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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 5908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5908 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito delle note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2943 R.G. per l'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce Parte_1 al ricorso dall'avv. Antonio Pellegrino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nola (NA), Via Giovanni XXIII n.19;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP 37875/7313); Persona_1
- resistente –
OGGETTO: OPPOSIZIONE A ORDINANZA-INGIUNZIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 10.12.2024 , poi trasmesso alla Sezione Lavoro dalla Sezione Civile con Decreto del 3.2.2025 il ricorrente ha adito il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, , promuovendo opposizione all'ordinanza ingiunzione OI – CP_ 001887900, con la quale l' ha ingiunto il pagamento della somma di € 2.787,00 a titolo di sanzione amministrativa per omesso pagamento dei contributi previdenziali IVS riferite all'anno 2018.
Ha dedotto che:
- il Tribunale di Napoli, con sentenza n.161/2019, aveva dichiarato il fallimento della “impresa individuale C.F. Controparte_2
”, nominando contestualmente il Dott. C.F._1 [...]
curatore della procedura fallimentare. Pt_1
1 -l'ordinanza ingiunzione impugnata è stata notificata ad esso istante, in data 04.12.2024, nella sua qualita' di legale rappresentante e/o responsabile della impresa individuale - con la quale Controparte_2 gli si è ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 2.787,00 a titolo di sanzione amministrativa per omesso pagamento dei contributi previdenziali IVS riferiti all'anno 2018 e non in persona del Curatore Fallimentare quale legale rappresentante della società nella procedura concorsuale;
-l'ordinanza ingiunzione impugnata, è stata notificata al Dott. Pt_1 dopo la chiusura del fallimento, avvenuto in data 12.11.2019, sicchè, essendosi chiusa la procedura concorsuale con conseguente cessazione dell'incarico, esso istante non è più legittimato a ricevere atti della società fallita, con conseguente nullità della ridetta ordinanza ingiunzione;
- di non essere responsabile né personalmente né in solido con l'impresa fallita, circa il mancato pagamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata essendo il suo ruolo cessato con l'emanazione del provvedimento di chiusura del fallimento.
Ha infine contestato i conteggi effettuati dall'Ente poiché non analiticamente specificati ed effettuati senza l'indicazione di dati e criteri utilizzati per il calcolo dei contributi, unitamente alle sanzioni ed interessi applicati.
Ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare la non debenza del credito contenuto nell'ordinanza impugnata, nonché annullare e dichiarare nulla o inefficace l'ordinanza impugnata, nonché accertare e dichiarare che il credito vantato dall' non è dovuto per CP_1 inosservanza e violazione di norme di dritti e per inesistenza della causa legittimante il pagamento e per l'effetto annullare l'ordinanza impugnata.
Spese vinte da distrarsi.
Incardinatasi la lite, l' ha eccepito la cessazione della materia del CP_1 contendere, avendo verificato il fondamento dell'eccezione di prescrizione ed avendo proceduto, consequenzialmente, all'annullamento dell'OI nelle more del presente giudizio in auto-tutela concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Dopo il deposito delle note di trattazione, la causa è stata decisa come da separata sentenza.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Sussiste, infatti, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere: nelle more del giudizio, parte resistente ha provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza- ingiunzione. Tale circostanza rimuove ogni ragione di contrasto tra le
2 parti, sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
In particolare, come emerge dalla documentazione versata in atti, l' ha provveduto all'annullamento dell'atto impugnato. CP_1
Sopravvive, però, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale. CP_ Nel caso di specie,l' ha provveduto tempestivamente all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione in data 13.2.2025 quindi ben prima dell'udienza di discussione riconoscendo la carenza di legittimazione passiva dell'opponente .
Pertanto le spese vanno compensate per la metà mentre l'altra metà segue il criterio di soccombenza virtuale ed è liquidata ai minimi per la semplicità della questione e l'esclusione della fase decisionale che è mancata per la trattazione cartolare . Le spese vanno distratte in favore del procuratore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa per metà le spese di lite e liquida la restante metà in capo CP_ all' , liquidata in complessivi euro 400,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, 17.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito delle note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2943 R.G. per l'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce Parte_1 al ricorso dall'avv. Antonio Pellegrino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nola (NA), Via Giovanni XXIII n.19;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP 37875/7313); Persona_1
- resistente –
OGGETTO: OPPOSIZIONE A ORDINANZA-INGIUNZIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 10.12.2024 , poi trasmesso alla Sezione Lavoro dalla Sezione Civile con Decreto del 3.2.2025 il ricorrente ha adito il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, , promuovendo opposizione all'ordinanza ingiunzione OI – CP_ 001887900, con la quale l' ha ingiunto il pagamento della somma di € 2.787,00 a titolo di sanzione amministrativa per omesso pagamento dei contributi previdenziali IVS riferite all'anno 2018.
Ha dedotto che:
- il Tribunale di Napoli, con sentenza n.161/2019, aveva dichiarato il fallimento della “impresa individuale C.F. Controparte_2
”, nominando contestualmente il Dott. C.F._1 [...]
curatore della procedura fallimentare. Pt_1
1 -l'ordinanza ingiunzione impugnata è stata notificata ad esso istante, in data 04.12.2024, nella sua qualita' di legale rappresentante e/o responsabile della impresa individuale - con la quale Controparte_2 gli si è ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 2.787,00 a titolo di sanzione amministrativa per omesso pagamento dei contributi previdenziali IVS riferiti all'anno 2018 e non in persona del Curatore Fallimentare quale legale rappresentante della società nella procedura concorsuale;
-l'ordinanza ingiunzione impugnata, è stata notificata al Dott. Pt_1 dopo la chiusura del fallimento, avvenuto in data 12.11.2019, sicchè, essendosi chiusa la procedura concorsuale con conseguente cessazione dell'incarico, esso istante non è più legittimato a ricevere atti della società fallita, con conseguente nullità della ridetta ordinanza ingiunzione;
- di non essere responsabile né personalmente né in solido con l'impresa fallita, circa il mancato pagamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata essendo il suo ruolo cessato con l'emanazione del provvedimento di chiusura del fallimento.
Ha infine contestato i conteggi effettuati dall'Ente poiché non analiticamente specificati ed effettuati senza l'indicazione di dati e criteri utilizzati per il calcolo dei contributi, unitamente alle sanzioni ed interessi applicati.
Ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare la non debenza del credito contenuto nell'ordinanza impugnata, nonché annullare e dichiarare nulla o inefficace l'ordinanza impugnata, nonché accertare e dichiarare che il credito vantato dall' non è dovuto per CP_1 inosservanza e violazione di norme di dritti e per inesistenza della causa legittimante il pagamento e per l'effetto annullare l'ordinanza impugnata.
Spese vinte da distrarsi.
Incardinatasi la lite, l' ha eccepito la cessazione della materia del CP_1 contendere, avendo verificato il fondamento dell'eccezione di prescrizione ed avendo proceduto, consequenzialmente, all'annullamento dell'OI nelle more del presente giudizio in auto-tutela concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Dopo il deposito delle note di trattazione, la causa è stata decisa come da separata sentenza.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Sussiste, infatti, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere: nelle more del giudizio, parte resistente ha provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza- ingiunzione. Tale circostanza rimuove ogni ragione di contrasto tra le
2 parti, sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
In particolare, come emerge dalla documentazione versata in atti, l' ha provveduto all'annullamento dell'atto impugnato. CP_1
Sopravvive, però, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale. CP_ Nel caso di specie,l' ha provveduto tempestivamente all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione in data 13.2.2025 quindi ben prima dell'udienza di discussione riconoscendo la carenza di legittimazione passiva dell'opponente .
Pertanto le spese vanno compensate per la metà mentre l'altra metà segue il criterio di soccombenza virtuale ed è liquidata ai minimi per la semplicità della questione e l'esclusione della fase decisionale che è mancata per la trattazione cartolare . Le spese vanno distratte in favore del procuratore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa per metà le spese di lite e liquida la restante metà in capo CP_ all' , liquidata in complessivi euro 400,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, 17.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
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