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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/10/2024, n. 39732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39732 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39732 Anno 2024 Presidente: GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Relatore:FRANCESCO CANANZI Data Udienza: 26/09/2024 SENTENZA sul ricorso proposto da: UN CC CA TT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni dell'avvocato CESARE CARNEVALE SCHIANCA per il ricorrente, che ha replicato alla requisitoria della Procura generale, illustrando ulteriormente i motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO l. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 29 febbraio 2024, confermava la decisione del G.u.p. del Tribunale torinese, che aveva ritenuto la responsabilità penale di AR ED TA PO - quale concorrente, nella qualità amministratore di fatto oltre che di socio accomandante, con l'accomandataria ON US della società 'Farmacia SA BI S.a.s. della dott.ssa US ON e C.', dichiarata fallita il 20 ottobre 2016 - in ordine ai seguenti delitti di bancarotta fraudolenta societaria, così contestati: - di tipo patrìmoniale, per distrazione, dell'importo di 317.619A4 euro, oggetto di prelievi ingiustificati dai conti correnti della società dal 2008 al 2013, indicati in contabilità quali 'prelievi soci'; -di tipo documentale 'generico', avendo tenuto i libri e le altre scritture contabili obbligatorie, così da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari, con condotte consistite: a) nel registrare i versamenti - effettuati dalla acquirente della azienda della fallita GI - come 'versamento soci' invece che 'acconto cessione di azienda' così da far apparire i soci - OV PO e US - come creditori della società per l'importo di euro 1.080.000,00; b) appostando, per gli anni 2015 e 2016, inesistenti sopravvenienze attive, che facevano chiudere i rispettivi bilanci in attivo;
c) estinguendo il debito che i soci avevano verso la società di euro 317.619,44, utilizzando il conto 'soci e/anticipazioni a breve' (girocontato al conto 'prelievi soci') anziché al conto 'versamenti dell'acquirente'. Inoltre, OV PO- sempre in concorso con US, che definiva altrimenti la propria posizione - risultava, secondo i Giudici dì merito, responsabile anche del delitto di bancarotta preferenziale in favore della finanziaria Comifin S.p.a. Quest'ultima aveva finanziato la società fallita nel 2008, con scadenza 2023: l'importo acquisito dalla fallita- a seguito del pagamento di euro 1.080.000,00 da parte della acquirente GI, per la cessione della azienda farmacia - veniva trasferito alla Farmacia SAta SA S.a.s. - il cui amministratore socio accomandatario era OV PO, mentre US, questa volta, era accomandante - a fronte dell'accollo che quest'ultima società aveva effettuato in relazione al residuo del finanziamento per euro 1.060.000,00 euro. Infine, OV PO è stato ritenuto anche responsabile del delitto di bancarotta semplice, in concorso con US, per avere aggravato il dissesto della società Farmacia SA BI, astenendosi dal richiedere il fallimento, nonostante lo stato di decozione fosse emergente già dal bilancio al 31.12.2012. I Giudici del merito riconoscevano le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla 'continuazione fallimentare', con pena dì anni due e mesi otto di reclusione, oltre pene fallimentari accessorie ridotte quanto alla durata dalla Corte di appello da dieci a due anni. Ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen. la pena veniva sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità per 970 giorni. 2 \ v 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di AR ED TA PO consta di cinque motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualità di amministratore di fatto attribuita all'imputato. Lamenta il ricorrente che la relativa prova sarebbe stata tratta dalle dichiarazioni rese dal commercialista TT, artefice della complessa operazione societaria di cessione della azienda da parte della società fallita, nonché da GI, acquirente della azienda, difettando però una adeguata valutazione di attendibilità dell'interesse che ispirava costoro: l'uno, perché potenzialmente indagato per le condotte di bancarotta, dunque teso a proteggere se stesso, cosicché avrebbe reso dichiarazioni inutilizzabili ex art. 63 cod. proc. pen.; l'altra perché, a seguito dell'acquisto dell'azienda, aveva in atto un contenzioso in sede civile con TA PO nel quale doveva affermare, per sostenere la propria tesi, che ques'ultimo era amministratore di fatto della fallita. In particolare, la Corte di appello avrebbe proprio valorizzato il contenuto dell'atto di citazione in sede civile, ove però le affermazioni della parte - per la normativa processual-civilistica - risulterebbero utilizzabili solo contra se e non contra alias. Per altro, né TT né GI avrebbero mai affermato che TA PO svolgeva le funzioni di amministratore di fatto, cosicché la sentenza impugnata incorrerebbe in travisamento. Inoltre, errato sarebbe anche il richiamo dell'atto notarile - riguardante l'acquisto originario da parte della Farmacia SA BI, all'atto della sua istituzione, dell'azienda-farmacia - che indicava anche TA come presente nella qualità di amministratore (dal che la prova del ruolo di amministratore di fatto. La Corte di appello avrebbe trascurato la prova offerta dalla difesa che l'atto notarile richiamato dal G.u.p. era poi stato corretto, con l'espunzione del riferimento alla qualità di amministratore di TA, come emerge dal rogito contenuto nell'archivio informatico dello studio professionale. Né la prima censura, né la seconda, mossa anche con i motivi aggiunti, risultavano esaminate dalla Corte di appello, che non avrebbe fornito risposta alcuna a riguardo. Quanto alla denunciata violazione di legge, difetterebbe la qualità di amministratore di fatto, in quanto non sussiste prova della continuità, significatività e dell'esercizio del poteri tipici gestionali di amministrazione, non 3 avendo la Corte di appello valutato tale censura, difettando accertamenti relativi ai rapporti con i clienti, i dipendenti e i fornitori (anche oggetto di richiesta di rinnovazione istruttoria), oltre che ad atti assunti da TA PO in nome e per conto della società poi fallita. Né la circostanza che TA PO avesse garantito - quale socio accomandante- i debiti della società fallita lo renderebbe amministratore di fatto, in quanto tale posizione di garante lascia il socio accomandante estraneo alla gestione. Inoltre, anche volendo ritenere comprovato che la sola decisione di vendita - della farmacia da parte della società SA BI - fosse stata assunta dall'imputato, la stessa risulterebbe inidonea a integrare il presupposto di continuità richiesto dall'art. 2369 cod. civ. Per altro, l'interesse alla vendita di TA PO sarebbe derivato sia dalla qualità di socio accomandante, sia anche dalla circostanza che lo stesso era fideiussore personale e accomandatario della Farmacia SAta SA, dovendosi accollare - nel progetto messo a punto da TT - il debito della società fallita. La Corte di appello non ha tenuto conto di ciò, valorizzando messaggi di posta elettronica, uno dei quali, quello del 9 maggio 2023, non esisterebbe in atti, senza considerare che la stessa US - e di ciò non teneva conto la Corte territoriale - escludeva che la vendita fosse stata decisa da TA PO. 4. Il secondo motivo deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla condotta di bancarotta distrattiva. La Corte di appello non si sarebbe confrontata con la circostanza che l'importo di 150mila euro fu anticipato da TA PO a mezzo di un assegno, allegato al ricorso, in occasione dell'acquisto nel 2008 della farmacia da parte della società. L'atto di acquisto fu formalizzato il l agosto 2008 e l'assegno da TA PO fu emesso il 3 luglio 2008, per versare la caparra confirmatoria per il contratto preliminare in attesa del finanziamento Comifin. Pervenuto quest'ultimo, il denaro prestato fu restituito dalla società a TA PO con bonifico del 31 dicembre 2008, recante causale 'rimborso soci finanziamento': di ciò la Corte territoriale non ha tenuto conto, valorizzando in modo incongruo il dato che il bonifico sarebbe intervenuto - quale acconto sull'intera restituzione - quando ormai la società versava in condizioni già precarie, senza rilevare che il tutto accadeva appena quattro mesi dopo la costituzione della società, cosicché risulterebbe illogico ritenere sussistente il pericolo per i creditori già in quella fase iniziale di vita della società. 4 Inoltre, la Corte non ha tenuto conto che la socia accomandataria, US, chiariva che i prelievi ulteriori - oggetto della condotta distrattiva contestata - erano stati effettuati per proprie esigenze di vita. In sostanza gli elementi analizzati dalla Corte di appello risulterebbero inidoneì a provare la distrazione da parte dell'imputato, nè integrerebbero gli indici di fraudolenza richiesti, oltre alla attribuibilità a TA PO dei prelievi medesimi. 5. Il terzo motivo deduce violazione dì legge e vizio di motivazione in ordine al delitto dì bancarotta documentale, essendosi la Corte territoriale limitata ad attribuire la responsabilità solo in forza della qualità di amministratore di fatto, in sé ìnidonea, in assenza di elementi dì prova che attestino il coinvolgimento nella irregolare tenuta delle scritture. Per altro TT, artefice della complessiva operazione, era anche il professionista che si occupava della tenuta delle scritture contabili, cosicché l'appostamento delle operazioni riguardava scelte tecniche dello stesso non imputabili al ricorrente. Difettava, poi, ogni motivazione in ordine al dolo specifico, né alcuna motivazione è stata offerta in ordine alla possibile rìqualìfìcazione nel delitto dì bancarotta semplice documentale, punìbìle per colpa. 6. Il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla bancarotta preferenziale. La Corte territoriale non avrebbe dato conto dell'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie ìncriminatrice, a fronte della circostanza che l'accollo del debito della Farmacia SA BI verso la finanziaria conseguiva al 'piano' predisposto da TT, che aveva rassicurato tutti gli attori dell'operazione quanto ai benefici conseguenti, cosicché il pagamento della società finanziaria, creditrice, non era sostenuto dal coefficiente soggettivo richiesto. In sostanza l'imputato non aveva alcun interesse a soddisfare il creditore ÌF rispetto ad altri. 7. Il quinto motivo deduce violazione dì legge penale e vizio di motivazione in riferimento alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla aggravante contestata, omettendo la Corte territoriale ogni considerazione in ordine alla condotta successiva al reato posta dai motivi di appello. 8. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle partì, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma l, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa 5 in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art.
5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18. 9. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. AS Epidendio, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso: in ordine al primo e al secondo motivo, le censure sollecitano una diversa e del tutto implausibile valutazione delle prove, non confrontandosi adeguatamente con il valore convergente degli elementi considerati concludenti dalla Corte di merito, quanto al ruolo continuativo di gestore di fatto dell'imputato e alle considerazioni in ordine al bonifico effettuato dalla farmacia SA BI;
quanto al terzo motivo, lo stesso si basa su una diversa ricostruzione in fatto del ruolo dell'imputato; il quarto motivo propone una implausibile ricostruzione degli intenti dell'imputato; il quinto motiva verte su una rivisitazione di valutazioni discrezionali logicamente motivate, non sindacabili in sede di legittimità. ltJ. Il difensore del ricorrente, avvocato Cesare Carnevale Schianca, ha depositato conclusioni, illustrando ulteriormente i motivi di ricorso e replicando alla Procura generale, in ordine al primo e al secondo motivo, di non aver proposto una diversa ricostruzione dei fatti, ma una valutazione di inutilizzabilità del materiale probatorio - dichiarazioni e atto notarile, risultando non condotta distrattiva quella relativa alla restituzione del finanziamento al socio, introducendo il tema della postergazione ex art. 2467 cod. civ. per i crediti del socio, che sussiste solo nel caso di difficoltà finanziaria non provata nel caso in esame;
quanto al terzo motivo, ribadendone il contenuto, in replica alla Procura generale la difesa deduce che anche accertata la qualità di amministratore di fatto la responsabilità per la bancarotta documentale consegue alla compartecipazione alle scelte di tenuta tecnica delle scritture, non comprovate;
anche per il quarto motivo le conclusioni della Procura generale non colgono la censura mossa con il ricorso, che viene ribadita, come anche quella del quinto motivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 6 2. In ordine al primo motivo, relativo alla qualità di amministratore di fatto, si caratterizza per la reiterazione di censure già formulate in appello che trovano adeguata e logica risposta nella sentenza impugnata. 2.1 In primo luogo, la Corte di appello offre una lettura 'dinamica' del ruolo dell'imputato, non limitata alla sola cessione di azienda della società SA BI, ma valorizzando, oltre alla decisione della stessa cessione, anche una pluralità di elementi logici e fattuali. In tal senso, va in primo luogo l'argomento - non manifestamente illogico - che se anche TA PO si fosse limitato a decidere della vendita, ciò risulterebbe anomalo se non si fosse anche interessato della gestione antecedente della società, pur risultando solo socio accomandante;
inoltre, l'imputato si rendeva fideiussore per tutti i debiti della società in accomandita semplice, divenendo così responsabile non solo in relazione alla propria quota ma per l'intero, a riprova di una cointeressenza oltre la previsione legale;
ancora, le due società, la SA BI e la SAta SA, venivano costituite contestualmente e la prima vedeva US come accomandataria e TA come accomandante, per la seconda quest'ultimo era accomandatario e l'altra accomandante, dunque i ruoli erano invertiti. Inoltre, i testimoni - TT e GI - hanno riferito che TA svolgeva le funzioni di amministratore di fatto, che avevano avuto rapporti solo con lui e non con la US;
e anche la US confermava tale ruolo, allegando una mail dello Studio TT per la GI, acquirente della azienda, indirizzata anche alla farmacia SAta SA (della quale era socio accomandatario l'imputato), avente ad oggetto il ripiano dei debiti sui quali US ha riferito che era più informato TA PO. 2.2 In relazione alla valutazione di attendibilità dei testimoni TT e GI, le doglianze mosse in appello sul punto vengono adeguatamente valutate da parte della Corte territoriale. La sentenza impugnata esclude che TT abbia alcuna responsabilità, non essendo per altro stata in alcun modo esercitata azione di responsabilità nei suoi confronti, come anche rileva che il giudizio civile fra TA e GI si era definito con una transazione. I giudizi di esclusione di un interesse inquinante le deposizioni e delle dichiarazioni in sé, ritenute intrinsecamente credibili e lineari, senza fratture logiche, risultano coerenti e privi di manifeste illogicità. Va, peraltro, ricordato che trattasi di valutazione di merito come tale insindacabile nel giudizio di legittimità, salva l'ipotesi in cui essa risulti manifestamente illogica, il che nel caso in esame non è : sono inammissibili, infatti, tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle 7 che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 6, n. 13809 del 17 marzo 2015, O., Rv. 262965). Va, inoltre, evidenziato che la doglianza relativa alla violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. per le dichiarazioni di TT, risulta per un verso inedita, in quanto formulata con l'atto dì appello in forma dubitativa, cosicché il motivo di appello era già 'perplesso', tale da determinare l'inammissibilità per aspecificità della doglianza rispetto alla quale correttamente la Corte di appello non ha dato una risposta puntuale (cfr. sul motivo perplesso, fra le altre, Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 12/01/2012, Sidognetti, Rv. 251528- 01; sulla rilevabilità della aspecificità del motivo di appello, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); inoltre, e comunque, la Corte implicitamente chiarisce che non sussistono i presupposti per ritenere una potenziale responsabilità penale di TT, anche perché la sentenza impugnata riconosce all'imputato il ruolo di amministratore di fatto e 'regista' dell'operazione, ravvisando anche la tardività della difesa dell'imputato - tesa ad accusare TT - formulata solo in grado di appello, non svolta in precedenza e dunque giudicata sostanzialmente non attendibile anche perché tardiva. Del tutto aspecifica è la censura che rileva come la sentenza impugnata abbia valorizzato l'atto di citazione della GI: a ben vedere, la Corte di appello richiama le dichiarazioni di GI, che narra dell'agire come amministratore di fatto di TA, non il contenuto dell'atto di citazione. Anche infondata è la censura che evidenzia come la Corte di merito non abbia tenuto in conto le dichiarazioni di US, che avrebbero escluso la responsabilità dell'attuale imputato. In vero, la sentenza evidenzia come la socia accomandataria abbia provato ad attenuare la responsabilità del socio accomandante, a riprova che vi è stata una delibazione anche di tale dichiarazione e che la stessa non è risultata credibile nel tentativo di 'alleggerimento' della responsabilità. Va ancora evidenziato come nel caso in esame la valutazione della Corte di appello risulta correttamente operata sulla scorta di argomentazioni logiche e di plurimi indizi: a riguardo va ricordato che il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve valutare, anzitutto, i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti), saggiarne l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, 8 possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex multis Sez. l, n. 44324 del 18 aprile 2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, Rv. 258321; Sez. l, n. 20461 del 12 aprile 2016, P.C. in proc. Graziadei, Rv. 266941). Tale operazione ermeneutica è stata compiuta in modo corretto dalla Corte di appello, mentre il motivo di ricorso parcellizza i singoli elementi, per altro trascurandone alcuni, come evidenzia attentamente la Procura generale. A ben vedere, infatti, la Corte di merito ha osservato anche che i due file che predisponevano l'atto preliminare e quello di vendita dell'azienda risultavano entrambi denominati 'compravendita TA', a riprova della centralità dell'imputato nella decisione di vendita e a riscontro delle dichiarazioni di GI e Boggetto: tale doppia circostanza non viene 'attaccata' dal ricorrente, rendendo sul punto aspecifico il ricorso. La Corte di appello, inoltre, non valorizza affatto il dato probatorio documentale richiamato dalla sentenza di primo grado, per cui nell'atto di acquisto della farmacia-azienda da parte della SA BI - quindi nella fase immediatamente successiva alla costituzione della società - presenziava anche TA PO, oltre alla US. Pertanto, non avendolo valorizzato nel compendio probatorio, le doglianze mosse con l'appello e, in particolare, con i motivi aggiunti non sono state analizzate perché non decisive rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. Rileva, altresì, questa Corte come - anche seguendo la tesi difensiva dell'errore nell'atto rogato nell'aver riportato quali amministratori sia TA PO che la US - resta il dato della significatività della sola presenza dell'imputato, anche come socio accomandante, all'atto gestionale iniziale e decisivo per la società, oltre che coerente con l'oggetto sociale. In sostanza, la sola presenza all'atto di acquisto della farmacia risulta sintomatica della ingerenza nella gestione dell'imputato, vietata dall'art. 2320, comma secondo, cod. civ., e consentita solo in caso di espressa previsione da parte dell'atto costitutivo, o dì procura speciale per singoli affari (comma primo), circostanze non provate dall'imputato. Quanto all'interesse dell'imputato a conoscere le condizioni di vendita dell'azienda - e non alla decisione di vendita, secondo la difesa - il ricorso lo riconduce alla qualità di fideiussore dello TA PO: tale ricostruzione, a fronte della valutazione non atomistica ma complessiva degli elementi 9 comprovanti il ruolo di gestore 'ab initio' della fallita assunto dall'imputato, propone una non consentita - in sede di legittimità - rilettura delle emergenze probatorie. Inoltre, viene invocato dalla difesa l'argomento che il socio fideiussore resta terzo rispetto alla società: il principio è senza dubbio corretto, essendo stato affermato in sede civile di legittimità che la prestazione di garanzia in favore di una società in accomandita semplice ed il prelievo di fondi dalle casse sociali per le esigenze personali (quand'anche indebito o addirittura illecito) non integrano l'ingerenza del socio accomandante nell'amministrazione della società in accomandita semplice - con l'assunzione della responsabilità illimitata, a norma dell'art. 2320 cod. civ., e la conseguente estensione al socio del fallimento della società, ai sensi dell'art. 147 della legge fall. - in quanto la prima attiene al momento esecutivo delle obbligazioni ed il secondo non costituisce un atto di gestione della società (Sez. 1 civ., n. 13468 del 03/06/2010, Rv. 613386 - 01). Non di meno, va rilevato come l'indagine civilistica sia tesa a verificare se il socio accomandante assuma la responsabilità illimitata, e dunque possa essere dichiarato fallito1 Jl caso concreto ora in esame palesa che non solo l'atto di fideiussione sia indice della gestione di fatto, ma anche gli ulteriori indizi, in precedenza evidenziati, cosicché l'assunzione di garanzia va 'letta' congiuntamente alle altre emergenze, probatorie, logiche e cronologiche, indicate dalla Corte di appello: una pluralità di indizi convergenti correttamente richiamati dalla Corte di merito che consentono di superare la valutazione civilistica fondata sulla sola sussistenza della fideiussione. D'altro canto, va richiamato il principio, a riprova della distinzione fra l'ambito civilistico e quello penalistìco, che la mancata estensione della dichiarazione di fallimento non preclude, di per sé, la responsabilità penale del socio accomandante che abbia violato il divieto di immissione nell'attività amministrativa, a titolo di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta ascritto all'accomandatario, essendo tale ingerenza sufficiente ai fini della lesione del bene giuridico tutelato dall'art. 216 l. fall. (cfr. Sez. 5, n. 44103 del 28/09/2011, Rv. 251126). Anche la doglianza relativa al travisamento per inesistenza del messaggio di posta elettronica del 9 maggio 2013, allegato dalla US, non è consentita come formulata. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, ai fini della deducibilità del vizio di "travisamento della prova", che si risolve nell'utilizzazione dì un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117- 01; conf.: N. 13994 del 2006 Rv. lO C) ro · Q qj o o o ro · o u C) o o · N ro rJ. rJ. ro u · "'C C) t: o u l 233460- 01, N. 36764 del 2006 Rv. 234605 - 01, N. 19848 del 2006 Rv. 234162 - 01). Tale decisività non è stata dedotta né tantomeno il ricorrente ha chiarito che si tratti di un elemento dì prova valutato solo dalla Corte di appello, e non anche dal Tribunale, cosicché deve rìlevarsi come la doglianza di inesistenza sia inedita, non essendo stata formulata con i motivi di appello, riportati dalla Corte territoriale in sentenza e non contestati dal ricorrente. Anche aspecifico è il travisamento dedotto quanto alle dichiarazioni di Boggetto e GI, in quanto il motivo di ricorso non mette in condizione questa Corte di verificare la sussistenza del vizio, non essendo stati allegati al ricorso gli atti processuali decisivi per valutare la doglianza difensiva (verbale delle dichiarazioni), né risultando comprovata la richiesta rivolta alla cancelleria della Corte di appello, degli atti indicati nel ricorso per cassazione, ai fini della allegazione ai sensi dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., fermo restando che comunque gravi sul difensore un onere di diligenza nel verificare l'effettiva trasmissione degli atti e nel provvedere spontaneamente alle allegazioni ritenute necessarie (Sez. 3, n. 32093 del 04/04/2023, Curti, Rv. 284901 - 01). 2.3 Pertanto, a fronte della motivazione immune da vizi relativamente alla qualità di amministratore di fatto attribuita all'imputato, durevole, continuativa e significativa - come dimostrato dalla partecipazione alla fase di acquisizione e alla decisione di vendita dell'azienda, oltre che con il rendersi fideiussore pur essendo socio accomandante, nonché contestualmente accomandatario della società 'gemella' SAta SA - anche infondata è la doglianza relativa alla violazione di legge. Sul punto deve richiamarsi il consolidato orientamento per cui la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., non postula necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiede l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione, come è nel caso in esame (Sez. 5, Sentenza n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534 - 01; Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497; Sez. 5, Sentenza n. 25021 del 2023; Sez. 5, del 14 aprile 2003, n. 22413, Rv. 224948; Sez. 1, del 12 11 maggio 2006, n. 18464, Rv. 234254; Sez. 5, n. 25075 del 2023; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, Rv. 269101; Sez. 5, n. 35346 del 20106/2013 Rv. 256534; Sez. 5, n. 25030 del 2023; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540; Sez. 5, n. 35346 del 20/6/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 3, n.22108 del 19/12/2014, Berni e altri, Rv. 264009; Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Rv. 283850). Ai fini del caso in esame va anche richiamato il principio, che attesta la corretta valutazione da parte della Corte di merito, per cui la responsabilità per reati fallimentari del socio accomandante di una società in accomandita semplice può prospettarsi sotto differenti profili: a) ex art. 222 l. fall., quale socio divenuto illimitatamente responsabile, in ragione di un'indebita ingerenza nell'amministrazione della società (ai sensi dell'art. 2320, comma primo, cod. civ.) e della conseguente estensione del fallimento nei suoi confronti ex art. 147, comma secondo, l. fall.; b) ex art. 216 l. fall., quale amministratore di fatto della società in accomandita semplice dichiarata fallita ed a prescindere dal suo "status" di fallito, essendo sufficiente, ai sensi dell'art. 223 l. fall., l'essere stato preposto all'amministrazione ed al controllo di una società commerciale;
c) ex artt. 110 cod. pen e 216-222 l. fall., quale concorrente "extraneus" nel reato fallimentare del socio accomandatario, per aver commesso una condotta agevolatrice atipica (Sez. 5, n. 14531 del 14/12/2016, dep. 24/03/2017, Palumbo, Rv. 269594- 01). A ben vedere il caso ora in esame risulta coerente con l'ipotesi b) ora richiamata. Ne consegue l'infondatezza del motivo e la natura non consentita degli ulteriori rilievi, difensivi, di volta in volta analizzati. 3. Quanto al secondo motivo, lo stesso non è consentito in quanto aspecifico. Va ribadito il consolidato principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6 n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). Nel caso in esame, oltre alla reiterazione degli argomenti, deve anche rilevare questa Corte come il motivo non si confronti con la sentenza impugnata che non 12 \· \ si limita a imputare al ricorrente la sola distrazione di 100mila euro, bensì dell'intero importo dei prelievi operati di oltre 317 mila euro. A riguardo, come correttamente osserva la Procura generale, la doglianza presuppone la estraneità di TA PO alla amministrazione della fallita, che in vero è smentita per quanto già evidenziato, cosicché anche la giustificazione, generica, della US, richiamata dal ricorrente - prelievi effettuati per esigenze di vita e finalità societarie, gli uni e le altre non meglio definite - non si confronta con il ruolo gestionale assunto dall'attuale imputato. Ne consegue che la difesa, in appello, come anche in questa Sede, si limita sostanzialmente a offrire una giustificazione della attribuzione di 100mila euro, sostanzialmente trascurando quanto altrimenti prelevato, del quale TA era responsabile quale amministratore di fatto. In sostanza il motivo difetta della necessaria decisività per escludere la responsabilità dell'imputato, residuando il prelievo di 217mila euro non giustificato, pur seguendo l'impostazione difensiva. Anche l'argomento per cui la restituzione con bonifico all'imputato di 100mila euro interveniva solo dopo quattro mesi dalla costituzione della società, così da non poter integrare il pericolo del pregiudizio per i creditori - la bancarotta distrattiva è reato di pericolo concreto - risulta non decisivo, in quanto le condotte distrattive ulteriori, delle quali risponde l'imputato quale amministratore di fatto, si prolungavano fino al 2013, quando ormai lo stato di decozione era già con sol i dato. E comunque, per principio affermato da Sez. U, Passarelli (Sez. U., n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804- 01), ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività. In motivazione le Sezioni Unite hanno precisato che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo 'in qualsiasi momento siano stati commessi' e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza. Pertanto, il motivo è aspecifico oltre che manifestamente infondato, mentre la doglianza relativa alla postergazione del credito del socio finanziatore limitato al solo caso della situazione di squilibrio finanziario, oltre ad essere tardivamente proposta in sede di conclusioni, non risulta decisiva perché non spiega la destinazione dei residui 217mila euro. 13 4. Quanto al terzo motivo, data la qualità di amministratore di fatto, in base alla disciplina dettata dall'art. 2639 cod. civ., TA PO era gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Rv. 250844; Sez. 3, n. 33385 del 5/7/2012, Gencarelli, Rv. 253269), anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma secondo, cod. pen. Tanto premesso, il ruolo assunto dal Boggetto, professionista tenutario delle scritture, non esclude la responsabilità dell'imputato, come osserva la Corte di merito, in sintonia con il consolidato principio per cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa (Sez. 5, Sentenza n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133- 01; conf. n. 709 del 1999 Rv. 212147- 01, n. 11931 del 2005 Rv. 231707- 01, n. 2812 del 2014 Rv. 258947- 01). Inoltre, anche la doglianza relativa al deficit motivazionale lamentato in ordine al dolo specifico è 'fuori fuoco': difatti, per la bancarotta documentale 'generica', quale è quella in contestazione, non è richiesto il dolo specifico. Infatti, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838- 01). D'altro canto, dall'esame dell'atto di appello (fol. 22) e della ricapitolazione dei motivi di appello, riportati nella sentenza impugnata e non contestati, risulta che alcuna doglianza in quella sede sia stata proposta quanto al dolo del delitto di bancarotta documentale e in ordine alla individuazione del coefficiente soggettivo nella colpa, ai fini della riqualificazione nell'ipotesi di bancarotta semplice documentale. Ne consegue che il motivo è anche inedito. 14 5. In ordine al quarto motivo, lo stesso è inedito, in quanto l'appello (fai. 22 e s.) risultava formulare un motivo generico, lamentando solo che TA PO non poteva sapere che gli altri debitori della SA BI non sarebbero stati soddisfatti, essendo stati tenuti i libri contabili da Boggetto e essendosi fidato delle affermazioni di quest'ultimo. D'altro canto, la Corte territoriale rende conto ampiamente, senza incongruenze logiche, che TA aveva certamente chiara la situazione debitoria (la riprova è nelle informazioni che riceveva sulla definizione dell'esposizione debitoria). Correttamente, per altro, la Corte di appello chiarisce come le intenzioni di TA PO di risollevare le sorti della SA BI siano irrilevanti ai fini della configurazione del reato in esame. A ben vedere, tale intenzione afferisce ai motivi dell'agire, da tenere distinti dal dolo, tanto più che il pagamento avveniva in primo luogo verso la SAt'SA S.a.s. quale accollante il debito che la fallita aveva verso la Comifin, cosicché di fatto si tratta di una doppia dazione che favoriva entrambi i creditori di SA BI, sia la SAt'SA, della quale TA PO era socio accomandatario, sia Comifin, il tutto in danno della par condicio creditorum, come correttamente ritenuto dalla Corte di merito. 6. Il quinto motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello esclude la sussistenza di elementi che giustifichino la prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche e fonda la corretta dosimetria della pena sulla assenza di 'meriti' processuali o extraprocessuali dell'imputato, oltre che sulla gravità e molteplicità delle condotte fraudolente. Si tratta di motivazione congrua, che valuta anche il versamento che l'imputato ha effettuato in favore del fallimento SA BI, costituitosi parte civile poi rinunciante, giudicando parziale e limitato il ristoro dei danni. Nel caso di specie, la motivazione offerta risulta non manifestamente illogica e corretta, cosicché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. Un., n. 10713 del 25 febbraio 2010, Contaldo, Rv. 245931). 7. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente. 15
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua l i. Così deciso il 26/09/2024 16
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni dell'avvocato CESARE CARNEVALE SCHIANCA per il ricorrente, che ha replicato alla requisitoria della Procura generale, illustrando ulteriormente i motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO l. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 29 febbraio 2024, confermava la decisione del G.u.p. del Tribunale torinese, che aveva ritenuto la responsabilità penale di AR ED TA PO - quale concorrente, nella qualità amministratore di fatto oltre che di socio accomandante, con l'accomandataria ON US della società 'Farmacia SA BI S.a.s. della dott.ssa US ON e C.', dichiarata fallita il 20 ottobre 2016 - in ordine ai seguenti delitti di bancarotta fraudolenta societaria, così contestati: - di tipo patrìmoniale, per distrazione, dell'importo di 317.619A4 euro, oggetto di prelievi ingiustificati dai conti correnti della società dal 2008 al 2013, indicati in contabilità quali 'prelievi soci'; -di tipo documentale 'generico', avendo tenuto i libri e le altre scritture contabili obbligatorie, così da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari, con condotte consistite: a) nel registrare i versamenti - effettuati dalla acquirente della azienda della fallita GI - come 'versamento soci' invece che 'acconto cessione di azienda' così da far apparire i soci - OV PO e US - come creditori della società per l'importo di euro 1.080.000,00; b) appostando, per gli anni 2015 e 2016, inesistenti sopravvenienze attive, che facevano chiudere i rispettivi bilanci in attivo;
c) estinguendo il debito che i soci avevano verso la società di euro 317.619,44, utilizzando il conto 'soci e/anticipazioni a breve' (girocontato al conto 'prelievi soci') anziché al conto 'versamenti dell'acquirente'. Inoltre, OV PO- sempre in concorso con US, che definiva altrimenti la propria posizione - risultava, secondo i Giudici dì merito, responsabile anche del delitto di bancarotta preferenziale in favore della finanziaria Comifin S.p.a. Quest'ultima aveva finanziato la società fallita nel 2008, con scadenza 2023: l'importo acquisito dalla fallita- a seguito del pagamento di euro 1.080.000,00 da parte della acquirente GI, per la cessione della azienda farmacia - veniva trasferito alla Farmacia SAta SA S.a.s. - il cui amministratore socio accomandatario era OV PO, mentre US, questa volta, era accomandante - a fronte dell'accollo che quest'ultima società aveva effettuato in relazione al residuo del finanziamento per euro 1.060.000,00 euro. Infine, OV PO è stato ritenuto anche responsabile del delitto di bancarotta semplice, in concorso con US, per avere aggravato il dissesto della società Farmacia SA BI, astenendosi dal richiedere il fallimento, nonostante lo stato di decozione fosse emergente già dal bilancio al 31.12.2012. I Giudici del merito riconoscevano le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla 'continuazione fallimentare', con pena dì anni due e mesi otto di reclusione, oltre pene fallimentari accessorie ridotte quanto alla durata dalla Corte di appello da dieci a due anni. Ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen. la pena veniva sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità per 970 giorni. 2 \ v 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di AR ED TA PO consta di cinque motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualità di amministratore di fatto attribuita all'imputato. Lamenta il ricorrente che la relativa prova sarebbe stata tratta dalle dichiarazioni rese dal commercialista TT, artefice della complessa operazione societaria di cessione della azienda da parte della società fallita, nonché da GI, acquirente della azienda, difettando però una adeguata valutazione di attendibilità dell'interesse che ispirava costoro: l'uno, perché potenzialmente indagato per le condotte di bancarotta, dunque teso a proteggere se stesso, cosicché avrebbe reso dichiarazioni inutilizzabili ex art. 63 cod. proc. pen.; l'altra perché, a seguito dell'acquisto dell'azienda, aveva in atto un contenzioso in sede civile con TA PO nel quale doveva affermare, per sostenere la propria tesi, che ques'ultimo era amministratore di fatto della fallita. In particolare, la Corte di appello avrebbe proprio valorizzato il contenuto dell'atto di citazione in sede civile, ove però le affermazioni della parte - per la normativa processual-civilistica - risulterebbero utilizzabili solo contra se e non contra alias. Per altro, né TT né GI avrebbero mai affermato che TA PO svolgeva le funzioni di amministratore di fatto, cosicché la sentenza impugnata incorrerebbe in travisamento. Inoltre, errato sarebbe anche il richiamo dell'atto notarile - riguardante l'acquisto originario da parte della Farmacia SA BI, all'atto della sua istituzione, dell'azienda-farmacia - che indicava anche TA come presente nella qualità di amministratore (dal che la prova del ruolo di amministratore di fatto. La Corte di appello avrebbe trascurato la prova offerta dalla difesa che l'atto notarile richiamato dal G.u.p. era poi stato corretto, con l'espunzione del riferimento alla qualità di amministratore di TA, come emerge dal rogito contenuto nell'archivio informatico dello studio professionale. Né la prima censura, né la seconda, mossa anche con i motivi aggiunti, risultavano esaminate dalla Corte di appello, che non avrebbe fornito risposta alcuna a riguardo. Quanto alla denunciata violazione di legge, difetterebbe la qualità di amministratore di fatto, in quanto non sussiste prova della continuità, significatività e dell'esercizio del poteri tipici gestionali di amministrazione, non 3 avendo la Corte di appello valutato tale censura, difettando accertamenti relativi ai rapporti con i clienti, i dipendenti e i fornitori (anche oggetto di richiesta di rinnovazione istruttoria), oltre che ad atti assunti da TA PO in nome e per conto della società poi fallita. Né la circostanza che TA PO avesse garantito - quale socio accomandante- i debiti della società fallita lo renderebbe amministratore di fatto, in quanto tale posizione di garante lascia il socio accomandante estraneo alla gestione. Inoltre, anche volendo ritenere comprovato che la sola decisione di vendita - della farmacia da parte della società SA BI - fosse stata assunta dall'imputato, la stessa risulterebbe inidonea a integrare il presupposto di continuità richiesto dall'art. 2369 cod. civ. Per altro, l'interesse alla vendita di TA PO sarebbe derivato sia dalla qualità di socio accomandante, sia anche dalla circostanza che lo stesso era fideiussore personale e accomandatario della Farmacia SAta SA, dovendosi accollare - nel progetto messo a punto da TT - il debito della società fallita. La Corte di appello non ha tenuto conto di ciò, valorizzando messaggi di posta elettronica, uno dei quali, quello del 9 maggio 2023, non esisterebbe in atti, senza considerare che la stessa US - e di ciò non teneva conto la Corte territoriale - escludeva che la vendita fosse stata decisa da TA PO. 4. Il secondo motivo deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla condotta di bancarotta distrattiva. La Corte di appello non si sarebbe confrontata con la circostanza che l'importo di 150mila euro fu anticipato da TA PO a mezzo di un assegno, allegato al ricorso, in occasione dell'acquisto nel 2008 della farmacia da parte della società. L'atto di acquisto fu formalizzato il l agosto 2008 e l'assegno da TA PO fu emesso il 3 luglio 2008, per versare la caparra confirmatoria per il contratto preliminare in attesa del finanziamento Comifin. Pervenuto quest'ultimo, il denaro prestato fu restituito dalla società a TA PO con bonifico del 31 dicembre 2008, recante causale 'rimborso soci finanziamento': di ciò la Corte territoriale non ha tenuto conto, valorizzando in modo incongruo il dato che il bonifico sarebbe intervenuto - quale acconto sull'intera restituzione - quando ormai la società versava in condizioni già precarie, senza rilevare che il tutto accadeva appena quattro mesi dopo la costituzione della società, cosicché risulterebbe illogico ritenere sussistente il pericolo per i creditori già in quella fase iniziale di vita della società. 4 Inoltre, la Corte non ha tenuto conto che la socia accomandataria, US, chiariva che i prelievi ulteriori - oggetto della condotta distrattiva contestata - erano stati effettuati per proprie esigenze di vita. In sostanza gli elementi analizzati dalla Corte di appello risulterebbero inidoneì a provare la distrazione da parte dell'imputato, nè integrerebbero gli indici di fraudolenza richiesti, oltre alla attribuibilità a TA PO dei prelievi medesimi. 5. Il terzo motivo deduce violazione dì legge e vizio di motivazione in ordine al delitto dì bancarotta documentale, essendosi la Corte territoriale limitata ad attribuire la responsabilità solo in forza della qualità di amministratore di fatto, in sé ìnidonea, in assenza di elementi dì prova che attestino il coinvolgimento nella irregolare tenuta delle scritture. Per altro TT, artefice della complessiva operazione, era anche il professionista che si occupava della tenuta delle scritture contabili, cosicché l'appostamento delle operazioni riguardava scelte tecniche dello stesso non imputabili al ricorrente. Difettava, poi, ogni motivazione in ordine al dolo specifico, né alcuna motivazione è stata offerta in ordine alla possibile rìqualìfìcazione nel delitto dì bancarotta semplice documentale, punìbìle per colpa. 6. Il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla bancarotta preferenziale. La Corte territoriale non avrebbe dato conto dell'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie ìncriminatrice, a fronte della circostanza che l'accollo del debito della Farmacia SA BI verso la finanziaria conseguiva al 'piano' predisposto da TT, che aveva rassicurato tutti gli attori dell'operazione quanto ai benefici conseguenti, cosicché il pagamento della società finanziaria, creditrice, non era sostenuto dal coefficiente soggettivo richiesto. In sostanza l'imputato non aveva alcun interesse a soddisfare il creditore ÌF rispetto ad altri. 7. Il quinto motivo deduce violazione dì legge penale e vizio di motivazione in riferimento alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla aggravante contestata, omettendo la Corte territoriale ogni considerazione in ordine alla condotta successiva al reato posta dai motivi di appello. 8. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle partì, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma l, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa 5 in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art.
5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18. 9. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. AS Epidendio, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso: in ordine al primo e al secondo motivo, le censure sollecitano una diversa e del tutto implausibile valutazione delle prove, non confrontandosi adeguatamente con il valore convergente degli elementi considerati concludenti dalla Corte di merito, quanto al ruolo continuativo di gestore di fatto dell'imputato e alle considerazioni in ordine al bonifico effettuato dalla farmacia SA BI;
quanto al terzo motivo, lo stesso si basa su una diversa ricostruzione in fatto del ruolo dell'imputato; il quarto motivo propone una implausibile ricostruzione degli intenti dell'imputato; il quinto motiva verte su una rivisitazione di valutazioni discrezionali logicamente motivate, non sindacabili in sede di legittimità. ltJ. Il difensore del ricorrente, avvocato Cesare Carnevale Schianca, ha depositato conclusioni, illustrando ulteriormente i motivi di ricorso e replicando alla Procura generale, in ordine al primo e al secondo motivo, di non aver proposto una diversa ricostruzione dei fatti, ma una valutazione di inutilizzabilità del materiale probatorio - dichiarazioni e atto notarile, risultando non condotta distrattiva quella relativa alla restituzione del finanziamento al socio, introducendo il tema della postergazione ex art. 2467 cod. civ. per i crediti del socio, che sussiste solo nel caso di difficoltà finanziaria non provata nel caso in esame;
quanto al terzo motivo, ribadendone il contenuto, in replica alla Procura generale la difesa deduce che anche accertata la qualità di amministratore di fatto la responsabilità per la bancarotta documentale consegue alla compartecipazione alle scelte di tenuta tecnica delle scritture, non comprovate;
anche per il quarto motivo le conclusioni della Procura generale non colgono la censura mossa con il ricorso, che viene ribadita, come anche quella del quinto motivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 6 2. In ordine al primo motivo, relativo alla qualità di amministratore di fatto, si caratterizza per la reiterazione di censure già formulate in appello che trovano adeguata e logica risposta nella sentenza impugnata. 2.1 In primo luogo, la Corte di appello offre una lettura 'dinamica' del ruolo dell'imputato, non limitata alla sola cessione di azienda della società SA BI, ma valorizzando, oltre alla decisione della stessa cessione, anche una pluralità di elementi logici e fattuali. In tal senso, va in primo luogo l'argomento - non manifestamente illogico - che se anche TA PO si fosse limitato a decidere della vendita, ciò risulterebbe anomalo se non si fosse anche interessato della gestione antecedente della società, pur risultando solo socio accomandante;
inoltre, l'imputato si rendeva fideiussore per tutti i debiti della società in accomandita semplice, divenendo così responsabile non solo in relazione alla propria quota ma per l'intero, a riprova di una cointeressenza oltre la previsione legale;
ancora, le due società, la SA BI e la SAta SA, venivano costituite contestualmente e la prima vedeva US come accomandataria e TA come accomandante, per la seconda quest'ultimo era accomandatario e l'altra accomandante, dunque i ruoli erano invertiti. Inoltre, i testimoni - TT e GI - hanno riferito che TA svolgeva le funzioni di amministratore di fatto, che avevano avuto rapporti solo con lui e non con la US;
e anche la US confermava tale ruolo, allegando una mail dello Studio TT per la GI, acquirente della azienda, indirizzata anche alla farmacia SAta SA (della quale era socio accomandatario l'imputato), avente ad oggetto il ripiano dei debiti sui quali US ha riferito che era più informato TA PO. 2.2 In relazione alla valutazione di attendibilità dei testimoni TT e GI, le doglianze mosse in appello sul punto vengono adeguatamente valutate da parte della Corte territoriale. La sentenza impugnata esclude che TT abbia alcuna responsabilità, non essendo per altro stata in alcun modo esercitata azione di responsabilità nei suoi confronti, come anche rileva che il giudizio civile fra TA e GI si era definito con una transazione. I giudizi di esclusione di un interesse inquinante le deposizioni e delle dichiarazioni in sé, ritenute intrinsecamente credibili e lineari, senza fratture logiche, risultano coerenti e privi di manifeste illogicità. Va, peraltro, ricordato che trattasi di valutazione di merito come tale insindacabile nel giudizio di legittimità, salva l'ipotesi in cui essa risulti manifestamente illogica, il che nel caso in esame non è : sono inammissibili, infatti, tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle 7 che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 6, n. 13809 del 17 marzo 2015, O., Rv. 262965). Va, inoltre, evidenziato che la doglianza relativa alla violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. per le dichiarazioni di TT, risulta per un verso inedita, in quanto formulata con l'atto dì appello in forma dubitativa, cosicché il motivo di appello era già 'perplesso', tale da determinare l'inammissibilità per aspecificità della doglianza rispetto alla quale correttamente la Corte di appello non ha dato una risposta puntuale (cfr. sul motivo perplesso, fra le altre, Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 12/01/2012, Sidognetti, Rv. 251528- 01; sulla rilevabilità della aspecificità del motivo di appello, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); inoltre, e comunque, la Corte implicitamente chiarisce che non sussistono i presupposti per ritenere una potenziale responsabilità penale di TT, anche perché la sentenza impugnata riconosce all'imputato il ruolo di amministratore di fatto e 'regista' dell'operazione, ravvisando anche la tardività della difesa dell'imputato - tesa ad accusare TT - formulata solo in grado di appello, non svolta in precedenza e dunque giudicata sostanzialmente non attendibile anche perché tardiva. Del tutto aspecifica è la censura che rileva come la sentenza impugnata abbia valorizzato l'atto di citazione della GI: a ben vedere, la Corte di appello richiama le dichiarazioni di GI, che narra dell'agire come amministratore di fatto di TA, non il contenuto dell'atto di citazione. Anche infondata è la censura che evidenzia come la Corte di merito non abbia tenuto in conto le dichiarazioni di US, che avrebbero escluso la responsabilità dell'attuale imputato. In vero, la sentenza evidenzia come la socia accomandataria abbia provato ad attenuare la responsabilità del socio accomandante, a riprova che vi è stata una delibazione anche di tale dichiarazione e che la stessa non è risultata credibile nel tentativo di 'alleggerimento' della responsabilità. Va ancora evidenziato come nel caso in esame la valutazione della Corte di appello risulta correttamente operata sulla scorta di argomentazioni logiche e di plurimi indizi: a riguardo va ricordato che il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve valutare, anzitutto, i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti), saggiarne l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, 8 possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex multis Sez. l, n. 44324 del 18 aprile 2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, Rv. 258321; Sez. l, n. 20461 del 12 aprile 2016, P.C. in proc. Graziadei, Rv. 266941). Tale operazione ermeneutica è stata compiuta in modo corretto dalla Corte di appello, mentre il motivo di ricorso parcellizza i singoli elementi, per altro trascurandone alcuni, come evidenzia attentamente la Procura generale. A ben vedere, infatti, la Corte di merito ha osservato anche che i due file che predisponevano l'atto preliminare e quello di vendita dell'azienda risultavano entrambi denominati 'compravendita TA', a riprova della centralità dell'imputato nella decisione di vendita e a riscontro delle dichiarazioni di GI e Boggetto: tale doppia circostanza non viene 'attaccata' dal ricorrente, rendendo sul punto aspecifico il ricorso. La Corte di appello, inoltre, non valorizza affatto il dato probatorio documentale richiamato dalla sentenza di primo grado, per cui nell'atto di acquisto della farmacia-azienda da parte della SA BI - quindi nella fase immediatamente successiva alla costituzione della società - presenziava anche TA PO, oltre alla US. Pertanto, non avendolo valorizzato nel compendio probatorio, le doglianze mosse con l'appello e, in particolare, con i motivi aggiunti non sono state analizzate perché non decisive rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. Rileva, altresì, questa Corte come - anche seguendo la tesi difensiva dell'errore nell'atto rogato nell'aver riportato quali amministratori sia TA PO che la US - resta il dato della significatività della sola presenza dell'imputato, anche come socio accomandante, all'atto gestionale iniziale e decisivo per la società, oltre che coerente con l'oggetto sociale. In sostanza, la sola presenza all'atto di acquisto della farmacia risulta sintomatica della ingerenza nella gestione dell'imputato, vietata dall'art. 2320, comma secondo, cod. civ., e consentita solo in caso di espressa previsione da parte dell'atto costitutivo, o dì procura speciale per singoli affari (comma primo), circostanze non provate dall'imputato. Quanto all'interesse dell'imputato a conoscere le condizioni di vendita dell'azienda - e non alla decisione di vendita, secondo la difesa - il ricorso lo riconduce alla qualità di fideiussore dello TA PO: tale ricostruzione, a fronte della valutazione non atomistica ma complessiva degli elementi 9 comprovanti il ruolo di gestore 'ab initio' della fallita assunto dall'imputato, propone una non consentita - in sede di legittimità - rilettura delle emergenze probatorie. Inoltre, viene invocato dalla difesa l'argomento che il socio fideiussore resta terzo rispetto alla società: il principio è senza dubbio corretto, essendo stato affermato in sede civile di legittimità che la prestazione di garanzia in favore di una società in accomandita semplice ed il prelievo di fondi dalle casse sociali per le esigenze personali (quand'anche indebito o addirittura illecito) non integrano l'ingerenza del socio accomandante nell'amministrazione della società in accomandita semplice - con l'assunzione della responsabilità illimitata, a norma dell'art. 2320 cod. civ., e la conseguente estensione al socio del fallimento della società, ai sensi dell'art. 147 della legge fall. - in quanto la prima attiene al momento esecutivo delle obbligazioni ed il secondo non costituisce un atto di gestione della società (Sez. 1 civ., n. 13468 del 03/06/2010, Rv. 613386 - 01). Non di meno, va rilevato come l'indagine civilistica sia tesa a verificare se il socio accomandante assuma la responsabilità illimitata, e dunque possa essere dichiarato fallito1 Jl caso concreto ora in esame palesa che non solo l'atto di fideiussione sia indice della gestione di fatto, ma anche gli ulteriori indizi, in precedenza evidenziati, cosicché l'assunzione di garanzia va 'letta' congiuntamente alle altre emergenze, probatorie, logiche e cronologiche, indicate dalla Corte di appello: una pluralità di indizi convergenti correttamente richiamati dalla Corte di merito che consentono di superare la valutazione civilistica fondata sulla sola sussistenza della fideiussione. D'altro canto, va richiamato il principio, a riprova della distinzione fra l'ambito civilistico e quello penalistìco, che la mancata estensione della dichiarazione di fallimento non preclude, di per sé, la responsabilità penale del socio accomandante che abbia violato il divieto di immissione nell'attività amministrativa, a titolo di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta ascritto all'accomandatario, essendo tale ingerenza sufficiente ai fini della lesione del bene giuridico tutelato dall'art. 216 l. fall. (cfr. Sez. 5, n. 44103 del 28/09/2011, Rv. 251126). Anche la doglianza relativa al travisamento per inesistenza del messaggio di posta elettronica del 9 maggio 2013, allegato dalla US, non è consentita come formulata. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, ai fini della deducibilità del vizio di "travisamento della prova", che si risolve nell'utilizzazione dì un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117- 01; conf.: N. 13994 del 2006 Rv. lO C) ro · Q qj o o o ro · o u C) o o · N ro rJ. rJ. ro u · "'C C) t: o u l 233460- 01, N. 36764 del 2006 Rv. 234605 - 01, N. 19848 del 2006 Rv. 234162 - 01). Tale decisività non è stata dedotta né tantomeno il ricorrente ha chiarito che si tratti di un elemento dì prova valutato solo dalla Corte di appello, e non anche dal Tribunale, cosicché deve rìlevarsi come la doglianza di inesistenza sia inedita, non essendo stata formulata con i motivi di appello, riportati dalla Corte territoriale in sentenza e non contestati dal ricorrente. Anche aspecifico è il travisamento dedotto quanto alle dichiarazioni di Boggetto e GI, in quanto il motivo di ricorso non mette in condizione questa Corte di verificare la sussistenza del vizio, non essendo stati allegati al ricorso gli atti processuali decisivi per valutare la doglianza difensiva (verbale delle dichiarazioni), né risultando comprovata la richiesta rivolta alla cancelleria della Corte di appello, degli atti indicati nel ricorso per cassazione, ai fini della allegazione ai sensi dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., fermo restando che comunque gravi sul difensore un onere di diligenza nel verificare l'effettiva trasmissione degli atti e nel provvedere spontaneamente alle allegazioni ritenute necessarie (Sez. 3, n. 32093 del 04/04/2023, Curti, Rv. 284901 - 01). 2.3 Pertanto, a fronte della motivazione immune da vizi relativamente alla qualità di amministratore di fatto attribuita all'imputato, durevole, continuativa e significativa - come dimostrato dalla partecipazione alla fase di acquisizione e alla decisione di vendita dell'azienda, oltre che con il rendersi fideiussore pur essendo socio accomandante, nonché contestualmente accomandatario della società 'gemella' SAta SA - anche infondata è la doglianza relativa alla violazione di legge. Sul punto deve richiamarsi il consolidato orientamento per cui la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., non postula necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiede l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione, come è nel caso in esame (Sez. 5, Sentenza n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534 - 01; Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497; Sez. 5, Sentenza n. 25021 del 2023; Sez. 5, del 14 aprile 2003, n. 22413, Rv. 224948; Sez. 1, del 12 11 maggio 2006, n. 18464, Rv. 234254; Sez. 5, n. 25075 del 2023; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, Rv. 269101; Sez. 5, n. 35346 del 20106/2013 Rv. 256534; Sez. 5, n. 25030 del 2023; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540; Sez. 5, n. 35346 del 20/6/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 3, n.22108 del 19/12/2014, Berni e altri, Rv. 264009; Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Rv. 283850). Ai fini del caso in esame va anche richiamato il principio, che attesta la corretta valutazione da parte della Corte di merito, per cui la responsabilità per reati fallimentari del socio accomandante di una società in accomandita semplice può prospettarsi sotto differenti profili: a) ex art. 222 l. fall., quale socio divenuto illimitatamente responsabile, in ragione di un'indebita ingerenza nell'amministrazione della società (ai sensi dell'art. 2320, comma primo, cod. civ.) e della conseguente estensione del fallimento nei suoi confronti ex art. 147, comma secondo, l. fall.; b) ex art. 216 l. fall., quale amministratore di fatto della società in accomandita semplice dichiarata fallita ed a prescindere dal suo "status" di fallito, essendo sufficiente, ai sensi dell'art. 223 l. fall., l'essere stato preposto all'amministrazione ed al controllo di una società commerciale;
c) ex artt. 110 cod. pen e 216-222 l. fall., quale concorrente "extraneus" nel reato fallimentare del socio accomandatario, per aver commesso una condotta agevolatrice atipica (Sez. 5, n. 14531 del 14/12/2016, dep. 24/03/2017, Palumbo, Rv. 269594- 01). A ben vedere il caso ora in esame risulta coerente con l'ipotesi b) ora richiamata. Ne consegue l'infondatezza del motivo e la natura non consentita degli ulteriori rilievi, difensivi, di volta in volta analizzati. 3. Quanto al secondo motivo, lo stesso non è consentito in quanto aspecifico. Va ribadito il consolidato principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6 n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). Nel caso in esame, oltre alla reiterazione degli argomenti, deve anche rilevare questa Corte come il motivo non si confronti con la sentenza impugnata che non 12 \· \ si limita a imputare al ricorrente la sola distrazione di 100mila euro, bensì dell'intero importo dei prelievi operati di oltre 317 mila euro. A riguardo, come correttamente osserva la Procura generale, la doglianza presuppone la estraneità di TA PO alla amministrazione della fallita, che in vero è smentita per quanto già evidenziato, cosicché anche la giustificazione, generica, della US, richiamata dal ricorrente - prelievi effettuati per esigenze di vita e finalità societarie, gli uni e le altre non meglio definite - non si confronta con il ruolo gestionale assunto dall'attuale imputato. Ne consegue che la difesa, in appello, come anche in questa Sede, si limita sostanzialmente a offrire una giustificazione della attribuzione di 100mila euro, sostanzialmente trascurando quanto altrimenti prelevato, del quale TA era responsabile quale amministratore di fatto. In sostanza il motivo difetta della necessaria decisività per escludere la responsabilità dell'imputato, residuando il prelievo di 217mila euro non giustificato, pur seguendo l'impostazione difensiva. Anche l'argomento per cui la restituzione con bonifico all'imputato di 100mila euro interveniva solo dopo quattro mesi dalla costituzione della società, così da non poter integrare il pericolo del pregiudizio per i creditori - la bancarotta distrattiva è reato di pericolo concreto - risulta non decisivo, in quanto le condotte distrattive ulteriori, delle quali risponde l'imputato quale amministratore di fatto, si prolungavano fino al 2013, quando ormai lo stato di decozione era già con sol i dato. E comunque, per principio affermato da Sez. U, Passarelli (Sez. U., n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804- 01), ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività. In motivazione le Sezioni Unite hanno precisato che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo 'in qualsiasi momento siano stati commessi' e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza. Pertanto, il motivo è aspecifico oltre che manifestamente infondato, mentre la doglianza relativa alla postergazione del credito del socio finanziatore limitato al solo caso della situazione di squilibrio finanziario, oltre ad essere tardivamente proposta in sede di conclusioni, non risulta decisiva perché non spiega la destinazione dei residui 217mila euro. 13 4. Quanto al terzo motivo, data la qualità di amministratore di fatto, in base alla disciplina dettata dall'art. 2639 cod. civ., TA PO era gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Rv. 250844; Sez. 3, n. 33385 del 5/7/2012, Gencarelli, Rv. 253269), anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma secondo, cod. pen. Tanto premesso, il ruolo assunto dal Boggetto, professionista tenutario delle scritture, non esclude la responsabilità dell'imputato, come osserva la Corte di merito, in sintonia con il consolidato principio per cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa (Sez. 5, Sentenza n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133- 01; conf. n. 709 del 1999 Rv. 212147- 01, n. 11931 del 2005 Rv. 231707- 01, n. 2812 del 2014 Rv. 258947- 01). Inoltre, anche la doglianza relativa al deficit motivazionale lamentato in ordine al dolo specifico è 'fuori fuoco': difatti, per la bancarotta documentale 'generica', quale è quella in contestazione, non è richiesto il dolo specifico. Infatti, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838- 01). D'altro canto, dall'esame dell'atto di appello (fol. 22) e della ricapitolazione dei motivi di appello, riportati nella sentenza impugnata e non contestati, risulta che alcuna doglianza in quella sede sia stata proposta quanto al dolo del delitto di bancarotta documentale e in ordine alla individuazione del coefficiente soggettivo nella colpa, ai fini della riqualificazione nell'ipotesi di bancarotta semplice documentale. Ne consegue che il motivo è anche inedito. 14 5. In ordine al quarto motivo, lo stesso è inedito, in quanto l'appello (fai. 22 e s.) risultava formulare un motivo generico, lamentando solo che TA PO non poteva sapere che gli altri debitori della SA BI non sarebbero stati soddisfatti, essendo stati tenuti i libri contabili da Boggetto e essendosi fidato delle affermazioni di quest'ultimo. D'altro canto, la Corte territoriale rende conto ampiamente, senza incongruenze logiche, che TA aveva certamente chiara la situazione debitoria (la riprova è nelle informazioni che riceveva sulla definizione dell'esposizione debitoria). Correttamente, per altro, la Corte di appello chiarisce come le intenzioni di TA PO di risollevare le sorti della SA BI siano irrilevanti ai fini della configurazione del reato in esame. A ben vedere, tale intenzione afferisce ai motivi dell'agire, da tenere distinti dal dolo, tanto più che il pagamento avveniva in primo luogo verso la SAt'SA S.a.s. quale accollante il debito che la fallita aveva verso la Comifin, cosicché di fatto si tratta di una doppia dazione che favoriva entrambi i creditori di SA BI, sia la SAt'SA, della quale TA PO era socio accomandatario, sia Comifin, il tutto in danno della par condicio creditorum, come correttamente ritenuto dalla Corte di merito. 6. Il quinto motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello esclude la sussistenza di elementi che giustifichino la prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche e fonda la corretta dosimetria della pena sulla assenza di 'meriti' processuali o extraprocessuali dell'imputato, oltre che sulla gravità e molteplicità delle condotte fraudolente. Si tratta di motivazione congrua, che valuta anche il versamento che l'imputato ha effettuato in favore del fallimento SA BI, costituitosi parte civile poi rinunciante, giudicando parziale e limitato il ristoro dei danni. Nel caso di specie, la motivazione offerta risulta non manifestamente illogica e corretta, cosicché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. Un., n. 10713 del 25 febbraio 2010, Contaldo, Rv. 245931). 7. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente. 15
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua l i. Così deciso il 26/09/2024 16