Sentenza 15 giugno 2004
Massime • 1
In tema di provvedimenti previsti dall'art. 6 della legge n. 401 del 1989 e succ. mod., conseguenti a turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, l'atipicità delle prescrizioni rispetto alle ordinarie misure di prevenzione esclude l'applicabilità de plano della regola di determinazione della competenza dettata dall'art. 4 della legge n. 1423 del 1956. Al contrario, il radicamento della competenza in capo al Questore del luogo dove sono stati commessi i fatti di reato (o gli episodi di violenza o le condotte di incitamento alla violenza) trova solidi elementi a sostegno nella circostanza che la misura de qua è collegata ad una situazione di pericolosità desunta in via esclusiva dai fatti specifici commessi in occasioni di manifestazioni sportive e non della complessiva personalità dell'obbligato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2004, n. 29114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29114 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 15/06/2004
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 2814
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 46814/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI AR, nato il [...];
contro l'ordinanza 8 novembre 2003 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Livio PEPINO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. VENEZIANO Giuseppe che ha chiesto respingersi il ricorso.
OSSERVA
1. Con decreto 15 ottobre 2003, emesso ai sensi dell'art. 6 comma 1 legge n. 401/1989 e notificato all'interessato il 5 novembre 2003, il
Questore di Roma ha disposto, nei confronti di NI AR, il divieto di accedere, per la durata di tre anni, agli stadi ove vengono disputate partite di calcio della squadra AS Roma, imponendogli altresì le prescrizioni di cui al secondo comma della norma citata.
A seguito di tempestiva richiesta del pubblico ministero il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con ordinanza 8 novembre 2003, ha convalidato le prescrizioni anzidette. Contro l'ordinanza ha proposto ricorso il NI eccependo inosservanza di legge e vizi di motivazione sotto i seguenti profili:
a1) incompetenza territoriale del Questore di Roma ad emettere il decreto de quo (e, conseguentemente, del giudice per le indagini preliminari di Roma a provvedere sulla convalida) essendo i fatti posti a fondamento della misura avvenuti in Siena;
a2) illegittimità della convalida, intervenuta l'8 novembre 2003 alle ore 9.30, mancando la prova che essa sia stata disposta nelle quarantotto ore dalla richiesta del pubblico ministero (presentata il 6 novembre ad ora imprecisata, e, dunque, potenzialmente prima delle 9.30); a3) illegittimità della prescrizione di presentazione nell'ufficio di polizia in concomitanza con le competizioni amichevoli e disputate in territorio estero.
Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato.
L'atipicità delle prescrizioni in questione rispetto alle ordinarie misure di prevenzione (così, Cass., sez. 3^, 10 dicembre 2001 - 16 gennaio 2002, Carlomagno, riv. n. 221063) esclude l'applicabilità de plano della regola di determinazione della competenza dettata dall'art. 4 legge 1423/1956. Nè alcuna ricaduta sul punto (diversamente da quanto ritenuto da Cass., sez. 3^, 4 aprile - 30 maggio 2002, De Propris) può avere la circostanza che la presentazione all'autorità di polizia debba avvenire nel luogo di residenza dell'obbligato (art. 6, comma 2, legge 401/1989), trattandosi di modalità di esecuzione (in verità ovvia) inidonea a fornire criteri di individuazione dell'organo competente ad emettere la misura. Al contrario, il radicamento della competenza in capo al Questore del luogo dove sono stati commessi i fatti di reato (o gli episodi di violenza o le condotte di incitamento alla violenza) trova solidi elementi a sostegno nella circostanza che la misura de qua è collegata ad una situazione di pericolosità desunta in via esclusiva - stando alla lettera dell'art. 6, comma 1, in esame - dai fatti specifici commessi in occasione di manifestazione sportiva, e non dalla complessiva personalità dell'obbligato.
L'accoglimento del primo motivo assorbe quelli ulteriori e impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2004