Art. 3.
Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, valutato in complessive lire 132.000.000, si fara' fronte, per l'esercizio 1952-53, mediante riduzione dell'importo di lire 60.000.000 dello stanziamento del capitolo n. 54 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo.
Per la quota residua, a carico degli esercizi successivi, si fara' fronte con riduzioni degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quello suindicato.
Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.
Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, valutato in complessive lire 132.000.000, si fara' fronte, per l'esercizio 1952-53, mediante riduzione dell'importo di lire 60.000.000 dello stanziamento del capitolo n. 54 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo.
Per la quota residua, a carico degli esercizi successivi, si fara' fronte con riduzioni degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quello suindicato.
Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.