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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 14/01/2026, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 524/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CC PE, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16227/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 02820259005559067000 TASSA AUTO 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 02820259005559067000 TASSA AUTO 2008
- INVITO AL PAGAMENTO n. 02820259005559067000 TASSA AUTO 2009
- INVITO AL PAGAMENTO n. 02820259005559067000 TASSA AUTO 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22044/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta al ricorso.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1 ha proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli impugnazione avverso l'intimazione di pagamento notificata il 22.7.2025 dalla ADER per il mancato pagamento di 13 cartelle, di cui 4 per la tassa automobilistica 2007, 2008, 2009 e 2010, per un importo complessivo di € 2665,66.
Oltre ad un motivo perplesso sulla mediazione tributaria, eccepisce l'omessa notifica delle cartelle presupposte e la prescrizione triennale.
Si è costituita ADER, che ha chiesto il rigetto del ricorso, producendo copia delle notifiche delle cartelle e dei successivi atti interruttivi.
All'odierna udienza la Corte provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. L'ente riscossore ha infatti prodotto copia delle notifiche delle quattro cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata, eseguite, rispettivamente, il 13.1.2012 (al contribuente), il 5.4.2014 e il 25.12.2014
(ai sensi dell'art. 140 c.p.c.) e il 10.4.2015 (a familiare convivente).
Pertanto, il contribuente ha ricevuto regolarmente gli atti presupposti.
Successivamente sono state notificate ben 4 intimazioni di pagamento (in data 16.12.2017, 4.3.2019,
18.9.2021, 6.4.2024) e un preavviso di fermo (il 29.9.2015).
Il termine di prescrizione triennale non è dunque decorso, essendo stato oggetto di tempestivi atti interruttivi, non venendo in rilievo neppure la questione della sospensione dei termini per l'emergenza pandemica.
3. Il regolamento delle spese segue la soccombenza: il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano nella somma complessiva di € 300,00, in favore di parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento di euro 300,00 oltre accessori di legge se dovuti in favore di parte resistente.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CC PE, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16227/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 02820259005559067000 TASSA AUTO 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 02820259005559067000 TASSA AUTO 2008
- INVITO AL PAGAMENTO n. 02820259005559067000 TASSA AUTO 2009
- INVITO AL PAGAMENTO n. 02820259005559067000 TASSA AUTO 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22044/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta al ricorso.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1 ha proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli impugnazione avverso l'intimazione di pagamento notificata il 22.7.2025 dalla ADER per il mancato pagamento di 13 cartelle, di cui 4 per la tassa automobilistica 2007, 2008, 2009 e 2010, per un importo complessivo di € 2665,66.
Oltre ad un motivo perplesso sulla mediazione tributaria, eccepisce l'omessa notifica delle cartelle presupposte e la prescrizione triennale.
Si è costituita ADER, che ha chiesto il rigetto del ricorso, producendo copia delle notifiche delle cartelle e dei successivi atti interruttivi.
All'odierna udienza la Corte provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. L'ente riscossore ha infatti prodotto copia delle notifiche delle quattro cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata, eseguite, rispettivamente, il 13.1.2012 (al contribuente), il 5.4.2014 e il 25.12.2014
(ai sensi dell'art. 140 c.p.c.) e il 10.4.2015 (a familiare convivente).
Pertanto, il contribuente ha ricevuto regolarmente gli atti presupposti.
Successivamente sono state notificate ben 4 intimazioni di pagamento (in data 16.12.2017, 4.3.2019,
18.9.2021, 6.4.2024) e un preavviso di fermo (il 29.9.2015).
Il termine di prescrizione triennale non è dunque decorso, essendo stato oggetto di tempestivi atti interruttivi, non venendo in rilievo neppure la questione della sospensione dei termini per l'emergenza pandemica.
3. Il regolamento delle spese segue la soccombenza: il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano nella somma complessiva di € 300,00, in favore di parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento di euro 300,00 oltre accessori di legge se dovuti in favore di parte resistente.