CASS
Sentenza 23 agosto 2023
Sentenza 23 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/08/2023, n. 25094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25094 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 31715/2018 R.G. proposto da: FA ZI GA PA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO MANFEROCE, rappresentato e difeso dall’avvocato MO IA – ricorrente – contro EL NA, LF AG, NI LO elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA CAVA AURELIA, 199 INT.E/2, presso lo studio dell’avvocato ORESTE NATOLI che li rappresenta e difende – controricorrenti e ricorrenti incidentali – nonché contro Oggetto: Proprietà – Accertamento – Posti barca – Beni ex art 812 c.c. R.G.N. 31715/2018 Ud. 06/07/2023 PU Civile Sent. Sez. 2 Num. 25094 Anno 2023 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO Data pubblicazione: 23/08/2023 Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 2 di 29 MA DI OR S.R.L.; ASSESSORATO AL TERRITORIO ED AMBIENTE DELLA NE IC;
ASSESSORATO AL BILANCIO E TESORO DELLA NE IC;
– intimati – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO MESSINA n. 474/2018 depositata il 16/05/2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del giorno 06/07/2023 dal Consigliere Federico Rolfi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente l’Avv. Massimo Fabiani, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Udito per i controricorrenti l’Avv. Danika La Loggia, su delega dell’Avv. Oreste Natoli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con citazione del giugno 2004 la società Portorosa Village s.n.c. convenne, innanzi il Tribunale di Messina, la Curatela del FA ZI GA PA, la società MA DI OR RL, l’ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE DELLA NE IC e l’ASSESSORATO BILANCIO E TESORO DELLA NE IC, chiedendo – per quanto qui rileva - di accertare: 1) il carattere non demaniale di spazi destinati a posto barca e ormeggio gommoni oggetto di un contratto del 12 ottobre 1989; 2) la conseguente piena Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 3 di 29 proprietà su sei posti barca e ormeggio gommoni, previa conversione del contratto nullo, essendo stato il medesimo concluso sull’erroneo presupposto della natura demaniale delle aree. In subordine, Portorosa Village s.n.c. chiese, qualora fosse stata accertata la natura demaniale dell’area, la pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c. per l’esecuzione coattiva dell’obbligo - assunto da MA DI OR RL con atto di sottomissione in data 22 gennaio 2001 e di un atto di concessione del 22 ottobre 2003 – di stipulare nuovi contratti di ormeggio, con conferma del diritto di superficie già esistente in virtù del contratto di ormeggio già stipulato, o, in ulteriore subordine, di sentenza che “confermasse” il diritto di godimento sui posti barca e ormeggi. 2. Si costituirono: − MA DI OR RL, eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale - vertendo alcune delle domande sulla natura concessoria della convenzione - contestando nel merito la domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna sia della stessa attrice alla corresponsione di un indennizzo per la fruizione dei posti barca sia degli ASSESSORATI TERRITORIO E AMBIENTE e BILANCIO E TESORO DELLA NE IC al risarcimento dei danni;
− il FA ZI GA PA, deducendo che, per effetto della caducazione dell’atto di sottomissione i beni erano rientrati nella massa attiva del fallimento;
che la conclusione degli atti di sottomissione si era basata sull’erroneo presupposto della demanialità delle aree, da ciò derivando la nullità del medesimo;
che, conseguentemente, tutti gli altri atti - compreso il contratto di ormeggio - Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 4 di 29 dovevano dichiararsi nulli senza che fosse possibile convertire tale contratto nel senso richiesto dall’attrice; − l’ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE DELLA NE IC e l’ASSESSORATO BILANCIO E TESORO DELLA NE IC, eccependo il difetto di giurisdizione e contestando la fondatezza della domanda. 3. Nel giudizio intervennero volontariamente gli odierni controricorrenti NI LO, LF AG e NA EL - anch’essi assegnatari di posti barca sulla scorta di contratti conclusi con la ZI GA PA - i quali fecero proprie le domande della società attrice. 4. Con sentenza n. 1311 del 21 giugno 2013, il Tribunale di Messina, per quel che rileva in questa sede: 1) dichiarò il difetto di giurisdizione sulle domande di cui all’art. 2932 c.c.; 2) dichiarò la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di accertamento della nullità degli atti amministrativi concernenti la demanialità dell’area formulata dal FA ZI GA PA e in ordine alla domanda di rilascio e pagamento dell’indennizzo formulata da MA DI OR RL;
3) rigettò la domanda di conversione del contratto formulata dall’attrice e dagli intervenuti. 5. Avverso detta sentenza venne proposto appello da NI LO, LF AG e NA EL nei confronti del FA ZI GA PA, degli ASSESSORATI TERRITORIO E AMBIENTE e BILANCIO E TESORO DELLA NE IC e della MA DI OR RL. Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 5 di 29 Proposti appelli incidentali sia da parte del FA ZI GA PA, sia da parte degli ASSESSORATI TERRITORIO E AMBIENTE e BILANCIO E TESORO DELLA NE IC, e rimasta invece contumace la MA DI OR RL, la Corte d’appello di Messina, con sentenza 474/2018 del 16 maggio 2018, in riforma della decisione di prime cure, ha: 1) accertato la natura privata delle aree su cui insistono i posti barca oggetto dei contratti di ormeggio conclusi con gli appellanti;
2) riqualificato tali contratti come contratti misti di compravendita dei posti barca e di ormeggio per i servizi portuali;
3) accertato la proprietà in capo agli appellanti dei suddetti posti barca;
4) respinto gli appelli incidentali. A tali statuizioni, la Corte messinese è giunta, osservando che: - fondato era il primo motivo di appello con il quale gli appellanti si dolevano dell’omesso esame della domanda di accertamento della natura non demaniale dell’area, rilevando che tale domanda era stata effettivamente formulata dall’originaria attrice Portorosa Village s.n.c. e fatta propria dagli intervenuti, poi appellanti;
- sul punto, spiegava autorità di giudicato la sentenza emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 346/2009, che aveva accertato la natura privata delle aree portuali ricavate per escavazione e sulle quali insistevano i posti barca;
- infondata era invece la domanda di accertamento della nullità dei contratti di ormeggio conclusi dagli appellanti, in quanto Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 6 di 29 stipulati sull’erroneo presupposto della natura demaniale delle aree, dovendosi escludere che tale profilo potesse determinare la nullità dei contratti per difetto di causa, così risultando superato anche il tema della eventuale conversione dei contratti medesimi;
- infondato era l’appello incidentale con cui il FA ZI GA PA chiedeva accertarsi l’intervenuta risoluzione o inefficacia dei contratti di ormeggio in quanto sospensivamente o risolutivamente condizionati al rilascio della concessione cinquantennale ed all’atto di sottomissione del 1984, successivamente caducato, non potendosi ritenere che l’efficacia di detti contratti fosse effettivamente subordinata alla perdurante vigenza degli atti amministrativi;
- doveva invece ritenersi che con i contratti in questione i contraenti avessero in realtà inteso determinare il trasferimento della titolarità dei posti barca, con previsione di una prestazione obbligatoria solo per la fornitura dei connessi servizi portuali;
e ciò in quanto i contratti in questione, in una parte erano riconducibili al contratto atipico di ormeggio ma, per altri contenuti, venivano a connotare “in termini di realità il diritto acquisito”, prevedendo la possibilità di cessione del contratto a terzi senza alcuna clausola di gradimento;
il diritto di subentro degli eredi in caso di morte dell’utente; l’assenza di obbligo di versamento di ulteriore corrispettivo in caso di rinnovo della concessione;
- i contratti dovevano quindi essere riqualificati come contratti combinati, costituiti da un contratto di ormeggio e da un contratto di compravendita dei posti barca. Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 7 di 29 6. Per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Messina ricorre ora il FA ZI GA PA. Resistono con controricorso NI LO, LF AG e NA EL. Sono rimasti intimati sia MA DI OR RL, sia gli ASSESSORATI TERRITORIO E AMBIENTE e BILANCIO E TESORO DELLA NE IC. 7. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. 8. Le parti hanno depositato memorie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è affidato a sei motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 52, 93, 103 l. fall. “per avere la sentenza della Corte d’Appello di Messina trasferito agli appellanti la proprietà di posti barca appartenenti ad una società fallita, con ciò accogliendo una domanda inammissibile perché formulata al di fuori del procedimento di accertamento del passivo”. Il ricorso richiama in particolare la formulazione dell’art. 52 l. fall. vigente ratione temporis - il fallimento è stato dichiarato nel 1994 – il quale prevedeva l’applicazione in via esclusiva del procedimento di accertamento del passivo, argomentando anche nel senso della deducibilità del profilo per la prima volta anche in sede di legittimità, in quanto sia pertinente alla stessa proponibilità della domanda sia rilevabile d’ufficio. Argomenta, ulteriormente, che la Corte territoriale si sarebbe pronunciata su una domanda non formulata in precedenza, con impossibilità per la difesa del FA ZI GA PA di eccepire l’improponibilità della domanda, da ciò derivando – prosegue Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 8 di 29 il ricorso – che sulla questione neppure potrebbe essersi formulato il giudicato. Deduce, poi, il ricorso che, sebbene la formulazione dell’art. 52 l. fall. vigente ratione temporis non estendesse il carattere esclusivo del procedimento di accertamento del passivo anche ai diritti reali, nondimeno, in virtù del combinato disposto degli artt. 24 e 103 l. fall. anche i diritti reali derivanti da rapporti obbligatori dovevano ritenersi attratti dalla regola di esclusività dell’accertamento endoconcorsuale. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 42, 51, 72, 52, 93, 103 l. fall. “per avere la sentenza della Corte d’Appello di Messina trasferito agli appellanti la proprietà di posti barca appartenenti ad una società fallita, con ciò accogliendo una domanda inammissibile perché volta ad estrarre dal patrimonio del fallito un bene mai prima entrato nel patrimonio degli appellanti”. Oltre a contestare “l’errato modello processuale adottato”, il ricorso censura anche il contenuto della decisione della Corte territoriale, in quanto la stessa si sarebbe tradotta nella sottrazione di beni dalla massa attiva fallimentare violando il principio di cristallizzazione della massa attiva, con lesione della par condicio. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. “per avere la Corte di Appello pronunciato su una domanda mai proposta” e, in subordine “per violazione degli artt. 111 cost. e 101 comma 2 c.p.c., per non avere la Corte sottoposto alla discussione in contraddittorio con le parti la questione della qualificazione del contratto”. Argomenta, in particolare, il ricorso che, in sede di formulazione della domanda, era stato chiesto il trasferimento dei posti barca, non sulla scorta di una diversa qualificazione dell’originario contratto di Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 9 di 29 ormeggio, ma argomentando che il medesimo costituiva un contratto traslativo per effetto della sua nullità e della conseguente conversione da contratto di ormeggio in contratto di compravendita. Deduce, quindi, il ricorso, che la Corte territoriale, nell’escludere la nullità del contratto, procedendo tuttavia alla sua riqualificazione, e accogliendo quindi la domanda sulla scorta di una causa petendi diversa da quella dedotta originariamente sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione. Ulteriormente, prosegue il ricorso, la Corte territoriale avrebbe comunque dovuto provocare il contraddittorio delle parti sul punto, ai sensi dell’art. 101 secondo comma, c.p.c., norma che impone al giudice di sottoporre al contraddittorio delle parti la questione sollevata d’ufficio e che invece sarebbe stata violata dalla Corte territoriale adottando la decisione impugnata. 1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione di legge degli artt. 1362 segg. c.c., “per avere la sentenza della Corte d’Appello di Messina disapplicato la regola ermeneutica che dà prevalenza al significato proprio delle parole quando queste sono univoche e quando riproducono la reale volontà delle parti”. Deduce il ricorso che la Corte territoriale avrebbe violato il primario criterio di interpretazione letterale, sebbene non solo il titolo del contratto de quo fosse univoco, ma altrettanto univoca fosse la volontà dell’utilizzatore di assicurarsi un diritto di godimento, senza in alcun modo menzionare l’intenzione di porre in essere un atto traslativo del diritto. 1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 812, 2659, 2826 c.c., “per avere la sentenza della Corte d’Appello di Messina Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 10 di 29 trasferito agli appellanti la proprietà di posti barca che non costituiscono un bene in sé determinabile con ciò accogliendo una domanda inammissibile perché volta ad affermare l’esistenza di un diritto reale non determinato né determinabile come enunciato nell’art. 2826 cod. civ. con riferimento all’indicazione catastale”. Evidenzia il ricorso che la decisione erroneamente avrebbe ritenuto configurato un contratto traslativo della proprietà sui posti barca, sia perché il posto barca non sarebbe configurabile come bene, costituendo unicamente un diritto di godimento, sia perché i singoli posti barca contemplati nei contratti erano solo sommariamente individuati rispetto agli altri posti barca, sia perché gli stessi non erano individuati né catastalmente né nei registri immobiliari, risultando conseguentemente esclusi dal meccanismo della trascrizione, in quanto la loro identificazione non era desumibile da altri documenti. 1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2644 -2645 c.c. e 45 l. fall. “per avere la sentenza della Corte d’Appello di Messina trasferito agli appellanti la proprietà di posti barca contro una società fallita con ciò violando il principio della opponibilità degli atti che non sono stati trascritti”. Ipotizzando, in linea teorica, la possibilità di configurare diritti reali sui posti barca, il FA ZI GA PA ricorrente eccepisce la inopponibilità di tale diritto nei propri confronti, non essendo stati trascritti gli ipotizzati atti di acquisto con conseguente applicazione dell’art. 45 l. fall. ed altrettanto conseguente inopponibilità delle pretese dei controricorrenti al medesimo ricorrente. 2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato, si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 11 di 29 degli artt. 1325, 1343, 1353, 1372, 141, 1424 e 1467 c.c. «e dei principi in tema di “presupposizione”». Il ricorso incidentale impugna la decisione della Corte d’appello di Messina nella parte in cui la stessa ha escluso la ricorrenza di una ipotesi di presupposizione – costituita dalla convinzione delle parti che il porto turistico e quindi anche i posti barca avessero natura demaniale e non privata, come poi affermato in via definitiva dal giudice amministrativo – nonostante i contratti conclusi dai controricorrenti venissero ad evidenziare che, ove il carattere non demaniale dei posti barca fosse stato noto ai paciscenti gli stessi avrebbero posto in essere una vera e propria compravendita. 3. Il primo motivo di ricorso è infondato. Deve preliminarmente essere disattesa l’eccezione di inammissibilità, sollevata dai controricorrenti, per essere stato il motivo di ricorso ricondotto nell’ambito dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. e non – come ritenuto corretto dai ricorrenti medesimi - nell’ambito dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. Come rilevato anche dal Pubblico Ministero, questa Corte ha chiarito che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione consentite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013 e la successiva Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018), giungendo, quindi, alla conclusione per cui l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 12 di 29 c.p.c., né determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26310 del 07/11/2017; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25557 del 27/10/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 25386 del 17/12/2015; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4036 del 20/02/2014). Si deve, quindi, ritenere che solo quando alla non corretta intitolazione del motivo si venga a sommare un contenuto eterogeneo della censura tale da impedire una univoca classificazione del motivo medesimo ed una indubbia individuazione del vizio dedotto – ciò che non ricorre nella specie – si apra lo spazio per una declaratoria di inammissibilità, determinata dalla radicale impossibilità di verificare la inequivoca riconducibilità del gravame ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dall’art. 360 c.p.c. Esclusa l’inammissibilità del motivo, lo stesso deve tuttavia essere ritenuto infondato. Questa Corte, infatti, ha già chiarito, in relazione alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. in ordine all’accertamento dei crediti vantati nei confronti di un fallimento, che la conseguente declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell’azione (a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio), ove quest’ultima venga proposta con un giudizio ordinario di cognizione, pur costituendo profilo rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado – e quindi anche nel giudizio di cassazione - trattandosi di una questione litis ingressus impediens, trova nondimeno un limite preclusivo costituito dall’intervenuto giudicato, sia esso interno – qualora la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 13 di 29 confronti del fallimento – sia esso giudicato implicito - ove l’eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda – e ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo (Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 24156 del 04/10/2018). Il principio, del resto, risulta pienamente armonico con il principio generale – anch’esso enunciato da questa Corte – per cui la regola della rilevabilità d’ufficio anche nel giudizio di legittimità delle questioni attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale va coordinata con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che comportano un’applicazione in senso restrittivo e residuale di tale rilievo officioso, sicché le suddette questioni restano coperte dal giudicato implicito allorché siano state ignorate dalle parti nei precedenti gradi di giudizio per essersi il contraddittorio incentrato sul merito della lite e su di esse non si sia pronunciato il giudice adito (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10088 del 17/05/2016 e la successiva Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22207 del 22/09/2017). Tornando, allora, alla vicenda ora in esame, si deve constatare, anche sulla scorta dell’esame diretto degli atti, che sia l’originaria attrice Portorosa Village s.n.c. sia gli intervenuti – odierni ricorrenti incidentali – ebbero a formulare sin dall’introduzione del giudizio di primo grado una domanda volta a conseguire l’accertamento della titolarità dei posti barca di cui le parti, attrice ed intervenuti, risultavano – usando, per ora, un termine volontariamente anodino – assegnatari e di cui invece le parti medesime assumevano aver acquistato la piena proprietà. Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 14 di 29 L’originaria formulazione delle domande non solo è riportata nella stessa decisione impugnata – che, nella sintesi delle conclusioni del giudizio di primo grado riprodotta a pag. 2, rammenta che l’originaria attrice aveva chiesto “(…) 2) che fosse affermato il diritto di proprietà pieno ed esclusivo sui sei posti barca (…)” – ma finisce per essere offerta anche dallo stesso odierno ricorrente, il quale, a pag. 13 del ricorso (in relazione al secondo motivo di impugnazione), deduce di avere rassegnato in primo grado conclusioni nel senso di “Estendere gli effetti della nullità, o in subordine, della risoluzione e perdita di efficacia di tutti i predetti atti e provvedimenti anche al contratto di ormeggio con l’attrice, per tutte le ragioni suesposte e per ogni altra eventuale;
[omissis] dichiarare inammissibili o rigettare tutte le domande attrici e in particolare quelle che hanno ad oggetto la pretesa conversione del contratto di ormeggio nullo in una compravendita (o altro atto traslativo della proprietà) e il riconoscimento della pretesa natura reale del diritto ceduto dalla Bazia Gardens s.p.a. con lo stesso contratto di ormeggio” [enfasi in originale nel ricorso]. L’esame diretto degli atti – possibile, essendo dedotto un error in procedendo che rende questa Corte giudice del fatto processuale – altro non fa se non confermare che il tema dell’accertamento dell’avvenuto verificarsi di un effetto traslativo della proprietà dei posti barca, e della conseguente esistenza di un diritto di proprietà sui medesimi, era stato dedotto sin dal primo grado di giudizio, dovendosi peraltro sottolineare che lo stesso era azionato ab initio nei confronti della procedura concorsuale. Non vale argomentare, come invece sostiene il ricorrente, che vi fosse una diversità tra l’originaria domanda e la successiva statuizione assunta dalla Corte d’appello di Messina, e ciò in quanto la prima domanda era “volta a conseguire l’accertamento di un diritto reale, ma Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 15 di 29 per il tramite di un pregiudiziale accertamento della nullità, per difetto di causa, nel contratto di ormeggio” (pag. 13 ricorso), laddove la Corte messinese avrebbe accolto la domanda degli odierni controricorrenti sulla scorta dell’affermazione della validità del contratto di ormeggio, rinvenendo tuttavia nel medesimo anche una finalità traslativa dei posti barca. L’infondatezza di tali deduzioni discende pianamente dalla constatazione che, tra l’originaria domanda e la statuizione impugnata, sussiste in ogni caso una coincidenza di petitum - e cioè l’accertamento della proprietà dei posti barca - e di causa petendi, unica essendo la vicenda generatrice del dedotto effetto traslativo, e cioè la conclusione dei contratti di ormeggio, sebbene valorizzati sotto la diversa declinazione della conversione del contratto nullo, da un lato, e della piena affermazione della sua validità ed idoneità a determinare l’effetto traslativo, dall’altro lato. Ciò a maggior ragione ove si consideri che la pretesa nullità e la conseguente conversione dei contratti si basava sull’allegazione del fatto che la conclusione di tali contratti, con quelle caratteristiche e con quei contenuti, era avvenuta sull’erroneo presupposto della natura demaniale delle aree, sussistendo tuttavia ab initio la volontà di acquistare la proprietà dei suddetti posti barca, ove alle parti fosse stata nota la circostanza che l’area ove si collocavano i posti medesimi non aveva natura demaniale. Si deve, a questo punto, constatare che su tale domanda – che, come visto, mirava direttamente ad accertare l’acquisto della titolarità di un diritto di proprietà sui posti barca – il giudice di prime cure non ha assunto una decisione in rito ed ha invece proceduto all’esame della domanda nel merito, seppur rigettandola. In presenza, quindi, di una statuizione che implicitamente veniva a negare la sussistenza di una questione litis ingressus impediens e ad Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 16 di 29 affermare la proponibilità – recte ammissibilità - della domanda, era onere dell’odierno ricorrente impedire la formazione del giudicato, proponendo appello incidentale – come pure risulta avere fatto in relazione ad altri profili concernenti il merito ed in ordine ai quali era risultato soccombente in prime cure – anche alla luce del principio per cui soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle, mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione, di cui intende ottenere l’accoglimento, ha l’onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12067 del 24/05/2007 e le successive Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6550 del 14/03/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9889 del 13/05/2016; Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 9265 del 06/04/2021). Non avendo, invece, il FA ZI GA PA proposto gravame incidentale in ordine alla proponibilità della domanda, deve ritenersi che la statuizione con la quale il giudice di prime cure, decidendo nel merito, ha ritenuto la domanda ammissibile sia ormai passata in giudicato, risultando così preclusa nella presente sede la possibilità di sollevare ex novo il profilo. 4. Il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile. Il profilo dedotto con il motivo non risulta essere stato oggetto di valutazione nella sentenza impugnata – come rilevato anche dal Pubblico Ministero – né può opinarsi diversamente sulla scorta dello stralcio delle conclusioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta dell’odierno ricorrente e riprodotte a pag. 13 del ricorso, dal momento che è da escludere che tali conclusioni, per il contenuto anodino che le caratterizza, venissero effettivamente a sollevare il Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 17 di 29 profilo del “vulnus al principio di cristallizzazione dell’attivo”, come dedotto dal ricorrente. Appurato, quindi, che il profilo dedotto nel motivo di ricorso non risulta essere stato in alcun modo affrontato nella decisione impugnata e che parte ricorrente non ha adeguatamente dedotto di averlo sollevato nei precedenti gradi di giudizio, individuando in modo specifico e completo, in ossequio all’art. 366 c.p.c., l’atto o gli atti nei quali sarebbe avvenuta tale deduzione, deve, conseguentemente, trovare applicazione il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo il quale, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 20694 del 09/08/2018; ed anche Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 2193 del 30/01/2020; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 14477 del 06/06/2018; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013). 5. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Va premesso che il motivo risulta ammissibile e non difetta di autosufficienza, avendo il ricorrente riprodotto nelle componenti essenziali, i contenuti delle conclusioni formulate nei due gradi di giudizio, considerata anche la sintesi che delle conclusioni medesime è offerta dalla stessa sentenza impugnata. Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 18 di 29 E tuttavia, il motivo risulta infondato sulla scorta di considerazioni che sono già state in parte sviluppate in sede di esame del primo motivo di ricorso. Giova rammentare che il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso - nemmeno implicitamente o virtualmente - nell’ambito della domanda o delle richieste delle parti, mentre non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate (Cass. 6 - 5, Ordinanza n. 17897 del 03/07/2019; Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 29200 del 13/11/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22595 del 26/10/2009). Tornando al caso di specie, si è già osservato, in sede di valutazione del primo motivo di ricorso, che l’esame degli atti permette di affermare che: 1) sin dal giudizio di primo grado risultava formulata una domanda volta a conseguire l’accertamento dell’avvenuto verificarsi di un effetto traslativo della proprietà dei posti barca e della conseguente esistenza di un diritto di proprietà sui medesimi;
2) tra tale originaria domanda e la statuizione impugnata sussiste una coincidenza di petitum (e cioè, si ripete, l’accertamento dell’acquisto della proprietà dei posti barca) e di causa petendi (e cioè la conclusione dei contratti di ormeggio). Da ciò discende che la Corte territoriale, nella propria decisione, non solo non ha attribuito o negato alcun diritto diverso da quello Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 19 di 29 oggetto delle originarie domande, ma neppure ha esaminato una questione non espressamente formulata, avendo invece semplicemente proceduto alla riqualificazione del contenuto e degli effetti di contratti (quelli di ormeggio) che erano stato sin dall’inizio dedotti come causa petendi dell’originaria domanda e che, quindi, facevano parte ab origine del thema decidendum, in quanto fulcro delle pretese reciprocamente azionate tra le parti, mantenendosi, conseguentemente, nei limiti della domanda originaria e verificandone la fondatezza sulla scorta di quella che era stata individuata ab initio come fattispecie generatrice, cioè causa petendi. Quanto sinora osservato vale, a questo punto, a far ritenere infondata anche la doglianza con cui si deduce la violazione dell’art. 101 c.p.c., e ciò sempre per la ragione che il tenore e gli effetti dei contratti all’origine del contendere facevano parte sin dall’esordio del giudizio dell’ambito delle allegazioni e delle valutazioni rimesse all’organo giudicante, da ciò derivando l’assenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 101 c.p.c., dal momento che il principio in tale norma fissato ha lo scopo di evitare le decisioni c.d. "a sorpresa" o "della terza via" e, pertanto, vale solo per le questioni che il giudice rilevi effettivamente d’ufficio per non essere state dedotte dalle parti, mentre non vale per le questioni che - pur rilevabili d’ufficio - siano state introdotte dalle parti in quanto tali questioni fanno già parte del thema decidendum (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 29098 del 05/12/2017 e Cass. Sez. U - Sentenza n. 7294 del 22/03/2017). 6. Il quarto motivo risulta, invece, fondato. Va, in primo luogo, esclusa la inammissibilità del motivo stesso per mancata riproduzione del contratto inerente al controricorrente NI LO, come invece eccepito dai controricorrenti ed anche dal Pubblico Ministero. Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 20 di 29 Si deve rilevare, invero, che la Corte territoriale, nel procedere all’interpretazione dei testi contrattuali non ha in alcun modo individuato profili di distinzioni tra i medesimi, esaminando anzi il testo dei “contratti in questione” (pag. 22 della motivazione) come se gli stessi costituissero, nel loro tenore letterale, un corpus omogeneo, al punto che la lettura della motivazione non consente in alcun modo di stabilire se la Corte territoriale si riferisca ad uno solo dei contratti, risultando per contro che l’interpretazione è stata operata con riferimento ad una formulazione dei contratti che era sovrapponibile e non necessitava, quindi, di analisi disgiunta. Tale essendo l’impostazione seguita dalla Corte territoriale – e cioè l’implicita affermazione della coincidenza dei testi delle convenzioni, peraltro non confutata anche nella presente sede dai controricorrenti – si deve escludere che il FA ricorrente fosse tenuto a duplicare sia le produzioni documentali sia le argomentazioni interpretative per sottrarsi ad un giudizio di inammissibilità della censura. Come sostanzialmente riconosciuto anche dal ricorrente, l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., anche nell’ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. L - Sentenza n. 10745 del 04/04/2022). Il FA ZI GA PA, nella specie, è venuto espressamente a dolersi della violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., peraltro articolando in modo ammissibile la doglianza, in quanto non si è limitato a contrapporre la propria interpretazione a quella accolta nella Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 21 di 29 sentenza impugnata, ma ha fatto esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante puntuale indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, ed ha precisato in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sarebbe discostato dai canoni legali o li avrebbe applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017). Nel merito, le doglianze del ricorrente colgono nel segno, dovendosi ritenere che la Corte messinese non abbia fatto buon governo delle regole ermeneutiche, giungendo ad una interpretazione che viene a collidere con una corretta applicazione del complesso di previsioni di cui agli artt. 1362 segg. c.c. – a cominciare dal criterio di interpretazione letterale, pur se declinato secondo i principi già enunciati da questa Corte – approdando, quindi, non ad una interpretazione che, pur non essendo l’unica astrattamente possibile risulti comunque plausibile, bensì ad una lettura che si pone al di là dello stesso limite della plausibilità. È stato chiarito che, in tema di interpretazione del contratto, l’elemento letterale, pur assumendo funzione fondamentale nella ricerca della effettiva volontà delle parti, deve invero essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quelli dell’interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell’interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., avuto riguardo allo "scopo pratico" perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto e, quindi, della relativa "causa concreta" (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 34795 del 17/11/2021; Cass. Sez. L - Sentenza n. 24699 del 14/09/2021). Questa Suprema Corte, quindi, ha puntualizzato che il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 22 di 29 della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un’espressione prima facie chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti, da ciò risultando che l’interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all’interprete, dopo aver compiuto l’esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l’intenzione delle parti e quindi di verificare se quest’ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32786 del 08/11/2022). È bensì vero che i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 segg. c.c. sono governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi- integrativi, tanto da escluderne la concreta operatività quando l’applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la "comune intenzione delle parti stipulanti", ma è parimenti vero che la necessità di ricostruire tale "comune intenzione” senza "limitarsi al senso letterale delle parole", ma avendo riguardo al "comportamento complessivo" dei contraenti comporta che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non risulta necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell’accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali non è un prius, ma l’esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 23 di 29 extratestuali, indicati dal legislatore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14432 del 15/07/2016). Tornando, allora, al caso in esame, occorre rimarcare che la Corte territoriale, dopo un’ampia e condivisibile ricostruzione teorica del contratto atipico di ormeggio (sul quale questa Corte si è già espressa in più di un’occasione: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3554 del 13/02/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19201 del 21/09/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18419 del 19/08/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 01/06/2004) ha tuttavia ritenuto che nella specie “i contratti in questione” contenessero “altre pattuizioni che (…) non rientrano nello schema negoziale, ancorché atipico cui si è accennato (che è squisitamente volto all’attribuzione di un diritto personale) ma di contro connotano in termini di realità il diritto acquisito” (pag. 22). Le clausole che, a tali fini, la Corte di Messina ha ritenuto di valorizzare sono sostanzialmente tre: la prima, contenente la fissazione di un corrispettivo “evidentemente superiore a qualunque canone di ormeggio ancorché fissato per 50 anni”; la seconda, che, in caso di rinnovo della concessione in epoca successiva al giugno 2034, escludeva l’obbligo di versamento di un ulteriore corrispettivo da parte degli odierni controricorrenti;
la terza, che riconosceva agli odierni controricorrenti sia la “possibilità di cessione a terzi del contratto” - riconoscendo alla ZI GA PA unicamente un diritto di prelazione, ma non una clausola di gradimento - sia “il diritto di subentro in caso di morte dell’utente in capo ai suoi eredi”. Il percorso interpretativo seguito dalla Corte messinese si rivela, tuttavia, erroneo e frutto di una non corretta applicazione dei canoni ermeneutici legali. Partendo dal dato squisitamente testuale dei contratti, invero, è stata, in primo luogo, negletta una cospicua serie di indici letterali Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 24 di 29 idonei ad escludere la configurabilità delle convenzioni in esame come contratti traslativi di un diritto reale. Tali indici sono costituiti: dal riferimento alle controparti della ZI GA PA come “Utente”, e quindi non “acquirente” né “cessionario”; dalla dichiarazione espressa di attribuzione del “diritto di utilizzare i seguenti servizi portuali” come oggetto del medesimo contratto;
dalla previsione della facoltà, per la stessa società, di “attribuire all’Utente stesso l’uso di un altro posto barca, in relazione alla limitata capacità ricettiva derivante dal protrarsi dei lavori” (art. 3), facoltà evidentemente non compatibile con un immediato effetto traslativo di uno specifico bene. In secondo luogo, si deve osservare che le stesse clausole valorizzate dalla Corte territoriale sono state oggetto di una lettura non adeguatamente aderente al loro significato letterale e funzionale. Quanto alla clausola (art. 4) che escludeva l’obbligo di versamento di ulteriore corrispettivo in caso di rinnovo della concessione dopo il giugno del 2034, si deve osservare che la Corte territoriale ha omesso di considerare che tale clausola era riferita al solo corrispettivo previsto dall’art. 3, lett. a), restando invece fermi gli altri obblighi di corresponsione – uno dei quali periodico - contemplati nelle successive lett. b) e c). Quanto alla clausola che prevedeva le facoltà di cessione a terzi e di subentro degli eredi, si deve rilevare, in primo luogo, che il tenore letterale della pattuizione (art. 5) si riferiva eloquentemente alla “cessione del contratto”, espressione non compatibile con un effetto traslativo della proprietà di un bene, e ciò a maggior ragione ove si consideri, sul piano funzionale, che non sarebbe stata neppure in astratto configurabile una cessione separata del preteso diritto di proprietà sul posto barca, da una parte, e del contratto di fornitura di Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 25 di 29 servizi di ormeggio e custodia, dall’altra, atteso l’inscindibile legame funzionale tra i due oggetti del contratto contemplati nella convenzione. Con riferimento alla facoltà di trasferimento agli eredi, si deve poi ancora osservare come veniva testualmente previsto che l’utilizzo del posto barca fosse consentito “al solo erede designato dagli altri coeredi”, con previsione che risulta palesemente incompatibile con quello che avrebbe dovuto essere il regime di un bene oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà e destinato, quindi, in caso di morte dell’acquirente, a cadere nella comunione ereditaria, con eguale diritto dei coeredi di fruirne. Ove, peraltro, si considerino gli elementi funzionali ed extratestuali del contratto, viene ad emergere in modo più marcato che, al di là del senso letterale delle parole, le convenzioni in esame non evidenziavano una comune intenzione delle parti nel senso della realizzazione di un effetto traslativo di proprietà. Anche depurando la questione del profilo della – erroneamente ipotizzata – natura demaniale dell’area portuale, infatti, il tessuto complessivo delle pattuizioni evidenziava che oggetto dell’accordo era un contratto – quello di ormeggio, appunto - avente ad oggetto la messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali e, nel caso in esame, la fornitura di una serie di servizi accessori (antincendio, vigilanza, meteo, etc.: art. 1), rispetto ai quali l’individuazione del posto barca valeva non a determinare un effetto traslativo, bensì – come emerge dallo stesso art. 1: “i servizi erogati a favore dell’Utente si intendono inscindibilmente inerenti e connessi con il posto barca (ormeggio) sotto descritto (…)” – ad individuare il locus all’interno dell’area portuale ove l’utente avrebbe avuto diritto a posizionarsi col proprio natante per ricevere le prestazioni contrattuali. Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 26 di 29 Sempre sul piano funzionale, del resto, si deve osservare: − che la stessa determinazione del corrispettivo – che la Corte territoriale ha apoditticamente affermato essere “evidentemente superiore a qualunque canone di ormeggio” – ben lungi dall’evidenziare una volontà traslativa della proprietà della porzione di specchio acqueo (su cui si tornerà in sede di esame del quinto motivo) trovava bilanciamento proprio nel fatto che detto corrispettivo risultava (nell’ottica della concessione) potenzialmente idoneo ad assorbire l’effettuazione delle prestazioni contrattuali anche in epoca successiva all’anno 2034, e quindi apparentemente sine die;
− che la stessa presenza della clausola relativa alla facoltà di cessione del contratto a terzi e di subentro degli eredi (seppur con le singolari modalità evidenziate in precedenza) valeva ad escludere che, con il contratto, si intendesse operare un effetto traslativo della proprietà, giacché in tal caso la presenza di dette clausole – ad eccezione del riconoscimento della prelazione a favore della ZI GA PA – sarebbe risultata del tutto pleonastica, connaturata essendo al diritto di proprietà la facoltà di disporne inter vivos e di trasmetterne la titolarità mortis causa. In conclusione, né l’analisi immediatamente letterale né il riscontro ermeneutico ricavabile dall’esame degli elementi funzionali del contratto – non essendo stati addotti concreti elementi extratestuali – valevano a rendere anche solo plausibile l’interpretazione cui invece è approdata la Corte messinese, e ciò in quanto tale interpretazione è stata raggiunta non solo tramite un reiterato contrasto con il significato testuale delle espressioni utilizzate, ma anche in virtù di un’analisi sistematica del complesso delle clausole che appare marcatamente Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 27 di 29 incompleta ed avulsa da quella che era la funzione economico- individuale dei contratti, in tal modo incorrendo in una violazione delle disposizioni in tema di interpretazione del contratto. 7. Il quinto e il sesto motivo di ricorso rimangono assorbiti nell’accoglimento del precedente motivo. 8. L’accoglimento, seppur parziale, del ricorso principale impone di procedere all’esame del ricorso incidentale, che si articola in unico motivo. Il motivo è inammissibile. Lo stesso, infatti, risulta radicalmente difforme dal canone di deducibilità della ragione di impugnazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Va rammentato, infatti, che il ricorrente che deduca tale ragione di impugnazione ha l’onere, a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U - Sentenza n. 23745 del 28/10/2020). Il motivo in esame, invece, dopo la riproduzione integrale della parte della motivazione della sentenza impugnata riferita al profilo della presupposizione e dopo aver richiamato altresì le censure che erano state mosse con l’atto di appello alla decisione di primo grado, si diffonde in una serie di argomentazioni strettamente fattuali concernenti il contenuto delle intese intercorse tra le parti, omettendo Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 28 di 29 radicalmente di dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata dovrebbero ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016). Ciò di cui il motivo di ricorso viene, in realtà, a dolersi non è la violazione o falsa applicazione dei principi in tema di presupposizione, bensì unicamente il fatto che, nel caso specifico, la Corte territoriale abbia escluso nel concreto la possibilità di ravvisare un’ipotesi di presupposizione, traducendosi in tal modo il ricorso in una inammissibile sollecitazione di una rivalutazione del merito della decisione. 9. Alla luce delle considerazioni che precedono, va accolto il quarto motivo del ricorso principale;
vanno rigettati il primo e il terzo motivo dello stesso ricorso, va dichiarato inammissibile il secondo e vanno dichiarati assorbiti il quinto e il sesto motivo;
infine, va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 10. Stante il tenore della pronuncia sul ricorso incidentale, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 29 di 29 stesso art. 13, se dovuto", spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05).
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il quarto motivo del ricorso principale;
rigetta il primo e il terzo motivo dello stesso ricorso, dichiara inammissibile il secondo e assorbiti il quinto e il sesto;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 luglio 2023.
ASSESSORATO AL BILANCIO E TESORO DELLA NE IC;
– intimati – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO MESSINA n. 474/2018 depositata il 16/05/2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del giorno 06/07/2023 dal Consigliere Federico Rolfi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente l’Avv. Massimo Fabiani, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Udito per i controricorrenti l’Avv. Danika La Loggia, su delega dell’Avv. Oreste Natoli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con citazione del giugno 2004 la società Portorosa Village s.n.c. convenne, innanzi il Tribunale di Messina, la Curatela del FA ZI GA PA, la società MA DI OR RL, l’ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE DELLA NE IC e l’ASSESSORATO BILANCIO E TESORO DELLA NE IC, chiedendo – per quanto qui rileva - di accertare: 1) il carattere non demaniale di spazi destinati a posto barca e ormeggio gommoni oggetto di un contratto del 12 ottobre 1989; 2) la conseguente piena Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 3 di 29 proprietà su sei posti barca e ormeggio gommoni, previa conversione del contratto nullo, essendo stato il medesimo concluso sull’erroneo presupposto della natura demaniale delle aree. In subordine, Portorosa Village s.n.c. chiese, qualora fosse stata accertata la natura demaniale dell’area, la pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c. per l’esecuzione coattiva dell’obbligo - assunto da MA DI OR RL con atto di sottomissione in data 22 gennaio 2001 e di un atto di concessione del 22 ottobre 2003 – di stipulare nuovi contratti di ormeggio, con conferma del diritto di superficie già esistente in virtù del contratto di ormeggio già stipulato, o, in ulteriore subordine, di sentenza che “confermasse” il diritto di godimento sui posti barca e ormeggi. 2. Si costituirono: − MA DI OR RL, eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale - vertendo alcune delle domande sulla natura concessoria della convenzione - contestando nel merito la domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna sia della stessa attrice alla corresponsione di un indennizzo per la fruizione dei posti barca sia degli ASSESSORATI TERRITORIO E AMBIENTE e BILANCIO E TESORO DELLA NE IC al risarcimento dei danni;
− il FA ZI GA PA, deducendo che, per effetto della caducazione dell’atto di sottomissione i beni erano rientrati nella massa attiva del fallimento;
che la conclusione degli atti di sottomissione si era basata sull’erroneo presupposto della demanialità delle aree, da ciò derivando la nullità del medesimo;
che, conseguentemente, tutti gli altri atti - compreso il contratto di ormeggio - Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 4 di 29 dovevano dichiararsi nulli senza che fosse possibile convertire tale contratto nel senso richiesto dall’attrice; − l’ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE DELLA NE IC e l’ASSESSORATO BILANCIO E TESORO DELLA NE IC, eccependo il difetto di giurisdizione e contestando la fondatezza della domanda. 3. Nel giudizio intervennero volontariamente gli odierni controricorrenti NI LO, LF AG e NA EL - anch’essi assegnatari di posti barca sulla scorta di contratti conclusi con la ZI GA PA - i quali fecero proprie le domande della società attrice. 4. Con sentenza n. 1311 del 21 giugno 2013, il Tribunale di Messina, per quel che rileva in questa sede: 1) dichiarò il difetto di giurisdizione sulle domande di cui all’art. 2932 c.c.; 2) dichiarò la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di accertamento della nullità degli atti amministrativi concernenti la demanialità dell’area formulata dal FA ZI GA PA e in ordine alla domanda di rilascio e pagamento dell’indennizzo formulata da MA DI OR RL;
3) rigettò la domanda di conversione del contratto formulata dall’attrice e dagli intervenuti. 5. Avverso detta sentenza venne proposto appello da NI LO, LF AG e NA EL nei confronti del FA ZI GA PA, degli ASSESSORATI TERRITORIO E AMBIENTE e BILANCIO E TESORO DELLA NE IC e della MA DI OR RL. Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 5 di 29 Proposti appelli incidentali sia da parte del FA ZI GA PA, sia da parte degli ASSESSORATI TERRITORIO E AMBIENTE e BILANCIO E TESORO DELLA NE IC, e rimasta invece contumace la MA DI OR RL, la Corte d’appello di Messina, con sentenza 474/2018 del 16 maggio 2018, in riforma della decisione di prime cure, ha: 1) accertato la natura privata delle aree su cui insistono i posti barca oggetto dei contratti di ormeggio conclusi con gli appellanti;
2) riqualificato tali contratti come contratti misti di compravendita dei posti barca e di ormeggio per i servizi portuali;
3) accertato la proprietà in capo agli appellanti dei suddetti posti barca;
4) respinto gli appelli incidentali. A tali statuizioni, la Corte messinese è giunta, osservando che: - fondato era il primo motivo di appello con il quale gli appellanti si dolevano dell’omesso esame della domanda di accertamento della natura non demaniale dell’area, rilevando che tale domanda era stata effettivamente formulata dall’originaria attrice Portorosa Village s.n.c. e fatta propria dagli intervenuti, poi appellanti;
- sul punto, spiegava autorità di giudicato la sentenza emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 346/2009, che aveva accertato la natura privata delle aree portuali ricavate per escavazione e sulle quali insistevano i posti barca;
- infondata era invece la domanda di accertamento della nullità dei contratti di ormeggio conclusi dagli appellanti, in quanto Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 6 di 29 stipulati sull’erroneo presupposto della natura demaniale delle aree, dovendosi escludere che tale profilo potesse determinare la nullità dei contratti per difetto di causa, così risultando superato anche il tema della eventuale conversione dei contratti medesimi;
- infondato era l’appello incidentale con cui il FA ZI GA PA chiedeva accertarsi l’intervenuta risoluzione o inefficacia dei contratti di ormeggio in quanto sospensivamente o risolutivamente condizionati al rilascio della concessione cinquantennale ed all’atto di sottomissione del 1984, successivamente caducato, non potendosi ritenere che l’efficacia di detti contratti fosse effettivamente subordinata alla perdurante vigenza degli atti amministrativi;
- doveva invece ritenersi che con i contratti in questione i contraenti avessero in realtà inteso determinare il trasferimento della titolarità dei posti barca, con previsione di una prestazione obbligatoria solo per la fornitura dei connessi servizi portuali;
e ciò in quanto i contratti in questione, in una parte erano riconducibili al contratto atipico di ormeggio ma, per altri contenuti, venivano a connotare “in termini di realità il diritto acquisito”, prevedendo la possibilità di cessione del contratto a terzi senza alcuna clausola di gradimento;
il diritto di subentro degli eredi in caso di morte dell’utente; l’assenza di obbligo di versamento di ulteriore corrispettivo in caso di rinnovo della concessione;
- i contratti dovevano quindi essere riqualificati come contratti combinati, costituiti da un contratto di ormeggio e da un contratto di compravendita dei posti barca. Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 7 di 29 6. Per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Messina ricorre ora il FA ZI GA PA. Resistono con controricorso NI LO, LF AG e NA EL. Sono rimasti intimati sia MA DI OR RL, sia gli ASSESSORATI TERRITORIO E AMBIENTE e BILANCIO E TESORO DELLA NE IC. 7. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. 8. Le parti hanno depositato memorie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è affidato a sei motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 52, 93, 103 l. fall. “per avere la sentenza della Corte d’Appello di Messina trasferito agli appellanti la proprietà di posti barca appartenenti ad una società fallita, con ciò accogliendo una domanda inammissibile perché formulata al di fuori del procedimento di accertamento del passivo”. Il ricorso richiama in particolare la formulazione dell’art. 52 l. fall. vigente ratione temporis - il fallimento è stato dichiarato nel 1994 – il quale prevedeva l’applicazione in via esclusiva del procedimento di accertamento del passivo, argomentando anche nel senso della deducibilità del profilo per la prima volta anche in sede di legittimità, in quanto sia pertinente alla stessa proponibilità della domanda sia rilevabile d’ufficio. Argomenta, ulteriormente, che la Corte territoriale si sarebbe pronunciata su una domanda non formulata in precedenza, con impossibilità per la difesa del FA ZI GA PA di eccepire l’improponibilità della domanda, da ciò derivando – prosegue Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 8 di 29 il ricorso – che sulla questione neppure potrebbe essersi formulato il giudicato. Deduce, poi, il ricorso che, sebbene la formulazione dell’art. 52 l. fall. vigente ratione temporis non estendesse il carattere esclusivo del procedimento di accertamento del passivo anche ai diritti reali, nondimeno, in virtù del combinato disposto degli artt. 24 e 103 l. fall. anche i diritti reali derivanti da rapporti obbligatori dovevano ritenersi attratti dalla regola di esclusività dell’accertamento endoconcorsuale. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 42, 51, 72, 52, 93, 103 l. fall. “per avere la sentenza della Corte d’Appello di Messina trasferito agli appellanti la proprietà di posti barca appartenenti ad una società fallita, con ciò accogliendo una domanda inammissibile perché volta ad estrarre dal patrimonio del fallito un bene mai prima entrato nel patrimonio degli appellanti”. Oltre a contestare “l’errato modello processuale adottato”, il ricorso censura anche il contenuto della decisione della Corte territoriale, in quanto la stessa si sarebbe tradotta nella sottrazione di beni dalla massa attiva fallimentare violando il principio di cristallizzazione della massa attiva, con lesione della par condicio. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. “per avere la Corte di Appello pronunciato su una domanda mai proposta” e, in subordine “per violazione degli artt. 111 cost. e 101 comma 2 c.p.c., per non avere la Corte sottoposto alla discussione in contraddittorio con le parti la questione della qualificazione del contratto”. Argomenta, in particolare, il ricorso che, in sede di formulazione della domanda, era stato chiesto il trasferimento dei posti barca, non sulla scorta di una diversa qualificazione dell’originario contratto di Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 9 di 29 ormeggio, ma argomentando che il medesimo costituiva un contratto traslativo per effetto della sua nullità e della conseguente conversione da contratto di ormeggio in contratto di compravendita. Deduce, quindi, il ricorso, che la Corte territoriale, nell’escludere la nullità del contratto, procedendo tuttavia alla sua riqualificazione, e accogliendo quindi la domanda sulla scorta di una causa petendi diversa da quella dedotta originariamente sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione. Ulteriormente, prosegue il ricorso, la Corte territoriale avrebbe comunque dovuto provocare il contraddittorio delle parti sul punto, ai sensi dell’art. 101 secondo comma, c.p.c., norma che impone al giudice di sottoporre al contraddittorio delle parti la questione sollevata d’ufficio e che invece sarebbe stata violata dalla Corte territoriale adottando la decisione impugnata. 1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione di legge degli artt. 1362 segg. c.c., “per avere la sentenza della Corte d’Appello di Messina disapplicato la regola ermeneutica che dà prevalenza al significato proprio delle parole quando queste sono univoche e quando riproducono la reale volontà delle parti”. Deduce il ricorso che la Corte territoriale avrebbe violato il primario criterio di interpretazione letterale, sebbene non solo il titolo del contratto de quo fosse univoco, ma altrettanto univoca fosse la volontà dell’utilizzatore di assicurarsi un diritto di godimento, senza in alcun modo menzionare l’intenzione di porre in essere un atto traslativo del diritto. 1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 812, 2659, 2826 c.c., “per avere la sentenza della Corte d’Appello di Messina Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 10 di 29 trasferito agli appellanti la proprietà di posti barca che non costituiscono un bene in sé determinabile con ciò accogliendo una domanda inammissibile perché volta ad affermare l’esistenza di un diritto reale non determinato né determinabile come enunciato nell’art. 2826 cod. civ. con riferimento all’indicazione catastale”. Evidenzia il ricorso che la decisione erroneamente avrebbe ritenuto configurato un contratto traslativo della proprietà sui posti barca, sia perché il posto barca non sarebbe configurabile come bene, costituendo unicamente un diritto di godimento, sia perché i singoli posti barca contemplati nei contratti erano solo sommariamente individuati rispetto agli altri posti barca, sia perché gli stessi non erano individuati né catastalmente né nei registri immobiliari, risultando conseguentemente esclusi dal meccanismo della trascrizione, in quanto la loro identificazione non era desumibile da altri documenti. 1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2644 -2645 c.c. e 45 l. fall. “per avere la sentenza della Corte d’Appello di Messina trasferito agli appellanti la proprietà di posti barca contro una società fallita con ciò violando il principio della opponibilità degli atti che non sono stati trascritti”. Ipotizzando, in linea teorica, la possibilità di configurare diritti reali sui posti barca, il FA ZI GA PA ricorrente eccepisce la inopponibilità di tale diritto nei propri confronti, non essendo stati trascritti gli ipotizzati atti di acquisto con conseguente applicazione dell’art. 45 l. fall. ed altrettanto conseguente inopponibilità delle pretese dei controricorrenti al medesimo ricorrente. 2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato, si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 11 di 29 degli artt. 1325, 1343, 1353, 1372, 141, 1424 e 1467 c.c. «e dei principi in tema di “presupposizione”». Il ricorso incidentale impugna la decisione della Corte d’appello di Messina nella parte in cui la stessa ha escluso la ricorrenza di una ipotesi di presupposizione – costituita dalla convinzione delle parti che il porto turistico e quindi anche i posti barca avessero natura demaniale e non privata, come poi affermato in via definitiva dal giudice amministrativo – nonostante i contratti conclusi dai controricorrenti venissero ad evidenziare che, ove il carattere non demaniale dei posti barca fosse stato noto ai paciscenti gli stessi avrebbero posto in essere una vera e propria compravendita. 3. Il primo motivo di ricorso è infondato. Deve preliminarmente essere disattesa l’eccezione di inammissibilità, sollevata dai controricorrenti, per essere stato il motivo di ricorso ricondotto nell’ambito dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. e non – come ritenuto corretto dai ricorrenti medesimi - nell’ambito dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. Come rilevato anche dal Pubblico Ministero, questa Corte ha chiarito che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione consentite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013 e la successiva Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018), giungendo, quindi, alla conclusione per cui l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 12 di 29 c.p.c., né determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26310 del 07/11/2017; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25557 del 27/10/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 25386 del 17/12/2015; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4036 del 20/02/2014). Si deve, quindi, ritenere che solo quando alla non corretta intitolazione del motivo si venga a sommare un contenuto eterogeneo della censura tale da impedire una univoca classificazione del motivo medesimo ed una indubbia individuazione del vizio dedotto – ciò che non ricorre nella specie – si apra lo spazio per una declaratoria di inammissibilità, determinata dalla radicale impossibilità di verificare la inequivoca riconducibilità del gravame ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dall’art. 360 c.p.c. Esclusa l’inammissibilità del motivo, lo stesso deve tuttavia essere ritenuto infondato. Questa Corte, infatti, ha già chiarito, in relazione alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. in ordine all’accertamento dei crediti vantati nei confronti di un fallimento, che la conseguente declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell’azione (a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio), ove quest’ultima venga proposta con un giudizio ordinario di cognizione, pur costituendo profilo rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado – e quindi anche nel giudizio di cassazione - trattandosi di una questione litis ingressus impediens, trova nondimeno un limite preclusivo costituito dall’intervenuto giudicato, sia esso interno – qualora la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 13 di 29 confronti del fallimento – sia esso giudicato implicito - ove l’eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda – e ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo (Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 24156 del 04/10/2018). Il principio, del resto, risulta pienamente armonico con il principio generale – anch’esso enunciato da questa Corte – per cui la regola della rilevabilità d’ufficio anche nel giudizio di legittimità delle questioni attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale va coordinata con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che comportano un’applicazione in senso restrittivo e residuale di tale rilievo officioso, sicché le suddette questioni restano coperte dal giudicato implicito allorché siano state ignorate dalle parti nei precedenti gradi di giudizio per essersi il contraddittorio incentrato sul merito della lite e su di esse non si sia pronunciato il giudice adito (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10088 del 17/05/2016 e la successiva Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22207 del 22/09/2017). Tornando, allora, alla vicenda ora in esame, si deve constatare, anche sulla scorta dell’esame diretto degli atti, che sia l’originaria attrice Portorosa Village s.n.c. sia gli intervenuti – odierni ricorrenti incidentali – ebbero a formulare sin dall’introduzione del giudizio di primo grado una domanda volta a conseguire l’accertamento della titolarità dei posti barca di cui le parti, attrice ed intervenuti, risultavano – usando, per ora, un termine volontariamente anodino – assegnatari e di cui invece le parti medesime assumevano aver acquistato la piena proprietà. Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 14 di 29 L’originaria formulazione delle domande non solo è riportata nella stessa decisione impugnata – che, nella sintesi delle conclusioni del giudizio di primo grado riprodotta a pag. 2, rammenta che l’originaria attrice aveva chiesto “(…) 2) che fosse affermato il diritto di proprietà pieno ed esclusivo sui sei posti barca (…)” – ma finisce per essere offerta anche dallo stesso odierno ricorrente, il quale, a pag. 13 del ricorso (in relazione al secondo motivo di impugnazione), deduce di avere rassegnato in primo grado conclusioni nel senso di “Estendere gli effetti della nullità, o in subordine, della risoluzione e perdita di efficacia di tutti i predetti atti e provvedimenti anche al contratto di ormeggio con l’attrice, per tutte le ragioni suesposte e per ogni altra eventuale;
[omissis] dichiarare inammissibili o rigettare tutte le domande attrici e in particolare quelle che hanno ad oggetto la pretesa conversione del contratto di ormeggio nullo in una compravendita (o altro atto traslativo della proprietà) e il riconoscimento della pretesa natura reale del diritto ceduto dalla Bazia Gardens s.p.a. con lo stesso contratto di ormeggio” [enfasi in originale nel ricorso]. L’esame diretto degli atti – possibile, essendo dedotto un error in procedendo che rende questa Corte giudice del fatto processuale – altro non fa se non confermare che il tema dell’accertamento dell’avvenuto verificarsi di un effetto traslativo della proprietà dei posti barca, e della conseguente esistenza di un diritto di proprietà sui medesimi, era stato dedotto sin dal primo grado di giudizio, dovendosi peraltro sottolineare che lo stesso era azionato ab initio nei confronti della procedura concorsuale. Non vale argomentare, come invece sostiene il ricorrente, che vi fosse una diversità tra l’originaria domanda e la successiva statuizione assunta dalla Corte d’appello di Messina, e ciò in quanto la prima domanda era “volta a conseguire l’accertamento di un diritto reale, ma Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 15 di 29 per il tramite di un pregiudiziale accertamento della nullità, per difetto di causa, nel contratto di ormeggio” (pag. 13 ricorso), laddove la Corte messinese avrebbe accolto la domanda degli odierni controricorrenti sulla scorta dell’affermazione della validità del contratto di ormeggio, rinvenendo tuttavia nel medesimo anche una finalità traslativa dei posti barca. L’infondatezza di tali deduzioni discende pianamente dalla constatazione che, tra l’originaria domanda e la statuizione impugnata, sussiste in ogni caso una coincidenza di petitum - e cioè l’accertamento della proprietà dei posti barca - e di causa petendi, unica essendo la vicenda generatrice del dedotto effetto traslativo, e cioè la conclusione dei contratti di ormeggio, sebbene valorizzati sotto la diversa declinazione della conversione del contratto nullo, da un lato, e della piena affermazione della sua validità ed idoneità a determinare l’effetto traslativo, dall’altro lato. Ciò a maggior ragione ove si consideri che la pretesa nullità e la conseguente conversione dei contratti si basava sull’allegazione del fatto che la conclusione di tali contratti, con quelle caratteristiche e con quei contenuti, era avvenuta sull’erroneo presupposto della natura demaniale delle aree, sussistendo tuttavia ab initio la volontà di acquistare la proprietà dei suddetti posti barca, ove alle parti fosse stata nota la circostanza che l’area ove si collocavano i posti medesimi non aveva natura demaniale. Si deve, a questo punto, constatare che su tale domanda – che, come visto, mirava direttamente ad accertare l’acquisto della titolarità di un diritto di proprietà sui posti barca – il giudice di prime cure non ha assunto una decisione in rito ed ha invece proceduto all’esame della domanda nel merito, seppur rigettandola. In presenza, quindi, di una statuizione che implicitamente veniva a negare la sussistenza di una questione litis ingressus impediens e ad Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 16 di 29 affermare la proponibilità – recte ammissibilità - della domanda, era onere dell’odierno ricorrente impedire la formazione del giudicato, proponendo appello incidentale – come pure risulta avere fatto in relazione ad altri profili concernenti il merito ed in ordine ai quali era risultato soccombente in prime cure – anche alla luce del principio per cui soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle, mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione, di cui intende ottenere l’accoglimento, ha l’onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12067 del 24/05/2007 e le successive Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6550 del 14/03/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9889 del 13/05/2016; Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 9265 del 06/04/2021). Non avendo, invece, il FA ZI GA PA proposto gravame incidentale in ordine alla proponibilità della domanda, deve ritenersi che la statuizione con la quale il giudice di prime cure, decidendo nel merito, ha ritenuto la domanda ammissibile sia ormai passata in giudicato, risultando così preclusa nella presente sede la possibilità di sollevare ex novo il profilo. 4. Il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile. Il profilo dedotto con il motivo non risulta essere stato oggetto di valutazione nella sentenza impugnata – come rilevato anche dal Pubblico Ministero – né può opinarsi diversamente sulla scorta dello stralcio delle conclusioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta dell’odierno ricorrente e riprodotte a pag. 13 del ricorso, dal momento che è da escludere che tali conclusioni, per il contenuto anodino che le caratterizza, venissero effettivamente a sollevare il Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 17 di 29 profilo del “vulnus al principio di cristallizzazione dell’attivo”, come dedotto dal ricorrente. Appurato, quindi, che il profilo dedotto nel motivo di ricorso non risulta essere stato in alcun modo affrontato nella decisione impugnata e che parte ricorrente non ha adeguatamente dedotto di averlo sollevato nei precedenti gradi di giudizio, individuando in modo specifico e completo, in ossequio all’art. 366 c.p.c., l’atto o gli atti nei quali sarebbe avvenuta tale deduzione, deve, conseguentemente, trovare applicazione il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo il quale, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 20694 del 09/08/2018; ed anche Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 2193 del 30/01/2020; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 14477 del 06/06/2018; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013). 5. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Va premesso che il motivo risulta ammissibile e non difetta di autosufficienza, avendo il ricorrente riprodotto nelle componenti essenziali, i contenuti delle conclusioni formulate nei due gradi di giudizio, considerata anche la sintesi che delle conclusioni medesime è offerta dalla stessa sentenza impugnata. Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 18 di 29 E tuttavia, il motivo risulta infondato sulla scorta di considerazioni che sono già state in parte sviluppate in sede di esame del primo motivo di ricorso. Giova rammentare che il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso - nemmeno implicitamente o virtualmente - nell’ambito della domanda o delle richieste delle parti, mentre non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate (Cass. 6 - 5, Ordinanza n. 17897 del 03/07/2019; Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 29200 del 13/11/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22595 del 26/10/2009). Tornando al caso di specie, si è già osservato, in sede di valutazione del primo motivo di ricorso, che l’esame degli atti permette di affermare che: 1) sin dal giudizio di primo grado risultava formulata una domanda volta a conseguire l’accertamento dell’avvenuto verificarsi di un effetto traslativo della proprietà dei posti barca e della conseguente esistenza di un diritto di proprietà sui medesimi;
2) tra tale originaria domanda e la statuizione impugnata sussiste una coincidenza di petitum (e cioè, si ripete, l’accertamento dell’acquisto della proprietà dei posti barca) e di causa petendi (e cioè la conclusione dei contratti di ormeggio). Da ciò discende che la Corte territoriale, nella propria decisione, non solo non ha attribuito o negato alcun diritto diverso da quello Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 19 di 29 oggetto delle originarie domande, ma neppure ha esaminato una questione non espressamente formulata, avendo invece semplicemente proceduto alla riqualificazione del contenuto e degli effetti di contratti (quelli di ormeggio) che erano stato sin dall’inizio dedotti come causa petendi dell’originaria domanda e che, quindi, facevano parte ab origine del thema decidendum, in quanto fulcro delle pretese reciprocamente azionate tra le parti, mantenendosi, conseguentemente, nei limiti della domanda originaria e verificandone la fondatezza sulla scorta di quella che era stata individuata ab initio come fattispecie generatrice, cioè causa petendi. Quanto sinora osservato vale, a questo punto, a far ritenere infondata anche la doglianza con cui si deduce la violazione dell’art. 101 c.p.c., e ciò sempre per la ragione che il tenore e gli effetti dei contratti all’origine del contendere facevano parte sin dall’esordio del giudizio dell’ambito delle allegazioni e delle valutazioni rimesse all’organo giudicante, da ciò derivando l’assenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 101 c.p.c., dal momento che il principio in tale norma fissato ha lo scopo di evitare le decisioni c.d. "a sorpresa" o "della terza via" e, pertanto, vale solo per le questioni che il giudice rilevi effettivamente d’ufficio per non essere state dedotte dalle parti, mentre non vale per le questioni che - pur rilevabili d’ufficio - siano state introdotte dalle parti in quanto tali questioni fanno già parte del thema decidendum (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 29098 del 05/12/2017 e Cass. Sez. U - Sentenza n. 7294 del 22/03/2017). 6. Il quarto motivo risulta, invece, fondato. Va, in primo luogo, esclusa la inammissibilità del motivo stesso per mancata riproduzione del contratto inerente al controricorrente NI LO, come invece eccepito dai controricorrenti ed anche dal Pubblico Ministero. Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 20 di 29 Si deve rilevare, invero, che la Corte territoriale, nel procedere all’interpretazione dei testi contrattuali non ha in alcun modo individuato profili di distinzioni tra i medesimi, esaminando anzi il testo dei “contratti in questione” (pag. 22 della motivazione) come se gli stessi costituissero, nel loro tenore letterale, un corpus omogeneo, al punto che la lettura della motivazione non consente in alcun modo di stabilire se la Corte territoriale si riferisca ad uno solo dei contratti, risultando per contro che l’interpretazione è stata operata con riferimento ad una formulazione dei contratti che era sovrapponibile e non necessitava, quindi, di analisi disgiunta. Tale essendo l’impostazione seguita dalla Corte territoriale – e cioè l’implicita affermazione della coincidenza dei testi delle convenzioni, peraltro non confutata anche nella presente sede dai controricorrenti – si deve escludere che il FA ricorrente fosse tenuto a duplicare sia le produzioni documentali sia le argomentazioni interpretative per sottrarsi ad un giudizio di inammissibilità della censura. Come sostanzialmente riconosciuto anche dal ricorrente, l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., anche nell’ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. L - Sentenza n. 10745 del 04/04/2022). Il FA ZI GA PA, nella specie, è venuto espressamente a dolersi della violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., peraltro articolando in modo ammissibile la doglianza, in quanto non si è limitato a contrapporre la propria interpretazione a quella accolta nella Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 21 di 29 sentenza impugnata, ma ha fatto esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante puntuale indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, ed ha precisato in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sarebbe discostato dai canoni legali o li avrebbe applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017). Nel merito, le doglianze del ricorrente colgono nel segno, dovendosi ritenere che la Corte messinese non abbia fatto buon governo delle regole ermeneutiche, giungendo ad una interpretazione che viene a collidere con una corretta applicazione del complesso di previsioni di cui agli artt. 1362 segg. c.c. – a cominciare dal criterio di interpretazione letterale, pur se declinato secondo i principi già enunciati da questa Corte – approdando, quindi, non ad una interpretazione che, pur non essendo l’unica astrattamente possibile risulti comunque plausibile, bensì ad una lettura che si pone al di là dello stesso limite della plausibilità. È stato chiarito che, in tema di interpretazione del contratto, l’elemento letterale, pur assumendo funzione fondamentale nella ricerca della effettiva volontà delle parti, deve invero essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quelli dell’interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell’interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., avuto riguardo allo "scopo pratico" perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto e, quindi, della relativa "causa concreta" (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 34795 del 17/11/2021; Cass. Sez. L - Sentenza n. 24699 del 14/09/2021). Questa Suprema Corte, quindi, ha puntualizzato che il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 22 di 29 della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un’espressione prima facie chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti, da ciò risultando che l’interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all’interprete, dopo aver compiuto l’esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l’intenzione delle parti e quindi di verificare se quest’ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32786 del 08/11/2022). È bensì vero che i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 segg. c.c. sono governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi- integrativi, tanto da escluderne la concreta operatività quando l’applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la "comune intenzione delle parti stipulanti", ma è parimenti vero che la necessità di ricostruire tale "comune intenzione” senza "limitarsi al senso letterale delle parole", ma avendo riguardo al "comportamento complessivo" dei contraenti comporta che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non risulta necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell’accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali non è un prius, ma l’esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 23 di 29 extratestuali, indicati dal legislatore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14432 del 15/07/2016). Tornando, allora, al caso in esame, occorre rimarcare che la Corte territoriale, dopo un’ampia e condivisibile ricostruzione teorica del contratto atipico di ormeggio (sul quale questa Corte si è già espressa in più di un’occasione: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3554 del 13/02/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19201 del 21/09/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18419 del 19/08/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 01/06/2004) ha tuttavia ritenuto che nella specie “i contratti in questione” contenessero “altre pattuizioni che (…) non rientrano nello schema negoziale, ancorché atipico cui si è accennato (che è squisitamente volto all’attribuzione di un diritto personale) ma di contro connotano in termini di realità il diritto acquisito” (pag. 22). Le clausole che, a tali fini, la Corte di Messina ha ritenuto di valorizzare sono sostanzialmente tre: la prima, contenente la fissazione di un corrispettivo “evidentemente superiore a qualunque canone di ormeggio ancorché fissato per 50 anni”; la seconda, che, in caso di rinnovo della concessione in epoca successiva al giugno 2034, escludeva l’obbligo di versamento di un ulteriore corrispettivo da parte degli odierni controricorrenti;
la terza, che riconosceva agli odierni controricorrenti sia la “possibilità di cessione a terzi del contratto” - riconoscendo alla ZI GA PA unicamente un diritto di prelazione, ma non una clausola di gradimento - sia “il diritto di subentro in caso di morte dell’utente in capo ai suoi eredi”. Il percorso interpretativo seguito dalla Corte messinese si rivela, tuttavia, erroneo e frutto di una non corretta applicazione dei canoni ermeneutici legali. Partendo dal dato squisitamente testuale dei contratti, invero, è stata, in primo luogo, negletta una cospicua serie di indici letterali Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 24 di 29 idonei ad escludere la configurabilità delle convenzioni in esame come contratti traslativi di un diritto reale. Tali indici sono costituiti: dal riferimento alle controparti della ZI GA PA come “Utente”, e quindi non “acquirente” né “cessionario”; dalla dichiarazione espressa di attribuzione del “diritto di utilizzare i seguenti servizi portuali” come oggetto del medesimo contratto;
dalla previsione della facoltà, per la stessa società, di “attribuire all’Utente stesso l’uso di un altro posto barca, in relazione alla limitata capacità ricettiva derivante dal protrarsi dei lavori” (art. 3), facoltà evidentemente non compatibile con un immediato effetto traslativo di uno specifico bene. In secondo luogo, si deve osservare che le stesse clausole valorizzate dalla Corte territoriale sono state oggetto di una lettura non adeguatamente aderente al loro significato letterale e funzionale. Quanto alla clausola (art. 4) che escludeva l’obbligo di versamento di ulteriore corrispettivo in caso di rinnovo della concessione dopo il giugno del 2034, si deve osservare che la Corte territoriale ha omesso di considerare che tale clausola era riferita al solo corrispettivo previsto dall’art. 3, lett. a), restando invece fermi gli altri obblighi di corresponsione – uno dei quali periodico - contemplati nelle successive lett. b) e c). Quanto alla clausola che prevedeva le facoltà di cessione a terzi e di subentro degli eredi, si deve rilevare, in primo luogo, che il tenore letterale della pattuizione (art. 5) si riferiva eloquentemente alla “cessione del contratto”, espressione non compatibile con un effetto traslativo della proprietà di un bene, e ciò a maggior ragione ove si consideri, sul piano funzionale, che non sarebbe stata neppure in astratto configurabile una cessione separata del preteso diritto di proprietà sul posto barca, da una parte, e del contratto di fornitura di Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 25 di 29 servizi di ormeggio e custodia, dall’altra, atteso l’inscindibile legame funzionale tra i due oggetti del contratto contemplati nella convenzione. Con riferimento alla facoltà di trasferimento agli eredi, si deve poi ancora osservare come veniva testualmente previsto che l’utilizzo del posto barca fosse consentito “al solo erede designato dagli altri coeredi”, con previsione che risulta palesemente incompatibile con quello che avrebbe dovuto essere il regime di un bene oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà e destinato, quindi, in caso di morte dell’acquirente, a cadere nella comunione ereditaria, con eguale diritto dei coeredi di fruirne. Ove, peraltro, si considerino gli elementi funzionali ed extratestuali del contratto, viene ad emergere in modo più marcato che, al di là del senso letterale delle parole, le convenzioni in esame non evidenziavano una comune intenzione delle parti nel senso della realizzazione di un effetto traslativo di proprietà. Anche depurando la questione del profilo della – erroneamente ipotizzata – natura demaniale dell’area portuale, infatti, il tessuto complessivo delle pattuizioni evidenziava che oggetto dell’accordo era un contratto – quello di ormeggio, appunto - avente ad oggetto la messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali e, nel caso in esame, la fornitura di una serie di servizi accessori (antincendio, vigilanza, meteo, etc.: art. 1), rispetto ai quali l’individuazione del posto barca valeva non a determinare un effetto traslativo, bensì – come emerge dallo stesso art. 1: “i servizi erogati a favore dell’Utente si intendono inscindibilmente inerenti e connessi con il posto barca (ormeggio) sotto descritto (…)” – ad individuare il locus all’interno dell’area portuale ove l’utente avrebbe avuto diritto a posizionarsi col proprio natante per ricevere le prestazioni contrattuali. Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 26 di 29 Sempre sul piano funzionale, del resto, si deve osservare: − che la stessa determinazione del corrispettivo – che la Corte territoriale ha apoditticamente affermato essere “evidentemente superiore a qualunque canone di ormeggio” – ben lungi dall’evidenziare una volontà traslativa della proprietà della porzione di specchio acqueo (su cui si tornerà in sede di esame del quinto motivo) trovava bilanciamento proprio nel fatto che detto corrispettivo risultava (nell’ottica della concessione) potenzialmente idoneo ad assorbire l’effettuazione delle prestazioni contrattuali anche in epoca successiva all’anno 2034, e quindi apparentemente sine die;
− che la stessa presenza della clausola relativa alla facoltà di cessione del contratto a terzi e di subentro degli eredi (seppur con le singolari modalità evidenziate in precedenza) valeva ad escludere che, con il contratto, si intendesse operare un effetto traslativo della proprietà, giacché in tal caso la presenza di dette clausole – ad eccezione del riconoscimento della prelazione a favore della ZI GA PA – sarebbe risultata del tutto pleonastica, connaturata essendo al diritto di proprietà la facoltà di disporne inter vivos e di trasmetterne la titolarità mortis causa. In conclusione, né l’analisi immediatamente letterale né il riscontro ermeneutico ricavabile dall’esame degli elementi funzionali del contratto – non essendo stati addotti concreti elementi extratestuali – valevano a rendere anche solo plausibile l’interpretazione cui invece è approdata la Corte messinese, e ciò in quanto tale interpretazione è stata raggiunta non solo tramite un reiterato contrasto con il significato testuale delle espressioni utilizzate, ma anche in virtù di un’analisi sistematica del complesso delle clausole che appare marcatamente Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 27 di 29 incompleta ed avulsa da quella che era la funzione economico- individuale dei contratti, in tal modo incorrendo in una violazione delle disposizioni in tema di interpretazione del contratto. 7. Il quinto e il sesto motivo di ricorso rimangono assorbiti nell’accoglimento del precedente motivo. 8. L’accoglimento, seppur parziale, del ricorso principale impone di procedere all’esame del ricorso incidentale, che si articola in unico motivo. Il motivo è inammissibile. Lo stesso, infatti, risulta radicalmente difforme dal canone di deducibilità della ragione di impugnazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Va rammentato, infatti, che il ricorrente che deduca tale ragione di impugnazione ha l’onere, a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U - Sentenza n. 23745 del 28/10/2020). Il motivo in esame, invece, dopo la riproduzione integrale della parte della motivazione della sentenza impugnata riferita al profilo della presupposizione e dopo aver richiamato altresì le censure che erano state mosse con l’atto di appello alla decisione di primo grado, si diffonde in una serie di argomentazioni strettamente fattuali concernenti il contenuto delle intese intercorse tra le parti, omettendo Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 28 di 29 radicalmente di dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata dovrebbero ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016). Ciò di cui il motivo di ricorso viene, in realtà, a dolersi non è la violazione o falsa applicazione dei principi in tema di presupposizione, bensì unicamente il fatto che, nel caso specifico, la Corte territoriale abbia escluso nel concreto la possibilità di ravvisare un’ipotesi di presupposizione, traducendosi in tal modo il ricorso in una inammissibile sollecitazione di una rivalutazione del merito della decisione. 9. Alla luce delle considerazioni che precedono, va accolto il quarto motivo del ricorso principale;
vanno rigettati il primo e il terzo motivo dello stesso ricorso, va dichiarato inammissibile il secondo e vanno dichiarati assorbiti il quinto e il sesto motivo;
infine, va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 10. Stante il tenore della pronuncia sul ricorso incidentale, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello Sez. S2 - R.G. 31715/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 29 di 29 stesso art. 13, se dovuto", spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05).
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il quarto motivo del ricorso principale;
rigetta il primo e il terzo motivo dello stesso ricorso, dichiara inammissibile il secondo e assorbiti il quinto e il sesto;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 luglio 2023.