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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/11/2025, n. 3467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3467 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Est. dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G 9864/22, avente ad oggetto divorzio contenzioso – cessazione egli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Mirko De Luca, come da mandato in atti Parte_1
RICORRENTE
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo De Blasi, come da mandato in atti CP_1
RESISTENTE
e , rappresentati e difesi dall'avv. Paolo De Blasi, come da mandato CP_2 Controparte_3 in atti
TERZI INTERVENTORI
E con l'intervento del P.M.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.12.22 il esponeva di aver contratto matrimonio Pt_1
concordatario con la resistente in data 30.6.88 e di aver generato insieme a costei tre figli, già
maggiorenni; deduceva che la separazione consensuale tra le parti fosse stata omologata mediante provvedimento reso in data 15.7.15 e che da tale data non vi fosse stata alcuna riconciliazione;
indicava che la provvista di piena capacità lavorativa, potesse provvedere autonomamente CP_1
a sostentarsi;
chiedeva, pertanto, adottarsi la pronuncia di divorzio, con conferma delle condizioni di separazione unicamente rispetto alle previsioni economiche inerenti la prole, che contemplavano il proprio obbligo di provvedere integralmente al mantenimento ordinario e straordinario dei due figli non ancora autonomi.
La costituendosi con comparsa depositata in data 3.5.23, aderiva alla domanda di divorzio, CP_1
ma invocava l'attribuzione di un assegno divorzile, rimarcando di essersi dedicata in maniera esclusiva alla cura del menàge familiare per l'intera, significativa, durata del rapporto matrimoniale;
chiedeva esplicitarsi l'importo del contributo paterno al sostentamento di ciascuno dei due figli maggiorenni,
pari, come convenuto in via di fatto dalle parti, ad € 150,00 mensili.
Con comparsa depositata in data 22.9.23 spiegavano intervento volontario e CP_2 [...]
, i quali si associavano all'istanza materna inerente l'esplicitazione del contributo paterno CP_3
in proprio favore.
All'udienza tenutasi in data 26.9.23 il ricorrente dava atto dello svolgimento, ad opera di entrambi i figli alle cui necessità contribuiva come statuizioni emesse in sede di separazione, di attività lavorativa,
sicchè chiedeva revocarsi il contributo al mantenimento di costoro;
con provvedimento reso in data
4.10.23 veniva rilevato che, come attestato nei rispettivi modelli C/2 in atti ultratrentenne e CP_2
, nato nel 1995, avessero da tempo fatto proficuo ingresso nel mondo del lavoro, sicchè CP_3
alcun esborso veniva posto a carico del con riferimento alla posizione di costoro, mentre Pt_1
veniva confermato l'obbligo del medesimo di versare il contributo al sostentamento della coniuge stabilito in sede di separazione, pari ad € 300,00.
Con provvedimento emesso in data 3.7.24 veniva disposta l'acquisizione del modello C/2 storico relativo alla quindi le istanze istruttorie venivano rigettate, in quanto in parte ultronee a CP_1
fronte delle disposte acquisizioni documentali ed in parte irrilevanti;
la causa, pertanto, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 25.6.25, a tal fine calendarizzata, l'avv. De Blasi dichiarava il decesso dell'assistita, sicchè entrambi i procuratori instavano per la cessazione della materia del contendere.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere invocata dalle parti appare consona all'evoluzione del quadro fattuale, caratterizzata dal decesso della l'art. 149 c.c., difatti, CP_1
prevede che il matrimonio si sciolga in conseguenza della morte di uno dei coniugi, sicchè tale evento deve considerarsi preclusivo della pronuncia sullo status invocata negli atti introduttivi e, per l'effetto,
del vaglio dei profili accessori.
Ancora, i figli maggiorenni, intervenuti spontaneamente nel procedimento, dopo la revoca dell'obbligo di contribuzione paterna stabilito in sede presidenziale non hanno insistito nella domanda originariamente formulata, né articolato notazioni difensive sul punto, sicchè la medesima deve intendersi oggetto di implicita rinuncia.
Le spese di lite, in considerazione dell'esito del giudizio, vengono compensate tra le parti
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così
provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere, stante il decesso della Macchia;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 20.11.25
Il Giudice Estensore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)