CASS
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - HE SI IM PE UE SO - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza in data 09/04/2025 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ON AR;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARCO PATERNELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito l’Avvocato ALFONSO MARRA, che ha illustrato i motivi d’impugnazione e ha insistito per il loro accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La ricorrente, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 09/04/2025 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza in data 15/03/2024 del Tribunale di Bologna, che l’aveva condannata per i reati di estorsione aggravata contestati ai capi A) e C) della rubrica. Deduce:
1.1. Vizio di motivazione con riguardo alla relazione intercorsa tra la persona offesa e l’imputata e sulle ragioni della richiesta di denaro. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha apoditticamente escluso che il fatto in esame configurasse una truffa e non un’estorsione, senza considerare tutti gli elementi rappresentati dalla difesa, che facevano emergere l’esistenza di una relazione affettiva tra la persona offesa e l’imputata e che l’anello, per la cui restituzione si chiedeva una somma di denaro senza violenza o minaccia, era un regalo fatto dall’uomo alla donna. Si sottolinea che la Corte di merito ha preso in considerazione soltanto una telefonata intercorsa tra l’imputata e una sua rivale, ma non anche gli ulteriori elementi evidenziati con il gravame, che vengono compendiati e illustrati, unitamente alle contraddizioni in cui sarebbe incorsa la persona offesa nel corso della sua deposizione testimoniale. 1.2. “Illogico rigetto della richiesta difensiva avanzata in sede di appello di autorizzazione alla acquisizione di tabulati telefonici in cui sarebbero agevolmente dimostrati i frequenti contatti telefonici tra persona offesa (…) e imputata”. Sotto tale intitolazione si fa presente che i tabulati telefonici avrebbero dimostrato la sussistenza della relazione tra persona offesa e imputata, ma per la loro acquisizione la Penale Sent. Sez. 2 Num. 849 Anno 2026 Presidente: GA NA Relatore: AR ON Data Udienza: 09/12/2025 compagnia telefonica richiedeva l’autorizzazione all’Autorità giudiziaria procedente, ossia la Corte di appello. Precisa che la richiesta conseguentemente inoltrata alla Corte di appello veniva rigettata nonostante la valenza probatoria dei tabulati.
1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aggravante del fatto commesso in danno di persona ultrasessantacinquenne e all’aggravante del fatto commesso in luogo di privata dimora.
1.3.1. Con riguardo all’aggravante del fatto commesso ai danni di persona ultrasessantacinquenne si denuncia la violazione dell’art. 2 cod. pen., perché all’epoca del fatto, nel settembre 2018, l’art. 629, comma secondo, cod. pen. rinviava all’ultimo capoverso dell’art. 628 cod. pen., che disponeva che le attenuanti diverse da quelle previste dall’art. 98 cod. pen. non potevano essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle aggravanti di cui al terzo comma, nn. 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinques cod. pen.. In forza di ciò si denuncia la violazione dell’art. 2 cod. pen., perché i giudici hanno applicato a carico dell’imputato una norma sfavorevole non prevista all’epoca dei fatti, in quanto l’aggravante di che trattasi, in relazione all’estorsione, veniva introdotta soltanto in forza della novella normativa sopravvenuta nel 2024. 1.3.2. Con riguardo all’aggravante del fatto commesso in un luogo di privata dimora si osserva che, per la sua configurabilità, è necessario che l’autore del reato si sia introdotto nell’abitazione altrui con violenza, minaccia, inganno, effrazione e contro la volontà della vittima. Si sostiene che tali requisiti non si rinvengono in relazione all’estorsione contestata al capo A), in quanto l’imputata è entrata nel domicilio con il consenso della persona offesa, che l’aveva invitata a recarsi presso la propria abitazione, dove si erano appostati i Carabinieri, i quali avevano organizzato la c.d. consegna controllata. La ricorrente fa presente che la corte di appello ha richiamato un orientamento di legittimità che ha ritenuto l’indifferenza dell’originari consenso della vittima;
a ciò oppone che esiste un contrario orientamento che, in relazione al furto, richiede proprio lo ius excludendi ai fini della configurabilità dell’aggravante in questione.
1.3.3. Con riguardo al capo C) si osserva che l’aggravante non può ritenersi configurata, in quanto la consegna della somma di denaro era avvenuta presso un distributore di benzina e, dunque, non in un luogo di privata dimora.
2. Sono pervenute memorie in replica alla requisitoria scritta del pubblico ministero, con le quali la difesa si associa quanto all’insussistenza dell’aggravante del fatto commesso in luogo di privata dimora in relazione al capo C). Sottolinea, però, che diversamente da quanto ritenuto dal pubblico ministero, la questione non è irrilevante, atteso che il venir meno di una circostanza aggravante modifica i termini del giudizio di bilanciamento rispetto alle attenuanti, che, in astratto, potrebbero essere ritenute prevalenti rispetto alle residue aggravanti. Insiste sull’insussistenza dell’aggravante in questione in relazione al capo A) e sull’insussistenza dell’ulteriore aggravante del fatto commesso in danno di persona ultrasessantacinquenne. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché non consentito. I giudici della doppia sentenza conforme hanno ritenuto che fosse stata provata la responsabilità dell’imputata, rigettando tutte le argomentazioni sviluppate con il gravame e reiterate con il ricorso. 2 1.1. La Corte di appello ha rigettato le argomentazioni difensive muovendo, in primo luogo, dalla ricostruzione del fatto e della provenienza dell’anello, valorizzando il contenuto di una conversazione telefonica intercettata intercorsa tra l’imputata e una sua amica, già dipendente della vittima. In tale conversazione, l’imputata fa esplicito riferimento all’avvenuto impossessamento dell’anello e alla richiesta di denaro quale condizione per la restituzione, con affermazioni che la Corte qualifica come sostanzialmente confessorie e incompatibili con la tesi difensiva della dazione a titolo di regalo nell’ambito di una relazione sentimentale. La Corte di merito ha evidenziato, inoltre, che della dedotta relazione amorosa e della consegna dell’anello a titolo di liberalità non era emersa alcuna traccia nelle conversazioni intercettate, né risultano elementi oggettivi di riscontro. In tale quadro probatorio, le successive dichiarazioni rese dalla teste -amica dell’imputata e sua interlocutrice nella telefonata intercettata oltre che ex dipendente della persona offesa- vengono valutate alla luce della lettura congiunta della sentenza di primo grado e di quella d’appello, dalla quale emerge il loro carattere recessivo rispetto al contenuto univoco delle intercettazioni. In tal senso, i giudici del merito ne hanno ridimensionato la portata dimostrativa, sia in ragione del rapporto personale con l’imputata, sia per l’assenza di riscontri autonomi idonei a scalfire il dato oggettivo e immediato della conversazione intercettata.
1.2. Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte di appello ha escluso la riconducibilità della condotta alla truffa, confermando la corretta qualificazione in termini di estorsione. Richiamando e facendo corretta applicazione di consolidati principi giurisprudenziali (Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492 – 01), ha chiarito che il criterio distintivo tra truffa c.d. vessatoria ed estorsione risiede nel diverso atteggiarsi del male prospettato e nella sua incidenza sulla libertà di autodeterminazione della vittima. Nel caso concreto, ha osservato che la richiesta di denaro non si fondava su un inganno circa un pericolo inesistente, ma sulla prospettazione di un male ingiusto, reale e imputabile all’agente, consistente nella mancata restituzione di un bene illecitamente sottratto, ponendo la persona offesa nell’alternativa coercitiva di pagare o subire la perdita del bene. Tale modalità integra una minaccia rilevante ai sensi dell’art. 629 cod. pen. ed è, per ciò stesso, incompatibile con la struttura della truffa.
1.3. A fronte di ciò, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia. Anche la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri. Allora, vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la 3 persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 – 01). Va aggiunto che questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 – 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, Currà, Rv. 275500 – 01).
2. Il motivo con cui la ricorrente si duole della mancata autorizzazione all’acquisizione dei tabulati è inammissibile perché aspecifico, in quanto non spiega quale sarebbe la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte di appello. La censura sarebbe inammissibile anche là dove la si volesse ritenere che con essa venga denunciata la violazione dell’art. 603 cod. proc. pen., per la mancata riapertura in appello dell’istruttoria dibattimentale. A tale proposito, infatti, va richiamato l’insegnamento di legittimità secondo il quale «la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado», (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 – 01), la quale ipotesi non ricorre nel caso in esame, atteso che i tabulati erano preesistenti al giudizio.
3. Il motivo con cui si assume la violazione dell’art. 2 cod. pen. in relazione all’aggravante del fatto commesso ai danni di persona ultrasessantacinquenne -che si assume non prevista per il delitto di estorsione all’epoca del fatto- è inammissibile perché manifestamente infondato. La ricorrente osserva che l’art. 629, comma secondo, cod. pen. (all’epoca del fatto) rinviava all’ultimo capoverso dell’art. 628 cod. pen., che disciplinava il giudizio di bilanciamento tra attenuanti diverse da quelle previste dall’art. 98 cod. pen. e le aggravanti previste dall’art. 628, comma terzo, nn. 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinques cod. pen.. La questione è già stata affrontata da questa Corte, che ha chiarito che «il rinvio operato, quanto alle aggravanti applicabili al delitto di estorsione, dall'art. 629, comma secondo, cod. pen. all'art. 628, ultimo comma, cod. pen. deve intendersi riferito, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, all'attuale comma terzo dell'art. 628 cod. pen. e non al comma quinto, concernente il concorso tra aggravanti e attenuanti. (In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che, nel silenzio normativo, non può ritenersi esteso in malam partem al delitto di estorsione il peculiare regime previsto, per il bilanciamento tra circostanze nel delitto di rapina, dall'art.628, comma quinto, cod. pen., che sottrae alla comparazione le aggravanti di cui ai numeri 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater di tale disposizione)» (Sez. 2, n. 49940 del 10/10/2023, P. Rv. 285464 – 01).
4. Il motivo relativo all’aggravante del fatto commesso nel luogo di privata dimora è fondato, avendo riguardo alle circostanze concrete del fatto in esame, sia in relazione al capo A), sia in relazione al capo C).
4.1. Per una migliore intelligenza della questione risulta utile riassumere brevemente il fatto. 4 L’odierna ricorrente sottraeva un anello alla persona offesa e, per la sua restituzione, dietro la minaccia della perdita definitiva, gli chiedeva del denaro. Denaro che veniva effettivamente corrisposto, in un momento successivo rispetto alla minaccia già compiutamente profferita per il mezzo del telefono.
4.1.1. Una prima somma di denaro veniva consegnata dalla vittima alla donna in località Fontana di Sasso Marconi, presso un distributore di benzina. L’estorsione correlata a questo pagamento è quella rubricata al capo C), contestata con l’aggravante del fatto commesso in luogo di privata dimora. Aggravante, in effetti, è insussistente in questo caso, visto che il pagamento è stato effettuato in un luogo pubblico e la minaccia, come già anticipato, era già stata esternata con il mezzo telefonico. Da ciò la fondatezza del motivo di ricorso in relazione al capo C).
4.1.2. Alla stessa conclusione di fondatezza si perviene anche in relazione al fatto contestato al capo A), rispetto al quale si rende necessaria una più approfondita descrizione delle modalità del pagamento. Nonostante il pagamento descritto al punto precedente, la donna chiedeva alla sua vittima il pagamento di un’ulteriore somma di denaro. A questo punto la persona offesa si rivolgeva ai Carabinieri, ai quali riferiva che aveva fissato un appuntamento con la donna presso la propria abitazione, per la consegna di un’ulteriore somma di denaro. I Carabinieri, quindi, si appostavano nell’abitazione della vittima. Qui sopraggiungeva la donna con un suo complice, il quale, però, non entrava in casa. La persona offesa invitava la donna a far entrare anche l’uomo suo complice, ma quella gli rispondeva (in ciò ascoltata dai Carabinieri) che il suo complice avrebbe atteso fuori e avrebbe consegnato l’anello dopo il pagamento della somma di denaro richiesta. Alla consegna del denaro, i Carabinieri intervenivano e arrestavano la donna e il suo complice in flagranza di reato. Così riassunte le modalità della vicenda, da esse emerge che la donna si recava presso l’abitazione della vittima su invito di quest’ultima e che al momento del pagamento la minaccia era già stata esternata, con il mezzo del telefono.
4.1.3. Ciò premesso, occorre ricordare che «in tema di aggravante della minorata difesa, il riferimento al luogo di privata dimora della persona offesa non realizza di per sé quelle condizioni ambientali il cui profittamento giustifica il maggior inasprimento sanzionatorio, dovendo essere sempre verificato, con un giudizio ex ante e in concreto, il contesto e le peculiari condizioni che abbiano agevolato la consumazione del reato. (Sez. 5, n. 8004 del 13/01/2021 C., Rv. 280672 – 02). Nella sentenza ora citata è stato osservato che «se è vero, in astratto, che la consumazione del reato nella privata dimora della persona offesa possa ostacolare la pubblica difesa, profittando l'agente di una situazione di intimità tale da impedire, in genere, l'immediato intervento di terzi, è, a maggior ragione altresì vero che la stessa condizione possa rendere maggiormente difficoltosa la difesa privata, ove la vittima sia sorpresa dall'altrui violenza in una condizione di particolare vulnerabilità, per aver allentato l'ordinaria vigilanza rispetto a fonti di pericolo, in riferimento alla conformazione dello stato dei luoghi ed alla collocazione della dimora nel contesto ambientale;
in ultima analisi, al complesso delle circostanze concrete in cui si è svolta l'azione. E' solo con riferimento alle connotazioni in fatto del concreto contesto che può, difatti, dirsi se il domicilio della persona offesa abbia rappresentato una tutela rafforzata o abbia, invece, esposto la vittima ad una maggiore vulnerabilità, della quale l'agente abbia profittato nei termini delineati dall'aggravante in disamina. 5 Il che viene a significare come, in ogni caso, il luogo ex se non può mai integrare quelle condizioni ambientali, il cui profittamento giustifica il maggior inasprimento sanzionatorio, dovendo la stessa aggravante essere sempre verificata alla luce del contesto in cui si sono svolti i fatti, con giudizio ex ante ed in concreto, che tenga conto delle peculiari circostanze che, nella privata dimora, abbiano agevolato la consumazione del reato».
4.1.4. Quale precipitato delle osservazioni ora esposte discende che, con riguardo all’estorsione, l’aggravante del fatto commesso in abitazione non può ritenersi integrata per il solo fatto che gli effetti della condotta minacciosa si siano manifestati all’interno dell’abitazione della persona offesa o dell’agente, essendo invece necessario che tale luogo abbia svolto una funzione strumentale e agevolatrice rispetto alla realizzazione del reato. Tale aggravante, infatti, sanziona la maggiore offensività della condotta quando l’agente si avvalga delle caratteristiche proprie dell’abitazione -quali la riservatezza, l’isolamento, la minore possibilità di interventi esterni o la particolare condizione di vulnerabilità della vittima- per rafforzare l’efficacia della minaccia e rendere più incisiva la coartazione della volontà. Ne consegue che, nel delitto di estorsione, l’abitazione deve essere concretamente utilizzata come strumento di pressione nei confronti della persona offesa, costituendo il luogo un elemento funzionale all’intimidazione o all’imposizione del profitto ingiusto. In difetto di tale rapporto di strumentalità, l’abitazione si risolve in un mero dato occasionale, privo di autonoma rilevanza aggravatrice. Non è pertanto sufficiente che l’incontro tra agente e vittima avvenga in un’abitazione, né che il pagamento o la consegna del profitto si realizzi in tale ambito, ove non risulti che il luogo abbia inciso sulle modalità esecutive della minaccia o sulla capacità della stessa di comprimere la libertà di autodeterminazione della persona offesa. Nel caso di specie, il giudice di merito ha ritenuto sussistente l’aggravante sulla base del solo dato che la condotta estorsiva si sarebbe consumata in ambito domestico, senza tuttavia accertare se e in quale misura l’agente abbia fatto leva sulle caratteristiche proprie dell’abitazione per rafforzare l’efficacia intimidatoria della minaccia o per agevolare la realizzazione del profitto ingiusto. Tale motivazione si dimostra carente, in quanto omette di verificare l’esistenza del necessario nesso funzionale tra il luogo e la condotta estorsiva, risolvendosi in una indebita automatica applicazione dell’aggravante, in contrasto con i principi ora enunciati. La sentenza impugnata, perciò, deve essere annullata sul punto, con rinvio al giudice di appello, che rinnoverà il giudizio sulla sussistenza dell’aggravante in questione, tenendo conto dei rilievi fin qui esposti e del seguente principio di diritto: «nel delitto di estorsione, l’aggravante del fatto commesso in abitazione è configurabile quando il luogo sia stato concretamente utilizzato per agevolare la minaccia o la coartazione della volontà della vittima, non essendo sufficiente che la condotta o i suoi effetti si siano semplicemente verificati in tale contesto spaziale». Il ricorso è inammissibile nel resto.
5. Va dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità, ai sensi dell’art. 624, comma 1, cod. pen..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art 628 terzo comma n.
3-bis cod. pen. con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l'affermazione di responsabilità 6 Così è deciso, 09/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ON AR NA GA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 7
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ON AR;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARCO PATERNELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito l’Avvocato ALFONSO MARRA, che ha illustrato i motivi d’impugnazione e ha insistito per il loro accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La ricorrente, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 09/04/2025 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza in data 15/03/2024 del Tribunale di Bologna, che l’aveva condannata per i reati di estorsione aggravata contestati ai capi A) e C) della rubrica. Deduce:
1.1. Vizio di motivazione con riguardo alla relazione intercorsa tra la persona offesa e l’imputata e sulle ragioni della richiesta di denaro. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha apoditticamente escluso che il fatto in esame configurasse una truffa e non un’estorsione, senza considerare tutti gli elementi rappresentati dalla difesa, che facevano emergere l’esistenza di una relazione affettiva tra la persona offesa e l’imputata e che l’anello, per la cui restituzione si chiedeva una somma di denaro senza violenza o minaccia, era un regalo fatto dall’uomo alla donna. Si sottolinea che la Corte di merito ha preso in considerazione soltanto una telefonata intercorsa tra l’imputata e una sua rivale, ma non anche gli ulteriori elementi evidenziati con il gravame, che vengono compendiati e illustrati, unitamente alle contraddizioni in cui sarebbe incorsa la persona offesa nel corso della sua deposizione testimoniale. 1.2. “Illogico rigetto della richiesta difensiva avanzata in sede di appello di autorizzazione alla acquisizione di tabulati telefonici in cui sarebbero agevolmente dimostrati i frequenti contatti telefonici tra persona offesa (…) e imputata”. Sotto tale intitolazione si fa presente che i tabulati telefonici avrebbero dimostrato la sussistenza della relazione tra persona offesa e imputata, ma per la loro acquisizione la Penale Sent. Sez. 2 Num. 849 Anno 2026 Presidente: GA NA Relatore: AR ON Data Udienza: 09/12/2025 compagnia telefonica richiedeva l’autorizzazione all’Autorità giudiziaria procedente, ossia la Corte di appello. Precisa che la richiesta conseguentemente inoltrata alla Corte di appello veniva rigettata nonostante la valenza probatoria dei tabulati.
1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aggravante del fatto commesso in danno di persona ultrasessantacinquenne e all’aggravante del fatto commesso in luogo di privata dimora.
1.3.1. Con riguardo all’aggravante del fatto commesso ai danni di persona ultrasessantacinquenne si denuncia la violazione dell’art. 2 cod. pen., perché all’epoca del fatto, nel settembre 2018, l’art. 629, comma secondo, cod. pen. rinviava all’ultimo capoverso dell’art. 628 cod. pen., che disponeva che le attenuanti diverse da quelle previste dall’art. 98 cod. pen. non potevano essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle aggravanti di cui al terzo comma, nn. 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinques cod. pen.. In forza di ciò si denuncia la violazione dell’art. 2 cod. pen., perché i giudici hanno applicato a carico dell’imputato una norma sfavorevole non prevista all’epoca dei fatti, in quanto l’aggravante di che trattasi, in relazione all’estorsione, veniva introdotta soltanto in forza della novella normativa sopravvenuta nel 2024. 1.3.2. Con riguardo all’aggravante del fatto commesso in un luogo di privata dimora si osserva che, per la sua configurabilità, è necessario che l’autore del reato si sia introdotto nell’abitazione altrui con violenza, minaccia, inganno, effrazione e contro la volontà della vittima. Si sostiene che tali requisiti non si rinvengono in relazione all’estorsione contestata al capo A), in quanto l’imputata è entrata nel domicilio con il consenso della persona offesa, che l’aveva invitata a recarsi presso la propria abitazione, dove si erano appostati i Carabinieri, i quali avevano organizzato la c.d. consegna controllata. La ricorrente fa presente che la corte di appello ha richiamato un orientamento di legittimità che ha ritenuto l’indifferenza dell’originari consenso della vittima;
a ciò oppone che esiste un contrario orientamento che, in relazione al furto, richiede proprio lo ius excludendi ai fini della configurabilità dell’aggravante in questione.
1.3.3. Con riguardo al capo C) si osserva che l’aggravante non può ritenersi configurata, in quanto la consegna della somma di denaro era avvenuta presso un distributore di benzina e, dunque, non in un luogo di privata dimora.
2. Sono pervenute memorie in replica alla requisitoria scritta del pubblico ministero, con le quali la difesa si associa quanto all’insussistenza dell’aggravante del fatto commesso in luogo di privata dimora in relazione al capo C). Sottolinea, però, che diversamente da quanto ritenuto dal pubblico ministero, la questione non è irrilevante, atteso che il venir meno di una circostanza aggravante modifica i termini del giudizio di bilanciamento rispetto alle attenuanti, che, in astratto, potrebbero essere ritenute prevalenti rispetto alle residue aggravanti. Insiste sull’insussistenza dell’aggravante in questione in relazione al capo A) e sull’insussistenza dell’ulteriore aggravante del fatto commesso in danno di persona ultrasessantacinquenne. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché non consentito. I giudici della doppia sentenza conforme hanno ritenuto che fosse stata provata la responsabilità dell’imputata, rigettando tutte le argomentazioni sviluppate con il gravame e reiterate con il ricorso. 2 1.1. La Corte di appello ha rigettato le argomentazioni difensive muovendo, in primo luogo, dalla ricostruzione del fatto e della provenienza dell’anello, valorizzando il contenuto di una conversazione telefonica intercettata intercorsa tra l’imputata e una sua amica, già dipendente della vittima. In tale conversazione, l’imputata fa esplicito riferimento all’avvenuto impossessamento dell’anello e alla richiesta di denaro quale condizione per la restituzione, con affermazioni che la Corte qualifica come sostanzialmente confessorie e incompatibili con la tesi difensiva della dazione a titolo di regalo nell’ambito di una relazione sentimentale. La Corte di merito ha evidenziato, inoltre, che della dedotta relazione amorosa e della consegna dell’anello a titolo di liberalità non era emersa alcuna traccia nelle conversazioni intercettate, né risultano elementi oggettivi di riscontro. In tale quadro probatorio, le successive dichiarazioni rese dalla teste -amica dell’imputata e sua interlocutrice nella telefonata intercettata oltre che ex dipendente della persona offesa- vengono valutate alla luce della lettura congiunta della sentenza di primo grado e di quella d’appello, dalla quale emerge il loro carattere recessivo rispetto al contenuto univoco delle intercettazioni. In tal senso, i giudici del merito ne hanno ridimensionato la portata dimostrativa, sia in ragione del rapporto personale con l’imputata, sia per l’assenza di riscontri autonomi idonei a scalfire il dato oggettivo e immediato della conversazione intercettata.
1.2. Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte di appello ha escluso la riconducibilità della condotta alla truffa, confermando la corretta qualificazione in termini di estorsione. Richiamando e facendo corretta applicazione di consolidati principi giurisprudenziali (Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492 – 01), ha chiarito che il criterio distintivo tra truffa c.d. vessatoria ed estorsione risiede nel diverso atteggiarsi del male prospettato e nella sua incidenza sulla libertà di autodeterminazione della vittima. Nel caso concreto, ha osservato che la richiesta di denaro non si fondava su un inganno circa un pericolo inesistente, ma sulla prospettazione di un male ingiusto, reale e imputabile all’agente, consistente nella mancata restituzione di un bene illecitamente sottratto, ponendo la persona offesa nell’alternativa coercitiva di pagare o subire la perdita del bene. Tale modalità integra una minaccia rilevante ai sensi dell’art. 629 cod. pen. ed è, per ciò stesso, incompatibile con la struttura della truffa.
1.3. A fronte di ciò, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia. Anche la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri. Allora, vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la 3 persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 – 01). Va aggiunto che questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 – 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, Currà, Rv. 275500 – 01).
2. Il motivo con cui la ricorrente si duole della mancata autorizzazione all’acquisizione dei tabulati è inammissibile perché aspecifico, in quanto non spiega quale sarebbe la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte di appello. La censura sarebbe inammissibile anche là dove la si volesse ritenere che con essa venga denunciata la violazione dell’art. 603 cod. proc. pen., per la mancata riapertura in appello dell’istruttoria dibattimentale. A tale proposito, infatti, va richiamato l’insegnamento di legittimità secondo il quale «la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado», (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 – 01), la quale ipotesi non ricorre nel caso in esame, atteso che i tabulati erano preesistenti al giudizio.
3. Il motivo con cui si assume la violazione dell’art. 2 cod. pen. in relazione all’aggravante del fatto commesso ai danni di persona ultrasessantacinquenne -che si assume non prevista per il delitto di estorsione all’epoca del fatto- è inammissibile perché manifestamente infondato. La ricorrente osserva che l’art. 629, comma secondo, cod. pen. (all’epoca del fatto) rinviava all’ultimo capoverso dell’art. 628 cod. pen., che disciplinava il giudizio di bilanciamento tra attenuanti diverse da quelle previste dall’art. 98 cod. pen. e le aggravanti previste dall’art. 628, comma terzo, nn. 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinques cod. pen.. La questione è già stata affrontata da questa Corte, che ha chiarito che «il rinvio operato, quanto alle aggravanti applicabili al delitto di estorsione, dall'art. 629, comma secondo, cod. pen. all'art. 628, ultimo comma, cod. pen. deve intendersi riferito, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, all'attuale comma terzo dell'art. 628 cod. pen. e non al comma quinto, concernente il concorso tra aggravanti e attenuanti. (In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che, nel silenzio normativo, non può ritenersi esteso in malam partem al delitto di estorsione il peculiare regime previsto, per il bilanciamento tra circostanze nel delitto di rapina, dall'art.628, comma quinto, cod. pen., che sottrae alla comparazione le aggravanti di cui ai numeri 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater di tale disposizione)» (Sez. 2, n. 49940 del 10/10/2023, P. Rv. 285464 – 01).
4. Il motivo relativo all’aggravante del fatto commesso nel luogo di privata dimora è fondato, avendo riguardo alle circostanze concrete del fatto in esame, sia in relazione al capo A), sia in relazione al capo C).
4.1. Per una migliore intelligenza della questione risulta utile riassumere brevemente il fatto. 4 L’odierna ricorrente sottraeva un anello alla persona offesa e, per la sua restituzione, dietro la minaccia della perdita definitiva, gli chiedeva del denaro. Denaro che veniva effettivamente corrisposto, in un momento successivo rispetto alla minaccia già compiutamente profferita per il mezzo del telefono.
4.1.1. Una prima somma di denaro veniva consegnata dalla vittima alla donna in località Fontana di Sasso Marconi, presso un distributore di benzina. L’estorsione correlata a questo pagamento è quella rubricata al capo C), contestata con l’aggravante del fatto commesso in luogo di privata dimora. Aggravante, in effetti, è insussistente in questo caso, visto che il pagamento è stato effettuato in un luogo pubblico e la minaccia, come già anticipato, era già stata esternata con il mezzo telefonico. Da ciò la fondatezza del motivo di ricorso in relazione al capo C).
4.1.2. Alla stessa conclusione di fondatezza si perviene anche in relazione al fatto contestato al capo A), rispetto al quale si rende necessaria una più approfondita descrizione delle modalità del pagamento. Nonostante il pagamento descritto al punto precedente, la donna chiedeva alla sua vittima il pagamento di un’ulteriore somma di denaro. A questo punto la persona offesa si rivolgeva ai Carabinieri, ai quali riferiva che aveva fissato un appuntamento con la donna presso la propria abitazione, per la consegna di un’ulteriore somma di denaro. I Carabinieri, quindi, si appostavano nell’abitazione della vittima. Qui sopraggiungeva la donna con un suo complice, il quale, però, non entrava in casa. La persona offesa invitava la donna a far entrare anche l’uomo suo complice, ma quella gli rispondeva (in ciò ascoltata dai Carabinieri) che il suo complice avrebbe atteso fuori e avrebbe consegnato l’anello dopo il pagamento della somma di denaro richiesta. Alla consegna del denaro, i Carabinieri intervenivano e arrestavano la donna e il suo complice in flagranza di reato. Così riassunte le modalità della vicenda, da esse emerge che la donna si recava presso l’abitazione della vittima su invito di quest’ultima e che al momento del pagamento la minaccia era già stata esternata, con il mezzo del telefono.
4.1.3. Ciò premesso, occorre ricordare che «in tema di aggravante della minorata difesa, il riferimento al luogo di privata dimora della persona offesa non realizza di per sé quelle condizioni ambientali il cui profittamento giustifica il maggior inasprimento sanzionatorio, dovendo essere sempre verificato, con un giudizio ex ante e in concreto, il contesto e le peculiari condizioni che abbiano agevolato la consumazione del reato. (Sez. 5, n. 8004 del 13/01/2021 C., Rv. 280672 – 02). Nella sentenza ora citata è stato osservato che «se è vero, in astratto, che la consumazione del reato nella privata dimora della persona offesa possa ostacolare la pubblica difesa, profittando l'agente di una situazione di intimità tale da impedire, in genere, l'immediato intervento di terzi, è, a maggior ragione altresì vero che la stessa condizione possa rendere maggiormente difficoltosa la difesa privata, ove la vittima sia sorpresa dall'altrui violenza in una condizione di particolare vulnerabilità, per aver allentato l'ordinaria vigilanza rispetto a fonti di pericolo, in riferimento alla conformazione dello stato dei luoghi ed alla collocazione della dimora nel contesto ambientale;
in ultima analisi, al complesso delle circostanze concrete in cui si è svolta l'azione. E' solo con riferimento alle connotazioni in fatto del concreto contesto che può, difatti, dirsi se il domicilio della persona offesa abbia rappresentato una tutela rafforzata o abbia, invece, esposto la vittima ad una maggiore vulnerabilità, della quale l'agente abbia profittato nei termini delineati dall'aggravante in disamina. 5 Il che viene a significare come, in ogni caso, il luogo ex se non può mai integrare quelle condizioni ambientali, il cui profittamento giustifica il maggior inasprimento sanzionatorio, dovendo la stessa aggravante essere sempre verificata alla luce del contesto in cui si sono svolti i fatti, con giudizio ex ante ed in concreto, che tenga conto delle peculiari circostanze che, nella privata dimora, abbiano agevolato la consumazione del reato».
4.1.4. Quale precipitato delle osservazioni ora esposte discende che, con riguardo all’estorsione, l’aggravante del fatto commesso in abitazione non può ritenersi integrata per il solo fatto che gli effetti della condotta minacciosa si siano manifestati all’interno dell’abitazione della persona offesa o dell’agente, essendo invece necessario che tale luogo abbia svolto una funzione strumentale e agevolatrice rispetto alla realizzazione del reato. Tale aggravante, infatti, sanziona la maggiore offensività della condotta quando l’agente si avvalga delle caratteristiche proprie dell’abitazione -quali la riservatezza, l’isolamento, la minore possibilità di interventi esterni o la particolare condizione di vulnerabilità della vittima- per rafforzare l’efficacia della minaccia e rendere più incisiva la coartazione della volontà. Ne consegue che, nel delitto di estorsione, l’abitazione deve essere concretamente utilizzata come strumento di pressione nei confronti della persona offesa, costituendo il luogo un elemento funzionale all’intimidazione o all’imposizione del profitto ingiusto. In difetto di tale rapporto di strumentalità, l’abitazione si risolve in un mero dato occasionale, privo di autonoma rilevanza aggravatrice. Non è pertanto sufficiente che l’incontro tra agente e vittima avvenga in un’abitazione, né che il pagamento o la consegna del profitto si realizzi in tale ambito, ove non risulti che il luogo abbia inciso sulle modalità esecutive della minaccia o sulla capacità della stessa di comprimere la libertà di autodeterminazione della persona offesa. Nel caso di specie, il giudice di merito ha ritenuto sussistente l’aggravante sulla base del solo dato che la condotta estorsiva si sarebbe consumata in ambito domestico, senza tuttavia accertare se e in quale misura l’agente abbia fatto leva sulle caratteristiche proprie dell’abitazione per rafforzare l’efficacia intimidatoria della minaccia o per agevolare la realizzazione del profitto ingiusto. Tale motivazione si dimostra carente, in quanto omette di verificare l’esistenza del necessario nesso funzionale tra il luogo e la condotta estorsiva, risolvendosi in una indebita automatica applicazione dell’aggravante, in contrasto con i principi ora enunciati. La sentenza impugnata, perciò, deve essere annullata sul punto, con rinvio al giudice di appello, che rinnoverà il giudizio sulla sussistenza dell’aggravante in questione, tenendo conto dei rilievi fin qui esposti e del seguente principio di diritto: «nel delitto di estorsione, l’aggravante del fatto commesso in abitazione è configurabile quando il luogo sia stato concretamente utilizzato per agevolare la minaccia o la coartazione della volontà della vittima, non essendo sufficiente che la condotta o i suoi effetti si siano semplicemente verificati in tale contesto spaziale». Il ricorso è inammissibile nel resto.
5. Va dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità, ai sensi dell’art. 624, comma 1, cod. pen..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art 628 terzo comma n.
3-bis cod. pen. con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l'affermazione di responsabilità 6 Così è deciso, 09/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ON AR NA GA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 7