Articolo 3 della Legge 9 aprile 1953, n. 304
Articolo 2
Versione
22 maggio 1953
Art. 3.
Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, valutato in complessive lire 132.000.000, si fara' fronte, per l'esercizio 1952-53, mediante riduzione dell'importo di lire 60.000.000 dello stanziamento del capitolo n. 54 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo.
Per la quota residua, a carico degli esercizi successivi, si fara' fronte con riduzioni degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quello suindicato.
Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 22 maggio 1953