Art. 9.
Con apposita convenzione, sostitutiva della convenzione stipulata il 22 febbraio 1895 ed approvata con legge 27 febbraio 1900, n. 56 , saranno regolati i nuovi rapporti tra l'Universita' ed il Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma.
La nuova convenzione sara' stipulata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sara' sottoposta all'approvazione congiunta del Ministero dell'interno, del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero della sanita'.
Con apposita convenzione, sostitutiva della convenzione stipulata il 22 febbraio 1895 ed approvata con legge 27 febbraio 1900, n. 56 , saranno regolati i nuovi rapporti tra l'Universita' ed il Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma.
La nuova convenzione sara' stipulata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sara' sottoposta all'approvazione congiunta del Ministero dell'interno, del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero della sanita'.