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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/12/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2892/2025 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 2892/2025 v.g., promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], in Argine Destro Canale Taglio 4, e C.F. Parte_2
), nato in [...] il [...], residente a [...]C.F._2
(VE), in via Velluti n. 34 scala C interno 6, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GLORIA
AN (C.F. con domicilio presso lo studio dello stesso eletto C.F._3 in Dolo (VE), via Cairoli n. 83, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
Oggetto: Divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da ricorso introduttivo, confermato con la nota di conclusioni scritte depositate il 16/10/2025:
“- disporsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Pt_1
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in [...] Via
[...] C.F._4
Argine Destro Canale Taglio n.4 e (C.F. ) nato a [...] C.F._2
1 CA (PD) il 06.06.1988 e residente in [...]; -nulla sarà dovuto a titolo di contribuzione al mantenimento da parte di ciascuno dei coniugi nei confronti dell'altro, cui gli stessi rinunciano espressamente;
-I coniugi si prestano sin d'ora espresso consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altri documenti validi per l'espatrio.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 27/06/2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 le parti in epigrafe chiedevano venisse pronunciata la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 21/04/2018 nel Comune di Dolo e dalla cui unione non sono nati figli.
Nelle note scritte autorizzate per la discussione depositate il 16/10/2025 i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso;
la causa era posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. concludeva, in conformità, come da nota in atti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 22/02/2024, data di comparizione delle parti nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, come da note di trattazione scritta, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite.
Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Nulla per le spese legali, considerata la natura della causa congiuntamente promossa a ministero di unico difensore.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Dolo il 21/04/2018 tra e trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Parte_2
Comune di Dolo nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2018, Parte 2, Serie A, n. 1.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al ricorso alle note scritte autorizzate di discussione finale dep. il 16/10/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto dispone:
- nulla sarà dovuto a titolo di contribuzione al mantenimento da parte di ciascuno dei coniugi nei confronti dell'altro, cui gli stessi rinunciano espressamente;
- i coniugi si prestano sin d'ora espresso consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altri documenti validi per l'espatrio.
Nulla per le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Dolo, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 9/12/2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore
dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 2892/2025 v.g., promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], in Argine Destro Canale Taglio 4, e C.F. Parte_2
), nato in [...] il [...], residente a [...]C.F._2
(VE), in via Velluti n. 34 scala C interno 6, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GLORIA
AN (C.F. con domicilio presso lo studio dello stesso eletto C.F._3 in Dolo (VE), via Cairoli n. 83, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
Oggetto: Divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da ricorso introduttivo, confermato con la nota di conclusioni scritte depositate il 16/10/2025:
“- disporsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Pt_1
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in [...] Via
[...] C.F._4
Argine Destro Canale Taglio n.4 e (C.F. ) nato a [...] C.F._2
1 CA (PD) il 06.06.1988 e residente in [...]; -nulla sarà dovuto a titolo di contribuzione al mantenimento da parte di ciascuno dei coniugi nei confronti dell'altro, cui gli stessi rinunciano espressamente;
-I coniugi si prestano sin d'ora espresso consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altri documenti validi per l'espatrio.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 27/06/2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 le parti in epigrafe chiedevano venisse pronunciata la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 21/04/2018 nel Comune di Dolo e dalla cui unione non sono nati figli.
Nelle note scritte autorizzate per la discussione depositate il 16/10/2025 i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso;
la causa era posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. concludeva, in conformità, come da nota in atti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 22/02/2024, data di comparizione delle parti nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, come da note di trattazione scritta, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite.
Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Nulla per le spese legali, considerata la natura della causa congiuntamente promossa a ministero di unico difensore.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Dolo il 21/04/2018 tra e trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Parte_2
Comune di Dolo nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2018, Parte 2, Serie A, n. 1.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al ricorso alle note scritte autorizzate di discussione finale dep. il 16/10/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto dispone:
- nulla sarà dovuto a titolo di contribuzione al mantenimento da parte di ciascuno dei coniugi nei confronti dell'altro, cui gli stessi rinunciano espressamente;
- i coniugi si prestano sin d'ora espresso consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altri documenti validi per l'espatrio.
Nulla per le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Dolo, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 9/12/2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore
dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
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