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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/11/2025, n. 4802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4802 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2034/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2034/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Vincenzo Pecorario Parte_1
RICORRENTE E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dal funzionario dott.ssa Monica D'Aquino
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe ha adito codesto Tribunale in seguito agli esiti del giudizio di opposizione ad ATPO n. R.G. 16139/2022, conclusosi con sentenza n. 3922/2023, emessa sempre dal Tribunale in epigrafe, con cui veniva rigettata la richiesta di pensione di inabilità civile.
Ella deduceva che il CTU del procedimento di ATPO N. R.G. 2257/2021 aveva riconosciuto in capo ad essa una percentuale di invalidità pari al 96% e, pertanto, la stessa aveva diritto in ogni caso al pagamento della prestazione dell'assegno di invalidità civile non erogata in via amministrativa dall' . Il tutto oltre accessori, con vittoria di spese di CP_1
lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Ed infatti, dagli atti del procedimento di ATPO N. R.G. 2257/2021, acquisiti nel presente giudizio su onere del Tribunale, risulta che la ricorrente non era in possesso del requisito reddituale per beneficiare dell'assegno di invalidità civile (cfr. certificato reddituale ADER).
Per tali motivi con ordinanza del 6.6.2022 il Tribunale conferiva incarico peritale esclusivamente per la pensione di inabilità civile e rigettava la domanda per l'assegno di invalidità civile.
2 Di conseguenza, mancando il presupposto reddituale e sulla scorta dei suddetti motivi, la domanda attorea non può essere accolta.
Le spese di lite non sono dovute in ragione della dichiarazione di esenzione presente in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1.rigetta il ricorso;
2.nulla per le spese.
Aversa, 30.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2034/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Vincenzo Pecorario Parte_1
RICORRENTE E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dal funzionario dott.ssa Monica D'Aquino
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe ha adito codesto Tribunale in seguito agli esiti del giudizio di opposizione ad ATPO n. R.G. 16139/2022, conclusosi con sentenza n. 3922/2023, emessa sempre dal Tribunale in epigrafe, con cui veniva rigettata la richiesta di pensione di inabilità civile.
Ella deduceva che il CTU del procedimento di ATPO N. R.G. 2257/2021 aveva riconosciuto in capo ad essa una percentuale di invalidità pari al 96% e, pertanto, la stessa aveva diritto in ogni caso al pagamento della prestazione dell'assegno di invalidità civile non erogata in via amministrativa dall' . Il tutto oltre accessori, con vittoria di spese di CP_1
lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Ed infatti, dagli atti del procedimento di ATPO N. R.G. 2257/2021, acquisiti nel presente giudizio su onere del Tribunale, risulta che la ricorrente non era in possesso del requisito reddituale per beneficiare dell'assegno di invalidità civile (cfr. certificato reddituale ADER).
Per tali motivi con ordinanza del 6.6.2022 il Tribunale conferiva incarico peritale esclusivamente per la pensione di inabilità civile e rigettava la domanda per l'assegno di invalidità civile.
2 Di conseguenza, mancando il presupposto reddituale e sulla scorta dei suddetti motivi, la domanda attorea non può essere accolta.
Le spese di lite non sono dovute in ragione della dichiarazione di esenzione presente in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1.rigetta il ricorso;
2.nulla per le spese.
Aversa, 30.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
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