Sentenza 3 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/05/2001, n. 6215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6215 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2001 |
Testo completo
IN N E 62 15 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto (COMPRAVENDITA SEZIONE PRIMA CIVILE AZIENDA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8696/99 Dott. Pasquale REALE Presidente 12323/99 Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere Cron. 13763 Dott. Francesco RI FIORETTI - Consigliere Rep. 2262 Dott. Giuseppe SALME' Consigliere Ud. 22/01/2001 Dott. Luigi MACIOCE © Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia su dal Sig. 6000 sul ricorso proposto da: per diritti L. * 3 MAG. 2001 RD GI, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE VIA FAA' DI BRUNO 79, presso l'avvocato MARCELLO ANTONIO GARGIULO, che 10 rappresenta e difende LIRE 3000 CANCELLERIA unitamente all'avvocato DI GRAVIO VALERIO, giusta procura speciale per Notaio Antonio Manzi di Roma rep. n. 61271 del 27.10.2000; CG509048 ricorrente CG509023
contro
FO MA;
intimata e sul 2° ricorso n° 12323/99 proposto da:2001 150 CO TI MA, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BUFO GIACINTO, CORTE SUPREMA UFFICIO COME giusta procura а margine del controricorso e ricorso Richiesta studio dal Sig. BUTO incidentale;
diritti L. 6000per - controricorrente e ricorrente incidentale # 2.7 LUG. 2001 - IL CANCELLIERE
contro
RD GI;
intimato - LIRE 1500 avversO la sentenza n. 797/99 della Corte d'Appello di CANCELLERIA ROMA, depositata il 16/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica E195480 udienza del 22/01/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
che ha E195493 udito per il ricorrente, l'Avvocato Gargiulo, chiesto l'accoglimento del ricorso;
E135494 udito per il resistente e ricorrente incidentale, E195485 l'Avvocato Bufo, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento dei motivi del primo e secondo del ricorso principale;
per l'inammissibilità dei motivi terzo, quarto e quinto dello stesso ricorso con l'assorbimento del sesto motivo;
l'assorbimento del ricorso incidentale. 2 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 2.5.1985 RI OR conveniva in giudizio, avanti al Tribu- nale di Roma, VA NA per sentir dichiarare risolto il contratto stipulato dalle parti il 29.4.1977, avente ad oggetto la vendita del complesso commerciale, sito in Torvaianica Lungomare delle Sire- ne, costituito da bar, ristorante, emporio e stabili- mento balneare di proprietà della OR, per inadem- pimento del convenuto. Costituitosi in giudizio il NA contestava la domanda attrice e spiegava a sua volta domanda ricon- venzionale, finalizzata ad ottenere accertamento della regolarità e validità della compravendita nonchè la re- stituzione di quanto pagato in più del dovuto, oltre al risarcimento dei danni subiti. Nel corso del giudizio di primo grado il G.I. con ordinanza in data 7.3.1986 disponeva il sequestro giu- diziario dei beni oggetto della compravendita, seque- stro che non veniva eseguito dalla OR. Con sentenza non definitiva in data 10.3.1988 il Tribunale di Roma respingeva la domanda attrice ed in accoglimento della domanda riconvenzionale condannava la OR a restituire al NA la somma di £ 42.282.434 da questi pagata in più del dovuto, oltre a 3 £ 12.684.000 a titolo di maggior danno;
dichiarava al- tresì la inefficacia del sequestro giudiziario disposto dal G.I. e rimetteva la causa sul ruolo per la prosecu- zione del giudizio, in ordine alla domanda di trasferi- mento del complesso aziendale formulata dal NA. Avverso tale sentenza proponeva appello RI Con- forti, con atto fondato su cinque motivi;
resisteva VA NA che chiedeva altresì la rivalutazione delle somme liquidate, fino alla sentenza di secondo grado. Con sentenza in data 16.3.1999 la Corte di appello di Roma, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava BI risolto il contratto intercorso fra le parti;
condanna- va il NA al rilascio dei beni oggetto del con- tratto, in favore di RI OR, nonchè al risarci- mento dei danni prodotti, da liquidarsi in separato giu- dizio;
poneva a carico del NA le spese di entram- bi i gradi del giudizio di merito. Per la cassazione della sentenza della Corte di ap- pello propone ricorso, fondato su sei motivi, VA NA. Resiste con controricorso RI OR che propo- ne anche ricorso incidentale condizionato, fondato su unico motivo. Entrambe le parti hanno presentato memoria. 4 Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso il ricorrente dedu- ce violazione e falsa applicazione degli artt. 1353, 2555, 2558, 2560 e 1460 c.c., nonchè motivazione caren- te e contraddittoria, in relazione all'art. 360 nn 3 e 5 c.p.c. Assume che tenuto conto che la compravendita di un C.C. complesso aziendale comporta ex art. 2558 il passaggio a carico dell'acquirente dei debiti dell'azienda, e che l'alienante risponde dei vecchi debiti solo a seguito della sua escussione da parte dei terzi, l'indagine sui rispettivi adempimenti delle parti in causa andava ef- fettuata non solo in riferimento agli artt. 1453 e 1455 C.C. C.C. ma anche in riferimento all'art. 1460, sulla base della palese inadempienza della promittente venditrice. Il motivo è inammissibile e va pertanto disatteso. Invero va al riguardo rilevato che il ricorrente non ha precisato in cosa si sarebbe sostanziato il pre- teso inadempimento della controricorrente, non valutato dalla Corte di merito, talchè la censura contenuta nel motivo in esame resta totalmente astratta ed inidonea quindi a porre in condizione il Collegio di decidere in ordine alla rilevanza e fondatezza della censura stes- sa. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta viola- 5 zione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1453, 1455,1460, 2555, 2460 e 2558 c.c. Rileva il ricorrente che la Corte di appello pur vertendosi in tema di prova documentale dei pagamenti, con onere di prova a carico di entrambi i contraenti ' ha disposto una c.t.u. condividendo in sentenza le con- clusioni e le motivazione del C.T.U. In particolare la Corte territoriale non ha tenuto conto che il compromesso di vendita in data 29.4.1977, riguardava il 50% dei beni aziendali, indicati nella precedente vendita del 29.5.1976, nonchè il passaggio di r y o L proprietà per il promissario acquirente ○ persona da nominare da effettuarsi quanto prima e con l'assistenza dei legali;
che con codicillo in data 3.5.1977 la Con- forti aveva dichiarato che i suoi debiti, gravanti sul- l'azienda ammontavano a circa £ 30.000.000, e dovevano essere saldati dal NA mentre l'eventuale diffe- renza in più sarebbe rimasta a carico della promittente venditrice. Nonostante l'indicata previsione contrattuale il C.T.U. ha concluso ritenendo che il NA avesse pa- gato debiti aziendali, compresi gli interessi successi- vamente maturati, per £ 51.085.000, partendo però dal presupposto che i debiti accollati al NA ammon- tassero a £ 30.000.000 e non a circa £ 30.000.000. 6 In base a tale calcolo errato il C.T.U. e la Corte di appello hanno ritenuto che il ricorrente non avesse pagato la somma di £ 10.350.000 alla quale andava ag- giunta la somma di £. 1.220.000, dovuta quale pagamento diretto e fosse rimasto pertanto inadempiente. La Corte di appello al contrario avrebbe dovuto considerare che per effetto della cessione del solo 50% dell'azienda la OR rispondeva personalmente, in solido con il NA, dei debiti aziendali;
che 1' accollo dei debiti assunto dal ricorrente, quale corri- spettivo della promessa di vendita del ramo di azienda, ammontava a circa £ 30.000.000 e che mancando la prova che la OR avesse pagato lei parte dei debiti aziendali, ricompresi nei circa £ 30.000.000, non si po- teva ritenere che il NA fosse rimasto inadempien- te alla propria obbligazione, tenuto conto che essendo questi proprietario del 50% dell'azienda era comunque coobligato nei confronti dei terzi. Il motivo è inammissibile e va quindi disatteso. Invero non risulta dagli atti, che si possono esa- minare, trattandosi di valutare l'ammissibilità del mo- tivo in esame, che la questione relativa all'avvenuto acquisto del 50% dell'azienda da parte del NA, precedentemente alla sottoscrizione dell'accordo per cui è causa, sia stata dedotta nel giudizio di appello 7 con i motivi dell'appello principale proposto da RI OR o con appello incidentale, peraltro non propo- sto dal NA. Consegue che trattandosi di questione di fatto e non di mero diritto, solo indicata nella comparsa di costituzione e risposta in appello, ma non oggetto di specifica censura, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità. Il motivo pertanto va dichiarato inammissibile. प् Con il terzo motivo il ricorrente censura l'impu- gnata sentenza per violazione e falsa applicazione de- gli artt. 1322, 1351 C.C., nonchè per motivazione ca- 360 nn 3 rente e contraddittoria in relazione all'art. e 5 c.p.c. Rileva che con scrittura del 29.5.1976 ( nella sen- tenza di merito 24.5.1976 ) è stata concordata ed ese- guita la vendita del 50% del complesso dei beni di pro- prietà della OR, e a tale vendita va riferito il saldo prezzo che la Corte territoriale ha collocato temporalmente in data 9.10.1976. Il successivo compromesso di vendita per cui è cau- sa non poteva che riguardare il residuo 50% dei beni della OR, per cui contraddittoria deve ritenersi l'impugnata decisione, nella parte in cui, dopo avere precisato che la vendita in data 29.5.1976 ( in senten- 8 za 24.5.1976) era estranea alla materia del contendere, negando la riferibilità dei pagamenti a saldo al suc- cessivo compromesso di vendita, ha poi disposto generi- camente la restituzione di tutti i beni aziendali alla OR, senza tenere conto che il compromesso di ven- dita riguardava il solo 50% dei beni stessi, essendo il restante 50% già passato in proprietà al NA. Il motivo è infondato e va quindi disatteso. Invero la Corte territoriale dopo avere accertato, con indagine in fatto, che non vi era connessione tra Mullany le scritture private indicate dal ricorrente, essendo la scrittura del 29.5.1976 del tutto estranea al pre- sente giudizio, non è poi caduta in contraddizione al- cuna avendo disposto la restituzione alla OR dei beni di cui al compromesso di vendita, talchè a tutto concedere si potrà porre un problema di esecuzione, non essendo stati i beni da restituire singolarmente indi- cati, mentre certamente non è ravvisabile una contrad- dittorietà di motivazione о altro vizio della stessa che giustifichi il ricorso per cassazione. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia viola- zione e falsa applicazione degli artt. 324, 329, 342 e 345 c.c.in relazione all' art. 360 n 3 c.p.c. Osserva il NA che la Corte di merito non ha rilevato che nessuna censura è stata proposta avversO 9 la statuizione relativa al trasferimento d'azienda, talchè essendo tale statuizione passata in giudicato, la Corte non poteva dichiarare la risoluzione del com- promesso di vendita, posto che la sentenza del Tribuna- le aveva sostituito ed assorbito il preliminare medesi- mo. Il motivo è infondato a va quindi disatteso. Il ricorrente tralascia di considerare che il pre- sente giudizio si innesta sul gravami proposto avverso la sentenza non definitiva pronunziata dal Tribunale di Roma in data 10.3.1988 n 3704, con la quale era stata respinta la domanda della OR diretta alla risolu- zione del contratto ed accolta la domanda riconvenzio- nale del NA finalizzata ad ottenere la restitu- zione di quanto pagato in più rispetto agli oblighi contrattuali, mentre con ordinanza in data 7.3.1988 la causa è stata rimessa sul ruolo per la definizione del- la domanda del NA, finalizzata ad ottenere sen- tenza contenente statuizione di trasferimento del com- plesso aziendale, promesso in vendita. Consegue che nessun giudicato endoprocessuale si è radicato nella specie talchè anche il quarto motivo va respinto. Con il quinto motivo il ricorrente rileva violazio- ne e falsa applicazione degli artt. 61, 115 e 116 10 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., nonchè motivazione caren- te, in relazione all'art. 360 nn 3 e 5 c.p.c. Lamenta che la Corte territoriale limitando le ope- razioni peritali ai quesiti, già posti in riferimento alla relazione poi annullata а causa dell'erronea di- chiarazione di contumacia dell'appellato, ha violato i diritti della difesa, anche sotto il profilo della man- cata acquisizione di documenti acquisiti dal C.T.U. La C.T.U. inoltre è stata disposta in violazione delle norme che tale istituto regolano posto che la vertenza doveva essere risolta sulla sola base delle risultanze documentali. Il motivo è infondato e va pertanto respinto. Invero va subito precisato che la formulazione dei quesiti da sottoporre al c.t.u. rientra nei poteri di- screzionali del giudice di merito talchè non costitui- sce violazione dei diritti della difesa formulare que- siti diversi da quelli ritenuti necessari da una delle parti, sempre che i difensori delle parti stesse siano stati posti in condizione di presenziare, come nella specie, a tutte le operazioni del consulente e di porre le istanze e le osservazioni, ritenute necessarie e pertinenti. Rientra altresì nel potere discrezionale del giudi- ce di merito acquisire i documenti ritenuti necessari 11 ai fini del decidere, non acquisendo i documenti rite- nuti non necessari. Tale attività istruttoria può essere oggetto di censura, a condizione che siano nel motivo di ricorso indicati i documenti non acquisiti, con l'indicazione della loro rilevanza, specificazione non contenuta nel- la censura in esame che pertanto sotto questo specifico motivo deve ritenersi inammissibile, oltre che infonda- ta. Riguardo quindi alla rispondenza della disposta consulenza ai principi che regolano tale istituto si osserva che nella specie la consulenza è stata disposta non per acquisire prove ma per eseguire calcoli in ri- ferimento ai documenti prodotti dalle parti. Pertanto la consulenza tecnica risulta disposta per l'attuazione dei suoi fini specifici. Infine solo con la memoria il ricorrente ha rileva- to che il C.T.U. non ha voluto acquisire i documenti che egli intendeva produrre, talchê di tale circostan- za, che se dedotta in ricorso avrebbe assunto una pro- pria valenza, non si può tenere conto in quanto ripor- tata in con un atto non idoneo, avendo la memoria solo la finalità di chiarire i motivi del ricorso ma non di integrarli. Con il sesto motivo il ricorrente evidenzia viola- 12 zione degli artt. 1453, 1455,e 1460 c.c.nonchè motiva- zione carente, in relazione all'art. 360 nn 3 e 5 c.p.c. Rileva che tenuta presente la distinzione già ef- fettuata fra l'atto di compravendita definitivo e il compromesso di vendita da una parte e il trattamento previsto dagli artt. 2558, 2559 e 2560 c.c. per i debi- ti aziendali Vl'inadempimento del NA si limitava esclusiva- mente al mancato pagamento del saldo prezzo di £ 1.220.000. In relazione a tale inadempimento la Corte territo- riale avrebbe dovuto considerare 'che l'inadempimento stesso non era nè grave nè volontario;
che la OR si era rifiutata di addivenire alla stipula del defini- tivo;
che il NA aveva pagato debiti aziendali per un importo superiore al convenuto;
che la OR era garantita dal fatto che essendo il NA comproprie- tario al 50% dei beni aziendali era legato alla vendi- trice da una società di fatto che lo esponeva verso i terzi anche per i debiti da questa contratti. Si Osserva che le considerazioni riportate e poste in esame, CO- dal ricorrente a fondamento della censura stituiscono valutazioni di mero fatto, riservate al giudice di merito che non possono essere dedotte nel 13 giudizio di legittimità, neppure sotto il profilo di carenza di motivazione, considerato che si ha motiva- zione carente non quando il giudice di merito non abbia tenuto conto di tutte le osservazioni formulate dalle parti ma solo quando l'iter argomentativo posto a fon- damento della decisione sia incompleto nel senso che non lasci comprendere completamente quale sia stato il processo logico seguito dal giudice nel pervenire alla sua decisione. Ipotesi questa non riscontrabile nella specie. Il ricorso va pertanto interamente respinto. La reiezione del ricorso principale comporta di conseguenza l'assorbimento del ricorso incidentale con- dizionato, con il quale la ricorrente incidentale la- menta che la Corte territoriale non ha valutato tutti gli inadempimenti commessi dal NA, elencati ana- liticamente nel II motivo dell'atto di appello Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
riuniti i ricorsi rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, e condanna il ricor- rente al pagamento delle spese del giudizio di cassa- zione di cui £ 404.500 m per esborsi e £ 2.000.000 per onorari. 14 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 22. gennaio.2001 вториова дои Il Presidente Il Consigliere estensore Mario Adamo Mori CONTE SUPREMA CX CASSAZIONE IL CANCELLIERE Jure Vallinit Prima Sezione Civic Luisa Passinetti Depositato in Cancelieria Muse 11 3 - MAG, 2001 IL CANCELLIERE Мит Ташілий 80000 330000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrate in 20 GIU 2001. 4 al n29602 30 versat fire recent p. II Dirigente Area Sery (D.ssa Marla Grazia D Il Responsabile Servizio Ari Cadizion (Dr. M. RACCICHINI). .001 15