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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/07/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R G. N. 1175/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Seconda Civile in persona del giudice, dott.ssa AL CC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 1175 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Seregno, via Martino Bassi n. 8, presso lo studio dell'avv. Nicoletta Bazzi, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione attrice e
(C.F. Controparte_1
- P. IVA ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2
pro tempore, elettivamente domiciliata in Monza, via Italia n. 50, presso lo studio dell'avv. Paolo Gattini, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuta nonché
(C.F. – P.IVA Controparte_2 P.IVA_3
pagina 1 di 8 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_4
elettivamente domiciliata in Monza, piazza Carrobiolo n. 5, presso lo studio dell'avv. Michele Colombo, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
terza chiamata
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice conveniva in giudizio (di seguito, Controparte_1 Controparte_1
) davanti al Tribunale di Monza al fine di ottenere il ristoro dei danni
[...]
subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 4 febbraio 2022 mentre si trovava in Vedano al Lambro, via Alpamajo n. 15, presso lo stabile di proprietà della convenuta. Narrava che, mentre entrava nell'ascensore a servizio dell'immobile, una delle scorrevoli si chiudeva “inaspettatamente”, colpendola e “facendola cadere rovinosamente a terra prima sul pianerottolo e, da lì, sulla rampa delle scale per circa una decina di gradini” (pag. 1 della citazione).
A seguito del sinistro veniva accompagnata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Gerardo di Monza dove veniva riscontrata “trauma cranico e molteplici fratture al femore destro, alla I falange del IV dito della mano destra, alle coste V-VIII a sinistra” (pag. 1 della citazione).
Si costituiva che contestava ogni addebito nei Controparte_1
termini riportati in comparsa e chiedeva il rigetto delle avverse pretese.
Chiedeva inoltre la chiamata in causa di “con cui … è in Controparte_3
essere un contratto di manutenzione dell'ascensore”, nonché di Controparte_2
per essere da queste manlevata e tenuta indenne per gli importi
[...]
risarcitori eventualmente riconosciuti in favore dell'attrice.
Differita la prima udienza di comparizione e autorizzata la chiamata in causa della sola società di assicurazione, si costituiva Controparte_2
eccependo l'estraneità della propria assicurata ai fatti contestati da parte pagina 2 di 8 attrice, non trattandosi, nella specie, di un'ipotesi di difetto di funzionamento dell'ascensore ovvero di problemi legati all'installazione e manutenzione dello stesso.
La causa veniva istruita mediante prove documentali e prove orali e, con provvedimento del 16/06/2025 reso all'esito di udienza ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
***
La domanda proposta da parte attrice è infondata e pertanto non merita accoglimento.
In ordine al merito della vicenda è a dirsi quanto segue.
Come noto, la giurisprudenza non ha fornito risposte sempre univoche al tema dei danni derivati direttamente o indirettamente da cose inerti (come ad es. nel caso di cadute, scivolate od inciampi su pavimenti bagnati od irregolari, scale, rampe, moquette con lembi sollevati, urti contro vetrate non visibili, e più in generale tutte le ipotesi di lesività personali derivanti dall'uso delle altrui proprietà immobiliari, siano esse pubbliche o private).
In particolare, è controverso se in questi casi il danno possa ritenersi arrecato “dalla cosa”, e quindi se ad essi sia applicabile l'art. 2051 c.c.
A tale problema un primo e prevalente orientamento dà soluzione negativa. Si ritiene, infatti, che nel caso di cadute o scivolate su un pavimento o sulle scale, o comunque nell'altrui proprietà, quest'ultima non può ritenersi
“causa” del danno, perché ciò che è inerte riveste un ruolo del tutto passivo nella produzione dell'evento, e dunque la fattispecie può essere disciplinata unicamente - ricorrendone i presupposti – dall'art. 2043 c.c. Ha osservato, in particolare, la S.C., che “quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento, ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso pagina 3 di 8 comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno”.
Orbene, la fotocellula, è fatto notorio, non è posta lungo tutta l'altezza della porta ma in punti specifici ed utili a rilevare il passaggio di una persona al fine di evitare che possa rimanere incastrata durante il passaggio.
Pacifico il fatto, in carenza di particolari deduzioni circa un'apprezzabile anomalia del “dinamismo” della “cosa” che si assume causativo del danno, non può ritenersi integrata la seppur oggettiva responsabilità ex art. 2051 c.c. del custode.
Sul piano della causalità il fatto ha le caratteristiche dell'infortunio avvenuto per l'esclusiva e quindi assorbente colpa dell'attrice, negligentemente e imprudentemente distratta nel momento di effettuare il passo di entrata nella cabina dell'ascensore, verosimilmente attardatasi in prossimità della parete fissa, parallelamente alla quale si aprono e chiudono le porte automatiche (che, in assenza di particolari deduzioni riguardo al loro funzionamento, non può ritenersi anomalo).
Tanto emerge anche dalle allegazioni di parte attrice e all'esito delle prove orali espletate. La infatti, ha dedotto di trovarsi “nell'atto di Pt_1
entrare nell'ascensore a servizio dell'immobile”, e di essere stata all'improvviso urtata dalle porte del medesimo, che si “chiudevano inaspettatamente”. Il teste ha riferito: “Ricordo di aver assistito Testimone_1
al sinistro che ha interessato mia OG, la sig.r Era Parte_1
la primavera o l'autunno dell'anno 2023. Ricordo che non faceva molto freddo. Premetto che abitiamo in quella casa da 19/20 anni. Sempre al secondo piano e sempre con quell'ascensore. Non era mai capitato nulla nell'utilizzo dell'ascensore nonostante il frequente uso da parte di tutti e due. Ricordo che quel giorno … Mia OG è uscita sul pianerottolo mente io mi sono attardato qualche secondo in casa per cercare le chiavi. Nel frattempo, mia OG è pagina 4 di 8 arrivata all'ascensore. Io mi sono chiuso la porta alle spalle e ho infilato la chiave nella toppa. Mia OG mi ha chiamato sollecitandomi. Io mi sono girato di 3/4 verso destra e ho notato che aveva ancora il dito sul pulsante dell'ascensore. Mentre ero ancora girato a guardare si sono aperte le porte automatiche dell'ascensore. Mia OG ha fatto un passo per entrare in ascensore. Non ricordo quale piede avesse messo avanti, mi pare fosse il destro. A quel punto le porte si sono richiuse, in quanto hanno un brevissimo tempo di apertura, e mia OG è stata urtata dalle porte automatiche, prevalentemente sui fianchi destro e sinistro. A quel punto ha fatto una specie di salto all'indietro o, meglio, un passo all'indietro, ha perso l'equilibrio ed è caduta a terra scivolando per dieci gradini con la parte posteriore del corpo.
Specifico che la gradinata è composta di dieci gradini ed è immediatamente davanti all'ascensore. ADR: mia OG è alta 1,52/53 cm”.
La fotocellula funziona nel senso di impedire che una porta scorrevole possa chiudersi e schiacciare il soggetto che la attraversa, non ad impedire la chiusura in prossimità delle persone. Appare, pertanto, comportamento certamente imprudente e rischioso quello tenuto dall'attrice – che, pur essendo a conoscenza che le porte automatiche dell'ascensore dello stabile in cui vive da circa 20 anni “hanno un brevissimo tempo di apertura” (teste
, si è presumibilmente attardata nell'effettuare l'ingresso nella Testimone_1
cabina – non attribuibile a malfunzionamento dell'ascensore né della cellula.
In ogni caso, in assenza di allegazioni e prova di precedenti segnalazioni, fatte pervenire al proprietario, di anomalie del funzionamento dell'ascensore,
o della ingiustificata lontananza nel tempo dell'ultimo precedente controllo/intervento manutentivo effettuato, non sono ravvisabili a carico del custode elementi di colpa .
In altre parole, non può essere addebitata alla convenuta, in quanto custode, o ad un malfunzionamento, peraltro rimasto indimostrato, un evento verificatosi per imprudenza dell'attrice. pagina 5 di 8 La dinamica del sinistro fa dunque propendere per una assenza di responsabilità in capo alla struttura convenuta, non essendo dimostrata l'esistenza di un nesso causale tra la chiusura della porta e le lesioni subite dall'attrice, la quale, peraltro, dopo essere stata colpita “dalle porte automatiche, prevalentemente sui fianchi destro e sinistro”, imprudentemente faceva “una specie di salto all'indietro o, meglio, un passo all'indietro”, e così
“ha perso l'equilibrio ed è caduta a terra scivolando per dieci gradini con la parte posteriore del corpo”.
In altri termini, non può non assumersi che la lesione subita dall'attrice sia correlabile alla imprudente manovra da lei stessa compiuta, idonea ad interrompere il nesso causale in questione, poiché sufficiente ed idonea a determinare l'evento dannoso. Vale a dire che la chiusura delle porte automatiche – che, si ricorda, colpivano prevalentemente i fianchi dell'attrice
– non avrebbe comportato, in ogni caso, il trauma cranico e la lesione del femore dell'attrice, atteso che le porte non si chiudevano nella traiettoria delle scale, né risulta che avessero una velocità tale da imprimere una tale forza al corpo dell'attrice. Al contrario, era la manovra dell'attrice la quale, istintivamente, saltava all'indietro, che le causava la perdita di equilibrio, la caduta a terra e la lesione dell'arto inferiore, oltre al trauma cranico.
Tantomeno è stata dimostrata la paventata pericolosità della porta e della zona ad essa circostante.
In conclusione non è possibile rinvenire la presenza di un nesso eziologico fra lo stato dei luoghi ed i danni riportati dall'attrice, né con una condotta negligente da parte della convenuta, con la conseguenza che la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Peraltro, in questi casi il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e pagina 6 di 8 superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (Cass. 09/02/2004 n. 2430).
Per questi motivi
la domanda proposta dall'attrice non può essere accolta.
Considerato l'esito della lite, conclusasi con il rigetto della domanda di parte attrice, restano assorbite le domande di manleva e garanzia avanzata nei confronti delle terze chiamate.
***
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite che, avuto riguardo al principio di soccombenza, parte attrice deve essere poste a carico dell'attrice e che vengono liquidate in favore della convenuta, tenuto conto del valore della causa, dell'attività concretamente effettuata, del contenuto degli scritti difensivi, nonché dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi.
Parte attrice è inoltre tenuta alla rifusione delle spese sostenute dalla terza chiamata. Invero, per giurisprudenza costante di legittimità, in forza del principio di causalità – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato, anche in garanzia, dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria (cfr. da ultimo, Cass. n.
1123/2022; Cass., n.31889/2019, nonché Cass. n.6514/2004 secondo la quale:
“attesa la normale responsabilità dell'attore per aver dato luogo al giudizio con una pretesa infondata, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo, chiamato a titolo di garanzia, vanno poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, salvo che pagina 7 di 8 l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria”). Nel caso di specie, la chiamata in causa dell'assicurazione si è resa necessaria per resistere alla tesi sostenuta dall'attrice e rivelatesi, all'esito del giudizio, infondata. La relativa liquidazione è fatta in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dell'attività concretamente effettuata, del contenuto degli scritti difensivi, nonché dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1
favore di e di Controparte_1 Controparte_2
che liquida in €2.356,00 ciascuno, oltre spese generali, I.V.A. (se dovuta) e
C.P.A. come per legge;
Monza, 16/07/2025 Il giudice
AL CC
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Seconda Civile in persona del giudice, dott.ssa AL CC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 1175 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Seregno, via Martino Bassi n. 8, presso lo studio dell'avv. Nicoletta Bazzi, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione attrice e
(C.F. Controparte_1
- P. IVA ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2
pro tempore, elettivamente domiciliata in Monza, via Italia n. 50, presso lo studio dell'avv. Paolo Gattini, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuta nonché
(C.F. – P.IVA Controparte_2 P.IVA_3
pagina 1 di 8 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_4
elettivamente domiciliata in Monza, piazza Carrobiolo n. 5, presso lo studio dell'avv. Michele Colombo, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
terza chiamata
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice conveniva in giudizio (di seguito, Controparte_1 Controparte_1
) davanti al Tribunale di Monza al fine di ottenere il ristoro dei danni
[...]
subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 4 febbraio 2022 mentre si trovava in Vedano al Lambro, via Alpamajo n. 15, presso lo stabile di proprietà della convenuta. Narrava che, mentre entrava nell'ascensore a servizio dell'immobile, una delle scorrevoli si chiudeva “inaspettatamente”, colpendola e “facendola cadere rovinosamente a terra prima sul pianerottolo e, da lì, sulla rampa delle scale per circa una decina di gradini” (pag. 1 della citazione).
A seguito del sinistro veniva accompagnata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Gerardo di Monza dove veniva riscontrata “trauma cranico e molteplici fratture al femore destro, alla I falange del IV dito della mano destra, alle coste V-VIII a sinistra” (pag. 1 della citazione).
Si costituiva che contestava ogni addebito nei Controparte_1
termini riportati in comparsa e chiedeva il rigetto delle avverse pretese.
Chiedeva inoltre la chiamata in causa di “con cui … è in Controparte_3
essere un contratto di manutenzione dell'ascensore”, nonché di Controparte_2
per essere da queste manlevata e tenuta indenne per gli importi
[...]
risarcitori eventualmente riconosciuti in favore dell'attrice.
Differita la prima udienza di comparizione e autorizzata la chiamata in causa della sola società di assicurazione, si costituiva Controparte_2
eccependo l'estraneità della propria assicurata ai fatti contestati da parte pagina 2 di 8 attrice, non trattandosi, nella specie, di un'ipotesi di difetto di funzionamento dell'ascensore ovvero di problemi legati all'installazione e manutenzione dello stesso.
La causa veniva istruita mediante prove documentali e prove orali e, con provvedimento del 16/06/2025 reso all'esito di udienza ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
***
La domanda proposta da parte attrice è infondata e pertanto non merita accoglimento.
In ordine al merito della vicenda è a dirsi quanto segue.
Come noto, la giurisprudenza non ha fornito risposte sempre univoche al tema dei danni derivati direttamente o indirettamente da cose inerti (come ad es. nel caso di cadute, scivolate od inciampi su pavimenti bagnati od irregolari, scale, rampe, moquette con lembi sollevati, urti contro vetrate non visibili, e più in generale tutte le ipotesi di lesività personali derivanti dall'uso delle altrui proprietà immobiliari, siano esse pubbliche o private).
In particolare, è controverso se in questi casi il danno possa ritenersi arrecato “dalla cosa”, e quindi se ad essi sia applicabile l'art. 2051 c.c.
A tale problema un primo e prevalente orientamento dà soluzione negativa. Si ritiene, infatti, che nel caso di cadute o scivolate su un pavimento o sulle scale, o comunque nell'altrui proprietà, quest'ultima non può ritenersi
“causa” del danno, perché ciò che è inerte riveste un ruolo del tutto passivo nella produzione dell'evento, e dunque la fattispecie può essere disciplinata unicamente - ricorrendone i presupposti – dall'art. 2043 c.c. Ha osservato, in particolare, la S.C., che “quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento, ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso pagina 3 di 8 comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno”.
Orbene, la fotocellula, è fatto notorio, non è posta lungo tutta l'altezza della porta ma in punti specifici ed utili a rilevare il passaggio di una persona al fine di evitare che possa rimanere incastrata durante il passaggio.
Pacifico il fatto, in carenza di particolari deduzioni circa un'apprezzabile anomalia del “dinamismo” della “cosa” che si assume causativo del danno, non può ritenersi integrata la seppur oggettiva responsabilità ex art. 2051 c.c. del custode.
Sul piano della causalità il fatto ha le caratteristiche dell'infortunio avvenuto per l'esclusiva e quindi assorbente colpa dell'attrice, negligentemente e imprudentemente distratta nel momento di effettuare il passo di entrata nella cabina dell'ascensore, verosimilmente attardatasi in prossimità della parete fissa, parallelamente alla quale si aprono e chiudono le porte automatiche (che, in assenza di particolari deduzioni riguardo al loro funzionamento, non può ritenersi anomalo).
Tanto emerge anche dalle allegazioni di parte attrice e all'esito delle prove orali espletate. La infatti, ha dedotto di trovarsi “nell'atto di Pt_1
entrare nell'ascensore a servizio dell'immobile”, e di essere stata all'improvviso urtata dalle porte del medesimo, che si “chiudevano inaspettatamente”. Il teste ha riferito: “Ricordo di aver assistito Testimone_1
al sinistro che ha interessato mia OG, la sig.r Era Parte_1
la primavera o l'autunno dell'anno 2023. Ricordo che non faceva molto freddo. Premetto che abitiamo in quella casa da 19/20 anni. Sempre al secondo piano e sempre con quell'ascensore. Non era mai capitato nulla nell'utilizzo dell'ascensore nonostante il frequente uso da parte di tutti e due. Ricordo che quel giorno … Mia OG è uscita sul pianerottolo mente io mi sono attardato qualche secondo in casa per cercare le chiavi. Nel frattempo, mia OG è pagina 4 di 8 arrivata all'ascensore. Io mi sono chiuso la porta alle spalle e ho infilato la chiave nella toppa. Mia OG mi ha chiamato sollecitandomi. Io mi sono girato di 3/4 verso destra e ho notato che aveva ancora il dito sul pulsante dell'ascensore. Mentre ero ancora girato a guardare si sono aperte le porte automatiche dell'ascensore. Mia OG ha fatto un passo per entrare in ascensore. Non ricordo quale piede avesse messo avanti, mi pare fosse il destro. A quel punto le porte si sono richiuse, in quanto hanno un brevissimo tempo di apertura, e mia OG è stata urtata dalle porte automatiche, prevalentemente sui fianchi destro e sinistro. A quel punto ha fatto una specie di salto all'indietro o, meglio, un passo all'indietro, ha perso l'equilibrio ed è caduta a terra scivolando per dieci gradini con la parte posteriore del corpo.
Specifico che la gradinata è composta di dieci gradini ed è immediatamente davanti all'ascensore. ADR: mia OG è alta 1,52/53 cm”.
La fotocellula funziona nel senso di impedire che una porta scorrevole possa chiudersi e schiacciare il soggetto che la attraversa, non ad impedire la chiusura in prossimità delle persone. Appare, pertanto, comportamento certamente imprudente e rischioso quello tenuto dall'attrice – che, pur essendo a conoscenza che le porte automatiche dell'ascensore dello stabile in cui vive da circa 20 anni “hanno un brevissimo tempo di apertura” (teste
, si è presumibilmente attardata nell'effettuare l'ingresso nella Testimone_1
cabina – non attribuibile a malfunzionamento dell'ascensore né della cellula.
In ogni caso, in assenza di allegazioni e prova di precedenti segnalazioni, fatte pervenire al proprietario, di anomalie del funzionamento dell'ascensore,
o della ingiustificata lontananza nel tempo dell'ultimo precedente controllo/intervento manutentivo effettuato, non sono ravvisabili a carico del custode elementi di colpa .
In altre parole, non può essere addebitata alla convenuta, in quanto custode, o ad un malfunzionamento, peraltro rimasto indimostrato, un evento verificatosi per imprudenza dell'attrice. pagina 5 di 8 La dinamica del sinistro fa dunque propendere per una assenza di responsabilità in capo alla struttura convenuta, non essendo dimostrata l'esistenza di un nesso causale tra la chiusura della porta e le lesioni subite dall'attrice, la quale, peraltro, dopo essere stata colpita “dalle porte automatiche, prevalentemente sui fianchi destro e sinistro”, imprudentemente faceva “una specie di salto all'indietro o, meglio, un passo all'indietro”, e così
“ha perso l'equilibrio ed è caduta a terra scivolando per dieci gradini con la parte posteriore del corpo”.
In altri termini, non può non assumersi che la lesione subita dall'attrice sia correlabile alla imprudente manovra da lei stessa compiuta, idonea ad interrompere il nesso causale in questione, poiché sufficiente ed idonea a determinare l'evento dannoso. Vale a dire che la chiusura delle porte automatiche – che, si ricorda, colpivano prevalentemente i fianchi dell'attrice
– non avrebbe comportato, in ogni caso, il trauma cranico e la lesione del femore dell'attrice, atteso che le porte non si chiudevano nella traiettoria delle scale, né risulta che avessero una velocità tale da imprimere una tale forza al corpo dell'attrice. Al contrario, era la manovra dell'attrice la quale, istintivamente, saltava all'indietro, che le causava la perdita di equilibrio, la caduta a terra e la lesione dell'arto inferiore, oltre al trauma cranico.
Tantomeno è stata dimostrata la paventata pericolosità della porta e della zona ad essa circostante.
In conclusione non è possibile rinvenire la presenza di un nesso eziologico fra lo stato dei luoghi ed i danni riportati dall'attrice, né con una condotta negligente da parte della convenuta, con la conseguenza che la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Peraltro, in questi casi il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e pagina 6 di 8 superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (Cass. 09/02/2004 n. 2430).
Per questi motivi
la domanda proposta dall'attrice non può essere accolta.
Considerato l'esito della lite, conclusasi con il rigetto della domanda di parte attrice, restano assorbite le domande di manleva e garanzia avanzata nei confronti delle terze chiamate.
***
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite che, avuto riguardo al principio di soccombenza, parte attrice deve essere poste a carico dell'attrice e che vengono liquidate in favore della convenuta, tenuto conto del valore della causa, dell'attività concretamente effettuata, del contenuto degli scritti difensivi, nonché dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi.
Parte attrice è inoltre tenuta alla rifusione delle spese sostenute dalla terza chiamata. Invero, per giurisprudenza costante di legittimità, in forza del principio di causalità – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato, anche in garanzia, dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria (cfr. da ultimo, Cass. n.
1123/2022; Cass., n.31889/2019, nonché Cass. n.6514/2004 secondo la quale:
“attesa la normale responsabilità dell'attore per aver dato luogo al giudizio con una pretesa infondata, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo, chiamato a titolo di garanzia, vanno poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, salvo che pagina 7 di 8 l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria”). Nel caso di specie, la chiamata in causa dell'assicurazione si è resa necessaria per resistere alla tesi sostenuta dall'attrice e rivelatesi, all'esito del giudizio, infondata. La relativa liquidazione è fatta in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dell'attività concretamente effettuata, del contenuto degli scritti difensivi, nonché dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1
favore di e di Controparte_1 Controparte_2
che liquida in €2.356,00 ciascuno, oltre spese generali, I.V.A. (se dovuta) e
C.P.A. come per legge;
Monza, 16/07/2025 Il giudice
AL CC
pagina 8 di 8