Articolo 32 della Legge 9 febbraio 1963, n. 160
Articolo 31Articolo 33
Versione
8 aprile 1963
Art. 32.
L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa e' ammesso al godimento della pensione concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi.
L'iscritto moroso per oltre un biennio, senza giustificato motivo, perde, dopo intimazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di due mesi il diritto alle prestazioni della Cassa, salvo quanto disposto dall'articolo 33.
Entrata in vigore il 8 aprile 1963