Articolo 2 della Legge 8 ottobre 1997, n. 347
Articolo 1Articolo 3
Versione
16 ottobre 1997
>
Versione
4 novembre 1999
Art. 2. Disposizioni transitorie - Differimento di termini 1. Il decreto del Ministro della sanita' di cui all' articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185 , introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il termine del 31 dicembre 1992 ed il termine del 31 dicembre 1997 previsti dall' articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185 , sono differiti, rispettivamente, al 6 giugno 1995 e al (( 31 dicembre 2001 )) . Fatto salvo quanto disposto ai sensi dell' articolo 1 della legge 17 gennaio 1997, n. 4 , la documentazione relativa alla presenza sul mercato italiano del medicinale omeopatico, prevista dall'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 185 del 1995 , deve essere presentata al Ministero della sanita' entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall' articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185 , e' differito al 6 giugno 1995. (( Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai medicinali omeopatici prodotti in paesi non appartenenti all'Unione europea presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 e comunque modificati )) .
Entrata in vigore il 4 novembre 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente