Sentenza 20 settembre 2012
Massime • 1
In tema di armi antiche ed artistiche, devono essere qualificate armi comuni da sparo quelle che rientrino nelle categorie previste dall'art. 2 legge 18 aprile 1975, n. 110 o che presentino le caratteristiche ed i requisiti ivi elencati. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta arma comune da sparo una rivoltella con più colpi a rotazione già in dotazione alle forze armate sino al secondo conflitto mondiale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/09/2012, n. 7950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7950 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 20/09/2012
Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 2131
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 49203/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON LL VA N. IL 19/02/1956;
avverso la sentenza n. 555/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 18/07/20;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/09/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza del 18 luglio 2011 la Corte di Appello di Palermo confermava - per quanto qui di interesse - la sentenza del GUP del locale Tribunale del 26 novembre 2010, con la quale ON CE IO, imputato (in concorso con ZI EL non ricorrente) del reato di detenzione illegale di armi comuni da sparo (della L. n. 895/907, artt. 2 e 7), nonché (il solo ON) dei reati di detenzione illegale di armi da sparo clandestine (L. n. 110 del 1975, art. 23); detenzione di munizioni per armi comuni da sparo
(art. 697 cod. pen.) e detenzione illecita a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73), era stato ritenuto colpevole dei detti reati e condannato alle pene (principale ed accessorie) ritenute di giustizia.
1.2 Osservava la Corte, con riguardo alla conferma del giudizio di colpevolezza in ordine al reato sub A) (ma limitatamente alla illegale detenzione di arma antica), che trattandosi di replica di arma antica ad avancarica di modello anteriore al 1890 con capacità e forza balistica, tanto bastava per ritenerla arma comune da sparo la cui detenzione illegale andava assoggettata a sanzione penale. Quanto, poi, alla conferma del giudizio di colpevolezza con riferimento al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, osservava il giudice territoriale che le modalità di coltivazione delle piante (ancora in produzione e dunque in grado di contribuire alla diffusione generalizzata dallo stupefacente sul territorio); il loro grado di sviluppo (altezza di mt. 1,70); il loro numero (2) e la quantità di stupefacente sequestrata escludevano una detenzione per finalità personali. Infine, con riferimento al tema delle circostanze attenuanti generiche, osservava la Corte palermitana che sia per i precedenti penali specifici che per la gravità della condotta, queste non potevano essere concesse.
1.3 Per l'annullamento della sentenza propone ricorso personalmente l'imputato articolando due motivi: a) violazione di legge sotto il duplice profilo della manifesta illogicità e/o carenza di motivazione e dell'erronea applicazione della legge penale in punto di conferma del giudizio di colpevolezza circa il reato di detenzione di arma riferito all'arma antica;
b) analogo vizio in relazione alla conferma del giudizio di colpevolezza per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva la Corte quanto segue. Va, in punto di fatto, ricordato che al ON veniva fatto carico - per quanto qui di interesse (esulando dall'esame i reati di cui ai capi b) e c) ed essendo stato parzialmente prosciolto dal GUP per la parte residua del reato di cui al capo a) - del reato di cui alla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7 per avere illegalmente detenuto nella propria abitazione "una rivoltella a rotazione modello 1889 Bodeo calibro 10,4 con contrassegno matricolare".
2. Premesso che è principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale la struttura motivazionale della sentenza di appello, laddove le pronunce di primo e di secondo grado risultino concordanti nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova poste a base delle rispettive decisioni, si salda con quella precedente di primo grado (Cass. Sez. 1 26.6.2000 n. 8886), va rilevato che nel caso in esame le censure rivolte alla Corte in ordine alla ritenuta manifesta illogicità della decisione sono prive di fondamento.
3. E tuttavia occorre dar atto, stante i richiami in parte qua alla sentenza di primo grado, che l'arma di cui si discute è stata ritenuta dalla Corte palermitana una replica di arma antica, laddove, invece, sia dalla contestazione, sia dal tessuto motivazionale della sentenza del GUP, emerge a chiare lettere che l'esemplare della rivoltella a rotazione detenuto dall'imputato era originale e non riproduzione o "replica" di arma antica. Si trattava, infatti, di una rivoltella a rotazione marca "Bodeo" (dal nome del suo inventore) in dotazione all'esercito italiano sin dal 1891 e perdurata come arma militare sino al secondo conflitto mondiale, per poi essere smilitarizzata, così divenendo arma comune.
3.1 Tanto doverosamente precisato, trattandosi di un'arma - per come è dato evincere sempre dalla sentenza della Corte di Appello - che aveva subito alcune modifiche, pur essendo risalente ad epoca anteriore al 1890, occorreva (ed occorre) per la sua detenzione esplicita denuncia all'Autorità di P.S..
3.2 La tesi del ricorrente, secondo cui il revolver da lui detenuto, fabbricato su modello risalente a prima del 1890, doveva considerarsi arma antica non necessitante di denuncia, è priva di pregio. Questa Corte ha da tempo statuito che "anche le armi antiche ed artistiche devono essere qualificate come armi comuni da sparo, qualora rientrino in una delle categorie indicate nella L. 18 aprile 1975, n.110, art. 2 ovvero presentino caratteristiche e requisiti previsti da detta norma" (Cass. Sez. 1, 15.4.1981 n. 9517, Guatta Caldini Rv. 150728; Cass. Sez. 1 26.6.2001 n. 33453, Martinelli, Rv. 219916).
3.3 Non può quindi revocarsi in dubbio che l'arma detenuta dall'imputato aveva acquisito, a seguito delle modifiche apportatevi, le caratteristiche previste dal citato art. 2 con la conseguenza che la sua detenzione, in assenza di denuncia all'Autorità di P.S. integrava la fattispecie delittuosa di cui alla L. n. 497 del 1974, art. 14 così come originariamente contestata.
3.4 Nè può dirsi corretto il richiamo del ricorrente all'art. 697 cod. pen., quale ipotesi alternativa e meno grave non applicata dalla
Corte territoriale: invero la norma contravvenzionale opera soltanto con riferimento alla detenzione illegale delle munizioni per arma comune da sparo, ovvero ad armi non qualificabili come armi comuni da sparo (Cass. Sez. 1 10.5.1984 n. 9958, Alcamo, Rv. 166626), mentre per la detenzione illegale di queste ultime continua ad applicarsi la norma di cui alla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7 come modificata dalla L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 14: quest'ultima norma, a sua volta, non esaurisce tutte le ipotesi di detenzione abusiva di armi o munizioni previste originariamente dalla disposizione del codice penale (in termini tra le tante, Cass. Sez. 1 12.11.1981 n. 2936,
Caldarelli, Rv. 152837).
3.5 Nè può farsi ricorso alla L. n. 110 del 1975 che disciplinando le ed. "armi antiche", mantiene ferme le disposizioni del regolamento di P.S. in quanto detta norma si riferisce chiaramente alle armi "antiche" in senso stretto, ma non a quelle che, a seguito di modifiche apportate (come nella specie - vds, pag. 3 della sentenza impugnata) hanno vista accresciuta la loro efficienza, in termini di maggiore potenzialità offensiva, finendo con il perdere del tutto la qualità di arma antica.
3.6 Ma, anche a voler parlare di replica di arma antica come è stata intesa - ma erroneamente - dalla Corte palermitana, in ogni caso la decisione assunta è corretta anche sotto il profilo logico, in quanto la replica di arma antica - che presuppone la riproduzione della copia fedele dell'originario esemplare quanto meno nelle caratteristiche che la distinguono dalle similari armi dell'epoca - comunque prevede l'obbligo della denuncia all'Autorità di P.S. per la sua detenzione, con la conseguenza che tanto la detenzione quanto il porto sono assoggettati alla disciplina di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 1. 3.7 Peraltro, l'arma di cui si discute, possedendo caratteristiche peculiari (ripetitività o molteplicità dei colpi) assume caratteristiche proprie dell'arma comune da sparo, diversamente da come sarebbe accaduto per armi ad avancarica ed a colpo singolo di data anteriore al 1890, per le quale è invece consentita la detenzione senza obbligo di preventiva denuncia (ma non il porto).
3.8 Come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, la replica di arma antica precedente al 1890 non fedele all'originale per sue caratteristiche intrinseche viene considerata un'arma propria sui generis assoggettata alla disciplina della L. n. 895 del 1967 (Cass. Sez. 1^ 23.3.1983 n. 4503, Ferrara, Rv. 159078).
3.9 Inoltre non può essere sottaciuto che - anche a voler considerare l'arma in questione come una replica dell'originale - essa è risultata efficiente e funzionante e, dunque, ricompresa nella previsione normativa di cui alla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7 come modificata dalla L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 15 (vds. Cass. Sez. 1 13.6.2006 n. 29857, Priori, Rv. 235256).
3.10 In conclusione, pur con la doverosa precisazione che nella specie l'arma detenuta era un rivoltella marca Bodeo mod. 1889 e non una replica di essa, la sentenza impugnata correttamente ha confermato il giudizio di responsabilità per la violazione della L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7 in relazione allo stato di efficienza dell'arma ed al suo specifico grado di offensività; ma anche a voler intendere quell'arma una replica dell'originale, il giudizio non sarebbe potuto mutare trattandosi non solo di arma comune da sparo a tutti gli effetti, ma soprattutto di arma cui erano state apportate modifiche che ne snaturavano le caratteristiche originali.
4. Parimenti infondato il secondo motivo di ricorso relativo alla mancata qualificazione della condotta di illecita detenzione di stupefacenti come detenzione per uso personale.
4.1 Anche in questo caso occorre tenere presente quanto contenuto nella sentenza di primo grado, relativamente sia alle modalità della detenzione dello stupefacente (alcuni sacchetti in plastica contenenti marijuana sparpagliati nei diversi vani della abitazione;
altra busta trasparente contenente sostanza della medesima natura);
sia alla circostanza della esistenza nella abitazione di due piante da cui lo stupefacente era stato ricavato (si trattava in particolare di due piante site nel giardino adiacente alla casa, dell'altezza - ciascuna - di mt. 1,70); sia alla quantità di principio attivo (gr. 29,537 di THC);: sia al numero di dosi ricavabili (1.181); sia al non provato status di assuntore marijuana, solo labialmente enunciato dal ON (vds. pag. 5 della sentenza del GUP ripresa a pagg.
5-6 della sentenza impugnata).
4.2 Tanto premesso, la decisione della Corte di Appello è immune da vizi logici avendo fatto buon governo dei principi da tempo elaborati da questa Corte in materia di distinzione tra detenzione per uso personale e detenzione per spaccio.
4.3 L'attuale disciplina degli stupefacenti, quale emerge dal testo novellato del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 contempla una serie di elementi cui fare riferimento al fine di verificare la sussistenza di un uso non esclusivamente personale: il dato quantitativo o ponderale, pertanto, rappresenta, unitamente ad altri elementi quali le modalità di presentazione della droga e altre specifiche circostanze dell'azione, uno dei possibili indici da cui desumere la destinazione ad un uso non soltanto personale. Ne deriva che, ove congruamente motivato, il relativo giudizio si sottrae al sindacato del giudice di legittimità (in termini ex multis, Cass. Sez. 6 12.2.2006 n. 12146, P.M. in proc. Delugan, Rv. 242923; Cass. Sez. 6 2.4.2008 n. 27330, P.M. in proc. Sejjal, Rv. 240526; Cass. Sez. 6 1.4.2008 n. 19788, Tavera, Rv. 239963), Peraltro a dimostrazione che il solo dato quantitativo non sia sufficiente a far ritenere la destinazione della droga ad un uso non esclusivamente personale, milita il fatto che anche laddove il quantitativo di droga detenuto sia inferiore al limite stabilito con il Decreto Ministeriale attuativo della nuova normativa di cui alla L. n. 49 del 2006, nel caso in cui vi siano altre circostanze che inducano a ravvisare una finalità illecita della detenzione, non può essere esclusa la destinazione penalmente rilevante (tra le tante, Cass. Sez. 4 16.4.2008 n. 31103, P.M. in proc. Perna, Rv. 242110; più di recente,
Cass. Sez. 6 25.1.2011 n. 4613, Talamo, Rv. 249346).
4.4 Tanto detto, nel caso in esame la Corte palermitana - richiamando quanto ancor più diffusamente detto dal GUP - non si è limitata a valorizzare il solo dato quantitativo, ma ha evidenziato alcune circostanze sintomatiche - prima tra tutte lo stato di coltivazione e sviluppo delle piante tale da produrre un quantitativo notevole di stupefacente - traendone, in modo non manifestamente illogico, il convincimento che la droga potesse, quanto meno in parte, essere destinata all'uso di terzi.
4.5 Le censure contenute nel secondo motivo del ricorso, quindi, oltre a riproporre temi affrontati e risolti convenientemente dalla Corte di Appello (come, esemplificamente, l'elemento del dato ponderale;
quello della coltivazione diffusa;
quello della conservazione in più luoghi) appaiono infondate nella misura in cui attribuiscono alla decisione impugnata un marcato segno di manifesta ed intrinseca illogicità.
5. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso va rigettato:
segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2013