Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/1998, n. 1641
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Sentenza 17 marzo 1998

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In tema di chiamata in correità, ai fini della sussistenza dei gravi indizi che legittimano l'emissione della misura cautelare per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, l'esistenza di riscontri a contestuali dichiarazioni non pertinenti al tema di responsabilità personale è sufficiente per ritenere in via provvisoria attendibile il dichiarante, ma non serve a fondare il giudizio di rilevante probabilità di colpevolezza del chiamato, cui si applica la misura cautelare, non potendosi applicare alla posizione individuale di quest'ultimo la valutazione di attendibilità oggettiva del dichiarante. In particolare, rispetto alla partecipazione ad associazioni di stampo camorristico, non sintomatizzata da altre condotte di reato, perché sussista il requisito minimo di compiuta attribuzione del fatto all'indagato - la cui carenza originaria comporta la revoca della misura cautelare (art. 299 cod. proc. pen.) - deve essere desumibile il ruolo o il contributo offerto o quantomeno l'impegno assunto in relazione al fine sociale. (Fattispecie nella quale l'indagato era stato chiamato in correità da altra persona, le cui dichiarazioni circa la sussistenza dell'organizzazione erano state riscontrate attraverso il rinvenimento di un arsenale nella zona dalla medesima indicata, dichiarazioni che non assumono rilevanza sulla posizione dell'indagato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/1998, n. 1641
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1641
    Data del deposito : 17 marzo 1998

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