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Sentenza 18 dicembre 2020
Sentenza 18 dicembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2020, n. 36606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36606 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: 1. RR AT, nato a [...] il [...] 2. AL SA, nato a [...] il [...] 3. CE ND LO, nato in [...] il [...] 4. CE RA EO, nato in [...] il [...] 5. CU EN ON, nato in [...] il [...] 6. IL OA EO, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 17/12/2019 del Tribunale di Novara visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SA OL, che conclude per l'inammissibilità del ricorso proposto da AT RR e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione all'aggravante di cui all'art. 61-bis cod. pen. per la rideterminazione della pena e inammissibilità, nel resto, dei ricorsi. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 36606 Anno 2020 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 19/11/2020 RITENUTO IN FATTO 1.11 giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara a richiesta degli imputati ha applicato , rispettivamente, la pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 3.000 di multa a AT RR;
la pena di anni tre mesi due di reclusione ed euro 8.000,00 di multa a SA AL;
la pena di anni tre di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, ciascuno, a DI IL IL, ND LO CE, RA EO e EN ON CU, tutti imputati del reato previsto dagli art. 73, commi 1 e 4 d.P.R. 309/1990 perché, in concorso tra loro, importavano in Italia, dopo l'acquisto in Spagna, 460 chilogrammi di sostanza stupefacente tipo marijuana e 89 chilogrammi di sostanza stupefacenti tipo hashish, con le aggravanti di avere commesso il fatto in relazione a ingente quantitativo di stupefacenti e di avere organizzato e posto in essere la condotta illecita in più di uno Stato, ai sensi dell'art. 61- bis cod. pen, già art. 3 della legge n. 146 de 2006, ovvero anche in Spagna, luogo di provenienza del carico. Con la sentenza veniva disposta la confisca, ex art. ai sensi dell'art. 85, d.P.R. 309/1990 dell'autoarticolato, impiegato per il trasporto, e costituito dalla motrice, targata 7793 intestata alla società NEXVAL sclv e del rimorchio intestato a ND LO CE, targato R 6710 BCV. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione, con motivi redatti dai rispettivi difensori, gli imputato AT RR, SA AL, DI IL IL, ND LO CE, RA EO e EN ON CU chiedendo l'annullamento della sentenza. In particolare: 2.1.AT RR, denuncia violazione degli artt. 129 e 546 cod. proc. pen. per omessa motivazione sulla sussistenza di cause che avrebbero imposto il proscioglimento dell'imputato; 2.3.SA AL, DI IL IL, ND LO CE, RA EO e EN ON CU, con comuni motivi di ricorso denunciano: 2.3.1 vizio di violazione di legge in relazione alla erronea qualificazione giuridica del fatto per la contestata aggravante della transnazionalità, palesemente eccentrica non essendo stato accertato il contributo esterno di un gruppo distinto dalle persone alle quali il reato è attribuito;
2.3.2. violazione di legge in relazione alla disposta confisca e per due rilevanti aspetti ovvero, quanto alla motrice, perché appartenente a persona estranea al reato come comprovato dalla fattura e documenti di acquisto della motrice;
quanto al rimorchio, appartenente effettivamente al ricorrente ND LO CE, perché si tratta di bene di provenienza lecita in quanto acquistato nell'anno 2017 dall'imputato con pagamento corrisposto a mezzo di finanziamento concesso dalla BBVA, in Spagna dove il CE risiede e dove ha conseguito ricavi e redditi in forza dell'attività lavorativa svolta, compatibili con l'acquisto. La motivazione della sentenza - ove si legge che non è documentata l'appartenenza a terzi della motrice- è smentita per tabulas dalla documentazione prodotta in sede di riesame - allegata al fascicolo processuale - e, quanto alla confisca del rimorchio, essa è apparente alla stregua dei parametri, indicati nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che impongono di non arrestarsi ad un superficiale 2 giudizio di connessione del bene con lo svolgimento di attività illecita ovvero alla presunzione illecita di provenienza dei beni ma di verificare, in una ragionevole proiezione temporale, la significativa sproporzione tra il valore dei beni e i redditi dichiarati. 3. Con atto depositato il 19 ottobre 2020 SA AL ha rinunciato al ricorso. Analoga dichiarazione era stata interposta, fin dal 4 febbraio 2020 da AT RR, DI IL IL, RA EO e EN ON CU che hanno rinunciato al ricorso e da ND LO CE, che, pur avendo rinunciato al primo motivo di ricorso, ha insistito per l'accoglimento del motivo relativo alla confisca. 4. Il presente ricorso è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti e mediante collegamento da remoto, regolato con provvedimento del direttore generale dei servizi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti nell'interesse di AT RR, SA AL, DI IL IL, RA EO, EN ON CU e ND LO CE, per questi limitatamente al primo motivo, sono inammissibili per intervenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.. Le dichiarazioni di rinuncia, certamente riconducibili agli imputati perché contenute in atti sottoscritti dai predetti e recanti la l'autentica del difensore, sono espressione della volontà abdicativa che preclude qualsiasi esame dei motivi in una materia, il diritto di impugnazione, rimessa alla libera determinazione dell'imputato sia nel momento inziale della volontà di avvalersi dell'impugnazione che nei momenti successivi, fino alla pronuncia del giudice competente. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna di AT RR, SA AL, DI IL IL, RA EO, EN ON CU al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente (Corte Cost. n. 186/ 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare come in dispositivo. In proposito, il Collegio ritiene di dover dare continuità all'orientamento secondo cui la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3 cod. proc. pen. ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., nelle quali è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione, poiché l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede alcuna distinzione tra le varie cause di inammissibilità (cfr. Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921; 3 Sez. 3, n. 26477 del 30/04/2014, Martellotta, Rv. 259193; Sez. 5, n. 36372 del 13/06/2013, Rosati, Rv. 256953). 3.A parziale diversa conclusione, da qui la mancata condanna al pagamento delle spese processuali non riscontrandosi la totale soccombenza del ricorrente rispetto alla pretesa fatta valere con il ricorso, per ND LO CE poiché risulta fondato parzialmente fondato il suo motivo di ricorso di cui al punto 2.3.2., non rinunciato, sul punto della mancanza di motivazione del provvedimento in relazione alla disposta confisca del rimorchio. 4.Va premessa la ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena nella parte relativa alla confisca in presenza di patteggiamento cd. allargato in esito al quale è stata concordata tra le parti la pena superiore a due anni di reclusione. In tal senso, con riferimento alla misura di sicurezza prevista dall'art. 86 d.P.R. 309/1990, si sono pronunciate le Sezioni unite di questa Corte affermando che la sentenza di patteggiannento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep 2020, Savin Gianina Alina, Rv. 279348). Nel caso in esame la disposta confisca dell'autoarticolato (motrice e rimorchio) non ha costituito oggetto dell'accordo delle parti ed è stata disposta dal giudice, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen.. 5.11 motivo di ricorso proposto sulla confisca della motrice è generico e proposto da soggetto non legittimato. Non vi è motivo di discostarsi in relazione alla confisca della motrice — avanzata dal ricorrente sul presupposto che si tratta di bene appartenente a terzo- dal principio affermato in materia secondo il quale in tema di confisca allargata ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), l'imputato nei cui confronti si proceda per uno dei titoli di reato contemplati dalla norma non ha interesse a proporre impugnazione in ordine al provvedimento ablatorio caduto su beni intestati a terzi, ancorché considerati nella sua disponibilità indiretta, poiché, non potendo vantare alcun diritto alla loro restituzione, non può ottenere alcun effetto favorevole dalla decisione (Sez. 2, n. 4160 del 19/12/2019, dep 2020 BE EN, Rv. 278592; Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, LC e altri, Rv. 270209). Peraltro, nel caso in esame, non si profila neppure un interesse indiretto del ricorrente alla impugnazione poiché attraverso la contestazione della decisione di confisca il ricorso non prospetta neppure una qualche conseguenza in relazione al giudizio di sproporzione tra il cespite patrimoniale e i redditi dichiarati: da qui la enunciata genericità. 6.Va, invece, rilevata la carenza di motivazione del provvedimento impugnato con riguardo alla confisca del rimorchio, disposta ai sensi dell'art. 85 d.P.R. 309/1990, che rinvia all'art.240- 4 bis cod. pen., disposizione questa, nella quale, a seguito della modifica riconducibile all'attuazione della cd. riserva di codice, è riconducibile la misura della confisca già prevista dall'art. 12 sexies della legge 356 del 1992, un istituto che assolve a finalità diverse da quelle disciplinate dall'art. 73, comma 7-bis d.P.R. 309/1990 che presuppone la diretta qualificabilità della somma come provento del delitto in materia di stupefacenti oltre la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Premesso che, in relazione al reato per il quale si procede (detenzione a fini di cessione) e per le concrete modalità di accertamento, non è possibile ritenere che siano stati accertati o accertabili il profitto ovvero il prodotto del reato - secondo le pertinenti nozioni giuridiche - ai fini del ricorso alla confisca cd. allargata non è necessario, come noto, dimostrare la pertinenza del bene confiscato rispetto al reato per il quale si procede. A tal riguardo la motivazione del giudice deve consistere nella verifica della sussistenza, oltre che del reato cd. spia, di seri indizi dai quali desumere l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato o i proventi dell'attività economica dell'imputato ed il valore economico del bene in sequestro e, dunque l'assenza di una giustificazione credibile circa la provenienza lecita dello stesso. E questo requisito il Tribunale non ha esaminato, limitandosi alla enunciazione dell'art. 85, d.P.R. 309/1990, ma omettendo di esaminare le deduzioni difensive che giustificavano, attraverso la produzione della documentazione di acquisto del rimorchio e l'importo dei redditi conseguiti da ND LO CE, la disponibilità del veicolo. Come ha correttamente osservato il ricorrente, la presunzione di origine illecita dei beni del condannato non sorge per effetto della condanna ma unicamente ove si appuri - con onere probatorio a carico della pubblica accusa e completa motivazione del giudice - la sproporzione tra il valore dei beni e il reddito dichiarato o le attività economiche del condannato. E, si è precisato, la sproporzione, non consiste in una qualsiasi discrepanza tra guadagni e possidenze ma in uno squilibrio incongruo e significativo da verificare con riferimento al momento di acquisto del bene (cfr. Sez. 1, n. 26832 del 24/3/2015, Simeoli, Rv. 263931). La valutazione del giudice, infine, non può omettere di prendere in considerazione il momento di acquisizione del bene al fine di verificare che esso non risulti talmente lontano dall'epoca di commissione del "reato spia" da rendere "ictu oculi" irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da un'attività illecita, sia pure complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna (Sez. 1, n. 36499 del 06/06/2018 - dep. 30/07/2018, Quattrone e altro, Rv. 273612). Il provvedimento impugnato non assolve alla finalità di motivazione con la conseguenza che la statuizione sulla confisca del rimorchio deve essere annullata affinché il giudice, cui vanno trasmessi gli atti, compia tale verifica.
P.Q.M.
5 Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del rimorchio R 6710 BVC e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Novara per il giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di CE ND LO. Dichiara inammissibili gli ulteriori ricorsi e condanna i ricorrenti, eccetto il citato CE ND LO, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa della ammende. Così deciso il 19 novembre 2020
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SA OL, che conclude per l'inammissibilità del ricorso proposto da AT RR e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione all'aggravante di cui all'art. 61-bis cod. pen. per la rideterminazione della pena e inammissibilità, nel resto, dei ricorsi. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 36606 Anno 2020 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 19/11/2020 RITENUTO IN FATTO 1.11 giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara a richiesta degli imputati ha applicato , rispettivamente, la pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 3.000 di multa a AT RR;
la pena di anni tre mesi due di reclusione ed euro 8.000,00 di multa a SA AL;
la pena di anni tre di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, ciascuno, a DI IL IL, ND LO CE, RA EO e EN ON CU, tutti imputati del reato previsto dagli art. 73, commi 1 e 4 d.P.R. 309/1990 perché, in concorso tra loro, importavano in Italia, dopo l'acquisto in Spagna, 460 chilogrammi di sostanza stupefacente tipo marijuana e 89 chilogrammi di sostanza stupefacenti tipo hashish, con le aggravanti di avere commesso il fatto in relazione a ingente quantitativo di stupefacenti e di avere organizzato e posto in essere la condotta illecita in più di uno Stato, ai sensi dell'art. 61- bis cod. pen, già art. 3 della legge n. 146 de 2006, ovvero anche in Spagna, luogo di provenienza del carico. Con la sentenza veniva disposta la confisca, ex art. ai sensi dell'art. 85, d.P.R. 309/1990 dell'autoarticolato, impiegato per il trasporto, e costituito dalla motrice, targata 7793 intestata alla società NEXVAL sclv e del rimorchio intestato a ND LO CE, targato R 6710 BCV. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione, con motivi redatti dai rispettivi difensori, gli imputato AT RR, SA AL, DI IL IL, ND LO CE, RA EO e EN ON CU chiedendo l'annullamento della sentenza. In particolare: 2.1.AT RR, denuncia violazione degli artt. 129 e 546 cod. proc. pen. per omessa motivazione sulla sussistenza di cause che avrebbero imposto il proscioglimento dell'imputato; 2.3.SA AL, DI IL IL, ND LO CE, RA EO e EN ON CU, con comuni motivi di ricorso denunciano: 2.3.1 vizio di violazione di legge in relazione alla erronea qualificazione giuridica del fatto per la contestata aggravante della transnazionalità, palesemente eccentrica non essendo stato accertato il contributo esterno di un gruppo distinto dalle persone alle quali il reato è attribuito;
2.3.2. violazione di legge in relazione alla disposta confisca e per due rilevanti aspetti ovvero, quanto alla motrice, perché appartenente a persona estranea al reato come comprovato dalla fattura e documenti di acquisto della motrice;
quanto al rimorchio, appartenente effettivamente al ricorrente ND LO CE, perché si tratta di bene di provenienza lecita in quanto acquistato nell'anno 2017 dall'imputato con pagamento corrisposto a mezzo di finanziamento concesso dalla BBVA, in Spagna dove il CE risiede e dove ha conseguito ricavi e redditi in forza dell'attività lavorativa svolta, compatibili con l'acquisto. La motivazione della sentenza - ove si legge che non è documentata l'appartenenza a terzi della motrice- è smentita per tabulas dalla documentazione prodotta in sede di riesame - allegata al fascicolo processuale - e, quanto alla confisca del rimorchio, essa è apparente alla stregua dei parametri, indicati nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che impongono di non arrestarsi ad un superficiale 2 giudizio di connessione del bene con lo svolgimento di attività illecita ovvero alla presunzione illecita di provenienza dei beni ma di verificare, in una ragionevole proiezione temporale, la significativa sproporzione tra il valore dei beni e i redditi dichiarati. 3. Con atto depositato il 19 ottobre 2020 SA AL ha rinunciato al ricorso. Analoga dichiarazione era stata interposta, fin dal 4 febbraio 2020 da AT RR, DI IL IL, RA EO e EN ON CU che hanno rinunciato al ricorso e da ND LO CE, che, pur avendo rinunciato al primo motivo di ricorso, ha insistito per l'accoglimento del motivo relativo alla confisca. 4. Il presente ricorso è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti e mediante collegamento da remoto, regolato con provvedimento del direttore generale dei servizi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti nell'interesse di AT RR, SA AL, DI IL IL, RA EO, EN ON CU e ND LO CE, per questi limitatamente al primo motivo, sono inammissibili per intervenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.. Le dichiarazioni di rinuncia, certamente riconducibili agli imputati perché contenute in atti sottoscritti dai predetti e recanti la l'autentica del difensore, sono espressione della volontà abdicativa che preclude qualsiasi esame dei motivi in una materia, il diritto di impugnazione, rimessa alla libera determinazione dell'imputato sia nel momento inziale della volontà di avvalersi dell'impugnazione che nei momenti successivi, fino alla pronuncia del giudice competente. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna di AT RR, SA AL, DI IL IL, RA EO, EN ON CU al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente (Corte Cost. n. 186/ 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare come in dispositivo. In proposito, il Collegio ritiene di dover dare continuità all'orientamento secondo cui la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3 cod. proc. pen. ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., nelle quali è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione, poiché l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede alcuna distinzione tra le varie cause di inammissibilità (cfr. Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921; 3 Sez. 3, n. 26477 del 30/04/2014, Martellotta, Rv. 259193; Sez. 5, n. 36372 del 13/06/2013, Rosati, Rv. 256953). 3.A parziale diversa conclusione, da qui la mancata condanna al pagamento delle spese processuali non riscontrandosi la totale soccombenza del ricorrente rispetto alla pretesa fatta valere con il ricorso, per ND LO CE poiché risulta fondato parzialmente fondato il suo motivo di ricorso di cui al punto 2.3.2., non rinunciato, sul punto della mancanza di motivazione del provvedimento in relazione alla disposta confisca del rimorchio. 4.Va premessa la ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena nella parte relativa alla confisca in presenza di patteggiamento cd. allargato in esito al quale è stata concordata tra le parti la pena superiore a due anni di reclusione. In tal senso, con riferimento alla misura di sicurezza prevista dall'art. 86 d.P.R. 309/1990, si sono pronunciate le Sezioni unite di questa Corte affermando che la sentenza di patteggiannento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep 2020, Savin Gianina Alina, Rv. 279348). Nel caso in esame la disposta confisca dell'autoarticolato (motrice e rimorchio) non ha costituito oggetto dell'accordo delle parti ed è stata disposta dal giudice, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen.. 5.11 motivo di ricorso proposto sulla confisca della motrice è generico e proposto da soggetto non legittimato. Non vi è motivo di discostarsi in relazione alla confisca della motrice — avanzata dal ricorrente sul presupposto che si tratta di bene appartenente a terzo- dal principio affermato in materia secondo il quale in tema di confisca allargata ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), l'imputato nei cui confronti si proceda per uno dei titoli di reato contemplati dalla norma non ha interesse a proporre impugnazione in ordine al provvedimento ablatorio caduto su beni intestati a terzi, ancorché considerati nella sua disponibilità indiretta, poiché, non potendo vantare alcun diritto alla loro restituzione, non può ottenere alcun effetto favorevole dalla decisione (Sez. 2, n. 4160 del 19/12/2019, dep 2020 BE EN, Rv. 278592; Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, LC e altri, Rv. 270209). Peraltro, nel caso in esame, non si profila neppure un interesse indiretto del ricorrente alla impugnazione poiché attraverso la contestazione della decisione di confisca il ricorso non prospetta neppure una qualche conseguenza in relazione al giudizio di sproporzione tra il cespite patrimoniale e i redditi dichiarati: da qui la enunciata genericità. 6.Va, invece, rilevata la carenza di motivazione del provvedimento impugnato con riguardo alla confisca del rimorchio, disposta ai sensi dell'art. 85 d.P.R. 309/1990, che rinvia all'art.240- 4 bis cod. pen., disposizione questa, nella quale, a seguito della modifica riconducibile all'attuazione della cd. riserva di codice, è riconducibile la misura della confisca già prevista dall'art. 12 sexies della legge 356 del 1992, un istituto che assolve a finalità diverse da quelle disciplinate dall'art. 73, comma 7-bis d.P.R. 309/1990 che presuppone la diretta qualificabilità della somma come provento del delitto in materia di stupefacenti oltre la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Premesso che, in relazione al reato per il quale si procede (detenzione a fini di cessione) e per le concrete modalità di accertamento, non è possibile ritenere che siano stati accertati o accertabili il profitto ovvero il prodotto del reato - secondo le pertinenti nozioni giuridiche - ai fini del ricorso alla confisca cd. allargata non è necessario, come noto, dimostrare la pertinenza del bene confiscato rispetto al reato per il quale si procede. A tal riguardo la motivazione del giudice deve consistere nella verifica della sussistenza, oltre che del reato cd. spia, di seri indizi dai quali desumere l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato o i proventi dell'attività economica dell'imputato ed il valore economico del bene in sequestro e, dunque l'assenza di una giustificazione credibile circa la provenienza lecita dello stesso. E questo requisito il Tribunale non ha esaminato, limitandosi alla enunciazione dell'art. 85, d.P.R. 309/1990, ma omettendo di esaminare le deduzioni difensive che giustificavano, attraverso la produzione della documentazione di acquisto del rimorchio e l'importo dei redditi conseguiti da ND LO CE, la disponibilità del veicolo. Come ha correttamente osservato il ricorrente, la presunzione di origine illecita dei beni del condannato non sorge per effetto della condanna ma unicamente ove si appuri - con onere probatorio a carico della pubblica accusa e completa motivazione del giudice - la sproporzione tra il valore dei beni e il reddito dichiarato o le attività economiche del condannato. E, si è precisato, la sproporzione, non consiste in una qualsiasi discrepanza tra guadagni e possidenze ma in uno squilibrio incongruo e significativo da verificare con riferimento al momento di acquisto del bene (cfr. Sez. 1, n. 26832 del 24/3/2015, Simeoli, Rv. 263931). La valutazione del giudice, infine, non può omettere di prendere in considerazione il momento di acquisizione del bene al fine di verificare che esso non risulti talmente lontano dall'epoca di commissione del "reato spia" da rendere "ictu oculi" irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da un'attività illecita, sia pure complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna (Sez. 1, n. 36499 del 06/06/2018 - dep. 30/07/2018, Quattrone e altro, Rv. 273612). Il provvedimento impugnato non assolve alla finalità di motivazione con la conseguenza che la statuizione sulla confisca del rimorchio deve essere annullata affinché il giudice, cui vanno trasmessi gli atti, compia tale verifica.
P.Q.M.
5 Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del rimorchio R 6710 BVC e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Novara per il giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di CE ND LO. Dichiara inammissibili gli ulteriori ricorsi e condanna i ricorrenti, eccetto il citato CE ND LO, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa della ammende. Così deciso il 19 novembre 2020