contrario, il radicamento della competenza in capo al Questore del luogo dove sono stati commessi i fatti di reato (o gli episodi di violenza o le condotte di incitamento alla violenza) trova solidi elementi a sostegno nella circostanza che la misura de qua è collegata ad una situazione di pericolosità desunta in via esclusiva dai fatti specifici commessi in occasioni di manifestazioni sportive e non della complessiva personalità dell'obbligato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2004, n. 29114
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29114
    Data del deposito : 15 giugno 2004

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