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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/12/2025, n. 2786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2786 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1920/24 RG avente ad oggetto azione di occupazione sine titulo
TRA
( , rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Terminio (CF: Parte_1 C.F._1
), presso il quale è elettivamente domiciliata in Torre del Greco, Via C.F._2
Circumvallazione n. 44/A, in virtù di mandato allegato al ricorso introduttivo, ricorrente
E
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Rossella Controparte_1 C.F._3
Pollio, (CF: n.q. di Amministratore di sostegno (giusta nomina emessa dal C.F._4
G.T. Dr.ssa Cappiello, nel procedimento R.G. n. 283/22, in data 08/09/23 con immissione nelle funzioni in data 02/11/2023), elett.te domiciliata presso il suo studio in Meta alla via Angelo Cosenza
n. 82, convenuto;
NONCHE'
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo CP_2 CodiceFiscale_5
SE (C.F.: ) presso il quale è dom.to elettivamente in Torre del Greco, CodiceFiscale_6
Prima Trav. , in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione, Controparte_3
chiamato in causa dal convenuto.
CONCLUSIONI
Come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13 novembre 2025, cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
1 In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
Con ricorso semplificato di cognizione ex art. 281 decies c.p.c., esponeva che con atto per Parte_1
notaio del 30 giugno 2014 i sigg. (per i diritti pari alla metà in nuda Per_1 Parte_2
proprietà) e (per i diritti pari alla metà in piena proprietà), vendevano a Controparte_1 CP_2
l'appartamento in Torre del Greco, in Via Carpentieri n. 6.
[...]
Successivamente, con atto per notaio del 13-05-2015, ella acquistava dal signor Per_2 CP_2
i diritti pari ad un mezzo indiviso della piena proprietà ed un mezzo indiviso della nuda
[...]
proprietà, dell'appartamento in Torre del Greco, in Via Carpentieri n. 6.
In data 12.4.2020 decedeva l'usufruttuario Sig. , dunque l'attrice assumeva la Parte_2
piena proprietà dell'intero immobile per cui è causa.
Esponeva, inoltre, che attualmente l'immobile era illegittimamente occupato da . Controparte_1
Chiedeva, quindi, accertare e dichiarare quanto innanzi descritto e per l'effetto condannare il convenuto al rilascio dell'appartamento in suo favore, libero e vuoto di persone e cose;
condannare al pagamento della indennità di occupazione in suo favore, a far data dal decesso Controparte_1
dell'usufruttuario Sig. del 12.4.2020 e sino all'effettivo rilascio, nella, misura di Parte_2
almeno € 500,00 mensili e/o quella diversa maggiore e/o minore misura che il Sig. Giudice riterrà
come di giustizia.
Si costituiva attraverso il suo ADS, il quale impugnava le domande attoree, perché Controparte_1
infondate in fatto ed in diritto, chiedendo di chiamare in causa il terzo . CP_2
Preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità della domanda atteso che al momento della mediazione era notoriamente incapace di intendere e di volere. Controparte_1
Pertanto, eccepiva la nullità degli atti di compravendita per notaio del 30/6/2014 (tra i sigg. Per_1
e , quest'ultimo affetto da schizofrenia, ed il signor ) e Parte_2 CP_1 CP_2
2 per notaio del 13/5/2015 (tra esso e , ed in via subordinata Per_2 CP_2 Parte_1
chiedeva l'annullamento degli stessi.
Proponeva, quindi, querela di falso avverso tali atti e si opponeva alla richiesta di riconoscimento dell'indennità di occupazione.
In subordine, chiedeva la concessione di un termine di grazia.
Disposto il mutamento del rito da semplificato ad ordinario, il convenuto era autorizzato a chiamare in causa e chiedeva di dichiarare l'improcedibilità della domanda di rilascio CP_2
dell'immobile e della domanda di riconoscimento dell'indennità di occupazione, “perché non precedute dal tentativo di conciliazione e dalla procedura di mediazione obbligatoria”; accogliere la domanda di querela di falso relativa agli atti di compravendita sopra citati e depositati dalla ricorrente con la trasmissione degli atti alla competente Procura;
accertare e dichiarare nulli e/o Parte_1
annullabili i predetti atti di compravendita “stante la incapacità dei sigg. e Parte_2
; accertare e dichiarare nulli e/o annullabili gli atti di compravendita di cui sopra, Controparte_1
poiché non sarebbe stato versato il corrispettivo delle predette vendite, e quindi, all'esito delle richieste formulate, rigettare tutte le domande formulate dalla ricorrente rigettare la Parte_1
domanda di rivendica dell'appartamento, rigettare la domanda di riconoscimento dell'indennità di occupazione, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di rivendica, e quindi, di accertamento di validità dell'atto di compravendita tra il signor e la signora , CP_2 Pt_1
condannare il primo a risarcire al signor i danni subiti e subenti derivanti dalla Controparte_1
perdita dell'immobile, stante la nullità dell'atto stipulato in data 30/6/2014 a ministero del Notaio de trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica, qualora ravvisati fatti di rilevanza penale, Per_1
accertare attraverso la Polizia Tributaria l'avvenuto pagamento degli importi indicati negli atti di compravendita, con la condanna del signor al pagamento delle spese processuali in CP_2
favore del patrocinatore costituito.
Si costituiva il quale impugnava la domanda chiedendone il rigetto. CP_2
3 In particolare, eccepiva il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione nei propri confronti.
Nel merito, eccepiva l'inammissibilità e la nullità della querela di falso proposta nei confronti dell'atto per notaio del 30/6/2014 e dell'atto per notaio 13/5/2015. Per_1 Per_2
Eccepiva, inoltre, la prescrizione del diritto all'annullamento dei suddetti atti di compravendita ex art. 428 c.p.c.
All'udienza del 21 maggio 2025, parte convenuta , rinunciava alla proposizione Controparte_1
della querela di falso avverso i due atti notarili, insistendo nella dichiarazione di nullità degli stessi a causa dell'incapacità di intendere e di volere del . Controparte_1
Con le note conclusive di udienza del 18 agosto 2025, parte attrice, rinunciando alla domanda di indennità di occupazione, rendeva le seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare che il convenuto
Sig. occupa l'abitazione per cui è causa illegittimamente e senza titolo alcuno, Parte_2
e per l'effetto condannare esso convenuto al rilascio dell'appartamento in favore dell'istante, libero
e vuoto di persone e cose;
b) condannare l'avversa parte alla refusione del compenso e spese di lite, oltre al rimborso spese
professionali ed accessori, ponendolo a carico dell'Erario, perché l'attrice gode del patrocinio a
spese dello Stato.;
c) si rinuncia alla domanda di accertamento e condanna alla indennità di occupazione, riservandosi
di riproporla in separata sede.
Preliminarmente, va dichiarata la procedibilità della domanda di occupazione sine titulo, attesa la presenza agli atti dell'istanza di mediazione promossa in data 28 dicembre 2020, conclusasi in data
18 gennaio 2021 con verbale negativo, avente ad oggetto l'occupazione senza titolo dell'immobile de quo vertitur. Sul punto, si prende atto, inoltre, della rinuncia alla domanda di liquidazione di un'indennità di occupazione da parte dell'attrice.
Nel merito, deve accogliersi la domanda principale di parte attrice di occupazione sine titulo.
4 Sul punto, in diritto si osserva che l'azione di occupazione sine titulo, come qualificata dall'attore, è
un'azione personale di restituzione, attraverso la quale non si richiede l'accertamento della proprietà,
ma solo la restituzione del bene con eventuale pagamento di un'indennità.
Al contrario, l'azione di rivendica sottintende un accertamento della proprietà.
Sul punto, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione che con la sentenza n. 7305/14 hanno chiarito che l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che in precedenza è stata volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto,
in forza di negozi quali la locazione il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può, pertanto, surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo.
In questo caso, la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede, non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre, quindi, che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.
Orbene, nel caso che ci occupa, l'attore non ha dimostrato la sussistenza di un rapporto obbligatorio con il convenuto: non ha chiarito in che modo sia stata trasmessa al convenuto la disponibilità del bene che si assume occupato.
Ne consegue, che, alla luce di quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza innanzi riportata, la domanda attorea deve qualificarsi quale azione di rivendica, atteso che non è stato provato in quale modo i beni immobili di cui si chiede la restituzione, siano stati trasferiti al convenuto.
Pertanto, l'attore, per ottenere la restituzione degli immobili, a suo dire illegittimamente detenuti dal convenuto, deve provare con certezza il suo titolo di proprietà, prova che è stata debitamente fornita,
mediante il deposito degli atti di proprietà relativi all'immobile per cui è causa, risalenti fino a quello di acquisto a titolo originario del 21 maggio 1968, nonché del permesso a costruire l'immobile rilasciato il 24 gennaio 1966.
5 La domanda di parte convenuta di annullamento degli atti di compravendita per notaio del Per_1
30/6/2014 e dell'atto per notaio 13/5/2015 va rigettata perché prescritta. Per_2
Sul punto, l'art 428 c.p.c. u. co. statuisce che l'azione di annullamento di atti compiuti da persona incapace di intendere e di volere, si prescrive in cinque anni dal giorno del compimento dell'atto.
Orbene, dall'esame degli atti si rileva che i contratti di compravendita, di cui si chiede l'annullamento,
sono stati stipulati negli anni 2014 e 2015 e che il ricorso introduttivo è stato notificato al convenuto in data 25 aprile 2024, ben oltre il termine di prescrizione previsto.
Pur volendo brevemente soffermarsi ugualmente sul merito della domanda di annullamento degli atti di compravendita per notaio del 30/6/2014 e dell'atto per notaio 13/5/2015, in Per_1 Per_2
diritto si osserva che l'atto pubblico fa fede fino a querela di falso soltanto relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese e dagli altri fatti dal medesimo compiuti, non estendendosi tale efficacia probatoria anche ai giudizi valutativi eventualmente espressi, tra i quali va compreso quello relativo al possesso, da parte dei contraenti, della capacità di intendere e di volere.
Ne consegue che, qualora il contratto sia stato stipulato dinanzi ad un notaio con le forme dell'atto pubblico, la prova dell'incapacità naturale di uno dei contraenti può essere data con ogni mezzo ed il relativo apprezzamento costituisce giudizio riservato al giudice di merito, che sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomentazioni esenti da vizi logici e da errori di diritto (Cass.
27489/19; 31510/21; 17381/21).
Orbene, nessuna delle parti ha dato prova dell'incapacità di agire di al momento Controparte_1
del compimento dell'atto di compravendita, né di un eventuale pregiudizio che potesse giustificare l'annullamento dei suddetti atti ai sensi dell'art. 428 c.p.c.. Difatti, agli atti è stata depositata la prova documentale, prodotta dal difensore del Sig. , dei certificati bancari che attestano l'avvenuto CP_2
pagamento dell'importo di € 77.000,00, prezzo pattuito nell'atto di cmpravendita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
6
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.1920/24 R.G., così provvede:
A) Accoglie la domanda principale e per l'effetto condanna a lasciare libero da Controparte_1
persone e cose l'appartamento sito in Torre del Greco, in Via Carpentieri n. 6, in favore di
Parte_1
B) Rigetta nel resto;
C) Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore di che Controparte_1 Parte_1
liquida in complessivi € 7.052,00 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15 %, se dovute, come per legge, da attribuire a favore dell'Erario, atteso che è stata Parte_1
ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
D) Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore di Controparte_1 CP_2
che liquida in complessivi € 4.217,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura
[...]
del 15 %, se dovute, come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 12 dicembre 2025.
Il G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1920/24 RG avente ad oggetto azione di occupazione sine titulo
TRA
( , rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Terminio (CF: Parte_1 C.F._1
), presso il quale è elettivamente domiciliata in Torre del Greco, Via C.F._2
Circumvallazione n. 44/A, in virtù di mandato allegato al ricorso introduttivo, ricorrente
E
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Rossella Controparte_1 C.F._3
Pollio, (CF: n.q. di Amministratore di sostegno (giusta nomina emessa dal C.F._4
G.T. Dr.ssa Cappiello, nel procedimento R.G. n. 283/22, in data 08/09/23 con immissione nelle funzioni in data 02/11/2023), elett.te domiciliata presso il suo studio in Meta alla via Angelo Cosenza
n. 82, convenuto;
NONCHE'
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo CP_2 CodiceFiscale_5
SE (C.F.: ) presso il quale è dom.to elettivamente in Torre del Greco, CodiceFiscale_6
Prima Trav. , in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione, Controparte_3
chiamato in causa dal convenuto.
CONCLUSIONI
Come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13 novembre 2025, cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
1 In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
Con ricorso semplificato di cognizione ex art. 281 decies c.p.c., esponeva che con atto per Parte_1
notaio del 30 giugno 2014 i sigg. (per i diritti pari alla metà in nuda Per_1 Parte_2
proprietà) e (per i diritti pari alla metà in piena proprietà), vendevano a Controparte_1 CP_2
l'appartamento in Torre del Greco, in Via Carpentieri n. 6.
[...]
Successivamente, con atto per notaio del 13-05-2015, ella acquistava dal signor Per_2 CP_2
i diritti pari ad un mezzo indiviso della piena proprietà ed un mezzo indiviso della nuda
[...]
proprietà, dell'appartamento in Torre del Greco, in Via Carpentieri n. 6.
In data 12.4.2020 decedeva l'usufruttuario Sig. , dunque l'attrice assumeva la Parte_2
piena proprietà dell'intero immobile per cui è causa.
Esponeva, inoltre, che attualmente l'immobile era illegittimamente occupato da . Controparte_1
Chiedeva, quindi, accertare e dichiarare quanto innanzi descritto e per l'effetto condannare il convenuto al rilascio dell'appartamento in suo favore, libero e vuoto di persone e cose;
condannare al pagamento della indennità di occupazione in suo favore, a far data dal decesso Controparte_1
dell'usufruttuario Sig. del 12.4.2020 e sino all'effettivo rilascio, nella, misura di Parte_2
almeno € 500,00 mensili e/o quella diversa maggiore e/o minore misura che il Sig. Giudice riterrà
come di giustizia.
Si costituiva attraverso il suo ADS, il quale impugnava le domande attoree, perché Controparte_1
infondate in fatto ed in diritto, chiedendo di chiamare in causa il terzo . CP_2
Preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità della domanda atteso che al momento della mediazione era notoriamente incapace di intendere e di volere. Controparte_1
Pertanto, eccepiva la nullità degli atti di compravendita per notaio del 30/6/2014 (tra i sigg. Per_1
e , quest'ultimo affetto da schizofrenia, ed il signor ) e Parte_2 CP_1 CP_2
2 per notaio del 13/5/2015 (tra esso e , ed in via subordinata Per_2 CP_2 Parte_1
chiedeva l'annullamento degli stessi.
Proponeva, quindi, querela di falso avverso tali atti e si opponeva alla richiesta di riconoscimento dell'indennità di occupazione.
In subordine, chiedeva la concessione di un termine di grazia.
Disposto il mutamento del rito da semplificato ad ordinario, il convenuto era autorizzato a chiamare in causa e chiedeva di dichiarare l'improcedibilità della domanda di rilascio CP_2
dell'immobile e della domanda di riconoscimento dell'indennità di occupazione, “perché non precedute dal tentativo di conciliazione e dalla procedura di mediazione obbligatoria”; accogliere la domanda di querela di falso relativa agli atti di compravendita sopra citati e depositati dalla ricorrente con la trasmissione degli atti alla competente Procura;
accertare e dichiarare nulli e/o Parte_1
annullabili i predetti atti di compravendita “stante la incapacità dei sigg. e Parte_2
; accertare e dichiarare nulli e/o annullabili gli atti di compravendita di cui sopra, Controparte_1
poiché non sarebbe stato versato il corrispettivo delle predette vendite, e quindi, all'esito delle richieste formulate, rigettare tutte le domande formulate dalla ricorrente rigettare la Parte_1
domanda di rivendica dell'appartamento, rigettare la domanda di riconoscimento dell'indennità di occupazione, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di rivendica, e quindi, di accertamento di validità dell'atto di compravendita tra il signor e la signora , CP_2 Pt_1
condannare il primo a risarcire al signor i danni subiti e subenti derivanti dalla Controparte_1
perdita dell'immobile, stante la nullità dell'atto stipulato in data 30/6/2014 a ministero del Notaio de trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica, qualora ravvisati fatti di rilevanza penale, Per_1
accertare attraverso la Polizia Tributaria l'avvenuto pagamento degli importi indicati negli atti di compravendita, con la condanna del signor al pagamento delle spese processuali in CP_2
favore del patrocinatore costituito.
Si costituiva il quale impugnava la domanda chiedendone il rigetto. CP_2
3 In particolare, eccepiva il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione nei propri confronti.
Nel merito, eccepiva l'inammissibilità e la nullità della querela di falso proposta nei confronti dell'atto per notaio del 30/6/2014 e dell'atto per notaio 13/5/2015. Per_1 Per_2
Eccepiva, inoltre, la prescrizione del diritto all'annullamento dei suddetti atti di compravendita ex art. 428 c.p.c.
All'udienza del 21 maggio 2025, parte convenuta , rinunciava alla proposizione Controparte_1
della querela di falso avverso i due atti notarili, insistendo nella dichiarazione di nullità degli stessi a causa dell'incapacità di intendere e di volere del . Controparte_1
Con le note conclusive di udienza del 18 agosto 2025, parte attrice, rinunciando alla domanda di indennità di occupazione, rendeva le seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare che il convenuto
Sig. occupa l'abitazione per cui è causa illegittimamente e senza titolo alcuno, Parte_2
e per l'effetto condannare esso convenuto al rilascio dell'appartamento in favore dell'istante, libero
e vuoto di persone e cose;
b) condannare l'avversa parte alla refusione del compenso e spese di lite, oltre al rimborso spese
professionali ed accessori, ponendolo a carico dell'Erario, perché l'attrice gode del patrocinio a
spese dello Stato.;
c) si rinuncia alla domanda di accertamento e condanna alla indennità di occupazione, riservandosi
di riproporla in separata sede.
Preliminarmente, va dichiarata la procedibilità della domanda di occupazione sine titulo, attesa la presenza agli atti dell'istanza di mediazione promossa in data 28 dicembre 2020, conclusasi in data
18 gennaio 2021 con verbale negativo, avente ad oggetto l'occupazione senza titolo dell'immobile de quo vertitur. Sul punto, si prende atto, inoltre, della rinuncia alla domanda di liquidazione di un'indennità di occupazione da parte dell'attrice.
Nel merito, deve accogliersi la domanda principale di parte attrice di occupazione sine titulo.
4 Sul punto, in diritto si osserva che l'azione di occupazione sine titulo, come qualificata dall'attore, è
un'azione personale di restituzione, attraverso la quale non si richiede l'accertamento della proprietà,
ma solo la restituzione del bene con eventuale pagamento di un'indennità.
Al contrario, l'azione di rivendica sottintende un accertamento della proprietà.
Sul punto, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione che con la sentenza n. 7305/14 hanno chiarito che l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che in precedenza è stata volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto,
in forza di negozi quali la locazione il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può, pertanto, surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo.
In questo caso, la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede, non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre, quindi, che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.
Orbene, nel caso che ci occupa, l'attore non ha dimostrato la sussistenza di un rapporto obbligatorio con il convenuto: non ha chiarito in che modo sia stata trasmessa al convenuto la disponibilità del bene che si assume occupato.
Ne consegue, che, alla luce di quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza innanzi riportata, la domanda attorea deve qualificarsi quale azione di rivendica, atteso che non è stato provato in quale modo i beni immobili di cui si chiede la restituzione, siano stati trasferiti al convenuto.
Pertanto, l'attore, per ottenere la restituzione degli immobili, a suo dire illegittimamente detenuti dal convenuto, deve provare con certezza il suo titolo di proprietà, prova che è stata debitamente fornita,
mediante il deposito degli atti di proprietà relativi all'immobile per cui è causa, risalenti fino a quello di acquisto a titolo originario del 21 maggio 1968, nonché del permesso a costruire l'immobile rilasciato il 24 gennaio 1966.
5 La domanda di parte convenuta di annullamento degli atti di compravendita per notaio del Per_1
30/6/2014 e dell'atto per notaio 13/5/2015 va rigettata perché prescritta. Per_2
Sul punto, l'art 428 c.p.c. u. co. statuisce che l'azione di annullamento di atti compiuti da persona incapace di intendere e di volere, si prescrive in cinque anni dal giorno del compimento dell'atto.
Orbene, dall'esame degli atti si rileva che i contratti di compravendita, di cui si chiede l'annullamento,
sono stati stipulati negli anni 2014 e 2015 e che il ricorso introduttivo è stato notificato al convenuto in data 25 aprile 2024, ben oltre il termine di prescrizione previsto.
Pur volendo brevemente soffermarsi ugualmente sul merito della domanda di annullamento degli atti di compravendita per notaio del 30/6/2014 e dell'atto per notaio 13/5/2015, in Per_1 Per_2
diritto si osserva che l'atto pubblico fa fede fino a querela di falso soltanto relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese e dagli altri fatti dal medesimo compiuti, non estendendosi tale efficacia probatoria anche ai giudizi valutativi eventualmente espressi, tra i quali va compreso quello relativo al possesso, da parte dei contraenti, della capacità di intendere e di volere.
Ne consegue che, qualora il contratto sia stato stipulato dinanzi ad un notaio con le forme dell'atto pubblico, la prova dell'incapacità naturale di uno dei contraenti può essere data con ogni mezzo ed il relativo apprezzamento costituisce giudizio riservato al giudice di merito, che sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomentazioni esenti da vizi logici e da errori di diritto (Cass.
27489/19; 31510/21; 17381/21).
Orbene, nessuna delle parti ha dato prova dell'incapacità di agire di al momento Controparte_1
del compimento dell'atto di compravendita, né di un eventuale pregiudizio che potesse giustificare l'annullamento dei suddetti atti ai sensi dell'art. 428 c.p.c.. Difatti, agli atti è stata depositata la prova documentale, prodotta dal difensore del Sig. , dei certificati bancari che attestano l'avvenuto CP_2
pagamento dell'importo di € 77.000,00, prezzo pattuito nell'atto di cmpravendita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.1920/24 R.G., così provvede:
A) Accoglie la domanda principale e per l'effetto condanna a lasciare libero da Controparte_1
persone e cose l'appartamento sito in Torre del Greco, in Via Carpentieri n. 6, in favore di
Parte_1
B) Rigetta nel resto;
C) Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore di che Controparte_1 Parte_1
liquida in complessivi € 7.052,00 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15 %, se dovute, come per legge, da attribuire a favore dell'Erario, atteso che è stata Parte_1
ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
D) Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore di Controparte_1 CP_2
che liquida in complessivi € 4.217,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura
[...]
del 15 %, se dovute, come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 12 dicembre 2025.
Il G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
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