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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/03/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore e viste le richieste delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 939 del RGVG dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile, vertente
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) entrambi elettivamente domiciliati
[...] C.F._2 in Davoli Marina (CZ), al Viale Cassiodoro, n. 32, presso lo studio dell'Avv. Maria
Rosa Mancuso che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente proposto il 31 maggio 2024, e Parte_1
- premesso di aver contratto matrimonio Parte_2
RGVG n. 939/2024 - Pagina 1 di 6 concordatario in Badolato (CZ) il 7 maggio 2011 optando per il regime della separazione dei beni ed in costanza del quale era nato il [...] il loro unico figlio, – deducevano: Per_1
- di essersi consensualmente separati all'udienza del 14 febbraio 2017, giusto decreto di omologa n. 2520/2017 pronunciato dal Tribunale di Catanzaro il 24 marzo
2017 e di aver, da allora, interrotto qualunque forma di convivenza;
- che non sussistendo alcuna possibilità di riconciliazione, ricorrevano tutti i presupposti di legge per senti pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni, concordate dai coniugi:
“accordo su cui sono giunti i coniugi sulle questioni di carattere patrimoniale:
non dovrà più versare l'assegno mensile di euro Parte_2
200,00 per il mantenimento del minore alla signora Parte_1
Accordo cui sono giunti i coniugi sulle questioni dell'affidamento: affidare congiuntamente il minore al padre e alla madre sul quale Per_1
continueranno ad esercitare la potestà parentale:
- ai sensi dell'art. 155 c.p.c., il figlio minore sarà affidato congiuntamente Per_1
ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la potestà genitoriale di comune accordo per le decisioni più importanti che riguardano l'istruzione, l'educazione e la salute dello stesso, impegnandosi a non turbare la tranquillità e a cooperare affinché venga rispettato il suo interesse morale e materiale e, separatamente per le decisioni d'ordinaria amministrazione che vengono prese dal genitore, presente senza l'obbligo di consultare l'altro;
- il minore vivrà con il padre a Santa Caterina dello Jonio in via Tommaso Per_1
campanella, 6;
- la casa coniugale sita in Santa Caterina Dello Jonio (CZ) sarà affidata al IG
, completa di arredi e suppellettili, il quale Parte_2
provvederà a pagare tutte le spese derivanti.
La signora (mamma) attualmente è domiciliata in Svizzera Parte_1
dove vive e lavora.
RGVG n. 939/2024 - Pagina 2 di 6 - la mamma potrà vedere e tenere con sé il figlio sia in Italia che in Svizzera ogni qual volta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore: ogni decisione riguardante il minore dovrà essere presa in modo concorde dai genitori;
- i nonni paterni e materni potranno vedere il nipote ogni qualvolta lo vorranno previ accordi presi con il minore e con il padre;
- entrambi i genitori si impegnano a garantire la propria reperibilità durante il tempo in cui il minore si trova con l'uno o con l'altro genitore.
Quanto alle spese:
- le parti concordano che il minore sarà a carico totale del Sig. Parte_2
, le spese ordinarie pertanto saranno tutte a carico del genitore
[...]
affidatario (papà);
- le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori e dovranno essere preventivamente concordate;
- nulla si dispone per il mantenimento alla signora . Parte_1
Quanto ha il diritto di visita del genitore non collocatario, ci si riporta all'allegata separazione, con la differenza che il genitore collocatario ora in sede di divorzio e il papà; pertanto:
- la madre terra con sé il figlio minore ogni qualvolta lo vorrà e comunque Per_1
nel rispetto degli impegni scolastici e non del minore nonché, compatibilmente con gli impegni lavorativi e non di entrambi i genitori;
- il figlio minore potrà trascorrere con la madre alternativamente le Per_1
festività di Natale o Capodanno, quelle di Pasqua, per il resto dei periodi le parti decideranno come e quando combinare le frazioni di tempo con cui tenere il minore, sempre compatibilmente agli impegni di studio del minore, di salute di tutti i soggetti interessati e impegni di lavoro;
così anche per il periodo di vacanze estive.
Per altro i coniugi richiamano le condizioni già sancite in sede di separazione”.
1.1. All'udienza del 16 ottobre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, il Giudice delegato - rilevato che tra le condizioni di divorzio riportate in ricorso non era previsto alcun obbligo di mantenimento a carico della madre, quantunque dimorante in Svizzera, ove svolgeva attività lavorativa e nonostante il collocamento prevalente del minore
RGVG n. 939/2024 - Pagina 3 di 6 presso il padre – invitava le parti a rivedere le condizioni di divorzio, al fine di consentire loro di prevedere la corresponsione da parte della madre di un assegno mensile in favore del minore medesimo e differiva la causa all'udienza dell'11 dicembre 2024.
1.2. Con note scritte depositate per la predetta udienza, celebrata anch'essa in modalità cartolare, le parti – confermata la volontà di non riconciliarsi – integravano l'accordo di cui sopra prevedendo l'obbligo a carico della “di Parte_1
corrispondere un assegno mensile di euro 150,00 in favore del figlio visto Per_1
il prevalente collocamento del minore presso il padre, versando tale somma al signor con cadenza giorno 10 di ogni mese”. Parte_2
All'esito della predetta udienza, il Giudice Delegato – preso atto della volontà delle parti – rimetteva la causa al Collegio per la decisione con provvedimento del 12 gennaio 2025.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio congiuntamente proposta da e è fondata e deve Parte_1 Parte_2
essere accolta, atteso che il Collegio rileva la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, deve rilevarsi che sono decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per circa sette anni e, dunque, ben oltre i sei mesi previsti dalla Legge, decorrenti da quando i coniugi – incardinato il giudizio per la separazione consensuale - sono comparsi all'udienza presidenziale del 14 febbraio 2017 e la separazione è stata omologata dall'intestato Tribunale con decreto n. 2520/2017 del 24 marzo 2017.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
RGVG n. 939/2024 - Pagina 4 di 6 Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che sussistano tutti i presupposti di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dai coniugi in epigrafe indicati.
2.1. Quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso sopra riportate, così come integrate con le note scritte depositate per l'udienza dell'11 dicembre 2024 - e che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte - afferenti, in particolare, sia alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi che riguardanti il figlio minore, nato in [...] matrimonio, Per_1
il Collegio ritiene che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico e all'interesse della prole, sicché
– non rendendosi necessario alcun ulteriore intervento giudiziale sul punto – il
Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra le parti.
2.2. Il Tribunale prende, altresì, atto della rinuncia manifestata dalla ricorrente alla domanda di assegno divorzile.
2.3. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
3. In considerazione degli interessi coinvolti e della congiunta domanda di divorzio, ritiene il Tribunale che sussistano evidenti ragioni per poter disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 939 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa congiuntamente da , nata a [...] Parte_1
in data 11.08.1985 e , nato a Catanzaro in [...] Parte_2
08.04.1982, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Badolato
(CZ) il 7 maggio 2011 da e , Parte_1 Parte_2
trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Badolato (CZ), Anno 2011,
Atto n. 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1;
2) omologa le condizioni concordate dalle parti, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte;
RGVG n. 939/2024 - Pagina 5 di 6 3) prende atto della rinuncia della ricorrente, alla domanda Parte_1
di assegno divorzile;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Badolato (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
5) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
26 febbraio 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 939/2024 - Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore e viste le richieste delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 939 del RGVG dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile, vertente
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) entrambi elettivamente domiciliati
[...] C.F._2 in Davoli Marina (CZ), al Viale Cassiodoro, n. 32, presso lo studio dell'Avv. Maria
Rosa Mancuso che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente proposto il 31 maggio 2024, e Parte_1
- premesso di aver contratto matrimonio Parte_2
RGVG n. 939/2024 - Pagina 1 di 6 concordatario in Badolato (CZ) il 7 maggio 2011 optando per il regime della separazione dei beni ed in costanza del quale era nato il [...] il loro unico figlio, – deducevano: Per_1
- di essersi consensualmente separati all'udienza del 14 febbraio 2017, giusto decreto di omologa n. 2520/2017 pronunciato dal Tribunale di Catanzaro il 24 marzo
2017 e di aver, da allora, interrotto qualunque forma di convivenza;
- che non sussistendo alcuna possibilità di riconciliazione, ricorrevano tutti i presupposti di legge per senti pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni, concordate dai coniugi:
“accordo su cui sono giunti i coniugi sulle questioni di carattere patrimoniale:
non dovrà più versare l'assegno mensile di euro Parte_2
200,00 per il mantenimento del minore alla signora Parte_1
Accordo cui sono giunti i coniugi sulle questioni dell'affidamento: affidare congiuntamente il minore al padre e alla madre sul quale Per_1
continueranno ad esercitare la potestà parentale:
- ai sensi dell'art. 155 c.p.c., il figlio minore sarà affidato congiuntamente Per_1
ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la potestà genitoriale di comune accordo per le decisioni più importanti che riguardano l'istruzione, l'educazione e la salute dello stesso, impegnandosi a non turbare la tranquillità e a cooperare affinché venga rispettato il suo interesse morale e materiale e, separatamente per le decisioni d'ordinaria amministrazione che vengono prese dal genitore, presente senza l'obbligo di consultare l'altro;
- il minore vivrà con il padre a Santa Caterina dello Jonio in via Tommaso Per_1
campanella, 6;
- la casa coniugale sita in Santa Caterina Dello Jonio (CZ) sarà affidata al IG
, completa di arredi e suppellettili, il quale Parte_2
provvederà a pagare tutte le spese derivanti.
La signora (mamma) attualmente è domiciliata in Svizzera Parte_1
dove vive e lavora.
RGVG n. 939/2024 - Pagina 2 di 6 - la mamma potrà vedere e tenere con sé il figlio sia in Italia che in Svizzera ogni qual volta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore: ogni decisione riguardante il minore dovrà essere presa in modo concorde dai genitori;
- i nonni paterni e materni potranno vedere il nipote ogni qualvolta lo vorranno previ accordi presi con il minore e con il padre;
- entrambi i genitori si impegnano a garantire la propria reperibilità durante il tempo in cui il minore si trova con l'uno o con l'altro genitore.
Quanto alle spese:
- le parti concordano che il minore sarà a carico totale del Sig. Parte_2
, le spese ordinarie pertanto saranno tutte a carico del genitore
[...]
affidatario (papà);
- le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori e dovranno essere preventivamente concordate;
- nulla si dispone per il mantenimento alla signora . Parte_1
Quanto ha il diritto di visita del genitore non collocatario, ci si riporta all'allegata separazione, con la differenza che il genitore collocatario ora in sede di divorzio e il papà; pertanto:
- la madre terra con sé il figlio minore ogni qualvolta lo vorrà e comunque Per_1
nel rispetto degli impegni scolastici e non del minore nonché, compatibilmente con gli impegni lavorativi e non di entrambi i genitori;
- il figlio minore potrà trascorrere con la madre alternativamente le Per_1
festività di Natale o Capodanno, quelle di Pasqua, per il resto dei periodi le parti decideranno come e quando combinare le frazioni di tempo con cui tenere il minore, sempre compatibilmente agli impegni di studio del minore, di salute di tutti i soggetti interessati e impegni di lavoro;
così anche per il periodo di vacanze estive.
Per altro i coniugi richiamano le condizioni già sancite in sede di separazione”.
1.1. All'udienza del 16 ottobre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, il Giudice delegato - rilevato che tra le condizioni di divorzio riportate in ricorso non era previsto alcun obbligo di mantenimento a carico della madre, quantunque dimorante in Svizzera, ove svolgeva attività lavorativa e nonostante il collocamento prevalente del minore
RGVG n. 939/2024 - Pagina 3 di 6 presso il padre – invitava le parti a rivedere le condizioni di divorzio, al fine di consentire loro di prevedere la corresponsione da parte della madre di un assegno mensile in favore del minore medesimo e differiva la causa all'udienza dell'11 dicembre 2024.
1.2. Con note scritte depositate per la predetta udienza, celebrata anch'essa in modalità cartolare, le parti – confermata la volontà di non riconciliarsi – integravano l'accordo di cui sopra prevedendo l'obbligo a carico della “di Parte_1
corrispondere un assegno mensile di euro 150,00 in favore del figlio visto Per_1
il prevalente collocamento del minore presso il padre, versando tale somma al signor con cadenza giorno 10 di ogni mese”. Parte_2
All'esito della predetta udienza, il Giudice Delegato – preso atto della volontà delle parti – rimetteva la causa al Collegio per la decisione con provvedimento del 12 gennaio 2025.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio congiuntamente proposta da e è fondata e deve Parte_1 Parte_2
essere accolta, atteso che il Collegio rileva la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, deve rilevarsi che sono decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per circa sette anni e, dunque, ben oltre i sei mesi previsti dalla Legge, decorrenti da quando i coniugi – incardinato il giudizio per la separazione consensuale - sono comparsi all'udienza presidenziale del 14 febbraio 2017 e la separazione è stata omologata dall'intestato Tribunale con decreto n. 2520/2017 del 24 marzo 2017.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
RGVG n. 939/2024 - Pagina 4 di 6 Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che sussistano tutti i presupposti di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dai coniugi in epigrafe indicati.
2.1. Quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso sopra riportate, così come integrate con le note scritte depositate per l'udienza dell'11 dicembre 2024 - e che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte - afferenti, in particolare, sia alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi che riguardanti il figlio minore, nato in [...] matrimonio, Per_1
il Collegio ritiene che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico e all'interesse della prole, sicché
– non rendendosi necessario alcun ulteriore intervento giudiziale sul punto – il
Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra le parti.
2.2. Il Tribunale prende, altresì, atto della rinuncia manifestata dalla ricorrente alla domanda di assegno divorzile.
2.3. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
3. In considerazione degli interessi coinvolti e della congiunta domanda di divorzio, ritiene il Tribunale che sussistano evidenti ragioni per poter disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 939 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa congiuntamente da , nata a [...] Parte_1
in data 11.08.1985 e , nato a Catanzaro in [...] Parte_2
08.04.1982, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Badolato
(CZ) il 7 maggio 2011 da e , Parte_1 Parte_2
trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Badolato (CZ), Anno 2011,
Atto n. 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1;
2) omologa le condizioni concordate dalle parti, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte;
RGVG n. 939/2024 - Pagina 5 di 6 3) prende atto della rinuncia della ricorrente, alla domanda Parte_1
di assegno divorzile;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Badolato (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
5) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
26 febbraio 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 939/2024 - Pagina 6 di 6