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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/11/2025, n. 3748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3748 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6033/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da
(CF ) con il patrocinio dlel'avv.to Parte_1 C.F._1 Cecchi Michela ricorrente
Contro
(cf n. ) CP_1 C.F._2
Convenuta contumace
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: accertato il danno subito da per fatto e colpa della condannarla al risarcimento Parte_1 CP_1 del danno biologico in euro 10 mila e del danno morale in euro 30 mila in via equitativa.
FATTO E DIRITTO
L'attore ha chiamato in giudizio la sig.ra con cui aveva intrattenuto un rapporto pluriennale di CP_1 convivenza presso il suo domicilio in Firenze, e da cui era nato il piccolo;
ha chiesto la Per_1 condanna della al pagamento di un risarcimento dei danni in via equitativa di euro 30 mila CP_1 indicando come causa petendi il fatto che la in data 23 febbraio 2021 avesse portato via il CP_1 bambino dalla casa per restare in Campania a casa dei nonni materni fino al sett. 2021. Ha dedotto che questo allontanamento del minore integra un illecito anche penale ex art. 574 cp in quanto si è svolto contro la espressa volontà dell'attore, il quale dunque ha subito danni morali e anche biologici, avendo dovuto assumere farmaci per l'ansia e tono depresso a causa proprio dell'allontanamento del figlio, come emergerebbe dai documenti sanitari prodotti a firma della dott.ssa del centro igiene mentale, ed inoltre si era dovuto anche sottoporre ad una cardio- Per_2 conversione per un attacco di cuore. Ha dato conto che la convenuta non gli aveva impedito di vedere il bambino d'estate quando scese in Campania per stare al mare. L'attore ha allegato che siccome la loro relazione si era incrinata per l'incompatibilità dei caratteri aveva intrapreso una relazione con altra donna. Inoltre ha riferito che la aveva condizionato il fatto di ritornare a Firenze col figlio CP_1 all'assegnazione della casa familiare e che aveva anche tentato di ottenere giudizialmente tale
Pagina 1 assegnazione della casa familiare, che era di proprietà dell'attore; il Tribunale aveva, tuttavia, rigettato la sua richiesta, come da documentazione prodotta. L'attore ha prodotto vari documenti, tra cui la trascrizione di intercettazioni ambientali da lui compiute poco prima che la andasse via di casa portandosi appresso il minore. CP_1 La causa è stata trattenuta in decisione senza ammissione dei capitoli di prova in quanto giudicata superflua. MOTIVAZIONE Come allegato dallo stesso attore, e come si ricava dalle intercettazioni ambientali svolte dall'attore all'insaputa della convenuta prima della sua partenza, la vicenda dell'allontanamento della CP_1 insieme al figlio non costituisce anche illecito civile risarcibile, difettando il necessario elemento soggettivo richiesto sia dalla norma generale di cui all'art. 2043 c.c. sia la norma di cui all'art. 2059 c.c. prevista per i fatti costituenti reato. Infatti, anche se la dedotta responsabilità deriva da reato, il danno non patrimoniale deve essere allegato e provato in giudizio secondo gli ordinari criteri dell'accertamento degli illeciti civili, tra cui appunto l'elemento soggettivo e il nesso di causalità rispetto alle conseguenze dannose (vd. Cassazione civile, sez. III, 10 Maggio 2018, n. 11269). La ragione di questa conclusione e della mancata ammissione dei capi offerti in prova che riguardavano la condotta di allontanamento e le sue conseguenze sulla sfera dell'attore, sta nel fatto che la condotta si è tenuta sullo sfondo di due congiunture peculiari;
la prima è la vicenda pandemica che aveva portato a una decretazione d'urgenza attuata sia con DPCM che con decreti legge dall'oggi al domani, e che proprio nell'anno 2021 in cui si son svolti i fatti, veniva introdotta dall'oggi al domani;
di ciò se ne parla nelle intercettazioni ambientali e delle preoccupazioni di vedersi chiudere nuovamente con i lockdown e di non poter andar via da Firenze (vd. Doc. 1 e ss.). La seconda congiuntura in cui si colloca questa vicenda è il fatto che, come anche ammette l'attore, egli aveva intrapreso nuova relazione con altra donna e, come si legge nella trascrizione delle intercettazioni, la era convinta che l'attore volesse oramai liberarsi sia di lei che del bambino CP_1 e volesse “buttarli fuori”; non avendo un'altra casa a Firenze né un lavoro certo, anzi si noti che dalla trascrizione conversazione doc 1 emerge che la era in cassa integrazione, e col rischio di nuove CP_1 chiusure e restrizioni pandemiche, si era trovata nella necessità materiale e morale di trovar rifugio presso la sua famiglia di origine e andare in Campania a godere del loro vito e alloggio insieme al bambino, da cui comprensibilmente non poteva distaccarsi, data la tenera età, e non potendo nemmeno occuparsene l'attore in via esclusiva. Ecco che quindi quella condotta che astrattamente potrebbe apparire di rilevanza penale, non ha certamente rilevanza civile risarcitoria, essendo la condotta scriminata dallo stato di necessità che elide anche l'elemento soggettivo dell'animus nocendi e della colpa, considerate le congiunture particolari in cui si svolse;
si noti che il “coprifuoco” venne abolito solo a giugno 2021 e difatti dalle intercettazioni ambientali emerge che una delle preoccupazioni era proprio quella di rimanere bloccati in un determinato luogo e specificamente a Firenze, in una situazione di intollerabilità della convivenza come emerge dalla stessa trascrizione dei discorsi, dato che l'attore era sia proprietario della casa sia anche aveva intrattenuto un'altra relazione;
dai discorsi trascritti emerge che la CP_1 si era fatta l'idea che sia lei che il bambino erano di troppo in quella casa, e in questa dinamica complicata di sentimenti e sullo sfondo di una definitiva rottura dell'armonia familiare, appare giustificabile che la priva di alloggio alternativo e senza casa su Firenze, priva anche di un CP_1 lavoro perché in cassa integrazione, davanti anche a quel serio pericolo di nuove restrizioni che l'avrebbero bloccata a Firenze, non aveva visto altra alternativa se non quella di tornare dai suoi genitori col bambino, anche perché si andava verso la primavera ed estate e in Campania il minore poteva sia vedere i nonni che andare al mare;
lo stesso attore si era recato in estate in Campania per vedere il minore, segno che non vi fu alcun ostracismo da parte della madre in tal senso;
inoltre si profilavano tra febbraio e marzo altre restrizioni pandemiche che giungevano improvvisamente con attività di decretazione l'urgenza e dpcm. Tutto ciò scrimina dunque la parte convenuta e fa venir
Pagina 2 meno l'elemento soggettivo della condotta, che è necessario per essere condannata al risarcimento di un danno civile da fatto illecito ex art. 2043 e 2059 c.c. Si cita per tutte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3728 del 14/03/2002 che recita: Presupposto necessario per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno morale, ai sensi degli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen., è l'accertamento del fatto come reato, il cui elemento soggettivo è lo stato psicologico dell'autore di esso, da accertare in concreto e non in base ad una presunzione legale di responsabilità. Sulla non perfetta giustapponibilità tra accertamento dell'elemento soggettivo in sede penale e per converso in sede civile si vedano ad es. cass. Sez. 3, Sentenza n. 9598 del 25/09/1998 che recita: “Il danno morale non è risarcibile quando la responsabilità dell'autore dell'illecito sia stata affermata non in seguito ad un accertamento concreto, ma in base ad una presunzione legale di responsabilità” oppure cass. sez. 3 - , Sentenza n. 25918 del 15/10/2019 “Ove l'azione civile sia stata esercitata in un processo penale per un reato solo doloso, nel giudizio civile di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p., in relazione alla responsabilità ex art. 2043 c.c. o ex art. 2049 c.c., può essere fatto valere il diverso elemento soggettivo della colpa, il quale nell'illecito civile, a differenza che per i delitti, è perfettamente fungibile con quello del dolo”. Ergo a maggior ragione un fatto che astrattamente sia sussumibile come reato di sottrazione di minore ex art. 574 in base al codice penale, ben potrà essere ritenuto dal giudice civile come fatto non illecito in quanto scriminato da stato di necessità o assenza comunque di elemento soggettivo per le congiunture particolari condizionanti la condotta, come accertate in causa, senza alcuna automatica trasposizione dei criteri impiegati o impiegabili dal giudice penale per l'accertamento del fatto reato, come invece sostenuto dall'istante. Si noti poi che parte attrice non ha nemmeno fornito prova univoca documentale dei danni biologici richiesti come causati dal fatto dedotto in causa, in quanto la mera prescrizione di farmaci, non accompagnata dalle prove d'acquisto dei farmaci non ne prova l'assunzione e del pari alcuni certificati prodotti del centro igiene mentale appaiono una mera descrizione di sintomi dichiarati dallo stesso attore senza obbiettività clinica rilevata dai medici;
vd. Doc.2 certificato del 13.4.21 dott.ssa del centro igiene mentale annota che non sussistono disturbi di tipo psichiatrico e che Persona_3 il tono dell'umore è in asse e non risulta depresso, nonostante il fatto dell'allontanamento del minore. La prescrizione di nella stessa data non ne prova l'assunzione. Pt_2 Anche il certificato del 6 maggio 2021 della stessa dottoressa riporta solo la sintomatologia riferita dall'attore e nulla di obbiettivamente rilevato in termini clinici. Del pari la cardio-conversione cui l'attore dovette sottoporsi non necessariamente è riconducibile all'allontanamento del minore, atteso che ad es. le motivazioni potrebbero esser anche altre, non escluso quel procedimento stressogeno per l'attore, attivato dalla presso il tribunale di Firenze, CP_1 per ottenere l'assegnazione della casa familiare, che però era di proprietà dell'attore; l'attore era poi consapevole che il minore era stato portato in un ambiente familiare non pericoloso presso i nonni materni, e che non subiva alcun rischio tale da giustificare uno stato di preoccupazione nell'attore così intenso da determinare addirittura attacchi di cuore;
al padre poi non era stato mai impedito di vederlo e la madre, che aveva condizionato il rientro a Firenze poco dopo la sua partenza in Campania, al fatto di avere a disposizione la casa familiare dell'attore, emerge che comunque dopo aver perso la domanda di assegnazione della casa familiare in Tribunale, aveva poi riportato il bambino per l'inizio delle scuole in settembre al termine della stagione estiva. Sempre sull'elemento soggettivo va considerato che il procedimento giudiziale attivato dalla CP_1 in un quadro di convivenza intollerabile, per l'assegnazione della casa familiare per viverci da sola col minore, seppure rigettata dal tribunale di Firenze, non era, tuttavia, una richiesta del tutto peregrina e fuori da ogni previsione di legge (si veda ad es. cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 23501 del 02/08/2023 che privilegia il luogo in cui viveva il minore e la convivenza del genitore in questo caso la madre appunto. Questo va detto per illuminare la mancanza di elemento soggettivo del fatto illecito della dato che anche questo suo comportamento CP_1 illustrato dall'attore come illecito ossia di essere stata disponibile a tornare purchè le venisse lasciata
Pagina 3 la casa, costituiva espressione di una sua legittima aspettativa che poteva ottenere un astratto riconoscimento in giudizio, e dunque dimostra che la mancanza di casa era un reale fattore ostativo al suo rientro;
dunque il suo comportamento di giovane donna con un bambino in tenera età, in stato di cassa integrazione senza un lavoro e in epoca per giunta pandemica, caratterizzata da continue ed imprevedibili restrizioni con un'Italia a colori per zone, ebbene si ritiene che questa sua condotta della sia stata fortemente condizionata e necessitato da circostanze estranee alla sua volontà. CP_1
Per questi motivi
si ritiene che manchi l'elemento soggettivo “costitutivo” del fatto illecito e che pertanto non si possa pronunciare una condanna al risarcimento del danno a carico della CP_1 La domanda è dunque infondata e va rigettata con compensazione delle spese stante la contumacia della convenuta non costituita e notiziata del procedimento con conoscenza presunta ai sensi dell'art. 143 cpc.
P.q.m.
Il tribunale Con sentenza che definisce il giudizio Rigetta la domanda e compensa le spese. Così deciso il 11.11.2025 Il Giudice dott.ssa Susanna Zanda
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da
(CF ) con il patrocinio dlel'avv.to Parte_1 C.F._1 Cecchi Michela ricorrente
Contro
(cf n. ) CP_1 C.F._2
Convenuta contumace
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: accertato il danno subito da per fatto e colpa della condannarla al risarcimento Parte_1 CP_1 del danno biologico in euro 10 mila e del danno morale in euro 30 mila in via equitativa.
FATTO E DIRITTO
L'attore ha chiamato in giudizio la sig.ra con cui aveva intrattenuto un rapporto pluriennale di CP_1 convivenza presso il suo domicilio in Firenze, e da cui era nato il piccolo;
ha chiesto la Per_1 condanna della al pagamento di un risarcimento dei danni in via equitativa di euro 30 mila CP_1 indicando come causa petendi il fatto che la in data 23 febbraio 2021 avesse portato via il CP_1 bambino dalla casa per restare in Campania a casa dei nonni materni fino al sett. 2021. Ha dedotto che questo allontanamento del minore integra un illecito anche penale ex art. 574 cp in quanto si è svolto contro la espressa volontà dell'attore, il quale dunque ha subito danni morali e anche biologici, avendo dovuto assumere farmaci per l'ansia e tono depresso a causa proprio dell'allontanamento del figlio, come emergerebbe dai documenti sanitari prodotti a firma della dott.ssa del centro igiene mentale, ed inoltre si era dovuto anche sottoporre ad una cardio- Per_2 conversione per un attacco di cuore. Ha dato conto che la convenuta non gli aveva impedito di vedere il bambino d'estate quando scese in Campania per stare al mare. L'attore ha allegato che siccome la loro relazione si era incrinata per l'incompatibilità dei caratteri aveva intrapreso una relazione con altra donna. Inoltre ha riferito che la aveva condizionato il fatto di ritornare a Firenze col figlio CP_1 all'assegnazione della casa familiare e che aveva anche tentato di ottenere giudizialmente tale
Pagina 1 assegnazione della casa familiare, che era di proprietà dell'attore; il Tribunale aveva, tuttavia, rigettato la sua richiesta, come da documentazione prodotta. L'attore ha prodotto vari documenti, tra cui la trascrizione di intercettazioni ambientali da lui compiute poco prima che la andasse via di casa portandosi appresso il minore. CP_1 La causa è stata trattenuta in decisione senza ammissione dei capitoli di prova in quanto giudicata superflua. MOTIVAZIONE Come allegato dallo stesso attore, e come si ricava dalle intercettazioni ambientali svolte dall'attore all'insaputa della convenuta prima della sua partenza, la vicenda dell'allontanamento della CP_1 insieme al figlio non costituisce anche illecito civile risarcibile, difettando il necessario elemento soggettivo richiesto sia dalla norma generale di cui all'art. 2043 c.c. sia la norma di cui all'art. 2059 c.c. prevista per i fatti costituenti reato. Infatti, anche se la dedotta responsabilità deriva da reato, il danno non patrimoniale deve essere allegato e provato in giudizio secondo gli ordinari criteri dell'accertamento degli illeciti civili, tra cui appunto l'elemento soggettivo e il nesso di causalità rispetto alle conseguenze dannose (vd. Cassazione civile, sez. III, 10 Maggio 2018, n. 11269). La ragione di questa conclusione e della mancata ammissione dei capi offerti in prova che riguardavano la condotta di allontanamento e le sue conseguenze sulla sfera dell'attore, sta nel fatto che la condotta si è tenuta sullo sfondo di due congiunture peculiari;
la prima è la vicenda pandemica che aveva portato a una decretazione d'urgenza attuata sia con DPCM che con decreti legge dall'oggi al domani, e che proprio nell'anno 2021 in cui si son svolti i fatti, veniva introdotta dall'oggi al domani;
di ciò se ne parla nelle intercettazioni ambientali e delle preoccupazioni di vedersi chiudere nuovamente con i lockdown e di non poter andar via da Firenze (vd. Doc. 1 e ss.). La seconda congiuntura in cui si colloca questa vicenda è il fatto che, come anche ammette l'attore, egli aveva intrapreso nuova relazione con altra donna e, come si legge nella trascrizione delle intercettazioni, la era convinta che l'attore volesse oramai liberarsi sia di lei che del bambino CP_1 e volesse “buttarli fuori”; non avendo un'altra casa a Firenze né un lavoro certo, anzi si noti che dalla trascrizione conversazione doc 1 emerge che la era in cassa integrazione, e col rischio di nuove CP_1 chiusure e restrizioni pandemiche, si era trovata nella necessità materiale e morale di trovar rifugio presso la sua famiglia di origine e andare in Campania a godere del loro vito e alloggio insieme al bambino, da cui comprensibilmente non poteva distaccarsi, data la tenera età, e non potendo nemmeno occuparsene l'attore in via esclusiva. Ecco che quindi quella condotta che astrattamente potrebbe apparire di rilevanza penale, non ha certamente rilevanza civile risarcitoria, essendo la condotta scriminata dallo stato di necessità che elide anche l'elemento soggettivo dell'animus nocendi e della colpa, considerate le congiunture particolari in cui si svolse;
si noti che il “coprifuoco” venne abolito solo a giugno 2021 e difatti dalle intercettazioni ambientali emerge che una delle preoccupazioni era proprio quella di rimanere bloccati in un determinato luogo e specificamente a Firenze, in una situazione di intollerabilità della convivenza come emerge dalla stessa trascrizione dei discorsi, dato che l'attore era sia proprietario della casa sia anche aveva intrattenuto un'altra relazione;
dai discorsi trascritti emerge che la CP_1 si era fatta l'idea che sia lei che il bambino erano di troppo in quella casa, e in questa dinamica complicata di sentimenti e sullo sfondo di una definitiva rottura dell'armonia familiare, appare giustificabile che la priva di alloggio alternativo e senza casa su Firenze, priva anche di un CP_1 lavoro perché in cassa integrazione, davanti anche a quel serio pericolo di nuove restrizioni che l'avrebbero bloccata a Firenze, non aveva visto altra alternativa se non quella di tornare dai suoi genitori col bambino, anche perché si andava verso la primavera ed estate e in Campania il minore poteva sia vedere i nonni che andare al mare;
lo stesso attore si era recato in estate in Campania per vedere il minore, segno che non vi fu alcun ostracismo da parte della madre in tal senso;
inoltre si profilavano tra febbraio e marzo altre restrizioni pandemiche che giungevano improvvisamente con attività di decretazione l'urgenza e dpcm. Tutto ciò scrimina dunque la parte convenuta e fa venir
Pagina 2 meno l'elemento soggettivo della condotta, che è necessario per essere condannata al risarcimento di un danno civile da fatto illecito ex art. 2043 e 2059 c.c. Si cita per tutte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3728 del 14/03/2002 che recita: Presupposto necessario per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno morale, ai sensi degli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen., è l'accertamento del fatto come reato, il cui elemento soggettivo è lo stato psicologico dell'autore di esso, da accertare in concreto e non in base ad una presunzione legale di responsabilità. Sulla non perfetta giustapponibilità tra accertamento dell'elemento soggettivo in sede penale e per converso in sede civile si vedano ad es. cass. Sez. 3, Sentenza n. 9598 del 25/09/1998 che recita: “Il danno morale non è risarcibile quando la responsabilità dell'autore dell'illecito sia stata affermata non in seguito ad un accertamento concreto, ma in base ad una presunzione legale di responsabilità” oppure cass. sez. 3 - , Sentenza n. 25918 del 15/10/2019 “Ove l'azione civile sia stata esercitata in un processo penale per un reato solo doloso, nel giudizio civile di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p., in relazione alla responsabilità ex art. 2043 c.c. o ex art. 2049 c.c., può essere fatto valere il diverso elemento soggettivo della colpa, il quale nell'illecito civile, a differenza che per i delitti, è perfettamente fungibile con quello del dolo”. Ergo a maggior ragione un fatto che astrattamente sia sussumibile come reato di sottrazione di minore ex art. 574 in base al codice penale, ben potrà essere ritenuto dal giudice civile come fatto non illecito in quanto scriminato da stato di necessità o assenza comunque di elemento soggettivo per le congiunture particolari condizionanti la condotta, come accertate in causa, senza alcuna automatica trasposizione dei criteri impiegati o impiegabili dal giudice penale per l'accertamento del fatto reato, come invece sostenuto dall'istante. Si noti poi che parte attrice non ha nemmeno fornito prova univoca documentale dei danni biologici richiesti come causati dal fatto dedotto in causa, in quanto la mera prescrizione di farmaci, non accompagnata dalle prove d'acquisto dei farmaci non ne prova l'assunzione e del pari alcuni certificati prodotti del centro igiene mentale appaiono una mera descrizione di sintomi dichiarati dallo stesso attore senza obbiettività clinica rilevata dai medici;
vd. Doc.2 certificato del 13.4.21 dott.ssa del centro igiene mentale annota che non sussistono disturbi di tipo psichiatrico e che Persona_3 il tono dell'umore è in asse e non risulta depresso, nonostante il fatto dell'allontanamento del minore. La prescrizione di nella stessa data non ne prova l'assunzione. Pt_2 Anche il certificato del 6 maggio 2021 della stessa dottoressa riporta solo la sintomatologia riferita dall'attore e nulla di obbiettivamente rilevato in termini clinici. Del pari la cardio-conversione cui l'attore dovette sottoporsi non necessariamente è riconducibile all'allontanamento del minore, atteso che ad es. le motivazioni potrebbero esser anche altre, non escluso quel procedimento stressogeno per l'attore, attivato dalla presso il tribunale di Firenze, CP_1 per ottenere l'assegnazione della casa familiare, che però era di proprietà dell'attore; l'attore era poi consapevole che il minore era stato portato in un ambiente familiare non pericoloso presso i nonni materni, e che non subiva alcun rischio tale da giustificare uno stato di preoccupazione nell'attore così intenso da determinare addirittura attacchi di cuore;
al padre poi non era stato mai impedito di vederlo e la madre, che aveva condizionato il rientro a Firenze poco dopo la sua partenza in Campania, al fatto di avere a disposizione la casa familiare dell'attore, emerge che comunque dopo aver perso la domanda di assegnazione della casa familiare in Tribunale, aveva poi riportato il bambino per l'inizio delle scuole in settembre al termine della stagione estiva. Sempre sull'elemento soggettivo va considerato che il procedimento giudiziale attivato dalla CP_1 in un quadro di convivenza intollerabile, per l'assegnazione della casa familiare per viverci da sola col minore, seppure rigettata dal tribunale di Firenze, non era, tuttavia, una richiesta del tutto peregrina e fuori da ogni previsione di legge (si veda ad es. cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 23501 del 02/08/2023 che privilegia il luogo in cui viveva il minore e la convivenza del genitore in questo caso la madre appunto. Questo va detto per illuminare la mancanza di elemento soggettivo del fatto illecito della dato che anche questo suo comportamento CP_1 illustrato dall'attore come illecito ossia di essere stata disponibile a tornare purchè le venisse lasciata
Pagina 3 la casa, costituiva espressione di una sua legittima aspettativa che poteva ottenere un astratto riconoscimento in giudizio, e dunque dimostra che la mancanza di casa era un reale fattore ostativo al suo rientro;
dunque il suo comportamento di giovane donna con un bambino in tenera età, in stato di cassa integrazione senza un lavoro e in epoca per giunta pandemica, caratterizzata da continue ed imprevedibili restrizioni con un'Italia a colori per zone, ebbene si ritiene che questa sua condotta della sia stata fortemente condizionata e necessitato da circostanze estranee alla sua volontà. CP_1
Per questi motivi
si ritiene che manchi l'elemento soggettivo “costitutivo” del fatto illecito e che pertanto non si possa pronunciare una condanna al risarcimento del danno a carico della CP_1 La domanda è dunque infondata e va rigettata con compensazione delle spese stante la contumacia della convenuta non costituita e notiziata del procedimento con conoscenza presunta ai sensi dell'art. 143 cpc.
P.q.m.
Il tribunale Con sentenza che definisce il giudizio Rigetta la domanda e compensa le spese. Così deciso il 11.11.2025 Il Giudice dott.ssa Susanna Zanda
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