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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/03/2025, n. 9822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9822 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ID AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore l'avvocato ZANALDA discute i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1.DE NA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 18 giugno 2024, che ne ha confermato l'affermazione di responsabilità, sancita in primo grado, in ordine al delitto di cui agli artt. 624 bis, 625 n. 2 cod. pen., commesso in Lugo di Romagna in data 11 febbraio 2015, con la recidiva reiterata specifica ed infra-quinquennale. 2.Sono stati articolati due atti d'impugnazione, a firma di due difensori abilitati, che constano, il primo, di un unico, composito motivo;
il secondo di cinque motivi, tutti di seguito enunciati nei 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 9822 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 23/01/2025 limiti di stretta necessità per la motivazione, a norma dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 motivo di ricorso a firma dell'avv. Cataliotti ha denunciato il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. e quello di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., perché la Corte d'appello, reiterando l'errore commesso dal giudice di prime cure, avrebbe erroneamente ed illogicamente respinto le lagnanze esposte a riguardo della esecuzione della prova scientifica sul DNA dei reperti rinvenuti nell'abitazione teatro del furto, con particolare riferimento all'avvenuta comparazione con i profili genotipici estratti nell'ambito di altri due procedimenti penali, già instaurati dinanzi ad altre autorità giudiziarie, conservati negli archivi informatici della polizia giudiziaria. Non sarebbe stato accertato come tali campioni di raffronto siano stati acquisiti e come sia stato esaltato e decodificato il DNA;
se siano state rispettate le linee guida sulle modalità di repertazione e conservazione;
come siano stati attribuiti al DE;
se siano state osservate le disposizioni di cui agli artt. 224 bis o 359 bis cod. proc. pen. in relazione, in particolare, alla dazione del consenso dell'indagato agli eventuali prelievi invasivi. La difesa dell'imputato non sarebbe stata posta in condizioni di conoscere tali rilevanti aspetti, con la conseguente illegittimità della pronunzia. 2.2.11 primo motivo del secondo ricorso, a firma dell'avv. AN, ha denunciato il vizio sub art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per assenza integrale della motivazione della sentenza a riguardo della prova scientifica tratta dall'esame genetico sulle tracce ematiche rinvenute sul luogo del delitto. 2.3.11 secondo motivo, con il richiamo del vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., si è appuntato sulla carenza di motivazione in ordine ai motivi di gravame che avevano lamentato la violazione dei protocolli internazionali nell'esecuzione della prova scientifica di comparazione tra il DNA delle tracce ematiche e quello altrimenti assegnato all'imputato. La Corte di merito avrebbe illogicamente asserito che i protocolli in esame devono essere rispettati solo in caso di possibile sovrapposizione di tracce di DNA appartenenti a persone diverse;
avrebbe omesso di considerare la discontinuità nella ricostruzione della catena di custodia, documentata dalla difesa;
avrebbe illogicamente ritenuto non rilevanti le irregolarità accertate in sede di repertazione, sull'improprio presupposto che avrebbero riguardato un reperto diverso - ovvero un foglio A/3 - da quello efficacemente utilizzato per la comparazione del DNA, ovvero la copertina di un raccoglitore, senza considerare la possibilità di contaminazione "tra la traccia analizzata dal RIS e quella rinvenuta sul foglio di carta A/3; avrebbe citato massime giurisprudenziali non conferenti. 2.4.11 terzo motivo ha lamentato la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. d) e 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. con riferimento al mancato accoglimento della richiesta di acquisizione degli atti del procedimento n. 4701/2008 della Procura della Repubblica di Mantova nel cui ambito è stata assicurata la traccia genetica utilizzata per il confronto;
e di richiesta di rinnovazione del test genetico a mezzo di perizia. Con enunciato illogico la Corte d'appello 2 avrebbe ritenuto meramente esplorativa la richiesta, in realtà strumentale all'esigenza di controllo e verifica delle procedure seguite nella acquisizione della prova scientifica. 2.5.11 quarto motivo si è fondato sui vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in rapporto al giudizio di bilanciamento tra circostanze. La difesa avrebbe richiesto una rivalutazione del citato giudizio in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod. pen. e non sulla recidiva, come equivocato dalla sentenza impugnata. Essa, anzi, avrebbe illogicamente asserito di aver preso in considerazione le contestate aggravanti per discostarsi dal minimo edittale quando, invece, ne ha neutralizzato la valenza con l'equivalenza con le attenuanti generiche. 2.6.11 quinto motivo si è doluto dei vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento al rigetto dell'applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, avuto riguardo alla natura e alle finalità delle pene sostitutive, che perseguono obbiettivi di rieducazione del condannato;
avrebbe illogicamente svalutato l'affidamento del ricorrente ai servizi sociali per altra condanna dopo averne apprezzato la pregnanza ai fini del suo graduale reinserimento nel mondo lavorativo, in contrasto peraltro con le finalità delle pene sostitutive;
ancora, avrebbe negato l'applicazione di queste ultime sul presupposto della gravità del reato da lui commesso, quando la sanzione inflittagli si palesa molto vicina all'entità minima prevista dalla legge. Considerato in diritto I due atti di ricorso, a tratti inammissibili, sono nel complesso infondati. n'argomento difensivo contenuto nel primo e unico motivo di ricorso dell'avv. Cataliotti, che si sostanzia in una ipotetica inaffidabilità della prova scientifica del DNA - perché non sarebbe "dato sapere se il campione biologico registrato presso la Banca dei R.I.S. sia stato prelevato rispettando tutti i crismi di legge in tema di prelievo del DNA" - e su cui si basa l'accusa, è inammissibile, per la sua genericità, conformazione dubitativa ed esplorativa ed inidoneità al confronto con le conclusioni rassegnate dalle sentenze di merito, in doppia conforme sulla responsabilità, che possono essere, di conseguenza, valutate in unitaria struttura espositiva. A tal proposito - perché di rilievo anche per le refutazioni opposte con il ricorso a firma dell'avv. AN - occorre ribadire che, nel caso portato alla cognizione di questa Corte, ci si trova al cospetto di due pronunce di merito che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, nel cui ambito entrambi gli elaborati hanno offerto una puntuale e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dei ricorrenti (ex multis, sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 3 In sintesi, il ricorrente ripropone un assunto di taglio meramente "perplesso", senza assolvere all'onere di specificazione dei divieti o delle irregolarità formali la cui portata dennolitiva sarebbe idonea a compromettere la genuinità dell'attribuzione dei profili genotipici acquisiti nell'ambito di due procedimenti penali instaurati a carico del ricorrente, contenuti nelle banche dati della polizia giudiziaria, risultati compatibili con il DNA estratto dalle tracce ematiche repertate sul sito del furto per il quale egli è stato condannato. Si dimentica, pertanto, che non compete alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente (Sez. U n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv. 244328) e sulle quali, nel caso di specie, ben avrebbe potuto la difesa svolgere opportune verifiche, ad esempio, mediante un'istanza, presentata presso l'autorità giudiziaria competente, volta all'apprensione di copia degli atti dei procedimenti penali nei quali sono stati eseguiti i rilievi che hanno assicurato i campioni di comparazione;
e ancora, che in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (sez. U n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv.243416). E ciò tanto più nella materia che ne occupa, perché il collegio condivide il principio, al quale intende dare continuità, secondo cui, in tema di indagini genetiche, l'eccepita inosservanza delle regole procedurali prescritte dai protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e prelievo del DNA, che determinerebbe eventualmente la sua svalutazione indiziaria (cfr. Sez. 5, n. 36080 del 2015 e Sez. 2, n. 38184 del 2022, Rv. 283904-04, cit.), non comporta l'inutilizzabilità del dato probatorio ove non si dimostri che la violazione abbia condizionato in concreto l'esito dell'esame genetico comparativo fondante il giudizio di responsabilità (sez.5, n. 21853 del 27/02/2024, Maier, n.m.; Sez. 6, n. 15140 del 24/2/2022, Neagu, Rv. 283144). La decisione impugnata, coerentemente in linea con le richiamate direttrici ermeneutiche, ha dato congrua ed appagante contezza delle ragioni dell'inaccoglibilità della tesi difensiva, pedissequamente riprodotta con analoga struttura congetturale attraverso il motivo di ricorso, peraltro fuori fuoco anche a riguardo del lamentato, mancato rispetto delle sequenze di cui agli artt. 224 bis e/o 359 bis cod. proc. pen. nell'ambito dei procedimenti penali che hanno condotto alla repertazione di confronto e all'estrazione del DNA, dal momento che tali disposizioni processuali sono state introdotte con L. 30 giugno 2009 n. 65 e non è stato neppure allegato - come nel complesso colto dalla Corte territoriale - se le eventuali lacune "formali", fumosamente evocate, si siano collocate nel corso della loro vigenza o in data antecedente e se l'imputato abbia, o meno, dato il consenso all'acquisizione dei tamponi salivari il cui profilo biologico è stato oggetto di raffronto, se un ipotetico diniego di consenso abbia riguardato l'invito a sottoporsi a 4 rilievi invasivi, se i procedimenti penali abbiano avuto uno sviluppo e con quale rito, se ivi siano state poste questioni di invalidità degli atti d'indagine e con quale risultato. 2. I primi tre motivi del ricorso dell'avv. AN, interdipendenti tra loro, sono aspecifici e comunque infondati, in parte per le ragioni già declinate a riguardo dell'impugnazione promossa dal codifensore, in parte alla luce delle considerazioni che seguono. Premesso che la mancanza della motivazione non può essere dedotta attraverso il richiamo del vizio di inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., come rubricato con il primo motivo (sez. U n. 5 del 26/02/1991, Bruno, Rv. 186998), non si rinvengono, nell'apparato logico-enunciativo della sentenza impugnata, le aporie variamente denunciate dal ricorrente, sotto plurimi profili. In primo luogo, sono stati addotti i medesimi argomenti che il primo giudice aveva nel dettaglio scandagliato e convenientemente respinto, perché nel complesso di natura assertiva ed autoreferenziale. Il giudice di prima istanza ha ripercorso le acquisizioni testimoniali degli operanti, che hanno consentito di accertare l'insussistenza delle anomalie lamentate dal ricorrente, perché i Carabinieri intervenuti nell'immediatezza dei fatti hanno utilizzato, ciascuno, un paio di guanti in lattice diverso (pag.1 e 2); l'acquisizione e l'imbustamento dei reperti è avvenuto in modo accurato ed attento ad evitare contaminazioni (pag.2); non vi è prova che la recisione del foglio A3 sia avvenuta con le forbici della vittima del furto (pag.4); le modalità di conservazione dei reperti in archivio prima della trasmissione alla stazione Carabinieri di Lugo, affinchè venissero inoltrati al R.I.S. dei Carabinieri di Parma, sono state corrette (pag.2); il profilo genotipico enucleato dagli esperti del R.I.S. sul raccoglitore di carta si è rivelato scevro da opacità e commistioni di sorta ed è stato esaltato limpidamente, in forma del tutto lineare ("pulito, perfetto", pag. 2); il dato analitico, tratto dalla traccia ematica, è stato confrontato con il profilo genetico del DE e con riferimento speculare non soltanto al campione salivare, ma a tutti i reperti assicurati nell'ambito dei due distinti procedimenti penali (pag.3), con esito univoco e fidato, perché con un margine di errore davvero impercettibile. D'altro canto, l'accertamento dell'identità del responsabile, effettuato mediante il ricorso ai dati del DNA custoditi in un archivio informatico istituito dalla polizia giudiziaria, in mancanza di un divieto di legge, è processualmente utilizzabile in quanto il trattamento del dato personale è funzionale all'attività di prevenzione e repressione dei reati affidata alle forze di polizia (cfr. sez.2, n. 15577 del 21/01/2021, Russo, Rv. 281412, citata anche dalle sentenze di merito;
sez. 5, n. 4430 del 05/12/2006, VI e altro, Rv. 235969). Per altro verso, la decisione della Corte territoriale, con proposizioni certo non illogiche, ha distinto le modalità di acquisizione, avvenuta nell'immediatezza del furto, e di utilizzo della duplice traccia ematica, l'una — sottoposta alle prove di esaltazione del DNA e alla comparazione con i reperti relativi agli altri procedimenti penali — rinvenuta sulla superficie della copertina di un raccoglitore, l'altra — di fatto non impiegata ai fini della prova scientifica — estrapolata da un foglio A3, con riferimento alla quale sono state precipuamente articolate le obiezioni della difesa, 5 riguardanti l'uso di forbici non sterili per il ritaglio e l'isolamento del reperto. Altrettanto pianamente e con inferenze razionali pertinenti ai rilievi agitati dalla difesa, la Corte d'appello ha osservato che le contestazioni formulate a riguardo delle modalità di raccolta delle fonti della prova scientifica (uso di un solo paio di guanti, mancato utilizzo di mascherina da parte del rilevatore, collocazione di entrambi i reperti in unica busta) postulerebbero la congiuntura di un potenziale inquinamento e dunque di sovrapposizione di tracce biologiche riferibili, in tutto o in parte, a persone diverse, di cui non è evidenza alcuna nella ricostruzione del fatto e nelle medesime prospettazioni difensive. Per altro verso ancora, le trame del ricorso, pur ripercorrendo il novero di critiche alle modalità di acquisizione e di conservazione dei reperti sequestrati, utilizzati per l'estrapolazione del DNA, e più globalmente le obiezioni sulla regolarità della c.d. catena di custodia, non hanno (non solo dimostrato ma neppure) trattato l'irrinunciabile profilo della loro concludenza ai fini del giudizio di attendibilità della riconducibilità del dato estratto alla persona di DE NA, così da arrestarsi ad epidermici profili di contestazione e da prestare il fianco ad un rilievo di genericità (cfr. in motivazione, Cass. sez. 6, n. 15140 del 29/02/2022, Neagu, Rv. 283144, citata dalla Corte di merito). 2.1. In linea generale, deve invero essere ribadito che l'(eventuale) inosservanza delle formalità prescritte dalla legge ai fini della legittima acquisizione della prova nel processo non è, di per sè, sufficiente a rendere quest'ultima inutilizzabile, per effetto di quanto disposto dal primo comma dell'art. 191 cod. proc. pen. (sez. U n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204644); né vale richiamare il precedente di sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, Rv. 264863, perché nell'ambito di quel processo era stata appresa prova certa che i previsti protocolli scientifici non fossero stati rispettati (pag. 37 della motivazione) e, in ogni caso, che le accertate criticità afferissero ad una concreta possibilità di contaminazione o commistione di tracce biologiche, avuto riguardo, in particolare, al coinvolgimento di più persone che avessero frequentato, anche per motivi leciti, il medesimo ambiente domestico. Mentre, nel caso in analisi, non vi è prova che le linee guida dei rilievi e delle acquisizioni dei reperti non siano state osservate né, soprattutto, che le eventuali irregolarità abbiano influito sul risultato scientifico, dal momento che l'imputato non aveva avuto alcuna ragione lecita di trovarsi in quell'immobile e che non sono state neppure allegate ipotesi di anomala mescolanza di residui ematici, tale da comportarne l'inaspettata implicazione. 2.2. E' possibile dunque riaffermare che gli esiti dell'indagine genetica condotta sul DNA, atteso l'elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, presentano natura di prova piena, e non di mero elemento indiziario ai sensi dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., sicché sulla sua base può essere dichiarata la responsabilità dell'imputato, senza necessità di ulteriori elementi convergenti (sez. 2, n. 38184 del 06/07/2022, Cospito, Rv. 283904; sez.2, n. 43406 del 01/06/2016, Syziu, Rv. 268161; sez. 2, n. 8434 del 05/02/2013, Mariller, Rv. 255527; sez. 1, n. 48349 del 30/6/2004, Rizzetto, Rv. 231182), e contestualmente precisare che non rilevi l'eventuale violazione formale delle 6 metodiche protocollari nell'assicurazione dei reperti idonei ad identificarne il profilo genetico se non laddove concretamente se ne alleghino la verificabile decisività e la controllabile efficacia demolitiva dell'affidabilità del risultato scientifico ottenuto con le successive analisi. 2.3. Nella stessa direzione — rimarcato quanto puntualizzato in relazione alla possibilità, concretamente non praticata dalla difesa, di avere autonoma e tempestiva cognizione delle attività investigative svolte nel contesto dei diversi procedimenti penali - deve essere affrontata la censura che ha investito l'illegittimità dell'ordinanza che ha respinto, sin dal giudizio di primo grado, l'istanza di acquisizione, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., di copia degli atti del relativo fascicolo, perché in tema di ammissione di nuove prove ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., le nuove prove, rispetto a quelle inizialmente richieste dalle parti, sono soggette ad una più penetrante e approfondita valutazione della loro pertinenza e rilevanza che è correlata alla più ampia conoscenza dei fatti di causa già acquisita da parte del giudice, e, pertanto, l'omesso esercizio di tale potere-dovere può essere sindacato in sede di legittimità, ma in limiti più ristretti rispetto al potere di ammissione delle prove a richiesta di parte, richiedendosi una manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, emergente dal testo della sentenza impugnata (sez. 4, n. 8083 del 08/11/2018, Cristiano, Rv.275149; sez.6, n. 724 del 08/11/1993, Capizzi ed altri, Rv. 196218). E alle medesime riflessioni non si sottrae, a maggior ragione, la richiesta, volta pure all'espletamento di una perizia biologica, parimenti formulata al giudice di secondo grado, stante il carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello (sez. U n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820; sez. 1, n.11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996); il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere detta rinnovazione in tanto può essere censurato in sede di legittimità in quanto risulti dimostrata, indipendentemente dall'esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, la oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, quindi, l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di "decidere allo stato degli atti", come previsto dall'art. 603 c.p.p., comma 1. Ciò significa che deve dimostrarsi l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento (come previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state ragionevolmente evitate qualora si fosse provveduto, come richiesto, all'assunzione della prova che si sostiene pretermessa. Peraltro, il terzo motivo di ricorso è rubricato anche con riferimento al vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen., ma impropriamente, in quanto la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen.; il motivo non può essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova - come avvenuto nel caso de quo (pag. 2 sentenza impugnata) - sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato 7 ritenuto non necessario ai fini della decisione (ex multis, sez.2, n. 884 22/11/2023, Pasimeni, Rv. 285722). Non è allora dato cogliere alcun profilo di incongruenza o di manifesta illogicità nella scelta di valutare dirimente, e sufficiente ai fini del decidere, l'affidabilità tecnica dell'accertamento del DNA, all'esito di un'indagine biologica che assume natura di prova piena, e non di mero elemento indiziario. 2.4. Quanto, poi, alla dedotta incompletezza della motivazione - pag.
7 - non è affetta da nullità la sentenza di appello che contenga, all'interno della motivazione, refusi, ove gli stessi non influiscano sulla coerenza logica ed adeguatezza della motivazione né sono tali da creare equivoci, per quanto riguarda l'affermazione di responsabilità (sez. 2, n. 43434 del 05/07/2013, Bianco e altri, Rv. 257835), ed è perspicuo il percorso espositivo quanto alla ritenuta infondatezza delle censure relative all'assunto, mancato rispetto delle regole protocollari nell'acquisizione ed analisi delle tracce biologiche rinvenute. 3.11 quarto motivo del ricorso dell'avv. AN è travolto dal giudizio di inammissibilità. 3.1.11 motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso in scrutinio, al di là di un possibile equivoco sulla teorica legittimità della richiesta difensiva, le considerazioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 8 della sentenza impugnata) appaiono lineari ed ineccepibili, vuoi a riguardo del diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla circostanza aggravante della violenza sulle cose, correttamente ancorato all'allarmante profilo personologico e alla gravità del fatto, vuoi a riguardo della quantificazione del trattamento sanzionatorio, avuto riguardo all'ontologico disvalore delle aggravanti ad effetto speciale;
alla significativa gravità del danno economico arrecato all'immobile; alla ragguardevole entità del valore dei monili sottratti. 4.11 quinto motivo di quest'ultimo ricorso si rivela, a sua volta, non accoglibile. La Corte territoriale si è espressa, con enunciati sufficientemente appropriati e convincenti, per l'inidoneità dell'invocata sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, giudicata insuscettibile di garantire la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati, e comunque in presenza di fondati motivi della formulazione di una prognosi non rassicurante quanto al rispetto delle prescrizioni, in sintonia con il precetto del primo comma dell'art. 58 della L. n. 689 del 1981. A quest'ultimo proposito, i "fondati motivi" che impongono di non accedere all'istanza di sostituzione della pena, ai sensi dell'art. 58, comma primo, seconda parte, L n. 689 del 1981, 8 Il Presidente esprimono la necessità di calibrare adeguatamente il giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare l'adozione di forme sanzionatorie più corrispondenti e consone alla finalità rieducativa - le pene sostitutive - e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena, essa risolvendosi in un obbligo di adeguata e congrua motivazione per il giudice. Più in generale, può affermarsi che anche successivamente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l'altro, la gravità del fatto per il quale è intervenuta condanna, le sue modalità di commissione e la personalità del condannato, per come risulti anche dai precedenti penali (sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Avram, Rv. 286449; sez.5, n. 39162 del 04/10/2024, F., Rv.287062). La decisione in rassegna si è puntualmente soffermata, invero, sulla "biografia penale" del prevenuto, valutata in uno con la spregiudicatezza mostrata e l'intensità lesiva dell'illecito commesso;
ha traslato la potenziale incidenza della "proclività a delinquere" sull'efficacia del percorso di rieducazione sotteso all'applicazione della pena sostitutiva, ritenuto ragionevolmente incompatibile con uno "stile di vita" fermamente improntato al crimine, non incoraggiante anche e soprattutto se proiettato sul futuro adempimento delle prescrizioni imposte dall'applicazione della sanzione sostitutiva. Non trascende nella contraddittorietà l'irrogazione di una pena edittale di poco superiore al minimo, dal momento che - per un verso - la quantificazione della pena in concreto è il risultato del giudizio di comparazione tra elementi circostanziali e - per altro verso - altri sono gli indicatori, segnatamente attinenti alla capacità a delinquere, valorizzati dal giudice di merito ai fini della opzione connmisurativa, che, come detto, deve poggiare sulla necessità di operare un equilibrato contemperamento tra risposta di giustizia ed obbiettivi di risocializzazione. Nè risulta incoerente con il tracciato di apprezzamento dell'istanza la pendenza della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali per altra condanna, persuasivamente reputata irrilevante a causa dell'assenza di documentazione aggiornata sull'andamento del relativo percorso. 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 23/01/2025 Il consigligre estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore l'avvocato ZANALDA discute i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1.DE NA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 18 giugno 2024, che ne ha confermato l'affermazione di responsabilità, sancita in primo grado, in ordine al delitto di cui agli artt. 624 bis, 625 n. 2 cod. pen., commesso in Lugo di Romagna in data 11 febbraio 2015, con la recidiva reiterata specifica ed infra-quinquennale. 2.Sono stati articolati due atti d'impugnazione, a firma di due difensori abilitati, che constano, il primo, di un unico, composito motivo;
il secondo di cinque motivi, tutti di seguito enunciati nei 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 9822 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 23/01/2025 limiti di stretta necessità per la motivazione, a norma dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 motivo di ricorso a firma dell'avv. Cataliotti ha denunciato il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. e quello di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., perché la Corte d'appello, reiterando l'errore commesso dal giudice di prime cure, avrebbe erroneamente ed illogicamente respinto le lagnanze esposte a riguardo della esecuzione della prova scientifica sul DNA dei reperti rinvenuti nell'abitazione teatro del furto, con particolare riferimento all'avvenuta comparazione con i profili genotipici estratti nell'ambito di altri due procedimenti penali, già instaurati dinanzi ad altre autorità giudiziarie, conservati negli archivi informatici della polizia giudiziaria. Non sarebbe stato accertato come tali campioni di raffronto siano stati acquisiti e come sia stato esaltato e decodificato il DNA;
se siano state rispettate le linee guida sulle modalità di repertazione e conservazione;
come siano stati attribuiti al DE;
se siano state osservate le disposizioni di cui agli artt. 224 bis o 359 bis cod. proc. pen. in relazione, in particolare, alla dazione del consenso dell'indagato agli eventuali prelievi invasivi. La difesa dell'imputato non sarebbe stata posta in condizioni di conoscere tali rilevanti aspetti, con la conseguente illegittimità della pronunzia. 2.2.11 primo motivo del secondo ricorso, a firma dell'avv. AN, ha denunciato il vizio sub art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per assenza integrale della motivazione della sentenza a riguardo della prova scientifica tratta dall'esame genetico sulle tracce ematiche rinvenute sul luogo del delitto. 2.3.11 secondo motivo, con il richiamo del vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., si è appuntato sulla carenza di motivazione in ordine ai motivi di gravame che avevano lamentato la violazione dei protocolli internazionali nell'esecuzione della prova scientifica di comparazione tra il DNA delle tracce ematiche e quello altrimenti assegnato all'imputato. La Corte di merito avrebbe illogicamente asserito che i protocolli in esame devono essere rispettati solo in caso di possibile sovrapposizione di tracce di DNA appartenenti a persone diverse;
avrebbe omesso di considerare la discontinuità nella ricostruzione della catena di custodia, documentata dalla difesa;
avrebbe illogicamente ritenuto non rilevanti le irregolarità accertate in sede di repertazione, sull'improprio presupposto che avrebbero riguardato un reperto diverso - ovvero un foglio A/3 - da quello efficacemente utilizzato per la comparazione del DNA, ovvero la copertina di un raccoglitore, senza considerare la possibilità di contaminazione "tra la traccia analizzata dal RIS e quella rinvenuta sul foglio di carta A/3; avrebbe citato massime giurisprudenziali non conferenti. 2.4.11 terzo motivo ha lamentato la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. d) e 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. con riferimento al mancato accoglimento della richiesta di acquisizione degli atti del procedimento n. 4701/2008 della Procura della Repubblica di Mantova nel cui ambito è stata assicurata la traccia genetica utilizzata per il confronto;
e di richiesta di rinnovazione del test genetico a mezzo di perizia. Con enunciato illogico la Corte d'appello 2 avrebbe ritenuto meramente esplorativa la richiesta, in realtà strumentale all'esigenza di controllo e verifica delle procedure seguite nella acquisizione della prova scientifica. 2.5.11 quarto motivo si è fondato sui vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in rapporto al giudizio di bilanciamento tra circostanze. La difesa avrebbe richiesto una rivalutazione del citato giudizio in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod. pen. e non sulla recidiva, come equivocato dalla sentenza impugnata. Essa, anzi, avrebbe illogicamente asserito di aver preso in considerazione le contestate aggravanti per discostarsi dal minimo edittale quando, invece, ne ha neutralizzato la valenza con l'equivalenza con le attenuanti generiche. 2.6.11 quinto motivo si è doluto dei vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento al rigetto dell'applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, avuto riguardo alla natura e alle finalità delle pene sostitutive, che perseguono obbiettivi di rieducazione del condannato;
avrebbe illogicamente svalutato l'affidamento del ricorrente ai servizi sociali per altra condanna dopo averne apprezzato la pregnanza ai fini del suo graduale reinserimento nel mondo lavorativo, in contrasto peraltro con le finalità delle pene sostitutive;
ancora, avrebbe negato l'applicazione di queste ultime sul presupposto della gravità del reato da lui commesso, quando la sanzione inflittagli si palesa molto vicina all'entità minima prevista dalla legge. Considerato in diritto I due atti di ricorso, a tratti inammissibili, sono nel complesso infondati. n'argomento difensivo contenuto nel primo e unico motivo di ricorso dell'avv. Cataliotti, che si sostanzia in una ipotetica inaffidabilità della prova scientifica del DNA - perché non sarebbe "dato sapere se il campione biologico registrato presso la Banca dei R.I.S. sia stato prelevato rispettando tutti i crismi di legge in tema di prelievo del DNA" - e su cui si basa l'accusa, è inammissibile, per la sua genericità, conformazione dubitativa ed esplorativa ed inidoneità al confronto con le conclusioni rassegnate dalle sentenze di merito, in doppia conforme sulla responsabilità, che possono essere, di conseguenza, valutate in unitaria struttura espositiva. A tal proposito - perché di rilievo anche per le refutazioni opposte con il ricorso a firma dell'avv. AN - occorre ribadire che, nel caso portato alla cognizione di questa Corte, ci si trova al cospetto di due pronunce di merito che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, nel cui ambito entrambi gli elaborati hanno offerto una puntuale e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dei ricorrenti (ex multis, sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 3 In sintesi, il ricorrente ripropone un assunto di taglio meramente "perplesso", senza assolvere all'onere di specificazione dei divieti o delle irregolarità formali la cui portata dennolitiva sarebbe idonea a compromettere la genuinità dell'attribuzione dei profili genotipici acquisiti nell'ambito di due procedimenti penali instaurati a carico del ricorrente, contenuti nelle banche dati della polizia giudiziaria, risultati compatibili con il DNA estratto dalle tracce ematiche repertate sul sito del furto per il quale egli è stato condannato. Si dimentica, pertanto, che non compete alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente (Sez. U n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv. 244328) e sulle quali, nel caso di specie, ben avrebbe potuto la difesa svolgere opportune verifiche, ad esempio, mediante un'istanza, presentata presso l'autorità giudiziaria competente, volta all'apprensione di copia degli atti dei procedimenti penali nei quali sono stati eseguiti i rilievi che hanno assicurato i campioni di comparazione;
e ancora, che in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (sez. U n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv.243416). E ciò tanto più nella materia che ne occupa, perché il collegio condivide il principio, al quale intende dare continuità, secondo cui, in tema di indagini genetiche, l'eccepita inosservanza delle regole procedurali prescritte dai protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e prelievo del DNA, che determinerebbe eventualmente la sua svalutazione indiziaria (cfr. Sez. 5, n. 36080 del 2015 e Sez. 2, n. 38184 del 2022, Rv. 283904-04, cit.), non comporta l'inutilizzabilità del dato probatorio ove non si dimostri che la violazione abbia condizionato in concreto l'esito dell'esame genetico comparativo fondante il giudizio di responsabilità (sez.5, n. 21853 del 27/02/2024, Maier, n.m.; Sez. 6, n. 15140 del 24/2/2022, Neagu, Rv. 283144). La decisione impugnata, coerentemente in linea con le richiamate direttrici ermeneutiche, ha dato congrua ed appagante contezza delle ragioni dell'inaccoglibilità della tesi difensiva, pedissequamente riprodotta con analoga struttura congetturale attraverso il motivo di ricorso, peraltro fuori fuoco anche a riguardo del lamentato, mancato rispetto delle sequenze di cui agli artt. 224 bis e/o 359 bis cod. proc. pen. nell'ambito dei procedimenti penali che hanno condotto alla repertazione di confronto e all'estrazione del DNA, dal momento che tali disposizioni processuali sono state introdotte con L. 30 giugno 2009 n. 65 e non è stato neppure allegato - come nel complesso colto dalla Corte territoriale - se le eventuali lacune "formali", fumosamente evocate, si siano collocate nel corso della loro vigenza o in data antecedente e se l'imputato abbia, o meno, dato il consenso all'acquisizione dei tamponi salivari il cui profilo biologico è stato oggetto di raffronto, se un ipotetico diniego di consenso abbia riguardato l'invito a sottoporsi a 4 rilievi invasivi, se i procedimenti penali abbiano avuto uno sviluppo e con quale rito, se ivi siano state poste questioni di invalidità degli atti d'indagine e con quale risultato. 2. I primi tre motivi del ricorso dell'avv. AN, interdipendenti tra loro, sono aspecifici e comunque infondati, in parte per le ragioni già declinate a riguardo dell'impugnazione promossa dal codifensore, in parte alla luce delle considerazioni che seguono. Premesso che la mancanza della motivazione non può essere dedotta attraverso il richiamo del vizio di inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., come rubricato con il primo motivo (sez. U n. 5 del 26/02/1991, Bruno, Rv. 186998), non si rinvengono, nell'apparato logico-enunciativo della sentenza impugnata, le aporie variamente denunciate dal ricorrente, sotto plurimi profili. In primo luogo, sono stati addotti i medesimi argomenti che il primo giudice aveva nel dettaglio scandagliato e convenientemente respinto, perché nel complesso di natura assertiva ed autoreferenziale. Il giudice di prima istanza ha ripercorso le acquisizioni testimoniali degli operanti, che hanno consentito di accertare l'insussistenza delle anomalie lamentate dal ricorrente, perché i Carabinieri intervenuti nell'immediatezza dei fatti hanno utilizzato, ciascuno, un paio di guanti in lattice diverso (pag.1 e 2); l'acquisizione e l'imbustamento dei reperti è avvenuto in modo accurato ed attento ad evitare contaminazioni (pag.2); non vi è prova che la recisione del foglio A3 sia avvenuta con le forbici della vittima del furto (pag.4); le modalità di conservazione dei reperti in archivio prima della trasmissione alla stazione Carabinieri di Lugo, affinchè venissero inoltrati al R.I.S. dei Carabinieri di Parma, sono state corrette (pag.2); il profilo genotipico enucleato dagli esperti del R.I.S. sul raccoglitore di carta si è rivelato scevro da opacità e commistioni di sorta ed è stato esaltato limpidamente, in forma del tutto lineare ("pulito, perfetto", pag. 2); il dato analitico, tratto dalla traccia ematica, è stato confrontato con il profilo genetico del DE e con riferimento speculare non soltanto al campione salivare, ma a tutti i reperti assicurati nell'ambito dei due distinti procedimenti penali (pag.3), con esito univoco e fidato, perché con un margine di errore davvero impercettibile. D'altro canto, l'accertamento dell'identità del responsabile, effettuato mediante il ricorso ai dati del DNA custoditi in un archivio informatico istituito dalla polizia giudiziaria, in mancanza di un divieto di legge, è processualmente utilizzabile in quanto il trattamento del dato personale è funzionale all'attività di prevenzione e repressione dei reati affidata alle forze di polizia (cfr. sez.2, n. 15577 del 21/01/2021, Russo, Rv. 281412, citata anche dalle sentenze di merito;
sez. 5, n. 4430 del 05/12/2006, VI e altro, Rv. 235969). Per altro verso, la decisione della Corte territoriale, con proposizioni certo non illogiche, ha distinto le modalità di acquisizione, avvenuta nell'immediatezza del furto, e di utilizzo della duplice traccia ematica, l'una — sottoposta alle prove di esaltazione del DNA e alla comparazione con i reperti relativi agli altri procedimenti penali — rinvenuta sulla superficie della copertina di un raccoglitore, l'altra — di fatto non impiegata ai fini della prova scientifica — estrapolata da un foglio A3, con riferimento alla quale sono state precipuamente articolate le obiezioni della difesa, 5 riguardanti l'uso di forbici non sterili per il ritaglio e l'isolamento del reperto. Altrettanto pianamente e con inferenze razionali pertinenti ai rilievi agitati dalla difesa, la Corte d'appello ha osservato che le contestazioni formulate a riguardo delle modalità di raccolta delle fonti della prova scientifica (uso di un solo paio di guanti, mancato utilizzo di mascherina da parte del rilevatore, collocazione di entrambi i reperti in unica busta) postulerebbero la congiuntura di un potenziale inquinamento e dunque di sovrapposizione di tracce biologiche riferibili, in tutto o in parte, a persone diverse, di cui non è evidenza alcuna nella ricostruzione del fatto e nelle medesime prospettazioni difensive. Per altro verso ancora, le trame del ricorso, pur ripercorrendo il novero di critiche alle modalità di acquisizione e di conservazione dei reperti sequestrati, utilizzati per l'estrapolazione del DNA, e più globalmente le obiezioni sulla regolarità della c.d. catena di custodia, non hanno (non solo dimostrato ma neppure) trattato l'irrinunciabile profilo della loro concludenza ai fini del giudizio di attendibilità della riconducibilità del dato estratto alla persona di DE NA, così da arrestarsi ad epidermici profili di contestazione e da prestare il fianco ad un rilievo di genericità (cfr. in motivazione, Cass. sez. 6, n. 15140 del 29/02/2022, Neagu, Rv. 283144, citata dalla Corte di merito). 2.1. In linea generale, deve invero essere ribadito che l'(eventuale) inosservanza delle formalità prescritte dalla legge ai fini della legittima acquisizione della prova nel processo non è, di per sè, sufficiente a rendere quest'ultima inutilizzabile, per effetto di quanto disposto dal primo comma dell'art. 191 cod. proc. pen. (sez. U n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204644); né vale richiamare il precedente di sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, Rv. 264863, perché nell'ambito di quel processo era stata appresa prova certa che i previsti protocolli scientifici non fossero stati rispettati (pag. 37 della motivazione) e, in ogni caso, che le accertate criticità afferissero ad una concreta possibilità di contaminazione o commistione di tracce biologiche, avuto riguardo, in particolare, al coinvolgimento di più persone che avessero frequentato, anche per motivi leciti, il medesimo ambiente domestico. Mentre, nel caso in analisi, non vi è prova che le linee guida dei rilievi e delle acquisizioni dei reperti non siano state osservate né, soprattutto, che le eventuali irregolarità abbiano influito sul risultato scientifico, dal momento che l'imputato non aveva avuto alcuna ragione lecita di trovarsi in quell'immobile e che non sono state neppure allegate ipotesi di anomala mescolanza di residui ematici, tale da comportarne l'inaspettata implicazione. 2.2. E' possibile dunque riaffermare che gli esiti dell'indagine genetica condotta sul DNA, atteso l'elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, presentano natura di prova piena, e non di mero elemento indiziario ai sensi dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., sicché sulla sua base può essere dichiarata la responsabilità dell'imputato, senza necessità di ulteriori elementi convergenti (sez. 2, n. 38184 del 06/07/2022, Cospito, Rv. 283904; sez.2, n. 43406 del 01/06/2016, Syziu, Rv. 268161; sez. 2, n. 8434 del 05/02/2013, Mariller, Rv. 255527; sez. 1, n. 48349 del 30/6/2004, Rizzetto, Rv. 231182), e contestualmente precisare che non rilevi l'eventuale violazione formale delle 6 metodiche protocollari nell'assicurazione dei reperti idonei ad identificarne il profilo genetico se non laddove concretamente se ne alleghino la verificabile decisività e la controllabile efficacia demolitiva dell'affidabilità del risultato scientifico ottenuto con le successive analisi. 2.3. Nella stessa direzione — rimarcato quanto puntualizzato in relazione alla possibilità, concretamente non praticata dalla difesa, di avere autonoma e tempestiva cognizione delle attività investigative svolte nel contesto dei diversi procedimenti penali - deve essere affrontata la censura che ha investito l'illegittimità dell'ordinanza che ha respinto, sin dal giudizio di primo grado, l'istanza di acquisizione, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., di copia degli atti del relativo fascicolo, perché in tema di ammissione di nuove prove ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., le nuove prove, rispetto a quelle inizialmente richieste dalle parti, sono soggette ad una più penetrante e approfondita valutazione della loro pertinenza e rilevanza che è correlata alla più ampia conoscenza dei fatti di causa già acquisita da parte del giudice, e, pertanto, l'omesso esercizio di tale potere-dovere può essere sindacato in sede di legittimità, ma in limiti più ristretti rispetto al potere di ammissione delle prove a richiesta di parte, richiedendosi una manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, emergente dal testo della sentenza impugnata (sez. 4, n. 8083 del 08/11/2018, Cristiano, Rv.275149; sez.6, n. 724 del 08/11/1993, Capizzi ed altri, Rv. 196218). E alle medesime riflessioni non si sottrae, a maggior ragione, la richiesta, volta pure all'espletamento di una perizia biologica, parimenti formulata al giudice di secondo grado, stante il carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello (sez. U n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820; sez. 1, n.11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996); il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere detta rinnovazione in tanto può essere censurato in sede di legittimità in quanto risulti dimostrata, indipendentemente dall'esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, la oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, quindi, l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di "decidere allo stato degli atti", come previsto dall'art. 603 c.p.p., comma 1. Ciò significa che deve dimostrarsi l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento (come previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state ragionevolmente evitate qualora si fosse provveduto, come richiesto, all'assunzione della prova che si sostiene pretermessa. Peraltro, il terzo motivo di ricorso è rubricato anche con riferimento al vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen., ma impropriamente, in quanto la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen.; il motivo non può essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova - come avvenuto nel caso de quo (pag. 2 sentenza impugnata) - sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato 7 ritenuto non necessario ai fini della decisione (ex multis, sez.2, n. 884 22/11/2023, Pasimeni, Rv. 285722). Non è allora dato cogliere alcun profilo di incongruenza o di manifesta illogicità nella scelta di valutare dirimente, e sufficiente ai fini del decidere, l'affidabilità tecnica dell'accertamento del DNA, all'esito di un'indagine biologica che assume natura di prova piena, e non di mero elemento indiziario. 2.4. Quanto, poi, alla dedotta incompletezza della motivazione - pag.
7 - non è affetta da nullità la sentenza di appello che contenga, all'interno della motivazione, refusi, ove gli stessi non influiscano sulla coerenza logica ed adeguatezza della motivazione né sono tali da creare equivoci, per quanto riguarda l'affermazione di responsabilità (sez. 2, n. 43434 del 05/07/2013, Bianco e altri, Rv. 257835), ed è perspicuo il percorso espositivo quanto alla ritenuta infondatezza delle censure relative all'assunto, mancato rispetto delle regole protocollari nell'acquisizione ed analisi delle tracce biologiche rinvenute. 3.11 quarto motivo del ricorso dell'avv. AN è travolto dal giudizio di inammissibilità. 3.1.11 motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso in scrutinio, al di là di un possibile equivoco sulla teorica legittimità della richiesta difensiva, le considerazioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 8 della sentenza impugnata) appaiono lineari ed ineccepibili, vuoi a riguardo del diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla circostanza aggravante della violenza sulle cose, correttamente ancorato all'allarmante profilo personologico e alla gravità del fatto, vuoi a riguardo della quantificazione del trattamento sanzionatorio, avuto riguardo all'ontologico disvalore delle aggravanti ad effetto speciale;
alla significativa gravità del danno economico arrecato all'immobile; alla ragguardevole entità del valore dei monili sottratti. 4.11 quinto motivo di quest'ultimo ricorso si rivela, a sua volta, non accoglibile. La Corte territoriale si è espressa, con enunciati sufficientemente appropriati e convincenti, per l'inidoneità dell'invocata sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, giudicata insuscettibile di garantire la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati, e comunque in presenza di fondati motivi della formulazione di una prognosi non rassicurante quanto al rispetto delle prescrizioni, in sintonia con il precetto del primo comma dell'art. 58 della L. n. 689 del 1981. A quest'ultimo proposito, i "fondati motivi" che impongono di non accedere all'istanza di sostituzione della pena, ai sensi dell'art. 58, comma primo, seconda parte, L n. 689 del 1981, 8 Il Presidente esprimono la necessità di calibrare adeguatamente il giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare l'adozione di forme sanzionatorie più corrispondenti e consone alla finalità rieducativa - le pene sostitutive - e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena, essa risolvendosi in un obbligo di adeguata e congrua motivazione per il giudice. Più in generale, può affermarsi che anche successivamente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l'altro, la gravità del fatto per il quale è intervenuta condanna, le sue modalità di commissione e la personalità del condannato, per come risulti anche dai precedenti penali (sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Avram, Rv. 286449; sez.5, n. 39162 del 04/10/2024, F., Rv.287062). La decisione in rassegna si è puntualmente soffermata, invero, sulla "biografia penale" del prevenuto, valutata in uno con la spregiudicatezza mostrata e l'intensità lesiva dell'illecito commesso;
ha traslato la potenziale incidenza della "proclività a delinquere" sull'efficacia del percorso di rieducazione sotteso all'applicazione della pena sostitutiva, ritenuto ragionevolmente incompatibile con uno "stile di vita" fermamente improntato al crimine, non incoraggiante anche e soprattutto se proiettato sul futuro adempimento delle prescrizioni imposte dall'applicazione della sanzione sostitutiva. Non trascende nella contraddittorietà l'irrogazione di una pena edittale di poco superiore al minimo, dal momento che - per un verso - la quantificazione della pena in concreto è il risultato del giudizio di comparazione tra elementi circostanziali e - per altro verso - altri sono gli indicatori, segnatamente attinenti alla capacità a delinquere, valorizzati dal giudice di merito ai fini della opzione connmisurativa, che, come detto, deve poggiare sulla necessità di operare un equilibrato contemperamento tra risposta di giustizia ed obbiettivi di risocializzazione. Nè risulta incoerente con il tracciato di apprezzamento dell'istanza la pendenza della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali per altra condanna, persuasivamente reputata irrilevante a causa dell'assenza di documentazione aggiornata sull'andamento del relativo percorso. 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 23/01/2025 Il consigligre estensore