Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 155
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza, poiché la concessionaria della riscossione non ha fornito prova della notifica dell'ingiunzione di pagamento, essendosi limitata a produrre la pubblicazione all'albo pretorio.

  • Altro
    Difetto di legittimazione di Soget Spa

    La Corte, pur riconoscendo la fondatezza della doglianza in ordine all'omessa notifica, non si pronuncia esplicitamente su questo motivo, accogliendo il ricorso sulla base della ragione più liquida.

  • Altro
    Prescrizione dei crediti

    La Corte, pur riconoscendo la fondatezza della doglianza in ordine all'omessa notifica, non si pronuncia esplicitamente su questo motivo, accogliendo il ricorso sulla base della ragione più liquida.

  • Altro
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte, pur riconoscendo la fondatezza della doglianza in ordine all'omessa notifica, non si pronuncia esplicitamente su questo motivo, accogliendo il ricorso sulla base della ragione più liquida.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 155
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto
    Numero : 155
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo