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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/11/2024, n. 4589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4589 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 3506/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3506/2023 promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata a Milano, presso lo studio dell'Avv. Paolo Ferrati, del Foro di Milano, che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
Nei confronti di
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Crema (CR), CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Luca Avaldi, del Foro di Crema, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
INTERVENUTO
OGGETTO: impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c.
CONCLUSIONI
(come da udienza del 12.4.2024)
Per parte attrice: “piaccia all'Illustrissimo Tribunale di Brescia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previa ogni opportuna declaratoria, in via principale: a) dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullare il riconoscimento di paternità di
[...]
effettuato da con dichiarazione 11 gennaio 1979 Parte_1 CP_1 innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile di Rovato;
b) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Rovato di eseguire la relativa annotazione in calce all'atto di nascita di;
con vittoria (e, subordinatamente, Parte_1 compensazione) delle spese di causa”;
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
In via principale e nel merito: dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il riconoscimento di paternità di effettuato dal convenuto con Parte_1
dichiarazione del 11 gennaio 1979 innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile di Rovato e, per
l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Rovato di eseguire la relativa annotazione in calce all'atto di nascita di . Parte_1
Competenze professionali compensate tra le parti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio il padre risultante dall'atto di nascita, esponendo di non essere figlia CP_1 biologica di quest'ultimo.
Ella deduceva, in particolare, di essere nata a [...] il [...] dalla madre, Tes_1
di essere stata legittimata in data 11.1.1979 da a seguito del
[...] CP_1 matrimonio con quest'ultima, avvenuto il 16.12.1978, precisando che, tuttavia, la relazione sentimentale fra i due era iniziata cinque anni dopo la propria nascita, con conseguente impossibilità che il fosse il suo genitore biologico, tanto che la madre, Pt_1
infatti, prima di morire, le aveva rivelato che il padre per legame di sangue era Per_1
come da lui stesso confermato in seguito.
[...]
L'attrice rassegnava, quindi, le conclusioni trascritte in epigrafe.
Si costituiva in giudizio per confermare di aver riconosciuto l'attrice per CP_1
ragioni solidaristiche, ma senza che ciò corrispondesse alla verità biologica, nulla opponendo all'accoglimento dell'azione.
Le parti rinunciavano al deposito di memorie istruttorie, e, all'udienza del 12.4.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
2 In via preliminare, deve confermarsi l'ammissibilità dello strumento dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità di cui agli artt. 263 ss. c.c. per contestare la paternità di una figlia legittimata (cfr. Trib. Genova, 3.1.2006).
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta.
L'impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento del figlio naturale postula la dimostrazione della diversità di paternità rispetto a quella dichiarata, e la relativa prova può legittimamente articolarsi con ogni mezzo, anche presuntivo (cfr. Cass. civ. n.
6136/2015).
Nel caso di specie, l'attrice è nata il [...], ossia cinque anni prima dell'inizio della relazione sentimentale fra la madre, , e il padre risultante dall'atto di Testimone_1 nascita, (circostanza affermata dall'attrice nell'atto introduttiva e confermata CP_1 dal convenuto), e quest'ultimo l'ha riconosciuta solo per ragioni di solidarietà, essendosi sposato con la fatto confermato dal e supportato dalla dichiarazione da lui Tes_1 Pt_1 sottoscritta allegata quale doc. n. 3 all'atto introduttivo, da lui riconosciuta con gli effetti di cui all'art. 2702 c.c.
Il convenuto ha, inoltre, depositato in giudizio un test del DNA effettuato in data 8.2.2024 dal quale si evince che costui non è il padre biologico dell'attrice (cfr. documento depositato nel fascicolo telematico in data 13.2.2024).
Tanto basta per ritenere accertata l'assenza di un rapporto di filiazione biologica fra l'attrice e senza necessità di assumere ulteriori prove, che sarebbero CP_1
superflue.
La circostanza che a promuovere l'azione sia stata la stessa figlia riconosciuta in un'età matura (alla data di deposito del ricorso ella aveva quasi cinquant'anni), ossia in una fase della vita in cui ella risulta aver già consolidato un'identità personale nella società che è stata da costei considerata recessiva rispetto al favor veritatis, induce il Collegio a ritenere che l'accertamento della falsità del riconoscimento corrisponda all'interesse della stessa, un soggetto certamente in grado di compiere con maturità e consapevolezza le scelte inerenti alla propria vita familiare e alla propria identità personale.
Attese la natura e l'esito della controversia, nonché considerato l'atteggiamento processuale non oppositivo manifestato dal convenuto, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente tra le parti le spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma
2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita
3 1) Accerta il difetto di veridicità del riconoscimento mediante legittimazione di effettuato da con dichiarazione annotata sull'atto Parte_1 CP_1 di nascita dell'attrice, trascritto nel registro degli atti di nascita del Comune di Rovato
(BS) al n. 26, parte II, serie A, anno 1973;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Rovato (BS), in cui l'atto di nascita è stato trascritto, di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza alle parti e di trasmetterla all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rovato (BS) per l'annotazione a margine dell'atto di nascita.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 7.11.2024.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3506/2023 promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata a Milano, presso lo studio dell'Avv. Paolo Ferrati, del Foro di Milano, che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
Nei confronti di
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Crema (CR), CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Luca Avaldi, del Foro di Crema, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
INTERVENUTO
OGGETTO: impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c.
CONCLUSIONI
(come da udienza del 12.4.2024)
Per parte attrice: “piaccia all'Illustrissimo Tribunale di Brescia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previa ogni opportuna declaratoria, in via principale: a) dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullare il riconoscimento di paternità di
[...]
effettuato da con dichiarazione 11 gennaio 1979 Parte_1 CP_1 innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile di Rovato;
b) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Rovato di eseguire la relativa annotazione in calce all'atto di nascita di;
con vittoria (e, subordinatamente, Parte_1 compensazione) delle spese di causa”;
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
In via principale e nel merito: dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il riconoscimento di paternità di effettuato dal convenuto con Parte_1
dichiarazione del 11 gennaio 1979 innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile di Rovato e, per
l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Rovato di eseguire la relativa annotazione in calce all'atto di nascita di . Parte_1
Competenze professionali compensate tra le parti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio il padre risultante dall'atto di nascita, esponendo di non essere figlia CP_1 biologica di quest'ultimo.
Ella deduceva, in particolare, di essere nata a [...] il [...] dalla madre, Tes_1
di essere stata legittimata in data 11.1.1979 da a seguito del
[...] CP_1 matrimonio con quest'ultima, avvenuto il 16.12.1978, precisando che, tuttavia, la relazione sentimentale fra i due era iniziata cinque anni dopo la propria nascita, con conseguente impossibilità che il fosse il suo genitore biologico, tanto che la madre, Pt_1
infatti, prima di morire, le aveva rivelato che il padre per legame di sangue era Per_1
come da lui stesso confermato in seguito.
[...]
L'attrice rassegnava, quindi, le conclusioni trascritte in epigrafe.
Si costituiva in giudizio per confermare di aver riconosciuto l'attrice per CP_1
ragioni solidaristiche, ma senza che ciò corrispondesse alla verità biologica, nulla opponendo all'accoglimento dell'azione.
Le parti rinunciavano al deposito di memorie istruttorie, e, all'udienza del 12.4.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
2 In via preliminare, deve confermarsi l'ammissibilità dello strumento dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità di cui agli artt. 263 ss. c.c. per contestare la paternità di una figlia legittimata (cfr. Trib. Genova, 3.1.2006).
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta.
L'impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento del figlio naturale postula la dimostrazione della diversità di paternità rispetto a quella dichiarata, e la relativa prova può legittimamente articolarsi con ogni mezzo, anche presuntivo (cfr. Cass. civ. n.
6136/2015).
Nel caso di specie, l'attrice è nata il [...], ossia cinque anni prima dell'inizio della relazione sentimentale fra la madre, , e il padre risultante dall'atto di Testimone_1 nascita, (circostanza affermata dall'attrice nell'atto introduttiva e confermata CP_1 dal convenuto), e quest'ultimo l'ha riconosciuta solo per ragioni di solidarietà, essendosi sposato con la fatto confermato dal e supportato dalla dichiarazione da lui Tes_1 Pt_1 sottoscritta allegata quale doc. n. 3 all'atto introduttivo, da lui riconosciuta con gli effetti di cui all'art. 2702 c.c.
Il convenuto ha, inoltre, depositato in giudizio un test del DNA effettuato in data 8.2.2024 dal quale si evince che costui non è il padre biologico dell'attrice (cfr. documento depositato nel fascicolo telematico in data 13.2.2024).
Tanto basta per ritenere accertata l'assenza di un rapporto di filiazione biologica fra l'attrice e senza necessità di assumere ulteriori prove, che sarebbero CP_1
superflue.
La circostanza che a promuovere l'azione sia stata la stessa figlia riconosciuta in un'età matura (alla data di deposito del ricorso ella aveva quasi cinquant'anni), ossia in una fase della vita in cui ella risulta aver già consolidato un'identità personale nella società che è stata da costei considerata recessiva rispetto al favor veritatis, induce il Collegio a ritenere che l'accertamento della falsità del riconoscimento corrisponda all'interesse della stessa, un soggetto certamente in grado di compiere con maturità e consapevolezza le scelte inerenti alla propria vita familiare e alla propria identità personale.
Attese la natura e l'esito della controversia, nonché considerato l'atteggiamento processuale non oppositivo manifestato dal convenuto, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente tra le parti le spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma
2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita
3 1) Accerta il difetto di veridicità del riconoscimento mediante legittimazione di effettuato da con dichiarazione annotata sull'atto Parte_1 CP_1 di nascita dell'attrice, trascritto nel registro degli atti di nascita del Comune di Rovato
(BS) al n. 26, parte II, serie A, anno 1973;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Rovato (BS), in cui l'atto di nascita è stato trascritto, di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza alle parti e di trasmetterla all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rovato (BS) per l'annotazione a margine dell'atto di nascita.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 7.11.2024.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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