Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 849
CASS
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Vizio di motivazione sulla relazione intercorsa tra persona offesa e imputata e sulle ragioni della richiesta di denaro

    La Corte di appello ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputata basandosi su una conversazione telefonica intercettata, qualificata come sostanzialmente confessoria, e sull'assenza di riscontri oggettivi alla tesi difensiva della relazione sentimentale e della dazione dell'anello come regalo. Le dichiarazioni testimoniali sono state ritenute recessive rispetto alle intercettazioni.

  • Inammissibile
    Illogico rigetto della richiesta di acquisizione di tabulati telefonici

    Il motivo è dichiarato inammissibile perché aspecifico, non spiegando la violazione di legge. Anche volendo interpretarlo come denuncia di violazione dell'art. 603 c.p.p. per mancata riapertura dell'istruttoria, sarebbe inammissibile poiché i tabulati erano preesistenti al giudizio di primo grado e la mancata rinnovazione è ammissibile solo per prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante del fatto commesso in danno di persona ultrasessantacinquenne

    Il motivo è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha chiarito che il rinvio operato dall'art. 629, comma secondo, c.p. all'art. 628, ultimo comma, c.p. deve intendersi riferito, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 94/2009, all'attuale comma terzo dell'art. 628 c.p. e non al comma quinto, concernente il concorso tra aggravanti e attenuanti.

  • Accolto
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante del fatto commesso in luogo di privata dimora

    La Corte di cassazione ritiene fondato il motivo in relazione al capo A). Si afferma che l'aggravante del fatto commesso in abitazione nel delitto di estorsione non è integrata dal solo fatto che gli effetti della condotta minacciosa si siano manifestati all'interno dell'abitazione, ma è necessario che il luogo abbia svolto una funzione strumentale e agevolatrice rispetto alla realizzazione del reato. Nel caso di specie, la motivazione del giudice di merito è ritenuta carente per non aver accertato se l'agente abbia fatto leva sulle caratteristiche proprie dell'abitazione per rafforzare l'efficacia intimidatoria della minaccia o agevolare la realizzazione del profitto. La sentenza è annullata con rinvio.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione sulla relazione intercorsa tra persona offesa e imputata e sulle ragioni della richiesta di denaro

    La Corte di appello ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputata basandosi su una conversazione telefonica intercettata, qualificata come sostanzialmente confessoria, e sull'assenza di riscontri oggettivi alla tesi difensiva della relazione sentimentale e della dazione dell'anello come regalo. Le dichiarazioni testimoniali sono state ritenute recessive rispetto alle intercettazioni.

  • Inammissibile
    Illogico rigetto della richiesta di acquisizione di tabulati telefonici

    Il motivo è dichiarato inammissibile perché aspecifico, non spiegando la violazione di legge. Anche volendo interpretarlo come denuncia di violazione dell'art. 603 c.p.p. per mancata riapertura dell'istruttoria, sarebbe inammissibile poiché i tabulati erano preesistenti al giudizio di primo grado e la mancata rinnovazione è ammissibile solo per prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado.

  • Accolto
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante del fatto commesso in luogo di privata dimora

    La Corte di cassazione ritiene fondato il motivo in relazione al capo C). Si afferma che l'aggravante del fatto commesso in luogo di privata dimora è insussistente quando il pagamento è stato effettuato in un luogo pubblico e la minaccia era già stata esternata con mezzo telefonico. La sentenza è annullata con rinvio.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 849
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 849
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo