Accoglimento
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 01/12/2025, n. 9430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9430 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09430/2025REG.PROV.COLL.
N. 02014/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2014 del 2023, proposto dal sig.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Orefice e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Andreottola e Bruno Crimaldi e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luca Leone, in Roma, via degli Appennini, n. 46;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Quarta, n. -OMISSIS- del 1° settembre 2022, resa tra le parti sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, R.G. n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive e le repliche delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il Cons. PI De IN e uditi per le parti l’avv. Fabio Orefice e l’avv. Gaia Stivali in sostituzione degli avv.ti Antonio Andreottola e Bruno Crimaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe il sig. -OMISSIS- ha impugnato la sentenza del T.A.R. Campania, Sez. IV, n. -OMISSIS- del 1° settembre 2022, chiedendone la riforma.
1.1. La sentenza gravata ha respinto il ricorso introduttivo del giudizio e i motivi aggiunti presentati dall’odierno appellante per l’annullamento, in uno con gli atti presupposti e connessi:
a) della disposizione dirigenziale del Comune di Napoli -OMISSIS-, che ha annullato il provvedimento di condono emanato in favore dello stesso sig. -OMISSIS-in relazione all’immobile abusivo da lui realizzato e di cui è comproprietario (appartamento edificato sul solaio di copertura del V° piano del fabbricato sito in Napoli, alla via -OMISSIS-, n. 80), ha respinto l’istanza di condono del manufatto abusivo e contestualmente ne ha ingiunto la demolizione;
b) della disposizione dirigenziale del Comune di Napoli -OMISSIS-, adottata soltanto nei confronti dell’altro comproprietario dell’immobile (sig. -OMISSIS-, figlio dell’appellante), ma notificata anche all’appellante, recante l’acquisizione gratuita del cespite al patrimonio comunale e l’irrogazione della sanzione pecuniaria di € 15.000,00.
1.2. La sentenza ha respinto altresì la domanda di risarcimento dei danni presentata dal ricorrente in ragione del preteso illecito provvedimentale della P.A..
2. In fatto, la complessa vicenda muove dalla realizzazione abusiva da parte del ricorrente e del di lui fratello (sig. -OMISSIS-, poi deceduto) di un appartamento con destinazione residenziale, con superficie complessiva di mq. 117,43, posto sopra il solaio di copertura del V° piano del fabbricato di via -OMISSIS- n. 80 in Napoli (quartiere Chiaia). Per tale opera abusiva il sig. -OMISSIS- ebbe a presentare istanza di condono, che, all’esito della verifica di conformità delle autodichiarazioni e autocertificazioni rese dal privato, venne accolta dal Comune di Napoli con determinazione -OMISSIS-.
2.1. Successivamente, tuttavia, il Comune di Napoli, all’esito di ulteriori accertamenti istruttori e in particolari dei sopralluoghi effettuati nel luglio del 2011, da cui era emerso lo svolgimento di lavori nel fabbricato, comunicava all’interessato l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela del provvedimento di sanatoria, muovendo il rilievo della mancata ultimazione delle opere abusive alla data del 31 marzo 2003 (termine ultimo per poter beneficiare del condono di cui al d.l. n. 269/2003, conv. con l. n. 326/2003) e, quindi, della carenza dei presupposti per la condonabilità delle suddette opere abusive: ciò, tenuto conto della nozione di “ ultimazione ” dettata dall’art. 3, comma 2, lett. b) , della l. Reg. Campania 18 novembre 2004, n. 10 (che ha dato attuazione in Campania alla disciplina sul condono di cui alla l. n. 326/2003 cit.), che prescrive che le opere abusive “ siano concretamente utilizzabili per l’uso cui sono destinate ”.
2.1.1. Al riguardo mette conto da subito sottolineare che il Comune di Napoli richiamava, a sostegno dei rilievi mossi al privato, anche le risultanze del primo sopralluogo del 28 novembre 2005 (eseguito, dunque, in pendenza del procedimento di sanatoria).
2.2. Il privato forniva le proprie osservazioni, sostenendo che lo stato dell’immobile riscontrato nei sopralluoghi del 2011 sarebbe dipeso da lavori manutentivi resisi necessari a causa della sostanziale inagibilità dell’immobile (per un certo periodo sottoposto a sequestro penale).
2.2.1. Sul punto si evidenzia che lo stesso appellante ammette che i lavori oggetto degli accertamenti svolti dal Comune nel 2011 comprendevano anche opere di ampliamento dell’immobile, precisando, peraltro, di aver chiesto e ottenuto dall’Autorità Giudiziaria il dissequestro dell’immobile in discorso, onde poter procedere alla demolizione dell’ulteriore volumetria riscontrata (pari a circa mq. 10), e di aver in effetti proceduto alla sua demolizione.
2.3. Il Comune di Napoli, nondimeno, ha disatteso le osservazioni del privato e con la disposizione dirigenziale del 14 maggio 2018 ha annullato il provvedimento di condono, in quanto rilasciato sulla base della dichiarazione erronea da parte del sig. -OMISSIS-circa l’ultimazione dell’abuso nei termini di legge, contestualmente denegando la sanatoria e ingiungendo la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.
2.4. Il provvedimento in questione è stato impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio dal sig. -OMISSIS-, che successivamente ha presentato avverso lo stesso un primo ricorso per motivi aggiunti. In data -OMISSIS- il Comune di Napoli ha poi adottato nei confronti del sig. -OMISSIS--OMISSIS-– figlio dell’appellante e comproprietario dell’immobile – la disposizione dirigenziale n. -OMISSIS-, con cui ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e dell’area di sedime e ha irrogato la sanzione pecuniaria di € 15.000,00. Tale disposizione, notificata anche al ricorrente, è stata da costui gravata con un secondo gruppo di motivi aggiunti.
2.5. Come detto, con la sentenza appellata il T.A.R. ha respinto il ricorso originario e i motivi aggiunti, compresa la domanda risarcitoria formulata dal ricorrente, osservando in sintesi:
- che l’annullamento del permesso di costruire in sanatoria (condono) poggia sul rilievo della mancata ultimazione dell’immobile abusivo – da intendersi come ultimazione funzionale all’adibizione all’uso abitativo – entro il termine ultimo del 31 marzo 2003, previsto dalla l. n. 326/2003. Il provvedimento di autoannullamento ha evidenziato come a tale data il manufatto non avesse ancora raggiunto la sua configurazione planimetrica e funzionale di immobile a destinazione d’uso abitativa sulla scorta di una serie di rilievi emersi all’esito dei sopralluoghi del 28 novembre 2005 e del 27 luglio 2011 (v. infra ), nonché delle risultanze delle foto aeree degli anni 2001, 2003 e 2004;
- che all’opposto la parte ricorrente non ha fornito alcun riscontro oggettivo e avente data certa circa l’effettivo stato dei luoghi al 31 marzo 2003 e alla data dei successivi sopralluoghi e, dunque, non ha prodotto in giudizio elementi concreti a sostegno della propria tesi sul completamento funzionale del cespite, tenuto conto del carattere più restrittivo rispetto alla legge nazionale (riconosciuto legittimo dalla Corte costituzionale) della disciplina sul condono dettata dalla Regione Campania con la l. n. 10/2004, anche con riguardo alla definizione di “ultimazione” delle opere abusive prevista dall’art. 3, comma 2, lett. b) , della citata legge regionale;
- che, pertanto, da un lato risulta giustificato l’annullamento in autotutela del permesso in sanatoria, sia per l’originaria illegittimità di questo (siccome adottato sulla base di dichiarazioni incomplete e/o non veritiere), sia per il carattere permanente dell’interesse pubblico all’eliminazione degli illeciti edilizi non sanabili; dall’altro lato, visto quanto detto sulle dichiarazioni e autocertificazioni rese dal ricorrente, non sussiste in capo a costui alcun affidamento meritevole di tutela;
- che, sempre con riguardo all’annullamento in autotutela del permesso in sanatoria, sono destituiti di fondamento i motivi relativi: a) all’omessa comunicazione di avvio del procedimento (essendo stata detta comunicazione trasmessa al privato, che ha presentato le proprie osservazioni); b) alla mancata considerazione della formazione del c.d. silenzio assenso sull’istanza di condono, poiché tale istituto richiede, oltre al pagamento delle somme dovute, la presentazione di una domanda completa in ogni elemento e fedele, il che nel caso di specie è risultato smentito;
- che la censura di mancata comunicazione di avvio del procedimento di adozione del provvedimento di acquisizione gratuita del cespite non considera che la suddetta comunicazione non era dovuta, in quanto l’atto di acquisizione è conseguenza automatica e doverosa dell’inottemperanza all’ordine di demolizione. Del pari, è priva di fondamento la censura avente a oggetto l’omessa notificazione del verbale di inottemperanza, mentre è inconferente quella attinente all’erronea indicazione della misura della comproprietà in capo al ricorrente e al figlio, sig. -OMISSIS-, poiché da tale errore non è derivato al ricorrente alcun pregiudizio;
- da ultimo, che la misura della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4- bis , del d.P.R. n. 380/2001 era già stata indicata nel provvedimento del 14 maggio 2018, che però su questo punto non era stato specificamente contestato in modo tempestivo.
3. Nel gravame l’appellante ha censurato l’ iter logico-giuridico e le statuizioni della sentenza di prime cure, deducendo i seguenti motivi, con riguardo alla reiezione del ricorso introduttivo del giudizio e del primo ricorso per motivi aggiunti:
I) error in iudicando et in procedendo , omessa ed errata valutazione dei fatti allegati e dei documenti versati in atti, erroneità e apoditticità della motivazione della decisione, erronea individuazione delle doglianze di cui ai motivi di ricorso, omessa pronuncia, violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e ss. della l. n. 47/1985, 39 della l. n. 724/1994 e 32 della l. n. 326/2003, violazione degli artt. 3, 7, 10 e 10- bis della l. n. 241/1990, difetto di istruttoria, erroneità della motivazione, violazione del giusto procedimento di legge, inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto, travisamento, sviamento e violazione del legittimo affidamento del privato, in quanto il primo giudice, nel respingere il ricorso originario e il primo gruppo di motivi aggiunti, non avrebbe considerato: A) che l’abuso sarebbe stato realizzato negli anni Novanta e lo stesso verbale di sopralluogo (e sequestro) del 28 novembre 2005 avrebbe dato conto di un immobile completo sotto il profilo funzionale e conforme a quanto dichiarato dal privato nella domanda di condono; B) che anche la sentenza del Tribunale Penale di Napoli -OMISSIS-, nell’assolvere il sig. -OMISSIS-dai reati ascrittigli, avrebbe accertato che il manufatto sequestrato sarebbe rimasto immodificato rispetto al momento del sequestro (2005) e, quindi, rispetto al rilascio della sanatoria; C) che una volta adottato nel 2007 il provvedimento di condono, l’immobile sarebbe risultato sanato, sicché gli interventi ulteriori effettuati dal privato (di cui al sopralluogo del 2011) sarebbero stati sanzionabili, ove non legittimamente realizzati, ma senza incidere sul condono; D) che il Comune di Napoli nel 2011, a quattro anni di distanza dal condono, avrebbe deciso, sulla base dei lavori in corso nell’immobile a quel momento, che le dichiarazioni rese dal privato in sede di domanda di condono (con accesso alla procedura semplificata) fossero non veritiere e avrebbe così sanzionato l’intero immobile, anziché i soli abusi ulteriori; E) che al contrario di quanto affermato dal T.A.R., il ricorrente avrebbe fornito prove più che congrue a sostegno delle proprie tesi, confortate dalle risultanze del verbale di sopralluogo del 28 novembre 2005, dove si parla di un “ corpo di fabbrica di mq. 130 circa ”; F) che sarebbe stato, semmai, il Comune a non fornire alcun elemento concreto a sostegno del provvedimento di annullamento in autotutela, riferendosi a rilievi aerofotogrammetrici mai versati in atti e incorrendo nello sviamento di potere, attraverso la configurazione di un inesistente mendacio nelle dichiarazioni del privato, onde superare il termine di legge per provvedere in autotutela;
II) error in iudicando et in procedendo , omessa ed errata valutazione dei fatti allegati e dei documenti in atti, erroneità e apoditticità della motivazione della decisione, errata individuazione delle doglianze di cui ai motivi di ricorso, omessa pronuncia, violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10- bis e 21- nonies della l. n. 241/1990, dell’art. 32 della l. n. 326/2003, degli artt. 35 e 38 della l. n. 47/1985, del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 3, comma 2, lett. b) , della l. Reg. Campania n. 10/2004, degli artt. 24, 44 e 97 Cost., eccesso di potere, violazione del giusto procedimento, falsità e/o inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, irragionevolezza, abnormità, travisamento, sproporzione, sviamento, nonché violazione del principio del legittimo affidamento, poiché il T.A.R. sarebbe incorso in errore anche nel rigettare il secondo motivo di ricorso, senza considerare l’illegittimità del provvedimento di autoannullamento, in quanto adottato in violazione del principio del legittimo affidamento. Infatti, da un lato il privato non avrebbe posto in essere nessuna falsa prospettazione dei fatti, dall’altro lato la P.A. avrebbe rilasciato nel 2007 il permesso in sanatoria essendo a conoscenza (sin dal 2005) delle condizioni dell’immobile abusivo. Inoltre la P.A. avrebbe adottato il provvedimento di autoannullamento nel 2018 (a distanza di sette anni dal sopralluogo del 2011) senza fornire alcuna motivazione sull’interesse pubblico all’intervento in autotutela e senza tener conto degli interessi del privato destinatario del provvedimento e del suo legittimo affidamento. Infine, avendo il Comune sostenuto che il permesso in sanatoria sarebbe stato ottenuto sulla base di dichiarazioni false, il provvedimento di annullamento in autotutela si sarebbe dovuto fondare su una sentenza definitiva di accertamento della suddetta falsità;
III) error in iudicando et in procedendo , omessa ed errata valutazione dei fatti allegati e dei documenti in atti, erroneità e apoditticità della motivazione della decisione, errata individuazione delle doglianze di cui ai motivi di ricorso, omessa pronuncia, violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10- bis e 21- nonies della l. n. 241/1990, dell’art. 32 della l. n. 326/2003, degli artt. 35 e 38 della l. n. 47/1985, del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 3, comma 2, lett. b) , della l. Reg. Campania n. 10/2004, degli artt. 24, 44 e 97 Cost., eccesso di potere, inesistenza e/o erroneità dei presupposti in fatto e diritto, carenza di istruttoria, violazione del giusto procedimento, irragionevolezza, carenza assoluta di motivazione, abnormità, apoditticità e travisamento, perché il Tribunale avrebbe travisato il tenore delle doglianze formulate, con cui era stata dedotta la violazione del giusto procedimento, tenuto conto che la vicenda, iniziata con il sopralluogo del 2011, ha visto l’invio della comunicazione di avvio del procedimento di autotutela solo nel 2014 e, dopo le osservazioni presentate dal privato il 21 ottobre 2014, è pervenuta a conclusione con l’adozione del provvedimento definitivo solo in data 14 maggio 2018, di tal ché, tenuto conto del lungo lasso di tempo trascorso dalla presentazione delle predette osservazioni (quasi quattro anni), il privato avrebbe fatto affidamento sulla circostanza che le stesse, unite alla documentazione in possesso della P.A., avessero indotto il Comune a desistere dall’intervento in autotutela;
IV) error in iudicando et in procedendo , omessa ed errata valutazione dei fatti allegati e documenti in atti, erroneità e apoditticità della motivazione della decisione, errata individuazione delle doglianze di cui ai motivi di ricorso, omessa pronuncia, violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 37, della l. n. 326/2003, dell’art. 35, comma 17, della l. n. 47/1985, degli artt. 2 e 20 della l. n. 241/1990, carenza di potere, inesistenza dei presupposti, travisamento, violazione del giusto procedimento e sviamento, giacché, al contrario di quanto ritenuto dal T.A.R., nel caso di specie, vista l’insussistenza di qualsiasi falsa dichiarazione da parte del privato, sull’istanza di condono si sarebbe formato il c.d. silenzio assenso ex art. 32, comma 37, della l. n. 326/2003;
V) error in iudicando et in procedendo , omessa ed errata valutazione dei fatti allegati e dei documenti in atti, erroneità e apoditticità della motivazione della decisione, errata individuazione delle doglianze di cui ai motivi di ricorso, omessa pronuncia e domanda di risarcimento del danno da illecito c.d. provvedimentale, nonché ex artt. 26, commi 1 e 2, c.p.a. e 96 c.p.c., perché nella fattispecie in esame sussisterebbero i presupposti della responsabilità della P.A. da illecito c.d. provvedimentale, nonché i presupposti di cui all’art. 26, commi 1 e 2, c.p.a., in combinato disposto con l’art. 96 c.p.c., per la condanna della P.A. al risarcimento del danno all’uopo previsto.
3.1. L’appellante ha inoltre dedotto i seguenti motivi, con riguardo alla reiezione del secondo ricorso per motivi aggiunti:
VI) error in iudicando et in procedendo , omessa ed errata valutazione dei fatti allegati e documenti in atti, erroneità e apoditticità della motivazione della decisione, errata individuazione delle doglianze di cui ai motivi di ricorso, omessa pronuncia, violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e ss. della l. n. 47/1985, dell’art. 39 della l. n. 724/1994, dell’art. 32 della l. n. 326/2003, violazione degli artt. 3, 7, 10 e 10- bis della l. n. 241/1990, difetto di istruttoria, erroneità della motivazione, violazione del giusto procedimento di legge, inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto, travisamento, sviamento, violazione del legittimo affidamento del privato, in quanto la P.A. avrebbe dovuto comunicare al sig. -OMISSIS- l’avvio del procedimento di acquisizione del cespite al patrimonio comunale, alla stregua dello stesso art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, che richiede la comunicazione all’interessato del verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione;
VII) error in iudicando et in procedendo , omessa ed errata valutazione dei fatti allegati e documenti in atti, erroneità e apoditticità della motivazione della decisione, errata individuazione delle doglianze di cui ai motivi di ricorso, omessa pronuncia, violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 32 e 33 del d.P.R. n. 380/2001, nonché dell’art. 139 c.p.c. e della l. n. 890/1982, eccesso di potere per difetto di istruttoria e indeterminatezza, erronea determinazione e falsità nei presupposti in fatto e in diritto, violazione del giusto procedimento, contraddittorietà e sviamento, dal momento che il provvedimento di acquisizione sarebbe eccessivo e sproporzionato rispetto alla vicenda in esame. Esso sarebbe poi affetto dalla mancanza di una precisa identificazione dell’oggetto dell’acquisizione, limitandosi alla mera indicazione della particella e al rinvio all’ordinanza di demolizione e incorrendo in un errore di individuazione della titolarità della stessa (in quanto ne sarebbe stato indicato il sig. -OMISSIS--OMISSIS-quale proprietario esclusivo). Da ultimo, il provvedimento sarebbe inficiato dall’omessa indicazione dell’area di sedime che si è deciso di acquisire;
VIII) error in iudicando et in procedendo , omessa ed errata valutazione dei fatti allegati e documenti in atti, erroneità e apoditticità della motivazione della decisione, errata individuazione delle doglianze di cui ai motivi di ricorso, omessa pronuncia, violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 32 e 33 del d.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere per difetto di istruttoria e per indeterminatezza, erronea determinazione e falsità nei presupposti in fatto e in diritto, violazione del giusto procedimento, contraddittorietà e sviamento, giacché il T.A.R. sarebbe incorso in errore nell’affermare che la misura della sanzione pecuniaria di € 15.000,00 fosse stata già indicata dalla disposizione dirigenziale del 14 maggio 2018, non contestata sul punto, visto che in realtà la suddetta disposizione non irrogherebbe alcuna sanzione a carico dell’appellante, ma si limiterebbe a rappresentare che la sanzione sarebbe stata applicata in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione. La sanzione pecuniaria sarebbe, poi, illegittima, sia perché l’abuso sarebbe stato realizzato non solo dall’appellante, ma anche dal di lui fratello, sig. -OMISSIS-, nel frattempo deceduto e quindi il Comune avrebbe dovuto tener conto di tale circostanza nel quantificarne l’importo, sia perché il Comune non avrebbe dato alcuna spiegazione sui criteri di quantificazione dell’importo della sanzione stessa.
IX) error in iudicando et in procedendo , omessa ed errata valutazione dei fatti allegati e documenti in atti, erroneità e apoditticità della motivazione della decisione, errata individuazione delle doglianze di cui ai motivi di ricorso, omessa pronuncia, illegittimità derivata, atteso che il provvedimento di acquisizione gratuita, essendo collegato in rapporto di consequenzialità alla disposizione dirigenziale n. -OMISSIS- (recante autoannullamento del provvedimento di sanatoria, diniego di condono e ordine di demolizione), oltre che per vizi propri, sarebbe illegittimo in via derivata per i medesimi vizi che inficerebbero la predetta disposizione, dedotti con i precedenti motivi.
3.2. Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli, depositando di seguito memoria ed eccependo l’integrale infondatezza dei motivi di appello.
3.3. In prossimità dell’udienza di discussione della causa l’appellante ha depositato una memoria e successivamente sia il Comune, sia l’appellante hanno depositato una replica. Da tali scritti è emerso, tra l’altro, che il provvedimento di acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale è stato impugnato dal sig. -OMISSIS--OMISSIS-con distinto ricorso, accolto dal T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, con sentenza -OMISSIS-: detta sentenza, di cui l’appellante ha prodotto copia, ha annullato il menzionato provvedimento di acquisizione e, per affermazione del medesimo appellante, è passata in giudicato.
3.4. All’udienza pubblica del 21 ottobre 2025 il Collegio, uditi i difensori comparsi delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
4. In via preliminare, va dichiarata l’improcedibilità dell’appello nella parte – motivi da VI) a IX) – in cui ha ad oggetto il capo della sentenza di prime cure che ha respinto il secondo ricorso per motivi aggiunti, proposto per ottenere l’annullamento della disposizione dirigenziale -OMISSIS-.
4.1. Come si è detto, si tratta del provvedimento, emesso a carico del solo sig. -OMISSIS-, ma notificato anche all’odierno appellante, sig. -OMISSIS- (comproprietario dell’immobile), che ha disposto l’acquisizione gratuita del cespite al patrimonio comunale e ha irrogato al primo dei due soggetti ora citati la sanzione pecuniaria di € 15.000,00 per inottemperanza all’ordine di demolizione, ai sensi dell’art. 31, comma 4- bis , del d.P.R. n. 380/2001.
4.2. Senonché è emerso in corso di causa che la citata disposizione dirigenziale n. -OMISSIS- è stata gravata dal sig. -OMISSIS--OMISSIS-con distinto ricorso, accolto dal T.A.R. Campania, Sez. IV, con sentenza -OMISSIS-, di cui è stata prodotta copia e che l’appellante ha affermato essere passata in giudicato: detta affermazione, non specificamente contestata dal Comune nelle sue difese (art. 64, comma 2, c.p.a.), riceve conferma dalla consultazione del relativo fascicolo digitale (R.G. n. -OMISSIS- del T.A.R. Campania).
4.3. Per effetto dell’accoglimento del ricorso del sig. -OMISSIS-, il provvedimento in questione è stato annullato (salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione comunale), essendo risultata fondata la doglianza con cui era stato dedotto che la presupposta ordinanza di demolizione (di cui alla disposizione n. -OMISSIS-, oggetto del presente giudizio) è stata notificata al solo sig. -OMISSIS- e non anche al sig. -OMISSIS-: nei confronti di quest’ultimo, perciò, era impossibile pretendere l’esecuzione della citata ordinanza, né si poteva procedere in suo danno con l’acquisizione gratuita del cespite.
4.4. L’annullamento dell’atto di acquisizione gratuita del cespite al patrimonio comunale soddisfa in modo pieno anche l’interesse dell’odierno appellante. Si tratta, infatti, di un atto a carattere unitario e inscindibile, tanto che, se i proprietari del bene sono più di uno, esso va notificato a tutti, non essendo ipotizzabile una spoliazione solo pro quota (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. II, 29 settembre 2025, n. 7593; id., 9 novembre 2023, n. 253; id., 13 novembre 2020, n. 7008; Sez. VI, 7 agosto 2023, n. 7589; id., 25 gennaio 2023, n. 833; id., 12 novembre 2019, n. 8424), e il riferito carattere unitario e inscindibile fa sì che l’atto non possa non esistere più per taluno e continuare a esistere per altri (cfr., ex plurimis , C.d.S., A.P., 27 febbraio 2019, nn. 4 e 5; Sez. II, 2 ottobre 2024, n. 7940; id., 30 maggio 2024, n. 4857; Sez. V, 29 aprile 2024, n. 3852; id., 19 dicembre 2023, n. 11020; Sez. VI, 22 aprile 2024, n. 3641; id., 27 dicembre 2023, n. 11199).
4.5. Quanto detto comporta l’improcedibilità in parte qua del gravame (C.d.S., Sez. VII, 29 febbraio 2024, n. 1962), non rinvenendosi in capo all’appellante più nessun interesse alla sua coltivazione, neppure di natura risarcitoria, visto che nell’appello la domanda di risarcimento del danno è connessa alla presupposta disposizione dirigenziale n. -OMISSIS-. E lo stesso deve dirsi per l’irrogazione della sanzione pecuniaria, poiché l’interesse alla sua impugnazione in capo al sig. -OMISSIS- (ove configurabile, essendo la sanzione formalmente rivolta solo al sig. -OMISSIS-) deve ritenersi interamente soddisfatto con l’annullamento di essa disposto dal T.A.R. Campania con la menzionata sentenza n. -OMISSIS-.
5. Ferma l’ora vista declaratoria di parziale improcedibilità dell’appello, quest’ultimo, nella parte in cui è volto a contestare la reiezione, ad opera del T.A.R., delle censure mosse al provvedimento -OMISSIS-, risulta invece fondato, nei termini di seguito esposti.
5.1. In particolare, si dimostra fondato il primo motivo di appello, poiché la sentenza gravata non ha considerato che, dopo il sopralluogo del 28 novembre 2005 (cui è seguito il sequestro dell’immobile), il Comune ha rilasciato il condono al privato con disposizione dirigenziale -OMISSIS-: dunque, la P.A. ha ritenuto che le risultanze di tale sopralluogo, trasfuse nel verbale del 29 novembre 2005, non ostassero al rilascio del condono e che, perciò sussistessero per l’immobile da condonare le condizioni per l’ottenimento della sanatoria previste dalla legge, inclusa l’avvenuta “ultimazione” del manufatto abusivo, secondo la nozione fornita al riguardo dall’art. 3, comma 2, lett. b) , della l.r. n. 10/2004, a tenor del quale non sono sanabili le opere abusive ultimate dopo il 31 marzo 2003 e “ si considerano ultimate le opere edilizie completate al rustico comprensive di mura perimetrali e di copertura e concretamente utilizzabili per l’uso cui sono destinate ” (cfr. C.d.S., Sez. VII, 24 marzo 2023, n. 3090).
5.2. Correttamente, pertanto, l’appellante ha censurato la motivazione della sentenza appellata, nella parte in cui quest’ultima non ha considerato l’impossibilità di porre a fondamento dell’annullamento in autotutela del permesso in sanatoria le risultanze: a) del sopralluogo del 28 novembre 2005, che – si ribadisce – erano state ritenute dalla P.A. non ostative al rilascio della sanatoria; b) del successivo sopralluogo del 27 luglio 2011, poiché i lavori, per i quali è stato accertato che a tale data erano in corso di esecuzione, possono eventualmente integrare un nuovo abuso e dare luogo a un intervento repressivo del medesimo, ma non possono “retroagire” fino a far ritenere che l’immobile non fosse ultimato alla data del 31 marzo 2003.
5.3. Non si può pertanto obiettare che, per la giurisprudenza consolidata (e condivisibile), l’onere di provare l’ultimazione del manufatto alla data utile per beneficiare del condono ricade sull’interessato, poiché il periodo di realizzazione delle opere abusive costituisce elemento fattuale rientrante nella disponibilità della parte che invoca la sussistenza del presupposto temporale per fruire della sanatoria straordinaria (C.d.S., Sez. VI, 31 maggio 2024, n. 4878; Sez. II, 11 novembre 2019, n. 7678): infatti, nel caso di specie il Comune ha rilasciato il permesso in sanatoria sulla base dell’istruttoria effettuata e dunque sono gli esiti di detta istruttoria (compresi quelli del sopralluogo del 28 novembre 2005) a costituire il supporto probatorio per l’affermazione della sussistenza dei presupposti del condono e, in particolare, di quello attinente all’ultimazione delle opere nel termine di legge.
5.4. Non possono rilevare in contrario gli elementi emersi nel sopralluogo del 27 luglio 2011, in cui la P.A. ha ravvisato una situazione dell’immobile tale da essere incompatibile con la condizione di abitazione funzionalmente completa e cioè pronta all’uso (quali, in specie, la presenza: della vecchia pavimentazione del terrazzo e in alcuni punti della guaina bituminosa di impermeabilizzazione; di tubi di scarico a vista; della tubazione di sfiato della colonna fecale in un vano letto; nello stesso vano, di pannellature provvisorie, invece della muratura di tompagno; del solaio di copertura sprovvisto di impermeabilizzazione e di manto di tegole sulla copertura; della muratura perimetrale in blocco di “ siporex ” in alcuni tratti priva della malta di sigillatura). Detti elementi (di cui, peraltro, è assai dubbio che siano tali da denotare un’abitazione non pronta all’uso) non possono incidere ex post sul permesso di costruire in sanatoria rilasciato all’appellante nel 2007: quest’ultimo, infatti, ha “cristallizzato” la situazione sulla base degli accertamenti antecedentemente svolti (cioè, come detto, quelli del 2005) e perciò non può essere travolto per effetto di accertamenti eseguiti circa quattro anni dopo (nel 2011) e in ragione dei nuovi lavori in corso di svolgimento a tale epoca.
6. Neppure può sostenersi che dalla lettura del verbale (datato 29 novembre 2005) del sopralluogo eseguito il giorno precedente emergano indizi di segno contrario, tali cioè da far ritenere che le opere a quel momento non fossero state ancora ultimate.
6.1. Nello specifico, si legge nel predetto verbale che l’immobile si presentava nella sua interezza al grezzo, senza intonaco esterno e interno e con il lato prospettante il mare “ pressappoco al vento ”: elementi, questi, che il Comune valorizza anche negli scritti difensivi come esplicativi dello stato di non ultimazione del manufatto.
6.2. Tuttavia, quanto al presentarsi l’immobile, all’epoca del citato sopralluogo, nella sua interezza al grezzo e senza intonaco esterno e interno, si osserva che tale condizione non è di per sé preclusiva all’ottenimento del condono, non essendo contraria alla nozione di “ultimazione delle opere”: questa nozione, infatti, per giurisprudenza consolidata (cfr., ex plurimis , C.d.S., Sez. VI, 16 agosto 2022, n. 7122, con i precedenti e le circolari ivi elencate) coincide con l’esecuzione del c.d. rustico, cioè con la realizzazione del fabbricato “al grezzo”, con tutte le tamponature e il necessario completamento della copertura.
6.3. Per quanto riguarda, invece, l’essere il lato dell’appartamento prospiciente il mare “ pressappoco al vento ”, questa circostanza potrebbe per vero intendersi come indizio della mancata ultimazione del manufatto abusivo, tenuto conto dell’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la mancanza anche di parte dei muri di tamponamento, che isolano l’immobile dalle intemperie, non consente di configurare il manufatto nella sua fondamentale volumetria (Cass. pen., Sez. III, 12 aprile 1999, n. 6548; C.d.S., Sez. V, 20 ottobre 2000, n. 5638). Essa, tuttavia, viene spiegata dall’appellante con la necessità di sostituire gli infissi ammalorati e tale spiegazione trova conforto nelle fotografie versate in atti (v. le fotografie prodotte dal ricorrente come all. n. 1 il 31 marzo 2022 nel giudizio di primo grado), da cui si evince che, effettivamente, l’appartamento si presenta con pareti ampiamente finestrate, cosicché la sostituzione di una o più di tali finestre può generare l’effetto – riportato nel citato verbale – di un lato dell’appartamento “ pressappoco al vento ”.
6.4. L’“ assenza di data certa ” per dette fotografie, che il T.A.R. ha invocato per negare ad esse rilievo probatorio, non è dunque decisiva, perché ciò che conta è, invece, il grado di verosimiglianza che le stesse apportano alla ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente, rispetto alle annotazioni contenute nel verbale del 2005.
7. Da quanto finora esposto discende la fondatezza del primo motivo di appello, non avendo la P.A. indicato nel provvedimento di annullamento in autotutela elementi idonei a dimostrare la carenza dei presupposti di legge per la sanabilità dell’immobile abusivo e, in particolare, a comprovare il mancato raggiungimento da parte del manufatto, al termine ultimo del 31 marzo 2003, della “ configurazione planimetrica e funzionale di immobile a destinazione d’uso abitativa ” (così la disposizione -OMISSIS-).
7.1. La fondatezza del motivo ora riferito è dirimente e comporta l’assorbimento degli altri motivi dedotti nell’appello, a parte il quinto (avente a oggetto le pretese risarcitorie avanzate dall’appellante) che è infondato (v. infra ).
7.2. Qui mette conto solo segnalare – sulla scorta del terzo motivo di gravame – l’abnorme durata del procedimento di autotutela, avviato nel settembre 2014, a tre anni di distanza dal sopralluogo del 27 luglio 2011, e conclusosi, dopo che il privato aveva presentato le sue osservazioni il 21 ottobre 2014, a distanza di ulteriori quattro anni, con la disposizione dirigenziale del 14 maggio 2018, emessa oltre dieci anni dopo il rilascio del permesso di costruire in sanatoria in evidente violazione del termine previsto dall’art. 21- nonies della l. n. 241 del 1990, non ricorrendo per le considerazioni sopra svolte alcuna ragione idonea a consentire l’esercizio del potere di autotutela oltre i termini ai sensi del comma 2- bis dello stesso art. 21- nonies .
8. In conclusione, pertanto, l’appello va dichiarato improcedibile per quanto riguarda il capo della sentenza di prime cure che ha respinto la domanda di annullamento della disposizione dirigenziale -OMISSIS-, mentre è fondato e da accogliere per quanto riguarda il capo che ha respinto la domanda di annullamento della disposizione dirigenziale -OMISSIS-. Per l’effetto, in accoglimento, sul punto, del gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va accolto in parte qua , con conseguente annullamento del succitato provvedimento di annullamento in autotutela del permesso in sanatoria, di diniego del condono e di contestuale ordine di demolizione delle opere abusive.
8.1. La domanda di risarcimento del danno va, invece, respinta, attese la sua genericità e la totale carenza di elementi probatori a suo sostegno, idonei a dare prova del pregiudizio asseritamente patito. Analogamente, va respinta la domanda di condanna ex art. 26 c.p.a., in combinato disposto con l’art. 96 c.p.c., non sussistendone i relativi presupposti.
9. La complessità delle questioni affrontate e la fondatezza solo parziale del gravame giustificano la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto:
- accoglie l’appello nella parte relativa alla disposizione dirigenziale -OMISSIS- e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie in parte qua il ricorso di primo grado e annulla la suddetta disposizione dirigenziale;
- dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nella parte concernente la disposizione dirigenziale -OMISSIS-;
- respinge le domande di risarcimento del danno e di condanna ai sensi dell’art. 26, commi 1 e 2, c.p.a., in combinato disposto con l’art. 96 c.p.c..
Compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed all’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, dà mandato alla Segreteria di procedere ad oscurare le generalità, nonché qualsiasi altro dato idoneo a consentire l’identificazione delle persone fisiche menzionate in sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025, con l’intervento dei magistrati:
OB HI, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
PI De IN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PI De IN | OB HI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.