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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/11/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4338/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 4338/2021 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Terlizzi
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (CF: ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI: come da verbale del 30-05-2025
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 10.10.2021, premesso che in data Parte_1
23.06.2012 ha contratto matrimonio concordatario in Roma (RM) con , CP_1 matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Roma
(RM), alla parte 2, serie A03, n. 00399, anno 2012 e che dall'unione è nata la figlia
(Roma, 03.04.2006), ha dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta Persona_1 intollerabile e ha chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, chiedendo che sia stabilito con tale pronuncia - stante la sospensione della responsabilità genitoriale del sig. disposta dal Tribunale per i Minorenni di Roma in data CP_1
26.02.2020 - l'affidamento super-esclusivo della figlia alla madre con collocamento della stessa presso la madre, la predisposizione di incontri protetti padre-figlia, il contributo per il mantenimento della figlia a carico del padre di euro 400,00, il pagamento delle spese straordinarie al 50%, oltre agli arretrati.
Il resistente non si è costituito in giudizio sebbene ritualmente evocato.
All'udienza presidenziale, alla quale è comparsa personalmente, la ricorrente ha insistito nella domanda di separazione, precisando di essere separata di fatto dal marito dal 2016, che lo stesso non vedeva la figlia da quattro anni e non ha mai partecipato al suo mantenimento. Con ordinanza del 23.06.2022 il Presidente, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti provvisori e, segnatamente, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto, disponendo che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento e con riguardo alla figlia, all'epoca minorenne, ha così stabilito: l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, con collocamento presso quest'ultima; lo svolgimento di Per_1 incontri protetti padre-figlia alla presenza dei Servizi Sociali;
la corresponsione, da parte del padre, di un contributo per il mantenimento della figlia pari ad euro 300,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali. Il Presidente ha, quindi, designato il giudice istruttore innanzi dinanzi al quale ha rimesso le parti ed ha assegnato termine per la notifica dell'ordinanza presidenziale alla parte convenuta non comparsa.
Nonostante la rituale notifica del ricorso e dell'ordinanza presidenziale, il resistente non si è costituito neppure innanzi al giudice istruttore e, con ordinanza del 02.12.2023, ne è stata dichiarata la contumacia e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 2 c.p.c.
All'udienza del 30.05.2025 è comparsa personalmente la ricorrente, la quale ha rappresentato che nelle more del giudizio la figlia è ormai divenuta maggiorenne Per_1
e che il resistente non ha mai ottemperato all'obbligo stabilito per il mantenimento della figlia. La ricorrente, rinunciando alle memorie ex art. 183 c.p.c., ha precisato le sue conclusioni chiedendo la conferma del provvedimento presidenziale del 23.06.2022.
Alla stessa udienza il giudice istruttore, acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Il Collegio ritiene che la domanda avanzata dalla ricorrente, diretta ad ottenere la pronuncia di separazione, meriti di essere accolta.
e hanno contratto matrimonio in data 23.06.2012 in Parte_1 CP_1
Roma (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del
Comune di Roma (RM), alla parte 2, serie A03, n. 00399, anno 2012.
Le allegazioni di parte ricorrente e il contegno processuale del resistente, non costituitosi in giudizio, denotano che tra i coniugi si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. In tal senso depone altresì la constatata indisponibilità delle parti alla riconciliazione per tutto il tempo in cui si è protratto il processo, oltre alle deduzioni della ricorrente circa i comportamenti aggressivi del marito nei suoi confronti, in relazione ai quali ha rappresentato la pendenza di un procedimento penale a carico del resistente: tutti tali elementi, in assenza di elementi di segno contrario forniti dal resistente, rendono evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sul quale deve fondarsi il rapporto coniugale.
Deve dunque ritenersi provato il requisito dell'intollerabilità della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. quale presupposto indefettibile della pronuncia di separazione.
3. In merito alle condizioni della separazione deve osservarsi quanto segue.
Deve premettersi che, considerata la raggiunta maggiore età della figlia nata dal matrimonio, nulla più debba disporre il Tribunale in merito al regime di affidamento della stessa, né al suo collocamento e alle modalità di frequentazione padre-figlia, essendo ormai la ragazza libera di autodeterminarsi.
Prende atto il Collegio del fatto che la figlia viva ancora con la madre e che la stessa non abbia ancora raggiunto l'indipendenza economica, come prospettato dalla ricorrente e non smentito da elementi di segno contrario da parte resistente non costituita: la sig.ra a infatti rappresentato che divenuta maggiorenne, tuttavia non è ancora Pt_1 Per_1
3 economicamente autosufficiente, poiché attualmente frequenta un'accademia di tatuaggi ed è prossima ad iniziare un periodo di stage.
Con riguardo alla determinazione dell'importo da stabilirsi a carico del padre per il contributo al mantenimento ordinario di deve aversi riguardo ai redditi della Per_1 ricorrente - non essendo possibile verificare invece quelli del resistente – all'età della ragazza e al suo collocamento stabile presso alla madre, con le esigenze di spesa e di mantenimento che pertanto vi sono correlate.
La sig.ra ha rappresentato all'udienza del 30-05-2025 di essere impiegata Pt_1
(come commessa presso un negozio di prodotti ortofrutticoli con contratto a tempo indeterminato, come meglio precisato nella comparsa conclusionale) e di percepire uno stipendio mensile di circa 900,00 euro;
quanto al sig. , la ricorrente ha CP_1 esposto di non conoscere la situazione economica di quest'ultimo, in quanto ormai irreperibile da anni, precisando che lo stesso non ha mai corrisposto il contributo al mantenimento stabilito per la figlia, né ha mai partecipato alle spese straordinarie nell'interesse di quest'ultima.
Il Tribunale ritiene, alla luce di quanto emerso e riscontrato in atti, che possano essere integralmente confermati i provvedimenti provvisori vigenti assunti in sede presidenziale con specifico riguardo all'importo del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre e alla partecipazione alle spese straordinarie, come richiesto dalla ricorrente, non essendo sopravvenuti elementi di fatto nuovi e diversi.
Osserva, infatti, sul punto il Collegio che anche alla data dell'udienza presidenziale la ricorrente percepiva un reddito mensile di circa 900,00 derivante da assegno di disoccupazione (a fronte, invece, di precedenti redditi per l'anno 2020, risultanti dalle dichiarazioni fiscali in atti, pari a 17.400,00 euro circa per uno stipendio mensile netto di circa 1.400,00 euro derivanti dalla precedente attività come commessa con contratto a tempo determinato, così come dedotto nell'atto introduttivo): considerati dunque i redditi della resistente, pare equo stabilire il contributo al mantenimento della figlia a carico del padre in euro 300,00 mensili e la partecipazione al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della stessa.
4. Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite.
4
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e , i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in data 23.06.2012 in Roma (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Roma (RM), alla parte 2, serie A03, n. 00399, anno 2012, disponendo l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di competenza;
- dispone che, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, il sig. corrisponda alla sig.ra , a titolo di CP_1 Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia , maggiorenne e non Persona_1 economicamente indipendenti, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €
300,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, fermi per il passato i provvedimenti ratione temporis vigenti;
- dispone che il sig. contribuisca, nella misura del 50%, alle spese CP_1 straordinarie sostenute nell'interesse della figlia ed individuate come da
Protocollo vigente presso il Tribunale di Tivoli, fermi per il passato i provvedimenti ratione temporis vigenti;
- spese irripetibili.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
30-10-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 4338/2021 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Terlizzi
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (CF: ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI: come da verbale del 30-05-2025
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 10.10.2021, premesso che in data Parte_1
23.06.2012 ha contratto matrimonio concordatario in Roma (RM) con , CP_1 matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Roma
(RM), alla parte 2, serie A03, n. 00399, anno 2012 e che dall'unione è nata la figlia
(Roma, 03.04.2006), ha dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta Persona_1 intollerabile e ha chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, chiedendo che sia stabilito con tale pronuncia - stante la sospensione della responsabilità genitoriale del sig. disposta dal Tribunale per i Minorenni di Roma in data CP_1
26.02.2020 - l'affidamento super-esclusivo della figlia alla madre con collocamento della stessa presso la madre, la predisposizione di incontri protetti padre-figlia, il contributo per il mantenimento della figlia a carico del padre di euro 400,00, il pagamento delle spese straordinarie al 50%, oltre agli arretrati.
Il resistente non si è costituito in giudizio sebbene ritualmente evocato.
All'udienza presidenziale, alla quale è comparsa personalmente, la ricorrente ha insistito nella domanda di separazione, precisando di essere separata di fatto dal marito dal 2016, che lo stesso non vedeva la figlia da quattro anni e non ha mai partecipato al suo mantenimento. Con ordinanza del 23.06.2022 il Presidente, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti provvisori e, segnatamente, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto, disponendo che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento e con riguardo alla figlia, all'epoca minorenne, ha così stabilito: l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, con collocamento presso quest'ultima; lo svolgimento di Per_1 incontri protetti padre-figlia alla presenza dei Servizi Sociali;
la corresponsione, da parte del padre, di un contributo per il mantenimento della figlia pari ad euro 300,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali. Il Presidente ha, quindi, designato il giudice istruttore innanzi dinanzi al quale ha rimesso le parti ed ha assegnato termine per la notifica dell'ordinanza presidenziale alla parte convenuta non comparsa.
Nonostante la rituale notifica del ricorso e dell'ordinanza presidenziale, il resistente non si è costituito neppure innanzi al giudice istruttore e, con ordinanza del 02.12.2023, ne è stata dichiarata la contumacia e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 2 c.p.c.
All'udienza del 30.05.2025 è comparsa personalmente la ricorrente, la quale ha rappresentato che nelle more del giudizio la figlia è ormai divenuta maggiorenne Per_1
e che il resistente non ha mai ottemperato all'obbligo stabilito per il mantenimento della figlia. La ricorrente, rinunciando alle memorie ex art. 183 c.p.c., ha precisato le sue conclusioni chiedendo la conferma del provvedimento presidenziale del 23.06.2022.
Alla stessa udienza il giudice istruttore, acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Il Collegio ritiene che la domanda avanzata dalla ricorrente, diretta ad ottenere la pronuncia di separazione, meriti di essere accolta.
e hanno contratto matrimonio in data 23.06.2012 in Parte_1 CP_1
Roma (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del
Comune di Roma (RM), alla parte 2, serie A03, n. 00399, anno 2012.
Le allegazioni di parte ricorrente e il contegno processuale del resistente, non costituitosi in giudizio, denotano che tra i coniugi si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. In tal senso depone altresì la constatata indisponibilità delle parti alla riconciliazione per tutto il tempo in cui si è protratto il processo, oltre alle deduzioni della ricorrente circa i comportamenti aggressivi del marito nei suoi confronti, in relazione ai quali ha rappresentato la pendenza di un procedimento penale a carico del resistente: tutti tali elementi, in assenza di elementi di segno contrario forniti dal resistente, rendono evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sul quale deve fondarsi il rapporto coniugale.
Deve dunque ritenersi provato il requisito dell'intollerabilità della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. quale presupposto indefettibile della pronuncia di separazione.
3. In merito alle condizioni della separazione deve osservarsi quanto segue.
Deve premettersi che, considerata la raggiunta maggiore età della figlia nata dal matrimonio, nulla più debba disporre il Tribunale in merito al regime di affidamento della stessa, né al suo collocamento e alle modalità di frequentazione padre-figlia, essendo ormai la ragazza libera di autodeterminarsi.
Prende atto il Collegio del fatto che la figlia viva ancora con la madre e che la stessa non abbia ancora raggiunto l'indipendenza economica, come prospettato dalla ricorrente e non smentito da elementi di segno contrario da parte resistente non costituita: la sig.ra a infatti rappresentato che divenuta maggiorenne, tuttavia non è ancora Pt_1 Per_1
3 economicamente autosufficiente, poiché attualmente frequenta un'accademia di tatuaggi ed è prossima ad iniziare un periodo di stage.
Con riguardo alla determinazione dell'importo da stabilirsi a carico del padre per il contributo al mantenimento ordinario di deve aversi riguardo ai redditi della Per_1 ricorrente - non essendo possibile verificare invece quelli del resistente – all'età della ragazza e al suo collocamento stabile presso alla madre, con le esigenze di spesa e di mantenimento che pertanto vi sono correlate.
La sig.ra ha rappresentato all'udienza del 30-05-2025 di essere impiegata Pt_1
(come commessa presso un negozio di prodotti ortofrutticoli con contratto a tempo indeterminato, come meglio precisato nella comparsa conclusionale) e di percepire uno stipendio mensile di circa 900,00 euro;
quanto al sig. , la ricorrente ha CP_1 esposto di non conoscere la situazione economica di quest'ultimo, in quanto ormai irreperibile da anni, precisando che lo stesso non ha mai corrisposto il contributo al mantenimento stabilito per la figlia, né ha mai partecipato alle spese straordinarie nell'interesse di quest'ultima.
Il Tribunale ritiene, alla luce di quanto emerso e riscontrato in atti, che possano essere integralmente confermati i provvedimenti provvisori vigenti assunti in sede presidenziale con specifico riguardo all'importo del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre e alla partecipazione alle spese straordinarie, come richiesto dalla ricorrente, non essendo sopravvenuti elementi di fatto nuovi e diversi.
Osserva, infatti, sul punto il Collegio che anche alla data dell'udienza presidenziale la ricorrente percepiva un reddito mensile di circa 900,00 derivante da assegno di disoccupazione (a fronte, invece, di precedenti redditi per l'anno 2020, risultanti dalle dichiarazioni fiscali in atti, pari a 17.400,00 euro circa per uno stipendio mensile netto di circa 1.400,00 euro derivanti dalla precedente attività come commessa con contratto a tempo determinato, così come dedotto nell'atto introduttivo): considerati dunque i redditi della resistente, pare equo stabilire il contributo al mantenimento della figlia a carico del padre in euro 300,00 mensili e la partecipazione al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della stessa.
4. Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite.
4
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e , i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in data 23.06.2012 in Roma (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Roma (RM), alla parte 2, serie A03, n. 00399, anno 2012, disponendo l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di competenza;
- dispone che, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, il sig. corrisponda alla sig.ra , a titolo di CP_1 Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia , maggiorenne e non Persona_1 economicamente indipendenti, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €
300,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, fermi per il passato i provvedimenti ratione temporis vigenti;
- dispone che il sig. contribuisca, nella misura del 50%, alle spese CP_1 straordinarie sostenute nell'interesse della figlia ed individuate come da
Protocollo vigente presso il Tribunale di Tivoli, fermi per il passato i provvedimenti ratione temporis vigenti;
- spese irripetibili.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
30-10-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
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