Ordinanza collegiale 20 aprile 2023
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00162/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00095/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 95 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da AN Di ES, rappresentato e difeso dagli avvocati Florindo Tribotti, Ettore Nesi, con domicilio eletto presso lo studio RI Di OL in L'Aquila, via dell'Aringo, 29 - Preturo;
contro
Comune di Alba Adriatica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Casimirri, con domicilio eletto presso lo studio LO NA in L'Aquila, via Polidoro, 1;
Regione Abruzzo, non costituito in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Capitaneria di Porto - Direzione Marittima di Pescara, Agenzia del Demanio Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota del Comune di Alba Adriatica del 21 novembre 2014 recante ad oggetto “concessione demaniale marittima – recupero canoni ed imposte, arretrati 2007/2013, oneri concessori anno 2014: richiesta attestazioni/intimazione ad adempiere”;
nonché per l’accertamento
- dell’inefficacia del verbale di consistenza e testimoniale di stato del 9 maggio 1997;
- dell’obbligo delle Amministrazioni intimate a provvedere al rimborso delle somme indebitamente corrisposte.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 28/11/2018:
- della nota del Comune di Alba Adriatica del 1° settembre 2017, recante ad oggetto «Litorale di Alba Adriatica –concessione demaniale marittima. Corresponsione canone ed imposta regionale anno 2017. Ditta Di ES AN –Stabilimento “New Port”»;
- della nota del Comune di Alba Adriatica del 13 agosto 2018, recante ad oggetto «Litorale di Alba Adriatica –concessione demaniale marittima. Corresponsione canone ed imposta regionale anno 2018. Ditta Di ES AN –Stabilimento “New Port”»;
e per l’accertamento
del giusto canone demaniale marittimo, previo annullamento ovvero previa disapplicazione degli ordini di introito per gli anni 2007-2018 e del testimoniale di stato del 9 maggio 1997.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 25/03/2020:
- della nota del Comune di Alba Adriatica prot. n. 34534 del 31 dicembre 2019, recante ad oggetto “litorale di Alba Adriatica –concessione demaniale marittima. Comunicazioni superficie canone demaniale. Ditta: DI FRANCESO SANDRO”;
nonché per l’accertamento
del giusto canone demaniale marittimo, previo annullamento ovvero previa disapplicazione degli ordini di introito per gli anni 2007-2019 e del testimoniale di stato del 9 maggio 1997.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 15/08/2020:
- per l’accertamento del giusto canone demaniale marittimo dovuto per l’anno 2020, insistendo altresì per l'accoglimento di tutte le domande formulate nel ricorso introduttivo e nei successivi motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Alba Adriatica in persona del Sindaco pro tempore e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Capitaneria di Porto - Direzione Marittima di Pescara e di Agenzia del Demanio Direzione Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. AN ME e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con memoria depositata agli atti del giudizio in data 30/01/2026, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Ritenuto, quindi, che il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Ritenuto altresì di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA PA, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
AN ME, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ME | MA PA |
IL SEGRETARIO