Sentenza 17 marzo 1998
Massime • 1
In tema di chiamata in correità, ai fini della sussistenza dei gravi indizi che legittimano l'emissione della misura cautelare per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, l'esistenza di riscontri a contestuali dichiarazioni non pertinenti al tema di responsabilità personale è sufficiente per ritenere in via provvisoria attendibile il dichiarante, ma non serve a fondare il giudizio di rilevante probabilità di colpevolezza del chiamato, cui si applica la misura cautelare, non potendosi applicare alla posizione individuale di quest'ultimo la valutazione di attendibilità oggettiva del dichiarante. In particolare, rispetto alla partecipazione ad associazioni di stampo camorristico, non sintomatizzata da altre condotte di reato, perché sussista il requisito minimo di compiuta attribuzione del fatto all'indagato - la cui carenza originaria comporta la revoca della misura cautelare (art. 299 cod. proc. pen.) - deve essere desumibile il ruolo o il contributo offerto o quantomeno l'impegno assunto in relazione al fine sociale. (Fattispecie nella quale l'indagato era stato chiamato in correità da altra persona, le cui dichiarazioni circa la sussistenza dell'organizzazione erano state riscontrate attraverso il rinvenimento di un arsenale nella zona dalla medesima indicata, dichiarazioni che non assumono rilevanza sulla posizione dell'indagato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/1998, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Camera di consiglio
Dott. Aldo SAULINO Presidente del 17/3/1998
1. Dott. Giovanni PATRONE Consigliere SENTENZA
2. " Nunzio CICCHETTI " N. 1641
3. " Mario ROTELLA " REGISTRO GENERALE
4. " EL PI " N. 1694/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da D'NO Carmine, n. Castellammare di Stabia il 30.7.50
avverso ordinanza 17 - 21/11/97 Tribunale Napoli ex art. 310 CPP. Sentita la relazione fatta dal Consigliere M. ROTELLA udito il Pubblico Ministero nella persona del s.p.g. di G. PALOMBARINI che ha concluso per il rigetto
- ritenuto -
1 - Il 9.12.95, a D'TU Carmine è stata applicata dal g.i.p. di Napoli misura di custodia in carcere per art. 416 bis CP. Il 10.12.96 il g.i.p. ha rigettato richiesta di revoca. Il tribunale con l'ordinanza impugnata ha confermato il rigetto, osservando che D'TU è indagato per chiamata in correità di LA NC, le cui dichiarazioni circa la sussistenza dell'organizzazione sono riscontrate a stregua di arsenale1atto rinvenire in zona da lui indicata, mentre in corso d'indagini non sono necessari elementi di riscontro individualizzanti. Non sono inoltre acquisiti elementi nuovi, tali da giustificare una rivalutazione della posizione dell'istante, e permangono le esigenze cautelari già ravvisate e presunte per la natura del reato, ed in particolare quella di reiterazione specifica, in assenza di elementi atti ad escluderle.
Con il ricorso per violazione dell'art. 273 PP e vizio di motivazione, si sostiene che il fatto attribuito a LA non è la sussistenza dell'associazione, bensì la sua partecipazione ad essa, e che manca il riferimento a qualsiasi elemento di verifica esterna che, anche in via mediata, leghi il chiamato al fatto, onde si chiede annullamento senza rinvio. In subordine lo si chiede con rinvio, atteso che in caso analogo (Afeltra, altra persona chiamata da D'TU) questa corte (il 14.5.96) ha annullato con rinvio il provvedimento di riesame ed il tribunale ha quindi ritenuto non dimostrata la gravità degl'indizi di stabile partecipazione dell'indagato all'associazione, e cioè l'alta probabilità di condanna, pur senza porre in discussione l'attendibilità del chiamante.
2 - Il ricorso è fondato. Il principio in astratto invocato dall'ordinanza, che in fase d'indagini non sono necessari riscontri individualizzanti e cioè elementi indiziari confluenti nel l'attribuzione specifica ai fini della prova di responsabilità, a stregua della motivazione non risulta pertinente.
Nel caso, va tenuto da conto che le dichiarazioni poste a base della valutazione di cui all'art. 273 CPP devono essere sufficientemente specifiche, sì da fondare la prospettiva di acquisirne elementi di riscontro, salvo escludere la gravità degl'indizi, che consiste appunto nella probabilità di conseguire la prova. In tal caso l'esistenza di riscontri a contestuali dichiarazioni non pertinenti al tema di responsabilità personale, sufficiente per ritenere in via provvisoria attendibile il dichiarante, non serve a fondare il giudizio di rilevante probabilità di colpevolezza della persona cui si applica la misura, perché è impossibile la stessa valutazione di attendibilità intrinseca oggettiva del dichiarante per quanto concerne la posizione individuale. Il rilievo non è precluso dal cd. giudicato cautelare, perché l'art. 299 CPP dispone che, quando risultino mancanti, anche, ma non esclusivamente per fatti sopravvenuti, le condizioni di cui all'art. 273, la misura deve essere revocata. Pertanto anche successivamente, il giudizio di gravità degl'indizi non può essere confermato se risulti la carenza originaria del requisito minimo di compiuta attribuzione del fatto all'indagato. In particolare, quando gli è attribuita la partecipazione ad associazione di stampo camorristico, non sintomatizzata da altre condotte di reato, deve comunque esserne desumibile il ruolo o il contributo offerto o quantomeno l'impegno assunto in relazione al fine sociale. Nella specie non si ha conto di tanto in motivazione, onde data la genericità della premessa, le implicazioni, apparentemente coerenti, risultano invece indimostrate ed è pertanto necessario un nuovo e compiuto esame alla luce del principio delineato.
p. q. m.
annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al tribunale di Napoli per nuovo esame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. CPP. Così deciso in Roma, il 17 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 1998