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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/03/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 964 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 964 /2024 promossa da
C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CARLOTTO ROBERTO del Foro di Vicenza
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
23/09/1975; rappresentata e difesa dall'Avv. POMES MICHELE del Foro di Taranto
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 28.01.2024, così chiedendo la dichiarazione di separazione dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1 1. i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente con obbligo reciproco di comunicare eventuali cambi di residenza e/o domicilio e di recapito telefonico;
2. la casa coniugale ubicata in NO alla via Lora n. 97 viene assegnata alla signora CP_1
avendo il signor trasferito la propria residenza sempre in NO alla via Verona
[...] Parte_1
n. 85, interno 2;
3. le figlie minori (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) Per_1 Per_2
sono affidate ad entrambi i genitori, che pertanto eserciteranno congiuntamente ed in modo condiviso la responsabilità genitoriale ed assumeranno concordemente tutte le decisioni relative alle stesse;
4. i coniugi si obbligano ad esercitare in via esclusiva e senza ingerenze di terzi estranei la gestione delle figlie minori e di qualsivoglia loro necessità nonché a fare in modo che ogni comunicazione telefonica o telematica riguardante le figlie avvenga solo ed esclusivamente tra loro;
5. le figlie minori e saranno collocate paritariamente tra i genitori, con alternanza Per_1 Per_2
settimanale (una settimana con il padre ed una con la madre);
6. i coniugi potranno, sempre compatibilmente con i rispettivi reciproci impegni lavorativi, tenere con sé le figlie minori in modo alternato durante le vacanze natalizie – pasquali (Natale/Santo Stefano
– Capodanno / Befana – Pasqua / Pasquetta) ed in occasione dei compleanni delle stesse;
7. i coniugi potranno tenere con sé le figlie minori per 15 giorni - anche non consecutivi - durante il periodo estivo, secondo accordi da assumere entro il 31 maggio di ogni anno;
8. l'assegno unico per le figlie minori resta assegnato in via esclusiva al signor;
Parte_1
9. ciascuno dei coniugi dovrà contribuire in via esclusiva al mantenimento ordinario delle figlie minori nei periodi di permanenza presso sé e nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nel loro interesse, secondo termini e modalità stabilite dal Protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza;
10. le parti rinunciano reciprocamente a domande di assegno di mantenimento ed a richieste di natura economico - patrimoniale;
11. le parti si obbligano reciprocamente a mantenere nei rapporti tra loro, anche nell'interesse delle figlie minori, un contegno rispettoso, un atteggiamento educato e non aggressivo ed a non screditare e/o offendere l'altro genitore davanti alle figlie, esigendo medesimo comportamento anche da parte dei componenti delle proprie rispettive cerchie familiari;
12. ciascuna parte è obbligata ad informare l'altro coniuge in caso di viaggio in Italia con le figlie minori ed a chiedere preventiva autorizzazione scritta per viaggio all'estero;
13. il signor si obbliga all'atto del deposito del presente ricorso a far inserire la signora Parte_1
nei gruppi / chat scolastici relativi alle figlie minori (whatsapp e similari); Controparte_1
14. le spese del presente procedimento si intendono interamente compensate.
2 Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/03/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1
con in HI GG (VI) in data 22/05/2016; che dall'unione, Controparte_1
prima del matrimonio, erano nate a LD (VI) le figlie il 21/01/2010 e il 19/06/2012; Per_1 Per_2
che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi a causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
che non era intervenuta riconciliazione tra i coniugi. Il ricorrente chiedeva pertanto che questo Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie, stabilendo l'affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con loro collocazione presso il padre nella casa coniugale di NO (VI), della quale il ricorrente chiedeva l'assegnazione. Chiedeva, altresì, di stabilire l'obbligo della madre di contribuire al mantenimento delle figlie mediante un assegno mensile, da corrispondere al padre, pari ad € 200,00 per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie e riservando al padre, per l'intero, l'assegno unico universale.
Costituitasi in giudizio deriva alla domanda di separazione, chiedendone Controparte_1
l'addebito al marito. Aderiva, altresì, alla richiesta di affido condiviso delle figlie minori, chiedendo, diversamente, il loro collocamento paritetico, a settimane alterne, presso ciascun genitore, con obbligo per entrambi di provvedere direttamente, in via esclusiva, al mantenimento ordinario delle figlie nel rispettivo periodo di permanenza, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, delle spese di abbigliamento concordate e di quelle scolastiche ordinarie, ferma la spettanza dell'assegno unico a ciascun genitore nella misura del 50%. La resistente chiedeva, infine, l'assegnazione della casa coniugale di NO (VI).
Incardinato il giudizio, all'udienza del 13/06/2024, le parti comparivano dinanzi al Giudice relatore, il quale, all'esito di ampia discussione, disponeva su richiesta dei coniugi un differimento della causa per valutare la possibilità di definire bonariamente la vertenza.
Alla successiva udienza del 17/10/2024 il Giudice relatore rilevava che, allo stato, non vi erano margini per una conciliazione e, pertanto, fissava l'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c.
Seguiva il deposito di una memoria integrativa di costituzione da parte della resistente la quale, riportandosi alla propria memoria difensiva di costituzione, insisteva per le conclusioni ivi rassegnate.
Frattanto le parti dichiaravano di aver trovato un accordo e precisavano, pertanto, le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
Il Giudice relatore rimetteva così la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la formulazione delle conclusioni di competenza.
3 Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda di separazione personale proposta dalle parti debba trovare accoglimento.
Pur nella diversa ricostruzione dei fatti posti a sostegno delle reciproche domande, entrambe le parti concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con conseguente sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 151 c.c.
Deve, infatti, ritenersi venuta meno la comunanza di vita materiale e spirituale che costituisce la sostanza dell'unione matrimoniale, come comprovato anche dal fatto che i coniugi vivono separati già da tempo, indipendentemente dall'individuazione e dall'attribuzione soggettiva delle relative cause e responsabilità, questione che allo stato, avendo le parti precisato le conclusioni in modo concorde, con rinuncia alle rispettive istanze di addebito, non riveste più alcun rilievo processuale.
Rilevato che dal matrimonio sono nate le figlie e , e ritenuto che appaiono conformi alle Per_1 Per_2
esigenze di tutela materiale e morale delle minori le condizioni concordate fra i coniugi, ed in particolare il loro affidamento ad entrambi i genitori con collocamento paritetico presso ciascun genitore, ad alternanza settimanale e con obbligo per entrambi di provvedere direttamente al mantenimento ordinario delle figlie nel rispettivo periodo di permanenza, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza;
preso atto che i coniugi hanno dichiarato di essere entrambi economicamente autonomi e non hanno formulato alcuna altra richiesta, avendo già regolato ogni rapporto economico discendente dal matrimonio;
preso atto delle ulteriori pattuizioni richiamate nelle rassegnate conclusioni;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, favorevoli all'accoglimento della domanda;
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(VI) il 12/12/1982 e nata a [...] il [...], Controparte_1
uniti in matrimonio in HI GG (VI) in data 22/05/2016 con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del suddetto Comune al n. 90, Parte II, Serie C, Anno 2016, alle condizioni in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di HI GG (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
4 3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 25/03/2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 964 /2024 promossa da
C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CARLOTTO ROBERTO del Foro di Vicenza
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
23/09/1975; rappresentata e difesa dall'Avv. POMES MICHELE del Foro di Taranto
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 28.01.2024, così chiedendo la dichiarazione di separazione dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1 1. i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente con obbligo reciproco di comunicare eventuali cambi di residenza e/o domicilio e di recapito telefonico;
2. la casa coniugale ubicata in NO alla via Lora n. 97 viene assegnata alla signora CP_1
avendo il signor trasferito la propria residenza sempre in NO alla via Verona
[...] Parte_1
n. 85, interno 2;
3. le figlie minori (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) Per_1 Per_2
sono affidate ad entrambi i genitori, che pertanto eserciteranno congiuntamente ed in modo condiviso la responsabilità genitoriale ed assumeranno concordemente tutte le decisioni relative alle stesse;
4. i coniugi si obbligano ad esercitare in via esclusiva e senza ingerenze di terzi estranei la gestione delle figlie minori e di qualsivoglia loro necessità nonché a fare in modo che ogni comunicazione telefonica o telematica riguardante le figlie avvenga solo ed esclusivamente tra loro;
5. le figlie minori e saranno collocate paritariamente tra i genitori, con alternanza Per_1 Per_2
settimanale (una settimana con il padre ed una con la madre);
6. i coniugi potranno, sempre compatibilmente con i rispettivi reciproci impegni lavorativi, tenere con sé le figlie minori in modo alternato durante le vacanze natalizie – pasquali (Natale/Santo Stefano
– Capodanno / Befana – Pasqua / Pasquetta) ed in occasione dei compleanni delle stesse;
7. i coniugi potranno tenere con sé le figlie minori per 15 giorni - anche non consecutivi - durante il periodo estivo, secondo accordi da assumere entro il 31 maggio di ogni anno;
8. l'assegno unico per le figlie minori resta assegnato in via esclusiva al signor;
Parte_1
9. ciascuno dei coniugi dovrà contribuire in via esclusiva al mantenimento ordinario delle figlie minori nei periodi di permanenza presso sé e nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nel loro interesse, secondo termini e modalità stabilite dal Protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza;
10. le parti rinunciano reciprocamente a domande di assegno di mantenimento ed a richieste di natura economico - patrimoniale;
11. le parti si obbligano reciprocamente a mantenere nei rapporti tra loro, anche nell'interesse delle figlie minori, un contegno rispettoso, un atteggiamento educato e non aggressivo ed a non screditare e/o offendere l'altro genitore davanti alle figlie, esigendo medesimo comportamento anche da parte dei componenti delle proprie rispettive cerchie familiari;
12. ciascuna parte è obbligata ad informare l'altro coniuge in caso di viaggio in Italia con le figlie minori ed a chiedere preventiva autorizzazione scritta per viaggio all'estero;
13. il signor si obbliga all'atto del deposito del presente ricorso a far inserire la signora Parte_1
nei gruppi / chat scolastici relativi alle figlie minori (whatsapp e similari); Controparte_1
14. le spese del presente procedimento si intendono interamente compensate.
2 Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/03/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1
con in HI GG (VI) in data 22/05/2016; che dall'unione, Controparte_1
prima del matrimonio, erano nate a LD (VI) le figlie il 21/01/2010 e il 19/06/2012; Per_1 Per_2
che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi a causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
che non era intervenuta riconciliazione tra i coniugi. Il ricorrente chiedeva pertanto che questo Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie, stabilendo l'affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con loro collocazione presso il padre nella casa coniugale di NO (VI), della quale il ricorrente chiedeva l'assegnazione. Chiedeva, altresì, di stabilire l'obbligo della madre di contribuire al mantenimento delle figlie mediante un assegno mensile, da corrispondere al padre, pari ad € 200,00 per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie e riservando al padre, per l'intero, l'assegno unico universale.
Costituitasi in giudizio deriva alla domanda di separazione, chiedendone Controparte_1
l'addebito al marito. Aderiva, altresì, alla richiesta di affido condiviso delle figlie minori, chiedendo, diversamente, il loro collocamento paritetico, a settimane alterne, presso ciascun genitore, con obbligo per entrambi di provvedere direttamente, in via esclusiva, al mantenimento ordinario delle figlie nel rispettivo periodo di permanenza, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, delle spese di abbigliamento concordate e di quelle scolastiche ordinarie, ferma la spettanza dell'assegno unico a ciascun genitore nella misura del 50%. La resistente chiedeva, infine, l'assegnazione della casa coniugale di NO (VI).
Incardinato il giudizio, all'udienza del 13/06/2024, le parti comparivano dinanzi al Giudice relatore, il quale, all'esito di ampia discussione, disponeva su richiesta dei coniugi un differimento della causa per valutare la possibilità di definire bonariamente la vertenza.
Alla successiva udienza del 17/10/2024 il Giudice relatore rilevava che, allo stato, non vi erano margini per una conciliazione e, pertanto, fissava l'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c.
Seguiva il deposito di una memoria integrativa di costituzione da parte della resistente la quale, riportandosi alla propria memoria difensiva di costituzione, insisteva per le conclusioni ivi rassegnate.
Frattanto le parti dichiaravano di aver trovato un accordo e precisavano, pertanto, le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
Il Giudice relatore rimetteva così la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la formulazione delle conclusioni di competenza.
3 Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda di separazione personale proposta dalle parti debba trovare accoglimento.
Pur nella diversa ricostruzione dei fatti posti a sostegno delle reciproche domande, entrambe le parti concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con conseguente sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 151 c.c.
Deve, infatti, ritenersi venuta meno la comunanza di vita materiale e spirituale che costituisce la sostanza dell'unione matrimoniale, come comprovato anche dal fatto che i coniugi vivono separati già da tempo, indipendentemente dall'individuazione e dall'attribuzione soggettiva delle relative cause e responsabilità, questione che allo stato, avendo le parti precisato le conclusioni in modo concorde, con rinuncia alle rispettive istanze di addebito, non riveste più alcun rilievo processuale.
Rilevato che dal matrimonio sono nate le figlie e , e ritenuto che appaiono conformi alle Per_1 Per_2
esigenze di tutela materiale e morale delle minori le condizioni concordate fra i coniugi, ed in particolare il loro affidamento ad entrambi i genitori con collocamento paritetico presso ciascun genitore, ad alternanza settimanale e con obbligo per entrambi di provvedere direttamente al mantenimento ordinario delle figlie nel rispettivo periodo di permanenza, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza;
preso atto che i coniugi hanno dichiarato di essere entrambi economicamente autonomi e non hanno formulato alcuna altra richiesta, avendo già regolato ogni rapporto economico discendente dal matrimonio;
preso atto delle ulteriori pattuizioni richiamate nelle rassegnate conclusioni;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, favorevoli all'accoglimento della domanda;
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(VI) il 12/12/1982 e nata a [...] il [...], Controparte_1
uniti in matrimonio in HI GG (VI) in data 22/05/2016 con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del suddetto Comune al n. 90, Parte II, Serie C, Anno 2016, alle condizioni in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di HI GG (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
4 3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 25/03/2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo
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