Sentenza 10 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2002, n. 5096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5096 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2002 |
Testo completo
8 Aula B 0 0 0 509 6/0 2 REPUBBLICA ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.15218/99 Dott. D'Angelo Bruno Presidente Dott. Putaturo Donati Mario Consigliere Consigliere Cron. 15613 Dott. D'Agostino Giancarlo Consigliere Rep. Dott. La Terza Maura Raffaele Ud. 10/01/02 Dott. Di Lella Cons. Relatore ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ☐ UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da per diritti L. 11. 12 APR. 2002. in persona del Ministro pro IL CANCELLIERK MINISTERO DELL'INTERNO tempore, rappresentato e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui CANCELLERIA uffici, in via dei Portoghesi n. 12 - Roma, domiciliato. - ricorrente
contro
AR GI Intimata 90 avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n.940 del 17/7/1998 - R.G. 1112/1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 10/01/2002 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e per il rigetto degli altri. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Catanzaro, depositato il 5 giugno 1996, FA US, in qualità di erede di AN AR, premesso che il proprio dante causa era titolare della indennità di accompagnamento prevista a favore degli invalidi civili totalmente inabili, chiedeva l'accertamento del proprio diritto, al fine dell'adeguamento di detta indennità a quella spettante ai grandi invalidi (secondo quanto previsto dall'art 1 della legge n.18 dell'11/2/1980 e dalla legge n.292 del 26/7/1984 di interpretazione autentica del citato art 1), a vedersi corrispondere dal Ministero dell'Interno convenuto la indennità di accompagnamento nella nuova misura fissata dall'art 3 della legge n.656 del 6/10/1986. Il Pretore accoglieva la domanda, e condannava il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese del giudizio. Il Tribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Ministero dell'Interno, ha compensato in parte le spese del giudizio di primo grado. Ha confermato per il resto la decisione pretorile, precisando (nel rigettare la eccezione di prescrizione decennale sollevata dal 3 Ministero) che la domanda era stata proposta prima della maturazione del decennio decorrente dal 16/10/1986, data di entrata in vigore della legge 656 del 6/10/1986, che aveva stabilito la nuova misura della indennità di accompagnamento, oggetto della pretesa. Avverso tale pronuncia il Ministero dell'Interno propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L'intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo e secondo motivo del ricorso il Ministero dell'Interno denuncia violazione e falsa applicazione dell'art 2948 c.c. n.5 (primo motivo), nonché omessa ○ insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (secondo motivo). Con i motivi in esame, proposti congiuntamente, il ricorrente sostiene che, quantunque fosse stata eccepita la prescrizione decennale, il giudice del gravame, una volta individuata la decorrenza del periodo di prescrizione nella data di entrata in vigore della legge 656 del 6/10/1986, avrebbe dovuto rilevare, nel rispetto del principio “iura novit curia", la applicabilità, nella fattispecie in esame, del diverso termine di prescrizione quinquennale, che, essendo decorso prima della proposizione della domanda, comportava il rigetto della stessa. I motivi in questione non meritano accoglimento. Oggetto della presente controversia l'accertamento del diritto al pagamento dei ratei della indennità di accompagnamento in un ammontare diverso e superiore rispetto a quello erogato dal Ministero dell'Interno, in quanto si pretende che detti ratei debbano essere corrisposti nella maggiore misura prevista dall'art 3 della legge 656 del 6/10/1986, per l'indennità di accompagnamento goduta dagli invalidi di guerra. Come rilevato dalla sentenza della Corte れ Costituzionale n.283 del 25 maggio 1889, la regola generale per l'esercizio del diritto ai ratei della prestazione previdenziale assistenziale (in quanto non corrisposti o corrisposti in misura parziale) è la prescrizione decennale, mentre la prescrizione quinquennale opera esclusivamente per i ratei "liquidi", con ciò intendendosi i ratei per i quali sia stato completato il procedimento amministrativo di liquidazione della spesa, con messa a disposizione dell'avente diritto delle 5 relative somme, come fatto palese dal disposto dell'art 129 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n.1827, secondo cui si prescrivono in cinque anni le rate di pensione non riscosse. Ne consegue che in materia di obbligazioni pubbliche di carattere previdenziale assistenziale, il diritto di credito relativo a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, anche nel caso (quale quello di specie) in cui sia stato già eseguito un pagamento parzialmente estintivo della pretesa creditoria, in quanto tale pagamento lascia permanere la "illiquidità”, nel senso sopra precisato, del credito della parte residua. Nessuna censura può quindi muoversi alla sentenza impugnata per non avere applicato la prescrizione quinquennale. Con il terzo ed il quarto motivo del ricorso, proposti in via subordinata, il Ministero dell'Interno denuncia violazione e falsa applicazione dell'art 2946 C.C. (terzo motivo), nonché insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (quarto motivo). Con le censure in esame, proposte congiuntamente, il ricorrente rileva che il giudice del gravame erroneamente ha individuato quale data di decorrenza della prescrizione quella della entrata in vigore della legge 656 del 6/10/1986, perché tale legge si limita a stabilire la nuova misura della indennità di accompagnamento per gli invalidi di guerra, ma il diritto degli invalidi civili alla equiparazione, e quindi a percepire la stessa eramisura della indennità di accompagnamento, stata già prevista dalla legge 18 dell'11/2/1980, con decorrenza dall'1/1/1983. Pertanto, essendo stata la domanda proposta nel 1996, risulterebbe maturata anche la prescrizione decennale, almeno con riferimento agli adeguamenti intervenuti dal 1983 al 1986 e conglobati nella nuova misura fissata nel 1986. I motivi in esame, da valutarsi congiuntamente, vanno rigettati. La legge 656 del 6/10/1986 ha fissato la nuova misura della indennità di accompagnamento spettante, con la decorrenza indicata dalla legge stessa, a tutti i pensionati di guerra titolari di tale spettanza. La FA, invalida civile, nel presupposto della 7 sussistenza del diritto alla equiparazione della indennità di accompagnamento di cui è titolare a quella spettante agli invalidi di guerra, ha agito (esclusivamente) per la corresponsione della nuova misura della indennità di accompagnamento, introdotta dall'art della legge 656 del 6/10/1986, entrata in vigore in data 16/10/1986. E' evidente allora che il diritto, così come azionato, non poteva essere fatto valere, e la prescrizione non poteva decorrere, prima che entrasse in vigore la invocata previsione legislativa. Il ricorso va dunque rigettato. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché l'intimata non si è costituita. РОМ - Rigetta il ricorso;
- Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 10/01/2002 Il Presidente Il Consigliere estensore ↑Will Bruno D'Angelo Raffaele Di Lella I CANCELLIERE D , IL CANCELLIERE O L 3 L Depositato in Cancelleria 3 O 0 5 1 B . 10 APR. 2002 . A I S T N D S R A A A 3 T ' T oggi, 7 E , S L - V де де се L A 8 E O E S - R P E 1 IL CANCELLIERE D P P 1 M I I S S I E A R N N E O D G G C S E G O I T E A A L N D E 8 O S E A T E , L T I O L R R E I T D S D I G O E R