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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/12/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
S E N T E N Z A
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1067 \ 2024 promossa da:
Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. FOLINO FRANCESCO
AVV.
contro
:
Controparte_1
AVV. BORSANI LIBERO
GI RI
-PARTE APPELLATA contumace –
A vente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 10.12.2025.
Assunta in decisione in tale data.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello, ha impugnato la sentenza n. 256/2024 del Giudice Parte_1 di Pace di Lamezia Terme, che aveva rigettato la domanda risarcitoria per danni da sinistro stradale e compensato le spese di lite. L'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione di primo grado, sostenendo la responsabilità esclusiva del sig. ER nella
1 causazione del sinistro e la non congruità delle somme offerte in via transattiva dalla compagnia assicurativa. Si è costituita eccependo in via Controparte_2 preliminare il difetto di legittimazione passiva per errata indicazione della denominazione sociale e, nel merito, chiedendo il rigetto dell'appello.
1. Sulla legittimazione passiva
Per effetto di fusione e incorporazione, la società è stata Controparte_3 incorporata in a far data dal 5 maggio 2023. L'errata Controparte_2 indicazione della denominazione sociale nell'atto introduttivo non comporta, in assenza di pregiudizio per le parti, nullità insanabile, potendo essere disposta la regolarizzazione ex art. 183 c.p.c.
2. Nel merito
L'appellante contesta la valutazione probatoria del primo giudice, sostenendo che la responsabilità del sinistro sia da attribuire esclusivamente al sig. ER, sulla base delle testimonianze e della documentazione prodotta. Tuttavia, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto la prova testimoniale non sufficiente a ricostruire con certezza la dinamica del sinistro, limitandosi i testi a confermare l'urto senza chiarire le modalità precise dell'accaduto.
Esaminati gli atti e le prove si ritiene che la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice sia corretta. In assenza di elementi nuovi o decisivi, la decisione di ritenere satisfattiva l'offerta transattiva complessiva di euro 3.759,00 appare fondata e conforme ai principi di diritto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro e sig. UC ER, così provvede: Parte_1 Controparte_2
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 256/2024 del Giudice di
Pace di Lamezia Terme;
Par
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 rimborsare a in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, le spese di lite che liquida in euro 1701,00 per compensi oltre oneri fiscali e previdenziali previsti ex lege oltre rimborso spese generali nella misura del 15%
2 addì 10.12.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
3
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1067 \ 2024 promossa da:
Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. FOLINO FRANCESCO
AVV.
contro
:
Controparte_1
AVV. BORSANI LIBERO
GI RI
-PARTE APPELLATA contumace –
A vente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 10.12.2025.
Assunta in decisione in tale data.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello, ha impugnato la sentenza n. 256/2024 del Giudice Parte_1 di Pace di Lamezia Terme, che aveva rigettato la domanda risarcitoria per danni da sinistro stradale e compensato le spese di lite. L'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione di primo grado, sostenendo la responsabilità esclusiva del sig. ER nella
1 causazione del sinistro e la non congruità delle somme offerte in via transattiva dalla compagnia assicurativa. Si è costituita eccependo in via Controparte_2 preliminare il difetto di legittimazione passiva per errata indicazione della denominazione sociale e, nel merito, chiedendo il rigetto dell'appello.
1. Sulla legittimazione passiva
Per effetto di fusione e incorporazione, la società è stata Controparte_3 incorporata in a far data dal 5 maggio 2023. L'errata Controparte_2 indicazione della denominazione sociale nell'atto introduttivo non comporta, in assenza di pregiudizio per le parti, nullità insanabile, potendo essere disposta la regolarizzazione ex art. 183 c.p.c.
2. Nel merito
L'appellante contesta la valutazione probatoria del primo giudice, sostenendo che la responsabilità del sinistro sia da attribuire esclusivamente al sig. ER, sulla base delle testimonianze e della documentazione prodotta. Tuttavia, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto la prova testimoniale non sufficiente a ricostruire con certezza la dinamica del sinistro, limitandosi i testi a confermare l'urto senza chiarire le modalità precise dell'accaduto.
Esaminati gli atti e le prove si ritiene che la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice sia corretta. In assenza di elementi nuovi o decisivi, la decisione di ritenere satisfattiva l'offerta transattiva complessiva di euro 3.759,00 appare fondata e conforme ai principi di diritto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro e sig. UC ER, così provvede: Parte_1 Controparte_2
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 256/2024 del Giudice di
Pace di Lamezia Terme;
Par
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 rimborsare a in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, le spese di lite che liquida in euro 1701,00 per compensi oltre oneri fiscali e previdenziali previsti ex lege oltre rimborso spese generali nella misura del 15%
2 addì 10.12.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
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