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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 199/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
TA GIUSEPPE, Presidente
NO EL, RE
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 164/2023 depositato il 26/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Palazzo San Giorgio, Piazza Italia 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4362/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 3 e pubblicata il 03/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15431 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia aveva tratto origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'IMU per l'anno 2014, notificato dal Comune di Reggio Calabria. La contribuente, Ricorrente_1, aveva sostenuto l'illegittimità dell'atto per intervenuta decadenza del potere impositivo, in quanto la notifica era avvenuta l'8 febbraio 2020, oltre il termine del 31 dicembre 2019. Inoltre, la ricorrente aveva eccepito il difetto di motivazione e la nullità della notifica per carenza della relata. Il Comune di Reggio Calabria si era costituito deducendo che l'atto era stato consegnato a Poste Italiane per la spedizione il 14 dicembre
2019, invocando il principio della scissione degli effetti della notifica. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado aveva rigettato il ricorso, ritenendo la notifica tempestiva in base alla data di consegna del flusso telematico al portale SIN di Poste Italiane.
Avverso la suddetta sentenza la contribuente proponeva appello, lamentandone l'erroneità in diritto e in fatto. L'appellante reiterava l'eccezione di prescrizione e decadenza, sostenendo che il caricamento sul portale SIN non poteva equipararsi alla consegna all'ufficiale giudiziario e che solo la "postalizzazione" del
30 dicembre 2019 o la successiva presa in carico avevano rilievo. Nelle more del giudizio, il Comune depositava certificazione attestante il decesso della sig.ra Ricorrente_1, avvenuto il 20 settembre 2023. La Corte, pertanto, disponeva l'interruzione del processo, che veniva successivamente riassunto. Il Comune insisteva per il rigetto del gravame, sottolineando la legittimità del proprio operato e la piena operatività del principio di scissione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato e deve essere rigettato.
Il motivo centrale del gravame riguarda l'applicabilità del principio della scissione soggettiva agli atti impositivi tributari. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità tale principio trova applicazione ogniqualvolta l'amministrazione si avvalga di terzi (come il servizio postale) per la notifica, a prescindere dalla natura recettizia dell'atto. Nel caso di specie, è documentalmente provato che il Comune ha caricato l'atto sul portale
SIN di Poste Italiane in data 14/12/2019, completando ogni adempimento a suo carico prima della scadenza del 31/12/2019.
Risultano parimenti infondate le doglianze relative alla carenza di motivazione e alla nullità della notifica.
L'avviso di accertamento conteneva tutti gli elementi identificativi del cespite e i presupposti normativi necessari per l'esercizio del diritto di difesa. La mancanza della relata di notifica, in caso di invio a mezzo posta, costituisce una mera irregolarità, sanata peraltro dal raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156
c.p.c., attesa la tempestiva impugnazione dell'atto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata dichiarando a legittimità dell'avviso di accertamento n. 15431 IMU 2014. Condanna la parte appellante (rectius i suoi aventi causa) al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 250,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
TA GIUSEPPE, Presidente
NO EL, RE
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 164/2023 depositato il 26/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Palazzo San Giorgio, Piazza Italia 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4362/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 3 e pubblicata il 03/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15431 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia aveva tratto origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'IMU per l'anno 2014, notificato dal Comune di Reggio Calabria. La contribuente, Ricorrente_1, aveva sostenuto l'illegittimità dell'atto per intervenuta decadenza del potere impositivo, in quanto la notifica era avvenuta l'8 febbraio 2020, oltre il termine del 31 dicembre 2019. Inoltre, la ricorrente aveva eccepito il difetto di motivazione e la nullità della notifica per carenza della relata. Il Comune di Reggio Calabria si era costituito deducendo che l'atto era stato consegnato a Poste Italiane per la spedizione il 14 dicembre
2019, invocando il principio della scissione degli effetti della notifica. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado aveva rigettato il ricorso, ritenendo la notifica tempestiva in base alla data di consegna del flusso telematico al portale SIN di Poste Italiane.
Avverso la suddetta sentenza la contribuente proponeva appello, lamentandone l'erroneità in diritto e in fatto. L'appellante reiterava l'eccezione di prescrizione e decadenza, sostenendo che il caricamento sul portale SIN non poteva equipararsi alla consegna all'ufficiale giudiziario e che solo la "postalizzazione" del
30 dicembre 2019 o la successiva presa in carico avevano rilievo. Nelle more del giudizio, il Comune depositava certificazione attestante il decesso della sig.ra Ricorrente_1, avvenuto il 20 settembre 2023. La Corte, pertanto, disponeva l'interruzione del processo, che veniva successivamente riassunto. Il Comune insisteva per il rigetto del gravame, sottolineando la legittimità del proprio operato e la piena operatività del principio di scissione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato e deve essere rigettato.
Il motivo centrale del gravame riguarda l'applicabilità del principio della scissione soggettiva agli atti impositivi tributari. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità tale principio trova applicazione ogniqualvolta l'amministrazione si avvalga di terzi (come il servizio postale) per la notifica, a prescindere dalla natura recettizia dell'atto. Nel caso di specie, è documentalmente provato che il Comune ha caricato l'atto sul portale
SIN di Poste Italiane in data 14/12/2019, completando ogni adempimento a suo carico prima della scadenza del 31/12/2019.
Risultano parimenti infondate le doglianze relative alla carenza di motivazione e alla nullità della notifica.
L'avviso di accertamento conteneva tutti gli elementi identificativi del cespite e i presupposti normativi necessari per l'esercizio del diritto di difesa. La mancanza della relata di notifica, in caso di invio a mezzo posta, costituisce una mera irregolarità, sanata peraltro dal raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156
c.p.c., attesa la tempestiva impugnazione dell'atto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata dichiarando a legittimità dell'avviso di accertamento n. 15431 IMU 2014. Condanna la parte appellante (rectius i suoi aventi causa) al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 250,00, oltre accessori di legge, se dovuti.