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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 03/02/2026, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 627/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
EO EN, EL
CHIANURA PIETRO VITO, DI
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4234/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Diaz, 11 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259006374345000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 195/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato:si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con intimazione di pagamento n. 100 2025 90063743 45/000, Agenzia delle Entrate-Riscossione richiedeva al sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), il pagamento dell'importo complessivo di € 57.880,17, specificando che l'importo era “calcolato alla data del 26/05/2025” e che, alla data di emissione dell'avviso,
“non risulta eseguito il pagamento” delle somme dovute. L'atto indicava puntualmente i tre carichi posti a fondamento della richiesta, con numero identificativo, data di notifica e residuo dovuto, e precisamente: cartella n. 10020180013416505000 notificata il 09/03/2018, residuo € 902,19; cartella n.
10020230017844828000 notificata il 19/07/2023, residuo € 4.282,13; atto successivo all'avviso di accertamento TF3IPRD001242022, notificato il 23/03/2022, residuo € 52.571,89, oltre spese esecutive
€ 123,96. In particolare, l'intimazione riportava anche il dettaglio del debito per ciascun carico, evidenziando per la cartella 2018 poste IRPEF 2014 (imposta/sanzione/interessi) con ente impositore “Dir. prov.le I di
Napoli – uff. territoriale di Casoria”, e per la cartella 2023 poste IRPEF 2019 ex art. 36-ter DPR 600/1973
(imposta/sanzioni/interessi) con ente impositore “Dir. prov.le di Salerno – uff. terr. di Vallo della Lucania”, nonché, per l'atto TF3IPRD001242022, le poste riferite al 2011 (tra cui IRPEF, addizionali regionale e comunale, sanzioni e interessi), con indicazione che l'atto era “successivo all'avviso di accertamento n.
TF3010501781/2015, notificato il 15/05/2015”. Il ricorrente assumeva di avere ricevuto l'intimazione il
06/05/2025 a mezzo PEC, e sosteneva che l'atto fosse illegittimo e infondato, anche perché non terrebbe conto di un pagamento parziale di € 6.418,00 eseguito in data 25/07/2024 con riferimento al carico TF3IPRD001242022. Con ricorso notificato il 04/07/2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1 (PEC: Email_1), adiva la Corte chiedendo, in via principale, l'annullamento dell'intimazione n. 100 2025 90063743 45/000 e, in via cautelare, la sospensione ex art. 47
D.Lgs. 546/1992, estendendo le doglianze anche agli atti prodromici e consequenziali. Nel ricorso, il ricorrente articolava le proprie censure in una sequenza di deduzioni che, per come formulate, investivano tanto profili formali dell'atto quanto la pretesa nel suo complesso. In particolare, egli deduceva: l'erroneità della pretesa nella determinazione dell'an e del quantum;
la mancata/irregolare notifica dell'intimazione e degli atti esattivi richiamati;
la mancanza di sottoscrizione dell'intimazione “nei modi e termini di legge”; la mancata allegazione degli atti prodromici (richiamando L. 241/1990 e L. 212/2000); l'asserita indebita debenza di compensi/spese di riscossione, ritenute non giustificate in assenza di indicazione della norma e della metodica di calcolo;
la mancata esposizione del calcolo di sanzioni e interessi (anche di mora), nonché delle norme e della metodica di calcolo;
la carenza assoluta di motivazione, invocando il principio per cui la motivazione non sarebbe integrabile in giudizio;
specificamente, quanto alla PEC, assumeva l'invalidità della notifica se l'atto fosse trasmesso in pdf non firmato digitalmente (.p7m) e allegava la tesi della “relata in bianco” quanto all'intimazione. L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli si costituiva con atto del 03/10/2025, riferendo che il ricorso era stato notificato il 04/07/2025 e ricevuto lo stesso giorno, e indicando che la controversia riguardava l'intimazione 2025 e i carichi 2014, 2019 e 2011 (TFEIPRD00124-2022 /
TF3IPRD001242022). L'Ufficio dava atto del valore economico della controversia € 60.502,71 e riportava le eccezioni del ricorrente, tra cui il pagamento parziale € 6.418,00, le contestazioni su an/quantum, notifica, sottoscrizione, allegazione atti prodromici, compenso di riscossione, calcolo sanzioni/interessi e motivazione. Si costituiva altresì Agenzia delle Entrate-Riscossione, con comparsa dell'Avv. Difensore_2 (PEC: Email_3), nella quale la resistente ricostruiva l'oggetto del giudizio come impugnazione dell'intimazione n. 100 2025 90063743 45/000 e chiedeva, in via preliminare, il rigetto dell'istanza cautelare, e nel merito il rigetto del ricorso, sollevando anche profili di inammissibilità/ improponibilità (tra cui, secondo la prospettazione difensiva, questioni di integrità del contraddittorio e tardività, oltre che genericità della domanda e carenza di interesse). Nel merito, ADER contestava in fatto le doglianze sulle notifiche, affermando: che l'intimazione 100 2025 90063743 45/000 era stata regolarmente notificata il 06/05/2025 (dato, peraltro, ammesso dal ricorrente); che le cartelle 2018 e 2023 erano state ritualmente notificate rispettivamente il 09/03/2018 e il 19/07/2023; che l'atto TF3IPRD001242022 era stato notificato il 23/03/2022; e aggiungeva che il ricorrente aveva inoltre ricevuto, in epoca successiva, comunicazioni cautelari/solleciti (comunicazione preventiva di fermo del 06/10/2022; comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e sollecito di pagamento indicati come notificati nel 2023/2024 secondo la comparsa), traendone la conclusione che fosse priva di fondamento l'allegazione di mancata conoscenza degli atti. A corredo della costituzione, la difesa di ADER depositava specifica attestazione di conformità con cui dichiarava conformi agli originali analogici in suo possesso, tra gli altri, la comparsa, il ricorso notificato,
l'intimazione con relata, le due cartelle con relata, la comunicazione preventiva di fermo con relata, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con relata, il sollecito con relata, la certificazione INI-PEC
e l'estratto di ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I°Grado, in composizione collegiale, riunitasi in camera di consiglio, esaminati gli atti e il fascicolo processuale ritiene il ricorso cosi proposto, destituito di fondamento, pertanto, va rigettato. La controversia ha ad oggetto l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 100 2025
90063743 45/000, notificata il 06/05/2025, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione per l'importo complessivo di euro 57.880,17, fondata su due cartelle di pagamento (anni 2014 e 2019) e su atto successivo ad avviso di accertamento TF3IPRD001242022 relativo all'anno 2011.
1. Sulla dedotta carenza di motivazione dell'intimazione; Il ricorrente assume che l'intimazione di pagamento sarebbe nulla per carenza assoluta di motivazione, in quanto non consentirebbe di comprendere l'origine del debito né le modalità di determinazione delle somme. L'assunto non è condivisibile. L'intimazione impugnata reca, in modo puntuale e dettagliato, l'indicazione: del numero identificativo di ciascun atto presupposto;
della data di notifica di ciascun atto;
dell'ente impositore;
– delle singole poste (imposta, sanzione, interessi, addizionali); del residuo dovuto per ciascun carico. Ne consegue che il contribuente è posto in condizione di individuare senza incertezze l'origine della pretesa, le annualità interessate e la natura dei tributi richiesti. Secondo consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, l'obbligo di motivazione degli atti della riscossione deve essere valutato in relazione alla loro funzione, essendo sufficiente che l'atto consenta al contribuente di individuare l'an e il quantum della pretesa e di esercitare consapevolmente il diritto di difesa;
non è necessario che l'intimazione riproduca integralmente il contenuto delle cartelle o degli avvisi di accertamento già notificati (Cass., sez. V, 23 febbraio 2010, n.
4283; Cass., sez. V, 15 giugno 2021, n. 16853). Pertanto, l'intimazione di pagamento in esame risulta adeguatamente motivata.Sulla dedotta mancata allegazione degli atti presupposti: Il ricorrente lamenta la nullità dell'intimazione per mancata allegazione delle cartelle e dell'atto TF3IPRD001242022. Anche tale censura è infondata. L'art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000 impone l'allegazione degli atti richiamati solo quando il contribuente non ne abbia già legale conoscenza. Nel caso in cui gli atti presupposti siano stati regolarmente notificati, è sufficiente che l'atto successivo ne indichi gli estremi essenziali. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'omessa allegazione degli atti presupposti non determina nullità qualora questi siano stati già notificati al contribuente e siano individuabili mediante gli estremi riportati nell'atto successivo (Cass., sez. V, 27 luglio 2010, n. 18532; Cass., sez. V, 8 ottobre 2010,
n. 20535). Nel caso di specie, l'intimazione indica puntualmente numero e data di notifica delle cartelle e dell'atto successivo ad avviso di accertamento. Inoltre, Agenzia delle Entrate-Riscossione ha prodotto in giudizio, con attestazione di conformità, le copie degli atti e delle relative relate. Ne consegue l'infondatezza della censura. Sui dedotti vizi di notifica e sulla notifica a mezzo PEC: Il ricorrente contesta la validità delle notifiche, sostenendo che gli atti sarebbero stati trasmessi via PEC da indirizzi non idonei ovvero in formato non conforme. Dagli atti di causa emerge che: l'intimazione 2025 è stata notificata il 06/05/2025; la cartella
2018 è stata notificata il 09/03/2018; la cartella 2023 è stata notificata il 19/07/2023; l'atto TF3IPRD001242022
è stato notificato il 23/03/2022. Tali circostanze non sono seriamente contestate con prova contraria dal ricorrente, il quale si limita ad affermazioni generiche. Secondo la Corte di Cassazione, la notifica via PEC
è valida quando effettuata da indirizzo riconducibile all'ente e risultante dai pubblici elenchi, e le irregolarità formali non determinano nullità se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, ossia se il destinatario ne ha avuto conoscenza effettiva (Cass., sez. VI-5, 12 aprile 2019, n. 10326; Cass., sez. V, 30 ottobre 2018, n.
27561). Nel caso in esame, la proposizione del ricorso dimostra la piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente, con conseguente operatività del principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. La censura deve pertanto essere respinta. Sulla dedotta errata determinazione dell'an e del quantum: Il ricorrente sostiene che l'intimazione sarebbe errata nella determinazione dell'an e del quantum. L'assunto non è supportato da alcuna prova concreta. L'intimazione espone analiticamente le poste e gli importi. Il ricorrente non dimostra l'inesistenza dei tributi, né l'avvenuto integrale pagamento dei carichi, limitandosi a deduzioni generiche. Secondo costante giurisprudenza, grava sul contribuente l'onere di provare i fatti estintivi dell'obbligazione tributaria (Cass., sez. V, 26 gennaio 2007, n. 1701). Tale onere non risulta assolto.
Sul pagamento parziale di euro 6.418,00: Il ricorrente deduce di avere effettuato, in data 25/07/2024, un bonifico di euro 6.418,00 riferito al carico TF3IPRD001242022. Anche a voler ritenere provato tale pagamento, esso non comporta l'illegittimità dell'intimazione, ma, al più, l'eventuale necessità di ricalcolo del residuo. Secondo la Corte di Cassazione, il pagamento parziale incide sul quantum della pretesa ma non determina la nullità dell'atto esattivo, che resta valido quanto all'an della pretesa (Cass., sez. V, 9 giugno
2017, n. 14373).La doglianza, pertanto, non può condurre all'annullamento dell'intimazione. Sulla dedotta mancanza di sottoscrizione: Il ricorrente lamenta che l'intimazione non sarebbe sottoscritta.La censura è infondata. Gli atti della riscossione emessi con sistemi informatici non necessitano di sottoscrizione autografa, essendo sufficiente l'indicazione del responsabile del procedimento. La Corte di Cassazione ha chiarito che la cartella di pagamento e gli atti della riscossione non sono nulli per mancanza di firma, trattandosi di atti amministrativi standardizzati prodotti con sistemi automatizzati (Cass., sez. V, 19 aprile 2013, n. 9533; Cass., sez. V, 10 maggio 2019, n. 12558). Anche tale motivo va respinto. In ordine alla regolazione delle spese di giudizio, trova applicazione il principio generale della soccombenza, sancito dall'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992
e, per quanto compatibile, dall'art. 91 c.p.c., secondo cui la parte che risulta totalmente soccombente è tenuta a rifondere alla controparte le spese del giudizio.
Nel caso di specie, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con conseguente piena soccombenza della parte ricorrente. Le spese di lite vanno pertanto poste a carico di parte ricorrente in favore delle parti resistenti costituite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente ad e. 1500,00 per spese di lite oltre accessori di legge se dovuti
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
EO EN, EL
CHIANURA PIETRO VITO, DI
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4234/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Diaz, 11 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259006374345000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 195/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato:si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con intimazione di pagamento n. 100 2025 90063743 45/000, Agenzia delle Entrate-Riscossione richiedeva al sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), il pagamento dell'importo complessivo di € 57.880,17, specificando che l'importo era “calcolato alla data del 26/05/2025” e che, alla data di emissione dell'avviso,
“non risulta eseguito il pagamento” delle somme dovute. L'atto indicava puntualmente i tre carichi posti a fondamento della richiesta, con numero identificativo, data di notifica e residuo dovuto, e precisamente: cartella n. 10020180013416505000 notificata il 09/03/2018, residuo € 902,19; cartella n.
10020230017844828000 notificata il 19/07/2023, residuo € 4.282,13; atto successivo all'avviso di accertamento TF3IPRD001242022, notificato il 23/03/2022, residuo € 52.571,89, oltre spese esecutive
€ 123,96. In particolare, l'intimazione riportava anche il dettaglio del debito per ciascun carico, evidenziando per la cartella 2018 poste IRPEF 2014 (imposta/sanzione/interessi) con ente impositore “Dir. prov.le I di
Napoli – uff. territoriale di Casoria”, e per la cartella 2023 poste IRPEF 2019 ex art. 36-ter DPR 600/1973
(imposta/sanzioni/interessi) con ente impositore “Dir. prov.le di Salerno – uff. terr. di Vallo della Lucania”, nonché, per l'atto TF3IPRD001242022, le poste riferite al 2011 (tra cui IRPEF, addizionali regionale e comunale, sanzioni e interessi), con indicazione che l'atto era “successivo all'avviso di accertamento n.
TF3010501781/2015, notificato il 15/05/2015”. Il ricorrente assumeva di avere ricevuto l'intimazione il
06/05/2025 a mezzo PEC, e sosteneva che l'atto fosse illegittimo e infondato, anche perché non terrebbe conto di un pagamento parziale di € 6.418,00 eseguito in data 25/07/2024 con riferimento al carico TF3IPRD001242022. Con ricorso notificato il 04/07/2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1 (PEC: Email_1), adiva la Corte chiedendo, in via principale, l'annullamento dell'intimazione n. 100 2025 90063743 45/000 e, in via cautelare, la sospensione ex art. 47
D.Lgs. 546/1992, estendendo le doglianze anche agli atti prodromici e consequenziali. Nel ricorso, il ricorrente articolava le proprie censure in una sequenza di deduzioni che, per come formulate, investivano tanto profili formali dell'atto quanto la pretesa nel suo complesso. In particolare, egli deduceva: l'erroneità della pretesa nella determinazione dell'an e del quantum;
la mancata/irregolare notifica dell'intimazione e degli atti esattivi richiamati;
la mancanza di sottoscrizione dell'intimazione “nei modi e termini di legge”; la mancata allegazione degli atti prodromici (richiamando L. 241/1990 e L. 212/2000); l'asserita indebita debenza di compensi/spese di riscossione, ritenute non giustificate in assenza di indicazione della norma e della metodica di calcolo;
la mancata esposizione del calcolo di sanzioni e interessi (anche di mora), nonché delle norme e della metodica di calcolo;
la carenza assoluta di motivazione, invocando il principio per cui la motivazione non sarebbe integrabile in giudizio;
specificamente, quanto alla PEC, assumeva l'invalidità della notifica se l'atto fosse trasmesso in pdf non firmato digitalmente (.p7m) e allegava la tesi della “relata in bianco” quanto all'intimazione. L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli si costituiva con atto del 03/10/2025, riferendo che il ricorso era stato notificato il 04/07/2025 e ricevuto lo stesso giorno, e indicando che la controversia riguardava l'intimazione 2025 e i carichi 2014, 2019 e 2011 (TFEIPRD00124-2022 /
TF3IPRD001242022). L'Ufficio dava atto del valore economico della controversia € 60.502,71 e riportava le eccezioni del ricorrente, tra cui il pagamento parziale € 6.418,00, le contestazioni su an/quantum, notifica, sottoscrizione, allegazione atti prodromici, compenso di riscossione, calcolo sanzioni/interessi e motivazione. Si costituiva altresì Agenzia delle Entrate-Riscossione, con comparsa dell'Avv. Difensore_2 (PEC: Email_3), nella quale la resistente ricostruiva l'oggetto del giudizio come impugnazione dell'intimazione n. 100 2025 90063743 45/000 e chiedeva, in via preliminare, il rigetto dell'istanza cautelare, e nel merito il rigetto del ricorso, sollevando anche profili di inammissibilità/ improponibilità (tra cui, secondo la prospettazione difensiva, questioni di integrità del contraddittorio e tardività, oltre che genericità della domanda e carenza di interesse). Nel merito, ADER contestava in fatto le doglianze sulle notifiche, affermando: che l'intimazione 100 2025 90063743 45/000 era stata regolarmente notificata il 06/05/2025 (dato, peraltro, ammesso dal ricorrente); che le cartelle 2018 e 2023 erano state ritualmente notificate rispettivamente il 09/03/2018 e il 19/07/2023; che l'atto TF3IPRD001242022 era stato notificato il 23/03/2022; e aggiungeva che il ricorrente aveva inoltre ricevuto, in epoca successiva, comunicazioni cautelari/solleciti (comunicazione preventiva di fermo del 06/10/2022; comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e sollecito di pagamento indicati come notificati nel 2023/2024 secondo la comparsa), traendone la conclusione che fosse priva di fondamento l'allegazione di mancata conoscenza degli atti. A corredo della costituzione, la difesa di ADER depositava specifica attestazione di conformità con cui dichiarava conformi agli originali analogici in suo possesso, tra gli altri, la comparsa, il ricorso notificato,
l'intimazione con relata, le due cartelle con relata, la comunicazione preventiva di fermo con relata, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con relata, il sollecito con relata, la certificazione INI-PEC
e l'estratto di ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I°Grado, in composizione collegiale, riunitasi in camera di consiglio, esaminati gli atti e il fascicolo processuale ritiene il ricorso cosi proposto, destituito di fondamento, pertanto, va rigettato. La controversia ha ad oggetto l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 100 2025
90063743 45/000, notificata il 06/05/2025, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione per l'importo complessivo di euro 57.880,17, fondata su due cartelle di pagamento (anni 2014 e 2019) e su atto successivo ad avviso di accertamento TF3IPRD001242022 relativo all'anno 2011.
1. Sulla dedotta carenza di motivazione dell'intimazione; Il ricorrente assume che l'intimazione di pagamento sarebbe nulla per carenza assoluta di motivazione, in quanto non consentirebbe di comprendere l'origine del debito né le modalità di determinazione delle somme. L'assunto non è condivisibile. L'intimazione impugnata reca, in modo puntuale e dettagliato, l'indicazione: del numero identificativo di ciascun atto presupposto;
della data di notifica di ciascun atto;
dell'ente impositore;
– delle singole poste (imposta, sanzione, interessi, addizionali); del residuo dovuto per ciascun carico. Ne consegue che il contribuente è posto in condizione di individuare senza incertezze l'origine della pretesa, le annualità interessate e la natura dei tributi richiesti. Secondo consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, l'obbligo di motivazione degli atti della riscossione deve essere valutato in relazione alla loro funzione, essendo sufficiente che l'atto consenta al contribuente di individuare l'an e il quantum della pretesa e di esercitare consapevolmente il diritto di difesa;
non è necessario che l'intimazione riproduca integralmente il contenuto delle cartelle o degli avvisi di accertamento già notificati (Cass., sez. V, 23 febbraio 2010, n.
4283; Cass., sez. V, 15 giugno 2021, n. 16853). Pertanto, l'intimazione di pagamento in esame risulta adeguatamente motivata.Sulla dedotta mancata allegazione degli atti presupposti: Il ricorrente lamenta la nullità dell'intimazione per mancata allegazione delle cartelle e dell'atto TF3IPRD001242022. Anche tale censura è infondata. L'art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000 impone l'allegazione degli atti richiamati solo quando il contribuente non ne abbia già legale conoscenza. Nel caso in cui gli atti presupposti siano stati regolarmente notificati, è sufficiente che l'atto successivo ne indichi gli estremi essenziali. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'omessa allegazione degli atti presupposti non determina nullità qualora questi siano stati già notificati al contribuente e siano individuabili mediante gli estremi riportati nell'atto successivo (Cass., sez. V, 27 luglio 2010, n. 18532; Cass., sez. V, 8 ottobre 2010,
n. 20535). Nel caso di specie, l'intimazione indica puntualmente numero e data di notifica delle cartelle e dell'atto successivo ad avviso di accertamento. Inoltre, Agenzia delle Entrate-Riscossione ha prodotto in giudizio, con attestazione di conformità, le copie degli atti e delle relative relate. Ne consegue l'infondatezza della censura. Sui dedotti vizi di notifica e sulla notifica a mezzo PEC: Il ricorrente contesta la validità delle notifiche, sostenendo che gli atti sarebbero stati trasmessi via PEC da indirizzi non idonei ovvero in formato non conforme. Dagli atti di causa emerge che: l'intimazione 2025 è stata notificata il 06/05/2025; la cartella
2018 è stata notificata il 09/03/2018; la cartella 2023 è stata notificata il 19/07/2023; l'atto TF3IPRD001242022
è stato notificato il 23/03/2022. Tali circostanze non sono seriamente contestate con prova contraria dal ricorrente, il quale si limita ad affermazioni generiche. Secondo la Corte di Cassazione, la notifica via PEC
è valida quando effettuata da indirizzo riconducibile all'ente e risultante dai pubblici elenchi, e le irregolarità formali non determinano nullità se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, ossia se il destinatario ne ha avuto conoscenza effettiva (Cass., sez. VI-5, 12 aprile 2019, n. 10326; Cass., sez. V, 30 ottobre 2018, n.
27561). Nel caso in esame, la proposizione del ricorso dimostra la piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente, con conseguente operatività del principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. La censura deve pertanto essere respinta. Sulla dedotta errata determinazione dell'an e del quantum: Il ricorrente sostiene che l'intimazione sarebbe errata nella determinazione dell'an e del quantum. L'assunto non è supportato da alcuna prova concreta. L'intimazione espone analiticamente le poste e gli importi. Il ricorrente non dimostra l'inesistenza dei tributi, né l'avvenuto integrale pagamento dei carichi, limitandosi a deduzioni generiche. Secondo costante giurisprudenza, grava sul contribuente l'onere di provare i fatti estintivi dell'obbligazione tributaria (Cass., sez. V, 26 gennaio 2007, n. 1701). Tale onere non risulta assolto.
Sul pagamento parziale di euro 6.418,00: Il ricorrente deduce di avere effettuato, in data 25/07/2024, un bonifico di euro 6.418,00 riferito al carico TF3IPRD001242022. Anche a voler ritenere provato tale pagamento, esso non comporta l'illegittimità dell'intimazione, ma, al più, l'eventuale necessità di ricalcolo del residuo. Secondo la Corte di Cassazione, il pagamento parziale incide sul quantum della pretesa ma non determina la nullità dell'atto esattivo, che resta valido quanto all'an della pretesa (Cass., sez. V, 9 giugno
2017, n. 14373).La doglianza, pertanto, non può condurre all'annullamento dell'intimazione. Sulla dedotta mancanza di sottoscrizione: Il ricorrente lamenta che l'intimazione non sarebbe sottoscritta.La censura è infondata. Gli atti della riscossione emessi con sistemi informatici non necessitano di sottoscrizione autografa, essendo sufficiente l'indicazione del responsabile del procedimento. La Corte di Cassazione ha chiarito che la cartella di pagamento e gli atti della riscossione non sono nulli per mancanza di firma, trattandosi di atti amministrativi standardizzati prodotti con sistemi automatizzati (Cass., sez. V, 19 aprile 2013, n. 9533; Cass., sez. V, 10 maggio 2019, n. 12558). Anche tale motivo va respinto. In ordine alla regolazione delle spese di giudizio, trova applicazione il principio generale della soccombenza, sancito dall'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992
e, per quanto compatibile, dall'art. 91 c.p.c., secondo cui la parte che risulta totalmente soccombente è tenuta a rifondere alla controparte le spese del giudizio.
Nel caso di specie, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con conseguente piena soccombenza della parte ricorrente. Le spese di lite vanno pertanto poste a carico di parte ricorrente in favore delle parti resistenti costituite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente ad e. 1500,00 per spese di lite oltre accessori di legge se dovuti