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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/10/2025, n. 4290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4290 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13876-23
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 31 ottobre 2025, davanti al Giudice RI LF, chia-
mata la causa iscritta al n. 13876/2023 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Mi-
riam De Caro, in sostituzione dell'Avv. Barresi, per ER MA e l'avv.
OL AR, in sostituzione dell'Avv. Sidoti, per Controparte_1
[...]
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, l'avv. De Caro delle note conclusive
L'avv. AR precisa che l'odierna opposta ha prodotto entrambi i contratti di cessione, gli allegati ai suddetti contratti nei quali sono ri-
compresi i crediti oggetto del presente giudizio e le comunicazioni di av-
venuta cessione. Precisa altresì che sono stati prodotti sia i contratti che gli estratti conti che riportano il dettaglio degli interessi residui, unita-
mente ai pagamenti intervenuti e al saldo passivo finale il cui contenuto è
sovrapponibile alle pattuizioni contrattuali intercorse.
L'avv. De Caro rileva che la documentazione depositata è inidonea a provare la domanda di parte opponente per le ragioni indicate nelle note conclusive nelle quali insiste.
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga decisa.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
RI LF
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 14:36, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice RI Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13876/2023 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
MA ER ( , rappresentato e difeso C.F._1
dall'avv. Mauro Barresi ( per procura allegata Email_1
all'atto di citazione in opposizione;
- opponente -
E
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ER Pietro Sidoti (rober-
per procura allegata alla comparsa Email_2
di costituzione e risposta;
- opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
❖❖❖
Il Tribunale,
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da MA ER e revoca il decre-
to ingiuntivo n. 3503/23 del Tribunale di Palermo depositato il 4
settembre 2023;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da MA ER avverso il de-
creto ingiuntivo n. 3503/23 di questo Tribunale (depositato il 4 settembre
2023 e notificato il 10 ottobre 2023), con cui si è ingiunto al predetto il pagamento in favore di (già della Controparte_1 Controparte_1
somma di € 17.074,41 a titolo di saldo dovuto in forza di un contratto di apertura di credito (n. 043347715.5) stipulato con OS TO S.p.A. il giorno 1 aprile 2011 nonché di un contratto di finanziamento (n.
CO000001.5) stipulato con MP BA il giorno del 13 febbraio 2017
(poi ceduti all'odierna opposta), oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
❖❖❖
Tanto premesso, preliminarmente, deve darsi atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. 28/2010,
stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dalla disposizione in argomento [cfr. produzione parte op-
posta del 12 dicembre 2024].
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Sempre in via preliminarmente, deve ritenersi fondata l'eccezione solle-
vata da parte opponente di difetto legittimazione attiva di CP_2
per mancanza di prova della presunta cessione del credito in-
[...]
giunto. In particolare, lamenta l'opponente che “l'originario creditore – e
tuttora unico legittimato a perseguire il credito – fosse per un rapporto
MP BA e per l'altro AG TO. Le successive e presunte “ces-
sioni” sono incerte, rimaste prive di dimostrazione … Il documento è privo
dell'allegato contrattuale e del dato relativo all'importo dei crediti oggetto di
cessione: non è dunque dato conoscere quali crediti siano stati ceduti e se
vi rientri o meno quello oggetto di causa:” [cfr. atto di citazione in opposizione, pag.
4 e 5].
Sul punto occorre premettere che “la parte che agisca affermandosi
successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di
un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui
all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo
la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il
resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.
n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU.,
n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n. 15414/2017).
Nella fattispecie, deve innanzitutto rilevarsi che non vi è prova in ordi-
ne alle (presunte) cessioni del credito da parte di Parte_1
all'odierna opposta, essendosi quest'ultima limitata ad allegare, al fine di provare la propria legittimazione attiva, i contratti di cessione privi degli allegati contenenti l'elenco dei crediti ceduti.
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Invero, la prova della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria va fornita, preferibilmente, mediante la produzione del contratto di cessione
(completo in tutte le sue parti, ivi compresi gli eventuali allegati) quale unico documento dal quale desumere con chiarezza l'oggetto del contratto stesso. Ne consegue che l'onere della prova non può ritenersi soddisfatto quando il contratto di cessione abbia un oggetto indeterminato.
Invero, non provano la titolarità del credito in capo alla cessionaria i contratti che non consentano di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione e, soprattutto, se il credito azionato fosse ricompreso nel
“blocco” dei crediti ceduti, pena la indeterminabilità dell'oggetto del con-
tratto ai sensi dell'art. 1346 cod. civ.
Nella fattispecie, l'opposta, come rilevato, ha prodotto il contratto di cessione privo però degli allegati contenenti l'elenco dei crediti ceduti, non potendosi pertanto ritenere validamente provato che il credito dell'odierna opponente sia ricompreso nella detta cessione dal momento che il con-
tratto, così come depositato, non contiene tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito (che, al contrario, viene effettuata in maniera assolutamente generica) e la sua certa inclusione nella cessione
(Cass. civ., III, Ord. 6/2/2024 n. 3405; Cass. civ., 20/7/2023, n. 21821).
L'onere probatorio gravante sull'opposta, infatti, non può dirsi assolto dalla produzione degli elenchi omissati dei crediti ceduti [cfr. produzione op-
posta] in quanto atti di formazione unilaterale e privi di qualsivoglia auten-
ticazione che li possano con certezza riferire agli allegati contratti di ces-
sione, dai quali, pertanto, non è possibile desumere alcuna prova in ordi-
ne alle presunte intervenute cessioni.
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Né ancora la prova dell'inclusione del credito ingiunto nell'operazione di cessione può dirsi raggiunta mediante il deposito della comunicazione al debitore della detta cessione. Invero, la notifica al debitore ceduto non costituisce elemento essenziale della fattispecie traslativa, ma svolge la più ridotta funzione di consentire al debitore di adempiere nei confronti dell'esatto creditore e di evitare così l'insorgere tra le parti di un indebito soggettivo, secondo il dettato dell'art. 1264 cod. civ. La notifica della ces-
sione di credito al debitore ceduto non incide, quindi, sul perfezionamento e sull'efficacia traslativa del contratto, né sulla legittimazione del cessio-
nario a pretendere il pagamento, rilevando tale atto soltanto al fine di ve-
rificare l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore ceduto al creditore cedente e di regolare il conflitto tra cessionari.
Pertanto, facendo applicazione dell'ormai consolidato principio secondo cui trattandosi di un fatto costitutivo del diritto fatto valere in sede moni-
toria, sarebbe spettato all'opposta provare compiutamente, ai sensi dell'art. 2697 cc, la propria titolarità soggettiva (Cass., SS.UU., n.
2951/2016), appare evidente che l'opposta non Controparte_1
ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, posto che emerge dalla documentazione prodotta l'insufficienza probatoria dell'intervenuta cessione del credito da OS TO S.p.A. e MP BA (originarie titolari del credito) a all'odierna opposta e la consequenziale successione nella titolarità del rapporto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi ritenersi sus-
sistente il difetto di legittimazione attiva di dal Controparte_1
momento che è risultata indimostrata la titolarità del credito posto a fon-
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
damento del Decreto ingiuntivo opposto.
Da ciò consegue, quale inevitabile corollario, l'accoglimento dell'opposizione proposta da MA ER.
Il decreto ingiuntivo n. 3503/23 del Tribunale di Palermo, quindi, deve essere ex art. 644 c.p.c. dichiarato inefficace e, per l'effetto, revocato.
❖❖❖
Accertato il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, le ulteriori do-
mande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbi-
te, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere as-
sorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (per tutte: Cass. Civ., II,
3/7/2013, n. 16630; Cass. Civ., III, 16/5/2006, n. 11356).
❖❖❖
Quanto alle spese di lite, tenuto conto delle ragioni in base alle quali si
è addivenuti alla decisione di rigetto e avuto riguardo al contrasto giuri-
sprudenziale esistente in materia, si reputano sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporre l'integrale compensa-
zione delle spese di lite tra le parti (cfr. Cass. Civ., VI, Ord. n.
24489/2015).
❖❖❖
Così deciso a Palermo, il 31 ottobre 2025
Il Giudice
RI LF
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
- 8 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Giudice RI LF, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
- 9 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 31 ottobre 2025, davanti al Giudice RI LF, chia-
mata la causa iscritta al n. 13876/2023 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Mi-
riam De Caro, in sostituzione dell'Avv. Barresi, per ER MA e l'avv.
OL AR, in sostituzione dell'Avv. Sidoti, per Controparte_1
[...]
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, l'avv. De Caro delle note conclusive
L'avv. AR precisa che l'odierna opposta ha prodotto entrambi i contratti di cessione, gli allegati ai suddetti contratti nei quali sono ri-
compresi i crediti oggetto del presente giudizio e le comunicazioni di av-
venuta cessione. Precisa altresì che sono stati prodotti sia i contratti che gli estratti conti che riportano il dettaglio degli interessi residui, unita-
mente ai pagamenti intervenuti e al saldo passivo finale il cui contenuto è
sovrapponibile alle pattuizioni contrattuali intercorse.
L'avv. De Caro rileva che la documentazione depositata è inidonea a provare la domanda di parte opponente per le ragioni indicate nelle note conclusive nelle quali insiste.
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga decisa.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
RI LF
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 14:36, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice RI Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13876/2023 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
MA ER ( , rappresentato e difeso C.F._1
dall'avv. Mauro Barresi ( per procura allegata Email_1
all'atto di citazione in opposizione;
- opponente -
E
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ER Pietro Sidoti (rober-
per procura allegata alla comparsa Email_2
di costituzione e risposta;
- opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
❖❖❖
Il Tribunale,
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da MA ER e revoca il decre-
to ingiuntivo n. 3503/23 del Tribunale di Palermo depositato il 4
settembre 2023;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da MA ER avverso il de-
creto ingiuntivo n. 3503/23 di questo Tribunale (depositato il 4 settembre
2023 e notificato il 10 ottobre 2023), con cui si è ingiunto al predetto il pagamento in favore di (già della Controparte_1 Controparte_1
somma di € 17.074,41 a titolo di saldo dovuto in forza di un contratto di apertura di credito (n. 043347715.5) stipulato con OS TO S.p.A. il giorno 1 aprile 2011 nonché di un contratto di finanziamento (n.
CO000001.5) stipulato con MP BA il giorno del 13 febbraio 2017
(poi ceduti all'odierna opposta), oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
❖❖❖
Tanto premesso, preliminarmente, deve darsi atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. 28/2010,
stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dalla disposizione in argomento [cfr. produzione parte op-
posta del 12 dicembre 2024].
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Sempre in via preliminarmente, deve ritenersi fondata l'eccezione solle-
vata da parte opponente di difetto legittimazione attiva di CP_2
per mancanza di prova della presunta cessione del credito in-
[...]
giunto. In particolare, lamenta l'opponente che “l'originario creditore – e
tuttora unico legittimato a perseguire il credito – fosse per un rapporto
MP BA e per l'altro AG TO. Le successive e presunte “ces-
sioni” sono incerte, rimaste prive di dimostrazione … Il documento è privo
dell'allegato contrattuale e del dato relativo all'importo dei crediti oggetto di
cessione: non è dunque dato conoscere quali crediti siano stati ceduti e se
vi rientri o meno quello oggetto di causa:” [cfr. atto di citazione in opposizione, pag.
4 e 5].
Sul punto occorre premettere che “la parte che agisca affermandosi
successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di
un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui
all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo
la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il
resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.
n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU.,
n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n. 15414/2017).
Nella fattispecie, deve innanzitutto rilevarsi che non vi è prova in ordi-
ne alle (presunte) cessioni del credito da parte di Parte_1
all'odierna opposta, essendosi quest'ultima limitata ad allegare, al fine di provare la propria legittimazione attiva, i contratti di cessione privi degli allegati contenenti l'elenco dei crediti ceduti.
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Invero, la prova della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria va fornita, preferibilmente, mediante la produzione del contratto di cessione
(completo in tutte le sue parti, ivi compresi gli eventuali allegati) quale unico documento dal quale desumere con chiarezza l'oggetto del contratto stesso. Ne consegue che l'onere della prova non può ritenersi soddisfatto quando il contratto di cessione abbia un oggetto indeterminato.
Invero, non provano la titolarità del credito in capo alla cessionaria i contratti che non consentano di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione e, soprattutto, se il credito azionato fosse ricompreso nel
“blocco” dei crediti ceduti, pena la indeterminabilità dell'oggetto del con-
tratto ai sensi dell'art. 1346 cod. civ.
Nella fattispecie, l'opposta, come rilevato, ha prodotto il contratto di cessione privo però degli allegati contenenti l'elenco dei crediti ceduti, non potendosi pertanto ritenere validamente provato che il credito dell'odierna opponente sia ricompreso nella detta cessione dal momento che il con-
tratto, così come depositato, non contiene tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito (che, al contrario, viene effettuata in maniera assolutamente generica) e la sua certa inclusione nella cessione
(Cass. civ., III, Ord. 6/2/2024 n. 3405; Cass. civ., 20/7/2023, n. 21821).
L'onere probatorio gravante sull'opposta, infatti, non può dirsi assolto dalla produzione degli elenchi omissati dei crediti ceduti [cfr. produzione op-
posta] in quanto atti di formazione unilaterale e privi di qualsivoglia auten-
ticazione che li possano con certezza riferire agli allegati contratti di ces-
sione, dai quali, pertanto, non è possibile desumere alcuna prova in ordi-
ne alle presunte intervenute cessioni.
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Né ancora la prova dell'inclusione del credito ingiunto nell'operazione di cessione può dirsi raggiunta mediante il deposito della comunicazione al debitore della detta cessione. Invero, la notifica al debitore ceduto non costituisce elemento essenziale della fattispecie traslativa, ma svolge la più ridotta funzione di consentire al debitore di adempiere nei confronti dell'esatto creditore e di evitare così l'insorgere tra le parti di un indebito soggettivo, secondo il dettato dell'art. 1264 cod. civ. La notifica della ces-
sione di credito al debitore ceduto non incide, quindi, sul perfezionamento e sull'efficacia traslativa del contratto, né sulla legittimazione del cessio-
nario a pretendere il pagamento, rilevando tale atto soltanto al fine di ve-
rificare l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore ceduto al creditore cedente e di regolare il conflitto tra cessionari.
Pertanto, facendo applicazione dell'ormai consolidato principio secondo cui trattandosi di un fatto costitutivo del diritto fatto valere in sede moni-
toria, sarebbe spettato all'opposta provare compiutamente, ai sensi dell'art. 2697 cc, la propria titolarità soggettiva (Cass., SS.UU., n.
2951/2016), appare evidente che l'opposta non Controparte_1
ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, posto che emerge dalla documentazione prodotta l'insufficienza probatoria dell'intervenuta cessione del credito da OS TO S.p.A. e MP BA (originarie titolari del credito) a all'odierna opposta e la consequenziale successione nella titolarità del rapporto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi ritenersi sus-
sistente il difetto di legittimazione attiva di dal Controparte_1
momento che è risultata indimostrata la titolarità del credito posto a fon-
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
damento del Decreto ingiuntivo opposto.
Da ciò consegue, quale inevitabile corollario, l'accoglimento dell'opposizione proposta da MA ER.
Il decreto ingiuntivo n. 3503/23 del Tribunale di Palermo, quindi, deve essere ex art. 644 c.p.c. dichiarato inefficace e, per l'effetto, revocato.
❖❖❖
Accertato il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, le ulteriori do-
mande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbi-
te, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere as-
sorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (per tutte: Cass. Civ., II,
3/7/2013, n. 16630; Cass. Civ., III, 16/5/2006, n. 11356).
❖❖❖
Quanto alle spese di lite, tenuto conto delle ragioni in base alle quali si
è addivenuti alla decisione di rigetto e avuto riguardo al contrasto giuri-
sprudenziale esistente in materia, si reputano sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporre l'integrale compensa-
zione delle spese di lite tra le parti (cfr. Cass. Civ., VI, Ord. n.
24489/2015).
❖❖❖
Così deciso a Palermo, il 31 ottobre 2025
Il Giudice
RI LF
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
- 8 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Giudice RI LF, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
- 9 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile