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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 155/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore POLIGNANO ANTONIO, Giudice FESTA LELIO FABIO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1076/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro 72 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 398963 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 398963 TARI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 398963 TARI 2018
- INGIUNZIONE PAG n. 91579 TARI 2016
- INGIUNZIONE PAG n. 91579 TARI 2017
- INGIUNZIONE PAG n. 91579 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1823/2025 depositato il 13/11/2025
Richieste delle parti:
Difensore_2l'Avv. discute la causa e si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30.6.2025 Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo amministrativo, notificato il 30.5.2025, in relazione a un credito per TARI 2016, 2017 e 2018 dovuto al Comune di nominativo_1Taranto da , deceduto il 3.1.2021, del quale la ricorrente ha accettato l'eredità con beneficio di inventario. Censura l'atto impugnato per 1) difetto di legittimazione di SOGET s.p.a. non avendo prodotto il contratto di affidamento del servizio riscossione da parte dell'ente impositore;
2) omessa notifica degli atti presupposti, accertamento e ingiunzione di pagamento, posti a base del preavviso di fermo;
3) prescrizione dei crediti per cui si procede;
4) difetto di motivazione dell'atto impugnato. Chiede l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo impugnato. Con comparse rispettivamente del 1.9.2025 e del 9.10.2025 si costituivano SOGET s.p.a. e Comune di Taranto, replicando al ricorso per quanto di rispettiva competenza e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e come tale va accolto. In applicazione del principio della ragione più liquida, il ricorso va accolto atteso che la concessionaria della riscossione non ha dato prova della notifica dell'ingiunzione di pagamento presupposta al preavviso di fermo amministrativo. Risulta, infatti, allegata in atti solo la pubblicazione all'albo pretorio comunale ai sensi dell'art. 60 lett. e) DPR 600/1973, ma non l'intera relata di notifica da cui si evincono le ragioni per le quali il messo notificatore ha ritenuto che la ricorrente non avesse abitazione, ufficio o azienda nel comune del suo domicilio fiscale. Ne consegue l'accoglimento del ricorso;
sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati;
compensa le spese di lite tra le parti. Taranto, 12 novembre 2025 Il Presidente e relatore
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore POLIGNANO ANTONIO, Giudice FESTA LELIO FABIO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1076/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro 72 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 398963 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 398963 TARI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 398963 TARI 2018
- INGIUNZIONE PAG n. 91579 TARI 2016
- INGIUNZIONE PAG n. 91579 TARI 2017
- INGIUNZIONE PAG n. 91579 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1823/2025 depositato il 13/11/2025
Richieste delle parti:
Difensore_2l'Avv. discute la causa e si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30.6.2025 Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo amministrativo, notificato il 30.5.2025, in relazione a un credito per TARI 2016, 2017 e 2018 dovuto al Comune di nominativo_1Taranto da , deceduto il 3.1.2021, del quale la ricorrente ha accettato l'eredità con beneficio di inventario. Censura l'atto impugnato per 1) difetto di legittimazione di SOGET s.p.a. non avendo prodotto il contratto di affidamento del servizio riscossione da parte dell'ente impositore;
2) omessa notifica degli atti presupposti, accertamento e ingiunzione di pagamento, posti a base del preavviso di fermo;
3) prescrizione dei crediti per cui si procede;
4) difetto di motivazione dell'atto impugnato. Chiede l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo impugnato. Con comparse rispettivamente del 1.9.2025 e del 9.10.2025 si costituivano SOGET s.p.a. e Comune di Taranto, replicando al ricorso per quanto di rispettiva competenza e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e come tale va accolto. In applicazione del principio della ragione più liquida, il ricorso va accolto atteso che la concessionaria della riscossione non ha dato prova della notifica dell'ingiunzione di pagamento presupposta al preavviso di fermo amministrativo. Risulta, infatti, allegata in atti solo la pubblicazione all'albo pretorio comunale ai sensi dell'art. 60 lett. e) DPR 600/1973, ma non l'intera relata di notifica da cui si evincono le ragioni per le quali il messo notificatore ha ritenuto che la ricorrente non avesse abitazione, ufficio o azienda nel comune del suo domicilio fiscale. Ne consegue l'accoglimento del ricorso;
sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati;
compensa le spese di lite tra le parti. Taranto, 12 novembre 2025 Il Presidente e relatore