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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/12/2025, n. 4786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4786 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
ED ha pronunziato all'udienza del 12.12.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 5341 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Leonardo Goffredo;
Ricorrente
E
-, in Controparte_1 persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
SC AS;
Resistente
*******
Con ricorso depositato in data 10.4.2025 ha proposto le Parte_1 seguenti domande: “accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto di ottenere il pagamento dei ratei di pensione <
l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento a favore del ricorrente della somma di € 32.435,04 oltre interessi come per legge”. Fissata l'udienza di discussione con decreto ritualmente notificato all' CP_1 convenuto, in uno all'atto introduttivo del giudizio, quest'ultimo si è costituito evidenziando di aver medio tempore provveduto erogare gli arretrati della prestazione richiesta con la domanda giudiziale.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo l' CP_1
provveduto al pagamento delle spettanze oggetto della presente controversia.
E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che le stesse debbano essere poste a carico dell' , CP_1 considerato che, con probabilità prossima alla certezza, il ricorso era destinato ad essere accolto se il provvedimento di liquidazione non fosse intervenuto (come invece accaduto dopo l'instaurazione della lite).
La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori minimi (in assenza di questioni di particolare complessità in fatto ed in diritto) previsti dalle tabelle allegate al d.m. 55/14 in relazione alla tipologia di causa
(procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (e quindi senza istruttoria).
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, CP_1 in favore del ricorrente, delle spese processuali che liquida in complessivi
Euro 3.291,00 oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA
Pag. 2 di 3 come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 12.12.2025
Il giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria ED
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