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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/12/2025, n. 4145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4145 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 13866/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 13866 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra: codice fiscale , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avvocato MARIA CARMEN NAPOLITANO, in virtù di delega in atti
Ricorrente
e codice fiscale rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato LUIGI MASCOLO, in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare dell'11/12/2025):
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
1 2) Il figlio minore sarà affidato in via esclusiva alla madre la quale Persona_1 dovrà tuttavia concordare con il padre le decisioni più importanti nell'interesse del figlio
(salute, istruzione).
3) Il figlio minore sarà collocato presso la residenza della madre.
4) Il figlio frequenterà il padre tramite incontri osservati che i servizi sociali sono incaricati di organizzare.
5) Il padre dovrà versare a titolo di mantenimento ordinario del figlio minore l'importo di €200.00 mensili soggetto a rivalutazione istat da corrispondersi entro il 5 di ogni mese
6) I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
7) I genitori parteciperanno in misura paritaria alle spese straordinarie, mediche, scolastiche, sportive necessarie per il minore rinviando alle linee guida del CNF dell'anno 2017.
8) La madre percepirà l'assegno unico al 100%.
9) La madre rinuncia all'addebito richiesto in ricorso al punto 1) delle conclusioni ed alla richiesta di contributo al mantenimento in suo favore formulata al punto 5) del ricorso.
10) Il padre riconosce a titolo di arretrati l'importo di € 2.500.00 comprensivo delle quote di mantenimento e quote assegno unico non versate sino alla data odierna da corrispondersi a mezzo rate di € 100,00 cadauna con decorrenza dicembre 2025.
11) le parti esprimono il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente per il figlio minore.
12) le parti rinunciano a presenziare all'udienza di comparizione prestando il consenso alla celebrazione della stessa in modalità cartolare.
13) Spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare Parte_1 la separazione personale da il quale si è costituito in giudizio Controparte_1 nulla opponendo alla domanda di separazione.
2. In via preliminare, ai sensi dell'art. 3 lett. a) del Reg. UE 1111/2019, si deve affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano a pronunciare la
2 separazione personale tra le parti, ancorché le stesse abbiano cittadinanza straniera, giacché è in Italia che si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi e dove entrambi continuano a risiedere, atteso che, nel caso in esame, la vita matrimoniale si è svolta in provincia di Firenze e la ricorrente vive attualmente a Borgo San Lorenzo (FI).
3. Nel merito, sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, sono separati di fatto già da circa quattro anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, e hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così una raggiunta consapevolezza della crisi matrimoniale in atto.
4. La separazione può essere dichiarata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse del figlio , nato il [...], il Per_1 quale continuerà a vivere con la madre in regime di affidamento esclusivo, mantenendo un rapporto con il padre, che continuerà a vedere tramite incontri osservati, considerate le difficoltà di interazione tra il padre e il minore rilevate dal servizio sociale nelle relazioni.
Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire al minore un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
5. Attesa la mancata trascrizione dell'atto di matrimonio, non occorre ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente l'annotazione del presente provvedimento.
6. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi n. in Parte_1
NIGERIA il 02/12/1993, e n. in NIGERIA il 24/04/1968 Controparte_1
(matrimonio contratto il 14/1/2015 in NIGERIA, non trascritto in Italia);
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
- incarica i servizi sociali di proseguire nella organizzazione di incontri osservati tra e il padre;
Per_1
3 - compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 13866 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra: codice fiscale , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avvocato MARIA CARMEN NAPOLITANO, in virtù di delega in atti
Ricorrente
e codice fiscale rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato LUIGI MASCOLO, in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare dell'11/12/2025):
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
1 2) Il figlio minore sarà affidato in via esclusiva alla madre la quale Persona_1 dovrà tuttavia concordare con il padre le decisioni più importanti nell'interesse del figlio
(salute, istruzione).
3) Il figlio minore sarà collocato presso la residenza della madre.
4) Il figlio frequenterà il padre tramite incontri osservati che i servizi sociali sono incaricati di organizzare.
5) Il padre dovrà versare a titolo di mantenimento ordinario del figlio minore l'importo di €200.00 mensili soggetto a rivalutazione istat da corrispondersi entro il 5 di ogni mese
6) I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
7) I genitori parteciperanno in misura paritaria alle spese straordinarie, mediche, scolastiche, sportive necessarie per il minore rinviando alle linee guida del CNF dell'anno 2017.
8) La madre percepirà l'assegno unico al 100%.
9) La madre rinuncia all'addebito richiesto in ricorso al punto 1) delle conclusioni ed alla richiesta di contributo al mantenimento in suo favore formulata al punto 5) del ricorso.
10) Il padre riconosce a titolo di arretrati l'importo di € 2.500.00 comprensivo delle quote di mantenimento e quote assegno unico non versate sino alla data odierna da corrispondersi a mezzo rate di € 100,00 cadauna con decorrenza dicembre 2025.
11) le parti esprimono il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente per il figlio minore.
12) le parti rinunciano a presenziare all'udienza di comparizione prestando il consenso alla celebrazione della stessa in modalità cartolare.
13) Spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare Parte_1 la separazione personale da il quale si è costituito in giudizio Controparte_1 nulla opponendo alla domanda di separazione.
2. In via preliminare, ai sensi dell'art. 3 lett. a) del Reg. UE 1111/2019, si deve affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano a pronunciare la
2 separazione personale tra le parti, ancorché le stesse abbiano cittadinanza straniera, giacché è in Italia che si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi e dove entrambi continuano a risiedere, atteso che, nel caso in esame, la vita matrimoniale si è svolta in provincia di Firenze e la ricorrente vive attualmente a Borgo San Lorenzo (FI).
3. Nel merito, sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, sono separati di fatto già da circa quattro anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, e hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così una raggiunta consapevolezza della crisi matrimoniale in atto.
4. La separazione può essere dichiarata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse del figlio , nato il [...], il Per_1 quale continuerà a vivere con la madre in regime di affidamento esclusivo, mantenendo un rapporto con il padre, che continuerà a vedere tramite incontri osservati, considerate le difficoltà di interazione tra il padre e il minore rilevate dal servizio sociale nelle relazioni.
Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire al minore un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
5. Attesa la mancata trascrizione dell'atto di matrimonio, non occorre ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente l'annotazione del presente provvedimento.
6. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi n. in Parte_1
NIGERIA il 02/12/1993, e n. in NIGERIA il 24/04/1968 Controparte_1
(matrimonio contratto il 14/1/2015 in NIGERIA, non trascritto in Italia);
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
- incarica i servizi sociali di proseguire nella organizzazione di incontri osservati tra e il padre;
Per_1
3 - compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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