Art. 2.
Alla maggiore spesa annua di lire 4 milioni e 200 mila derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera', anche in deroga di quanto disposto con la legge 27 febbraio 1955, n. 64 , mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 388 dello stato di previsioni della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1960-1961, e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi finanziari 1961-62 e 1962-63.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Alla maggiore spesa annua di lire 4 milioni e 200 mila derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera', anche in deroga di quanto disposto con la legge 27 febbraio 1955, n. 64 , mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 388 dello stato di previsioni della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1960-1961, e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi finanziari 1961-62 e 1962-63.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.